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Home » Norme » D.Lgs. 123/2015 Attuazione direttiva 2013/29/UE sui fuochi pirotecnici

D.Lgs. 123/2015 Attuazione direttiva 2013/29/UE sui fuochi pirotecnici

Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123

(Gazz. Uff., 12 agosto 2015, n. 186)

RedazionediRedazione
18 Ottobre 2012 - Aggiornato il 28 Giugno 2020
inNorme, Ordine pubblico Sanità
D.Lgs. 123/2015 Attuazione direttiva 2013/29/UE sui fuochi pirotecnici
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Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Indice dei contenuti:

  • Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
    • Capo I Disposizioni generali
    • Capo II Obblighi degli operatori economici
    • Capo III Conformità degli articoli pirotecnici
    • Capo IV Notifica degli organismi di valutazione della conformità
    • Capo V Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici
    • Capo VI Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) all’equipaggiamento che rientra nel campo d’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;
f) alle munizioni;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
h) agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi sia riportato chiaramente, mediante un’evidente indicazione grafica, la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione, nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita o ai fini diversi della ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;
i) alle campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformità e non disponibilità alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all’adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell’impiego illecito di articoli pirotecnici.

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
b) «fuoco d’artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
c) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
d) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
e) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive, nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria;
f) «persona con conoscenze specialistiche» una persona abilitata secondo l’ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d’artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all’articolo 3;
g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;
l) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che immette sul mercato dell’Unione europea un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;
m) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
n) «operatori economici»: il fabbricante, l’importatore e il distributore;
o) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;
p) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione dell’Unione europea ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione europea sull’armonizzazione, quale definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) «organismo nazionale di accreditamento»: l’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di vigilanza del mercato, di seguito denominato ACCREDIA;
r) «accreditamento»: attestazione da parte di ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
s) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici;
t) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
u) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
v) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura;
z) «normativa di armonizzazione dell’Unione europea»: la normativa dell’Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’articolo pirotecnico è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalità stabilite all’Allegato IV;
bb) «NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.

Articolo 3
Categorie di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all’articolo 20 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 17, comma 3.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:
a) fuochi d’artificio:
1) categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;
2) categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
4) categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali:
1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
1) categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Articolo 4
Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche
1. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i programmi di formazione, anche differenziati, per lo svolgimento dei predetti corsi. Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti i programmi di formazione, iniziale e periodica, dei corsi riservati ai richiedenti e ai titolari delle abilitazioni di cui al comma 1, nonché agli operatori presso le fabbriche di fuochi artificiali.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono adeguate, ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici alle classi di rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite ed alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo, anche ai fini dell’utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte dei titolari del certificato di idoneità di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, degli articoli pirotecnici di cui al comma 1.
6. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva informazione alla Commissione dell’Unione europea, le procedure in base alle quali le persone con conoscenze specialistiche sono identificate e autorizzate.

Articolo 5
Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:
a) fuochi d’artificio:
1) di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;
3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d’armi;
b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.
2. I fabbricanti, gli importatori e i distributori mettono a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche di cui all’articolo 4 ed in possesso della licenza di cui all’articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all’articolo 55, terzo comma, del medesimo testo unico:
a) fuochi d’artificio di categoria F4;
b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2.
3. Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).
5. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
6. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d’armi.
7. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
8. È vietata la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2, di quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla categoria 4 riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli appartenenti alle medesime categorie classificati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.

Capo II
Obblighi degli operatori economici

Articolo 6
Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17, comma 3. Qualora la conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall’articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell’autorità di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull’articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l’articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell’articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno immesso sul mercato siano etichettati conformemente all’articolo 8, qualora si tratti di articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli, o all’articolo 9 qualora si tratti di articoli pirotecnici per i veicoli.
6. I fabbricanti indicano sull’articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’articolo pirotecnico. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che l’articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell’interno e dello sviluppo economico, nonché le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.

Articolo 7
Tracciabilità
1. Al fine di consentire la tracciabilità degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un’etichetta con un numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che esegue la valutazione di conformità ai sensi dell’articolo 17, comma 3. La numerazione è realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione dell’Unione europea.
2. I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta motivata, rendono tali informazioni disponibili agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 8
Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli
1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana.
2. L’etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all’articolo 6, comma 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell’Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull’importatore di cui, rispettivamente, all’articolo 6, comma 6, e all’articolo 10, comma 3, il nome e il tipo dell’articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d’età e le altre condizioni per la vendita di cui all’articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L’etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).
3. I fuochi d’artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria F4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

Articolo 9
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L’etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all’articolo 6, comma 6, il nome e il tipo dell’articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l’articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza per l’articolo pirotecnico per autoveicoli, compilata in conformità dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l’etichetta di cui al comma 2 è anche apposta sulla confezione esterna costituente l’imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli.

Articolo 10
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi.
2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17, comma 3. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull’articolo pirotecnico, che quest’ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 6, commi 5 e 6. L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme all’allegato I, non immette l’articolo pirotecnico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l’articolo pirotecnico presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di sorveglianza del mercato.
3. Gli importatori indicano sull’articolo pirotecnico, in lingua italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’articolo pirotecnico.
4. Gli importatori garantiscono che l’articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre l’articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall’articolo pirotecnico, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell’autorità di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull’articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli articoli pirotecnici non conformi e i richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l’autorità di sorveglianza del mercato, nonché le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta dell’autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. Gli importatori cooperano con la medesima autorità, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.

Articolo 11
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 6, commi 5 e 6, e all’articolo 10, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, non mette l’articolo pirotecnico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l’articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre l’articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l’autorità di sorveglianza del mercato, nonché le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico. I distributori cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall’articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all’articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell’articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 12
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del presente decreto.

Articolo 13
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici indicano agli organi di polizia e alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro articoli pirotecnici;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito articoli pirotecnici.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici.

Articolo 14
Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE
1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale esplodente attivo, nonché le modalità di trasferimento.
2. Per il trasferimento o l’esportazione verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, al prefetto del luogo di partenza dei materiali.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate esclusivamente da operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, ai sensi dell’articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 15
Sistema informatico di raccolta dati
1. Con decreto del Ministro dell’interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l’importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.

Capo III
Conformità degli articoli pirotecnici

Articolo 16
Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I.

Articolo 17
Procedure di valutazione della conformità
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettere g), h) e i), è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all’allegato II.
3. Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II:
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie:
1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:
1.1) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
1.2) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);
1.3) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);
2) conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d’artificio di categoria F4;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico (modulo G).

Articolo 18
Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato III, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua italiana.
3. Se all’articolo pirotecnico si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Articolo 19
Marcatura CE
1. La marcatura CE di conformità è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve corrispondere al modello previsto dall’allegato IV.
2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell’articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3. La marcatura CE è apposta sull’articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato.
4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
5. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
6. È vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato.

Capo IV
Notifica degli organismi di valutazione della conformità

Articolo 20
Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica
1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, è richiesta un’autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di articoli pirotecnici di cui all’articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui è completa la documentazione di ui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 22, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell’attestato di esame «UE del Tipo» e all’espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all’allegato II, moduli B), C2, D, E, G ed H. Il richiedente l’autorizzazione deve essere, altresì, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. L’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell’articolo o degli articoli pirotecnici per i quali l’organismo richiedente dichiara di essere competente, nonché dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se già disponibile.
4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, attesta che l’organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 22.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, provvede alla notifica alla Commissione dell’Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, di seguito denominati «organismi notificati», nonché dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi è autorizzato. La notifica è effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell’Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l’articolo o gli articoli pirotecnici interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
6. L’organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell’Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell’Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

Articolo 21
Modifica delle notifiche
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 22, o non adempie ai suoi obblighi, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi, dandone immediata informazione alla Commissione dell’Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure volte a garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell’Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse e fornisce, inoltre, alla Commissione medesima, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo notificato.

Articolo 22
Prescrizioni relative agli organismi notificati
1. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, e della successiva notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dall’articolo pirotecnico che valuta. Esso ha personalità giuridica.
3. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono Né il progettista, Né il fabbricante, Né il fornitore, Né l’installatore, Né l’acquirente, Né il proprietario, Né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici ovvero delle sostanze esplosive, Né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso degli articoli pirotecnici o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di articoli pirotecnici per scopi privati. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione degli articoli pirotecnici o delle sostanze esplosive, Né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
4. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
5. L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all’allegato II e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di articoli pirotecnici per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
6. L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
7. Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone dei seguenti requisiti:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell’Unione europea e delle normative nazionali;
d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. L’obbligo del segreto non può essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 23
Controllo degli organismi notificati
1. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale senza oneri dell’ente nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, per il controllo degli organismi notificati.

Articolo 24
Presunzione di conformità degli organismi notificati
1. Si presume conforme l’organismo notificato che dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto, nonché ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 25
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 22 e delle connesse norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell’allegato II.

Articolo 26
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato II.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, rispettando, tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell’articolo pirotecnico alle disposizioni del presente decreto.
3. Gli organismi notificati che eseguono valutazioni della conformità assegnano numeri di registrazione con i quali identificano gli articoli pirotecnici che sono stati oggetto di una valutazione della conformità e i relativi fabbricanti, e tengono un registro con i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato dei certificati.
4. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.
5. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato.
6. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 27
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi articoli pirotecnici, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 28
Coordinamento degli organismi notificati
1. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che gli organismi notificati, direttamente o tramite rappresentanti designati, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati nell’ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione dell’Unione europea.

Capo V
Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici

Articolo 29
Sorveglianza del mercato
1. Il Prefetto, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito così denominata, controlla che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono sicuri e non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.
2. L’autorità di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonché della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all’ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.
3. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla base dell’esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.
4. Il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all’aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all’uso di articoli pirotecnici, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Articolo 30
Disposizioni procedurali per gli articoli pirotecnici che presentano rischi
1. Qualora l’autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell’articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l’autorità medesima. Se nel corso della valutazione l’autorità conclude che l’articolo pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
L’autorità di sorveglianza del mercato informa il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e l’organismo notificato competente delle misure adottate.
2. Alle misure di cui al comma 1 si applica l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, l’autorità di sorveglianza del mercato, qualora ritenga che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, ne informa il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per la successiva informazione alla Commissione dell’Unione europea e agli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all’operatore economico di assumere.
4. L’operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione europea.
5. Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 1, l’autorità di sorveglianza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul mercato nazionale, per ritirarli dal mercato medesimo o per richiamarli. Delle misure adottate è data immediata informazione nei termini di cui al commi 1, ultimo periodo, e 3, che include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’articolo pirotecnico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato.
In particolare, l’autorità di sorveglianza del mercato indica se l’inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformità dell’articolo pirotecnico alle prescrizioni relative alla salute o all’incolumità delle persone o ad altri aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nel presente decreto; oppure;
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 16, che conferiscono la presunzione di conformità.
6. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell’Unione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata, tale misura è ritenuta giustificata e l’articolo pirotecnico è immediatamente ritirato dal mercato. Qualora la Commissione dell’Unione europea emetta un atto di esecuzione poiché ritiene ingiustificata la misura provvisoria adottata, la misura medesima è revocata.
7. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 29 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione. Il provvedimento è definitivo.

Articolo 31
Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza
1. Se l’autorità di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 30, comma 1, ritiene che un articolo pirotecnico, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all’operatore economico interessato di far sì che tale articolo pirotecnico, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l’articolo pirotecnico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. L’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati, da esso messi a disposizione sull’intero mercato dell’Unione europea.
3. Delle misure di cui al comma 1 è data informazione nei termini di cui all’articolo 30, commi 1, ultimo periodo, e 3. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione dell’articolo pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Qualora, all’esito delle consultazioni avviate dalla Commissione dell’Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante propri atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici interessati, che le misure adottate dall’autorità di sorveglianza del mercato non siano giustificate, quest’ultima adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione. I provvedimenti sono emanati all’atto del ricevimento della decisione della Commissione europea.

Articolo 32
Non conformità formale
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 30, se l’autorità di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 19 o dell’allegato IV del presente decreto;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) il numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell’articolo 7 o non è stato apposto;
d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
g) le informazioni di cui all’articolo 6, comma 6, o all’articolo 10, comma, 3, sono assenti, false o incomplete;
h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 6 o all’articolo 10 non è rispettata.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l’autorità di sorveglianza del mercato interessata provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell’articolo pirotecnico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 33
Disciplina sanzionatoria
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d’artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell’abilitazione e dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 8, è punita con l’arresto da un anno a tre anni e con l’ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto, nonché l’autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici di cui all’articolo 20, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all’articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell’autorizzazione di polizia, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all’articolo 14 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione totale dell’apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell’interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l’uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l’anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l’individuazione del fabbricante, dell’importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l’indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto).
10. Nei confronti del soggetto che detiene, per l’immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell’etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all’articolo 19, comma 6, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.

Articolo 34
Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 4, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all’importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
3. È consentita la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015.
4. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i manufatti classificati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 9 agosto 2011, e quelle concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d’artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali continuano a essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
6. In deroga al comma 4, le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4 luglio 2013, continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
7. I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma del presente decreto.
8. Decorsi i termini di cui al comma 4, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell’articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, ivi compresi i provvedimenti dei prodotti classificati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.

Articolo 35
Disposizioni finanziarie
1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 36
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ad eccezione del comma 1 dell’articolo 17, e il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 1.

Articolo 37
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(allegati omessi)

Tags: Fuochi pirotecnici

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