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    Codice della strada e trasporti Norme

    DM 196 1990 Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza.

    Redazionedi Redazione9 Luglio 2016Aggiornato il:9 Luglio 2016
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    DM 196 1990 Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza. Alcoltest

    Decreto ministeriale 22 maggio 1990, n. 196

    (Gazz. Uff., 24 luglio 1990, n. 171)

    Art. 1.
    1. L’accertamento dello stato di ebbrezza con strumenti, ai sensi dell’art. 132, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall’art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/1), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
    2. Detta concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
    3. Nel procedere a predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

    Art. 2.
    1. L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro e può misurare globalmente, oltre quella dell’alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
    2. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti dall’allegato tecnico al presente decreto requisiti che possono essere aggiornati con provvedimento del Ministro dei trasporti d’intesa con il Ministro della sanità.

    Art. 3.
    1. Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.).
    2. I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d’intesa con il Ministero della sanità.

    Art. 4.
    1. Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l’indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonché del proprio libretto metrologico.

    Art. 5.
    1. I dispositivi di regolazione degli etilometri, particolarmente quelli di taratura dello zero e di calibrazione, non devono essere accessibili agli utilizzatori e devono essere protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti.

    Art. 6.
    1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina e può aggiornare l’ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nel precedente art. 3.

    ALLEGATO UNICO

    STRUMENTI DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI ALCOOL NELL’ARIA RESPIRATA
    Etilometri.

    1 – Campo di applicazione.
    La presente norma si applica agli etilometri utilizzati ai sensi dell’art. 132 comma 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così modificato dalla legge 18 marzo 1988, n. 111. La norma riguarda le verifiche e prove relative all’omologazione dei tipi di apparecchi.

    2 – Definizioni.

    2.1 Etilometro.
    Strumento che misura la concentrazione di alcool per analisi dell’aria alveolare espirata (espresso in milligrammi per litro di aria) in condizioni definite di temperatura e di pressione e in corrispondenza di ciascun valore di aria espirata indica il valore del tasso alcoolemico (espressa in gr/l di sangue) ottenuto moltiplicando la misura per il fattore convenzionale 2.300.

    2.2. Etilometro a posizione fissa.
    Etilometro destinato ad essere utilizzato esclusivamente all’interno dei locali.

    2.3 Etilometro portatile.
    Etilometro che può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno di locali.

    2.4 Aria Alveolare.
    Aria contenuta negli alveoli polmonari.

    2.5 Modo normale di funzionamento.
    Modo di utilizzazione che corrisponde al programma di funzionamento definito per gli strumenti in servizio. In particolare, nel modo normale di funzionamento, lo strumento indica soltanto il risultato definitivo della misura e solo in questo modo di funzionamento lo esprime in grammi di alcool per litro di sangue.

    2.6 Posizione “attesa”.
    Stato dello strumento nel quale soltanto taluni elementi dello strumento sono alimentati in corrente allo scopo di limitare il consumo e di raggiungere, più rapidamente che a partire dall’arresto totale, la posizione “misura”.

    2.7 Posizione “misura”.
    Stato nel quale lo strumento può effettuare misure al ritmo normalmente previsto in servizio. Questo stato deve essere chiaramente evidenziato. In detta posizione lo strumento deve rispettare le prescrizioni metrologiche specificate nella presente norma.

    2.8 Dispositivo di calibraggio.
    Dispositivo che permette di calibrare lo strumento per mezzo di una miscela di gas campione la cui umidità relativa è almeno 90% e la temperatura di 34° = 1° C. Questa miscela di gas, costituita da aria ed alcool, deve attraversare tutto il circuito gassoso di analisi, a partire dal boccaglio, nel senso del passaggio normale dell’aria espirata.

    2.9 Dispositivo di calibraggio per simulazione.
    Dispositivo che permette il calibraggio dello strumento con un procedimento diverso da quello definito al punto 2.8, in particolare, per simulare degli effetti del passaggio della miscela di gas campione.
    Il calibraggio effettuato con un gas diverso da quello descritto in 2.8 è da considerare calibraggio per simulazione.

    2.10 Dispositivo di verifica della buona calibratura.
    Dispositivo che permette di verificare che lo strumento resti calibrato.

    2.11 Deriva.
    Variazione delle indicazioni in un periodo di tempo definito, per un dato valore di concentrazione.

    2.12 Isteresi – Effetto memoria.
    L’isteresi è la proprietà di uno strumento di misura la cui risposta a un dato segnale d’ingresso dipende dalla sequenza degli altri segnali d’ingressi che lo hanno preceduto.
    Nel caso di un analizzatore di gas e di una iniezione di un gas di concentrazione elevata intercalata fra due iniezioni di un gas di concentrazione meno elevata, la differenza fra le indicazioni ottenute al momento delle iniziezioni del gas di concentrazione meno elevata, è correntemente chiamato “effetto memoria”.

    3 – Specificazioni generali.

    3.1 Campo di misura.
    Gli strumenti devono poter misurare tutte le concentrazioni comprese tra 0,00 e 3,00 mg/l. Tuttavia per risultati di misura inferiori a 0,03 mg/l lo strumento può indicare 0 mg/l nel modo normale di funzionamento.

    3.2 Gradino.
    Il valore del gradino è uguale a 0,01 mg/l (gradino di indicazione nel modo normale di funzionamento dello strumento). Nel corso delle prove dello strumento e del calibraggio manuale, si deve poter apprezzare 0,001 mg/l (gradino di verifica dello strumento).

    3.3 Visualizzazione dei dati.
    Il risultato della misurazione è esposto in forma numerica per mezzo di cifre allineate. Quando lo strumento è utilizzato in modo normale, l’arrotondamento va fatto al gradino inferiore più vicino.
    L’altezza delle cifre non deve essere inferiore a:
    – 5 mm. per i dispositivi fluorescenti o che presentano una luminosità riconosciuta equivalente;
    – 10 mm. negli altri casi.
    Le unità di misura utilizzate o i loro simboli devono figurare in prossimità del risultato ed i caratteri utilizzati devono avere un’altezza almeno uguale a 3 mm.

    3.4 Stampante.
    Gli strumenti devono essere equipaggiati con una stampante.
    L’assenza di carta nella stampante deve impedire la misura.
    Il documento emesso da tale dispositivo deve comprendere, almeno:
    – tipo e numero di matricola dell’apparecchio;
    – numero d’ordine della prova;
    – data e ora della prova;
    – verifica del buon funzionamento;
    – verifica dello zero;
    – risultato della misurazione che non deve essere differente da quello indicato sull’apparecchio col relativo simbolo dell’unità utilizzata (g/l o mg/100 ml).
    – verifica dello zero.
    Deve essere previsto nel documento emesso lo spazio per l’indicazione manuale o automatica di altri elementi quali generalità del soggetto etc. nonché dagli eventuali messaggi di servizio di cui al successivo 3.5.1.

    3.5 Condizioni di misurazione.

    3.5.1 Lo strumento deve indicare soltanto il risultato definitivo della misurazione, espresso in g/1 o mg/100 ml, nel modo normale di funzionamento. Quando la misurazione porta a un risultato nullo, deve essere possibile non confondere tale risultato con l’indicazione dello zero di prima della misurazione.
    Sono utilizzati messaggi di servizio.

    3.5.2 Gli strumenti devono controllare la continuità dell’espirazione, mediante un dispositivo che indichi ogni annullamento della portata d’aria espirata che avvenga fra inizio espirazione e fine del prelievo. Un dispositivo preferibilmente acustico deve permettere di controllare la continuità dell’espirazione.

    3.5.3 Il prelievo del campione di aria effettuato col boccaglio in sito non deve esigere una pressione di espirazione superiore a 25 hPa per una portata di 10 1/m.

    3.5.4 Un dispositivo deve segnalare che l’apparecchio è pronto ad effettuare un’analisi. Questa disponibilità deve essere almeno di 40 s.
    Un dispositivo deve impedire l’analisi quando l’apparecchio non è pronto. Questo dispositivo deve essere compatibile con il precedente.

    3.6 Sicurezza.

    3.6.1 Igiene.

    Gli strumenti devono poter essere utilizzati in soddisfacenti condizioni igieniche, i boccagli (vedi punto 10) devono poter essere cambiati ad ogni misurazione e devono essere forniti in confezione individuale.

    3.6.2 Sicurezza d’impiego.
    Gli strumenti devono essere conformi alle regolamentazioni e norme relative alla sicurezza elettrica e, se del caso, a quelle dei gas in pressione.

    3.6.3 Mezzi di regolazione.
    I mezzi di regolazione dello strumento non devono essere accessibili all’operatore (in particolare il dispositivo di azzeramento e quello per la calibrazione interna).

    3.6.4 Portata massima dello strumento.
    Gli strumenti devono segnalare ogni superamento del limite superiore del campo di misura definita al 3.1 ed al di là del quale non devono fornire risultato.

    3.6.5 Modo normale di funzionamento.
    Il comando che permette di passare dal modo normale di funzionamento ad altro modo non deve essere accessibile all’operatore.
    Detto comando deve essere accessibile soltanto mediante rottura di sigilli o a mezzo di apposito codice o con altra soluzione equivalente.

    3.7 Azzeramento.
    Gli strumenti devono comportare un dispositivo di azzeramento automatico che sia messo in funzione all’inizio di ogni ciclo in misura.
    Lo strumento non deve poter funzionare se l’azzeramento corretto a<A2> 0,005 mg/l non è avvenuto.
    L’azzeramento deve comprendere uno spazzamento mediante gas di valore zero (per esempio, aria ambiente). Il risultato deve essere, in qual caso, visualizzato.

    3.8 Verifica di buon funzionamento.
    La verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare:
    – la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento;
    – la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura;
    – la verifica della giusta calibratura in conformità al punto 2.10 ed, eventualmente, il calibraggio automatico in conformità ai punti 2.8 o 2.9.
    Gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito. Il risultato della misurazione deve essere fornito soltanto dopo la verifica del buon funzionamento.
    Quando una anomalia, un difetto o un segnale di errore sono rilevati, particolarmente in sede di controllo di buon funzionamento, lo strumento non deve fornire un risultato che possa essere considerato valido.

    3.9 Calibraggio o verifica della giusta calibratura.
    Per permettere le operazioni di manutenzione e di controllo, gli strumenti devono permettere il calibraggio o la verifica della giusta calibratura per mezzo della miscela di gas campione definita in 2.8 (questa miscela di gas campione può essere incorporata nello strumento). Il calibraggio, per simulazione o la verifica della giusta calibratura devono essere effettuati per un valore della scala tra 0,30 mg/l e 0,50 mg/l corrispondenti a 70-115 mg/100 ml di sangue). Tuttavia, si può scegliere un valore diverso se risulta che questo porta ad una migliore precisione dello strumento in quel tratto di scala.
    Quando il dispositivo o i dispositivi di calibraggio automatico non permettono più la calibratura oppure quando la verifica di giusta calibratura non concede ad una conclusione positiva, lo strumento non deve più poter effettuare misure.
    A questo scopo, questi dispositivi devono essere equipaggiati di mezzi che permettono di assicurare il loro autocontrollo. Per esempio:
    – verifica della concentrazione della miscela di gas campione o di quella corrispondente al mezzo di simulazione;
    – limitazione degli intervalli entro i quali lo strumento può essere regolato.

    3.10 Tempo di messa in funzione.
    Lo strumento deve indicare chiaramente i tempi relativi necessari al raggiungimento della fase di misura.

    3.11 Ciclo di misura.
    Il ciclo di misura deve comprendere almeno:
    – verifica del buon funzionamento in conformità con il punto 3.8 prima di ogni misurazione;
    – verifica della messa a zero ed eventuale rimessa a zero prima di ogni misurazione;
    – verifica della messa a zero dopo ogni misurazione.

    3.12 Ritmo minimo delle misurazioni.
    Lo strumento deve permettere, nella posizione “misura” e per concentrazioni fino a 80 mg/100 ml, di fornire risultati al ritmo di una misura ogni 5 minuti, comprensivi del tempo necessario per i prescritti azzeramenti e per il successivo accertamento.
    3.13 Durata dell’esposizione dei risultati.

    Il risultato deve poter essere osservato per almeno 10 secondi.

    3.14 Caratteristiche degli etilometri portatili.
    Gli etilometri portatili devono avere una massa non superiore a 15 kg. custodia compresa. Non devono avere dimensioni superiori a 70 x 50 x 35 cm.
    Devono essere alimentati almeno con corrente continua a 12 V e comunque senza interposizione di dispositivi alimentatori particolari.

    4 – Caratteristiche metrologiche nelle condizioni di riferimento.

    4.1 Errori massimi tollerati.

    4.1.1 Specificazioni
    Gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in più o meno, sono:
    – 0,016 mg/l per concentrazione inferiore a 0,40 mg/l;
    – 4% in valore relativo per concentrazione fra 0,40 mg/l e 1 mg/l inclusi;
    – 8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1 mg/l e fino a 2 mg/l incluso;
    – 16% in valore relativo per concentrazione superiore a 2 mg/l e fino a 3 mg/l incluso.

    4.1.2. Arrotondamenti.
    Gli errori massimi tollerati sono arrotondati al valore intero del gradino di verifica più vicino. Nel caso di uguaglianza assoluta fra i due limiti, si prenderà il valore inferiore.
    Gli errori degli strumenti, nel modo normale di funzionamento, possono figurare superiori di un gradino di verifica agli errori massimi tollerati.

    4.2. Affidabilità.

    4.2.1 Stima dello scarto tipo.
    Una stima dello scarto tipo è data dalla formula:
    S = RDQ[i*SMM(1,n)[(y ^i-’y’ ) {E}2 ]/(n-1)]
    dove:
    n è il numero di misurazioni effettuate a una data concentrazione;
    y ^i : sono gli n valori indicati dallo strumento per detta concentrazione;
    ‘y’: è la media aritmetica di questi valori.

    4.2.2. Specificazioni.
    Lo scarto-tipo per ogni concentrazione inferiore od uguale a 0,40 mg/l deve essere inferiore a 0,006 mg/l in valore assoluto.
    Lo scarto-tipo per ogni concentrazione compresa tra 0,40 mg/l e 1 mg/l incluso deve essere inferiore a 1,5% in valore relativo.
    Lo scarto-tipo per ogni concentrazione superiore a 1 mg/l e fino a 2 mg/l incluso deve essere inferiore a 3% in valore relativo.
    Lo scarto-tipo per ogni concentrazione superiore a 2 mg/l e fino a 3 mg/l incluso deve essere inferiore a 6% in valore relativo.

    4.2.3 Condizione di applicazione.
    Questi valori dovranno essere significativamente (in senso statistico) rispettati tenuto conto del rischio del 5% di superarli.

    4.3 Deriva.

    4.3.1 Deriva a zero.
    La deriva a zero per un periodo di 4 ore deve essere inferiore a 0,010 mg/l.

    4.3.2 Deriva a 0,40 mg/l.

    4.3.2.1 Deriva a breve termine.
    La deriva a 0,04 mg/l per un periodo di 4 ore deve essere inferiore a 0,010 mg/l.

    4.3.2.2 Deriva a lungo termine.
    La deriva a 0,40 mg/l per un periodo di 2 mesi deve essere inferiore a 0,020 mg/l.

    4.4 Isteresi – Effetto memoria.

    4.4.1 Effetto memoria.
    L’effetto memoria deve essere inferiore a 4% in valore relativo.

    4.4.2 Caso di concentrazione di valori prossimi.
    Gli errori sui risultati con gas avente concentrazione inferiore di 0,10 mg/l alla concentrazione di un altro gas precedentemente iniettato devono essere inferiori agli errori massimi tollerati.

    5 – Condizioni di prova.

    5.1 Generalità.
    Il banco utilizzato dal laboratorio incaricato delle prove deve fornire dei gas di prova che presentino un’evoluzione della concentrazione in alcool etilico analoga a quella che si osserva nel corso di un’espirazione. Questa evoluzione si caratterizza, in particolare con una fase a livello di concentrazione costante (palier) a fine iniezione la cui durata è fissata per ogni prova. Il valore di concentrazione in alcool ottenuto a quel livello è considerato il vero valore della concentrazione di prova. L’appendice A fornisce l’andamento generale di questa evoluzione nonché quello dell’evoluzione della portata di prova. Tenuto conto delle possibilità del banco di prova, le prove vengono effettuate al ritmo massimo permesso dal dispositivo previsto in 3.5.4.
    A condizione che i risultati delle misurazioni non ne siano influenzati in maniera significativa, i vari parametri che caratterizzano i mezzi di prova potranno avere dei valori diversi da quelli specificati nella presente norma. Con l’eccezione dello studio dell’influenza dei fattori fisici (vedi punto 6.2) ed, eventualmente, dello studio della deriva, le prove devono essere effettuate nelle condizioni di riferimento specificate in 6.2.2.
    Il calibraggio manuale, se necessario, deve essere effettuato prima dell’inizio delle prove.
    Le prove definite ai capitoli 5, 6 e 7 costituiscono un protocollo base delle prove. In caso d’incertezza riguardo il rispetto da parte di uno strumento delle specificazioni formulate nella presente norma, altri valori di parametri di prova possono essere scelti.

    5.2 Valori di riferimento dei gas di prova.
    Salva indicazione contraria, i gas di prova sono caratterizzati da parametri aventi i seguenti valori:

    – volume fornito 3 l;
    – durata totale d’iniezione (con etilometro) 5 s;
    – durata del palier (con etilometro) 3 s;
    – gas vettore aria ambiente;
    – temperatura del gas 34 °C ± 0,5 °C;
    – umidità relativa del gas 95%
    – titolo volumico in CO 2 5%;
    – iniezione continua e crescente in concentrazione di alcool.

    5.3 Precisione e Accuratezza.

    5.3.1 Valori della scala ai quali queste caratteristiche sono verificate.
    La precisione e l’accuratezza devono essere verificate almeno ai seguenti valori della scala:

    Gas di prova Valore della concentrazione (mg/l)
    n. 1 0,00 a 0,05
    n. 2 0,20
    n. 3 0,40
    n. 4 0,70
    n. 5 0,95
    n. 6 1,50
    n. 7 2,50

    5.3.2 Numero delle prove.
    Devono essere effettuate almeno 20 misure con ogni gas. Per ogni concentrazione le misure possono essere fatte consecutivamente.

    5.4 Deriva.
    – almeno 10 misure sono effettuate rispettivamente con i gas n. 1 e n. 3;
    – altre 10 misure sono effettuate con il medesimo gas dopo le durate fissate n. 4.3.2.
    Altre prove possono essere effettuate in mezzo alle serie di prove sopra definite.
    Lo scarto tra le medie ottenute a partire da queste due serie di misure deve essere inferiore ai valori specificati in 4.3.2.
    Durante le prove di deriva, i fattori d’influenza devono restare stabili oppure deve essere tenuto conto della loro variazione, in particolare per la prova di deriva a lungo termine nel corso della quale, se lo strumento viene immagazzinato, devono essere seguite le indicazioni fornite dal costruttore.

    5.5. Isteresi.

    5.5.1 Effetto memoria.
    Si fa subire allo strumento 10 volte il seguente ciclo:
    – 1 misura a concentrazione uguale a 2 mg/l;
    – 1 misura a concentrazione uguale a 0,40 mg/l.
    Per la concentrazione uguale a 0,40 mg/l, lo scarto tra la media di almeno 10 misure rilevato precedentemente a questa prova e la media delle 10 misure ottenute a termine della prova deve essere inferiore al valore definito in 4.4.1.

    5.5.2 Caso di concentrazione di valori prossimi.
    Un gas di concentrazione uguale a 0,40 mg/l è iniettato almeno 10 volte di seguito nello strumento, successivamente si inietta un gas di concentrazione uguale a 0,30 mg/l 5 volte tutt’al più.

    6 – Grandezze influenti.

    6.1 Influenza delle variazioni dei parametri che caratterizzano i gas di prova.
    Per queste prove i valori dei parametri non menzionati sono quelli fissati in 5.2.
    I paragrafi da 6.1.1 a 6.1.6 fissano i valori dei parametri esaminati.
    Per ogni prova devono essere effettuate 10 misure.
    Le prove vanno effettuate col gas n. 3.

    6.1.1 Volume fornito.
    1ª prova volume fornito: 1,5 l;
    2ª prova volume fornito: 4,5 l.
    6.1.2 Durata dell’espirazione.
    Durata totale d’iniezione 15 s;
    Durata del palier 6 s.
    6.1.3 Durata del palier.
    Durata del palier 1,5 s.
    6.1.4 Tenore di biossido di carbonio.
    Titolo volumico in CO 2 10%.

    6.1.5 Fermata in corso di espirazione.
    1ª prova:
    l’iniezione del gas prevista nelle condizioni di riferimento definite in 5.2 è fermata 1 s dopo l’inizio della iniezione;
    2ª prova:
    l’iniezione del gas prevista in 15 s (vedi 6.1.2) è fermata a 6 s dopo l’inizio dell’iniezione.
    6.1.6 Prova simulante presenza di alcool nelle vie respiratorie superiori.
    Il volume morto del banco prova (volume=0,3 1) è riempito di aria umida (umidità relativa ad almeno 90%) con concentrazione di alcool di 2 mg/l. L’aria alveolare deve essere esente di alcool.

    6.1.7 Specificazioni.
    Nel corso delle prove descritte da 6.1.1 a 6.1.4 i risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati.
    Tuttavia nel caso di volume espirato non inferiore a 0,8 l e tempo di espirazione non inferiore a 3 s, deve essere possibile l’effettuazione della misura con la esposizione di apposito messaggio di servizio.
    Nel corso delle prove descritte in 6.1.5 e 6.1.6 lo strumento non deve fornire risultato.
    6.2 Fattori fisici influenti.

    6.2.1 Condizioni di prova.
    L’influenza di ogni fattore va studiata separatamente con gli altri fattori che rispondano ai valori di riferimento definiti in 6.2.2.
    Le prove vanno effettuate col gas n. 3.
    6.2.2 Valori di riferimento e condizioni di funzionamento assegnate.
    I valori di riferimento ed i valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove sono i seguenti:

    I FATTORI D’INFLUENZA CONDIZIONI DI RIFERIMENTO VALORI ESTREMI
    tensione d’alimen- tensione nominale -15% +10% di T.
    tazione alternata (T.N.=220V)
    frequenza di alimen- frequenza nominale ±2% di F.N.
    tazione (F.N.=50 Hz)
    tensione d’alimen- tensione normale 11,5 V e 15,5 V
    tazione continua (T.N.=12,5 V) (1)*
    ondulazione sovrapposta ampiezza:
    alla tensione continua 0 V 0,2 V
    frequenza da 40 a 400 Hz fra le creste
    temperatura 19 °C a 22 °C 0 °C a 40 °C
    umidità relativa umidità ambientale 30% a 90%
    pressione atmosferica pressione ambientale 850 a 1025 mbar
    titolo volumico degli
    idrocarburi totali
    (in equivalente metano) 0 5.10-6
    nell’ambiente

    ——————–
    (1)* Se lo strumento fornisce risultati oltre questi valori, essi devono essere esatti; le sottotensioni possono intervenire in ogni istante sia prima che durante il ciclo di misura con durata da 2 s a quella del ciclo.
    (2)* Se il costruttore denuncia valori estremi più severi, le prove devono essere effettuate per tali valori dichiarati, per etilometri a posto fisso i valori estremi sono 15° C e 35° C.

    6.2.3 Specificazioni.
    I risultati ottenuti devono rispettare gli errori massimi tollerati. Nel caso degli idrocarburi totali, lo strumento può non fornire risultati.
    Gli strumenti alimentati da batterie elettriche devono indicare quando la tensione fornita da queste batterie è inferiore al valore specificato dal costruttore.

    6.3 Fattori fisiologici influenti.
    Taluni componenti di medicine o prodotti di deviazione del metabolismo normale dell’organismo, sostanze contenute in solventi e prodotti industriali o altri gas presenti nell’alito umano possono interferire nella misura.
    L’appendice B fornisce l’elenco dei costituenti ritenuti fattori d’influenza con le relative concentrazioni di prova nonché le indicazioni massime tollerate corrispondenti.

    6.4 Perturbazioni fisiche.
    Le seguenti perturbazioni possono essere applicate agli strumenti:
    – tagli di alimentazione elettrica;
    – parassiti sulla rete di alimentazione elettrica;
    – vibrazioni analoghe a quelle risultanti da condizioni normali di trasporto o a quelle prodotte da un veicolo fermo il cui motore giri al minimo;
    – urti analoghi a quelli risultanti dalla normale manipolazione;
    – variazione d’intensità luminosa;
    – scarica elettrostatica;
    – campo magnetico ed elettromagnetico.
    I metodi di prova ed i criteri di accettazione sono definiti nell’appendice C.

    7 – Prove di invecchiamento.

    7.1 Variazioni climatiche.
    Le operazioni seguenti devono essere effettuate. Tuttavia il loro ordine può essere modificato.
    Lo strumento, dopo aver soddisfatto tutte le precedenti prove, è posto in posizione “attesa” in un ambiente a 40 °C per 8 ore con umidità relativa del 90%.
    Allo strumento viene successivamente tolta tensione e la temperatura dell’ambiente viene portata a 60 °C per 1h.
    Dopo ritorno e stabilizzazione alla temperatura ambiente lo strumento viene sottoposto a spazzamento con vibrazioni sinusoidali nelle seguenti condizioni:

    frequenza 10 Hz+150 Hz
    accelerazione efficace 9,8 m/s2
    spazzamento secondo 3 assi
    perpendicolari
    velocità di spazzamento 1 ottava per minuto
    numero di cicli di spazzamento
    (andata e ritorno) 20 secondo ogni asse

    Reintrodotto nell’ambiente, lo strumento, in posizione “attesa”, viene sottoposto a rapide variazioni di temperatura comprese fra 0 °C e 40 °C, ciò per 16h. La condensazione di acqua sullo strumento deve essere evitata.
    Per questa operazione si procede nel seguente modo:
    – portare la temperatura a 40 °C;
    – abbassare l’umidità relativa al di sotto del 30%;
    – ogni ora passare da un livello di temperatura ad un altro facendo avvenire il cambiamento di livello dell’aria ambiente in circa un quarto d’ora;

    7.2 Nebbia salina.
    Lo strumento, chiuso nel proprio contenitore, viene posto per 24 ore in una atmosfera di nebbia salina prodotta per atomizzazione ad una temperatura di 35 °C ± 2 °C di una soluzione salina ottenuta sciogliendo 5 parti in peso di cloruro di sodio e 95 parti di acqua distillata che non contenga più dello 0,02% di impurità; indi viene lasciato asciugare spontaneamente in un ambiente a 20 °C ± 5° ed umidità relativa 65% ± 5%.

    7.3 Immagazzinaggio.
    Lo strumento chiuso nel proprio contenitore, viene conservato in ambiente a -30° C per 48 ore con umidità relativa 30%.
    In un secondo tempo, lo strumento viene conservato in ambiente a 70° C per altre 12 ore con umidità relativa 90%.
    7.4 Specificazioni.

    I risultati delle misure ottenute dopo queste prove devono presentare errori inferiori a 1,5 volte gli errori fissati in 4.1.1.

    8 – Marcatura.
    Un etilometro conforme alla presente norma deve presentare una marcatura leggibile, indelebile ed inamovibile che comprende:
    – l’identificazione del costruttore;
    – la denominazione dello strumento;
    – gli estremi della omologazione conseguita;
    – il suo numero di serie;
    – il suo campo di misura;
    – l’intervallo di temperatura entro il quale lo strumento può essere utilizzato;
    – l’intervallo di tempo od il numero di analisi che devono separare due operazioni di manutenzione (ivi compreso il calibraggio conformemente a 2.8) descritte nel manuale di utilizzazione e fornito dal fabbricante.
    Tutte queste indicazioni devono essere raggruppate in una parte visibile dell’apparecchio.

    9 – Libretto metrologico.
    Un libretto metrologico deve accompagnare ogni etilometro.
    Questo libretto che deve riportare l’indentificazione dell’etilometro è destinato a ricevere menzione delle operazioni e risultati dei controlli regolamentari relativi allo strumento se del caso, delle riparazioni effettuate.

    10 – Boccagli.

    10.1 Funzioni.
    – Il boccaglio non deve permettere all’utilizzatore d’inspirare aria contaminata dalle precedenti utilizzazioni.
    – Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell’aria espirata.

    10.2 Dimensioni.
    La perdita di carico del boccaglio non deve essere superiore a 10hPa ad una portata di 10 1/min.
    Le estremità del boccaglio devono rispondere alle tolleranze dimensionali seguenti:

    – lato strumento diametro esterno 12 mm ± 0,5 mm
    angolo del cono 10°
    (in sommità)
    lunghezza del cono 20 mm ± 1 mm
    – lato utilizzatore diametro esterno 4 mm + 9 mm
    lunghezza minima 20 mm

    La parte femmina dello strumento che riceve il boccaglio deve avere una conicità adatta a quella del boccaglio stesso.

    Alcoltest Etilometro Taratura
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