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Home » Ambiente Protezione civile » Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, 10 agosto 2012, n. 161

(Gazz. Uff, 21 settembre 2012, n. 221)

RedazionediRedazione
13 Dicembre 2016 - Aggiornato il 15 Dicembre 2016
inAmbiente Protezione civile, Norme
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
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CArt. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, nonché le seguenti:
a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sè esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni;
b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, semprechè la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;
c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell’allegato 9 del presente Regolamento; d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all’Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9; e. «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;
f. «autorità competente»: è l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
g. «caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2;
h. «Piano di Utilizzo»: il piano di cui all’articolo 5 del presente Regolamento;
i. «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti; l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l’eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l’utilizzo del materiale;
m. «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;
n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato;
o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;
p. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell’Allegato 3;
q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo; r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.

 

Art. 2 Finalità
1. Al fine di migliorare l’uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell’articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n.
152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l’utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente.

 

Art. 3 Ambiti di applicazione ed esclusione
1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 4 Disposizioni generali
1. In applicazione dell’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti: a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’Allegato 3; d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all’Allegato 4.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.
3. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) territorialmente competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l’opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine.
Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

 

Art. 5 Piano di Utilizzo
1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all’Autorità competente almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all’Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell’opera. Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l’espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale.
2. Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all’Autorità competente redatto in conformità all’Allegato 5. La trasmissione può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, è attestata dal Legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l’opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’Autorità competente può chiedere, in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata.
3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l’Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L’Autorità competente ha la facoltà di chiedere all’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell’eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all’articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l’ARPA o APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d’indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all’Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all’Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera.
4. Nel caso in cui la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell’allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all’Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere.
Tale piano è eseguito in contraddittorio con l’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o con l’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. In tal caso l’utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell’ambito dello stesso sito di produzione. Nell’ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.
5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo medesimo previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio secondo il tariffario di cui all’articolo 4, comma 3. L’ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.
6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall’Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l’inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.
7. Allo scadere dei termini di cui al comma 6, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno.
8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, il venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l’obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto.
10. L’Autorità competente nel richiedere all’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) le verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo conto dei criteri di caratterizzazione adottati nel Piano di Utilizzo, dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l’opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell’area di intervento.

 

Art. 6 Situazioni di emergenza
1. In deroga all’articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, è attestata all’Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all’allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall’articolo 5.
2. È facoltà dell’Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.
3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato all’articolo 5, comma 5.

 

Art. 7 Obblighi generali
1. Il Piano di Utilizzo di cui all’articolo 5 nonché le dichiarazioni rese conformemente all’articolo 6, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell’esecutore.
2. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per cinque anni e resa disponibile in qualunque momento all’Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l’Autorità competente.

 

Art. 8 Modifica del Piano di Utilizzo
1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente o l’esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo secondo la procedura prevista all’articolo 5.
2. Costituisce modifica sostanziale: a) l’aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%; b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; d) la modifica delle tecnologie di scavo.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.
5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo.

 

Art. 9 Realizzazione del Piano di Utilizzo
1. Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all’Autorità competente l’indicazione dell’esecutore del Piano di Utilizzo prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l’esecutore del Piano di Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne è responsabile.
3. L’esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 e 7.
Art. 10 Deposito in attesa di utilizzo
1. Il deposito del materiale escavato in attesa dell’utilizzo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), avviene all’interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alla procedura prevista all’articolo 8.
Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.
2. Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.
3. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo.
4. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.
5. Decorso il periodo di cui al comma 4 viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

 

Art. 11 Trasporto
1. In tutte le fasi successive all’uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all’allegato 6.
2. La documentazione di cui al precedente comma è predisposta in triplice copia, una per l’esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all’Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l’esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.
3. La documentazione di cui al comma 1 è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di trasporto prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.
Art. 12 Dichiarazione di avvenuto utilizzo – D.A.U.
1. L’avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall’esecutore all’autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità all’allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato.
2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b).
3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità.
L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
5. Nel caso l’utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell’esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l’utilizzo. Dell’avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all’Autorità competente. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
Art. 13 Gestione dei dati
1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni Autorità competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) onde consentire l’aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute.
2. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.
Art. 14 Controlli e ispezioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all’allegato 8, parte B.
Art. 15 Disposizioni finali e transitorie
1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quella prevista dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell’articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell’articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso, dall’applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.
2. Gli introiti derivanti dalle attività di cui all’articolo 5 da parte dell’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale (APPA) sono accantonati su apposito capitolo di entrata. Detti fondi sono utilizzati per acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all’esercizio di dette attività e a quelle di controllo di cui all’articolo 14.
3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Art. 16 Clausola di riconoscimento reciproco
1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l’Autorità Competente, ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Tags: AmbienteCave

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