Decreto ministeriale Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009
(Gazz.Uff., 10 luglio 2009, n. 158)
Art. 1
Finalità e ambito di intervento
Ai sensi dell’art. 6, comma 9, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l’ulteriore definizione di cui al comma seguente.
3. Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. È assimilata alla singola unità immobiliare l’unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche.
Art. 3
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee guida.
2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.
4. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui all’art. 4.
5. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell’art. 4.
Art. 4
Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici
Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all’allegato A:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento.
2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo;
3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dall’art. 6:
a) la validità temporale massima dell’attestato;
b) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
Art. 5
Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo, in merito all’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di regioni, province e comuni, con il supporto del CNR, del CTI, dell’ENEA, del CNCU, dell’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) e del Comitato Ecolabel.
2. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con i Ministeri degli affari regionali e delle autonomie locali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la Conferenza unificata sono definite composizione e modalità operative del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1.
3. Sono obiettivi e compiti del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1:
a) il monitoraggio dell’applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici finalizzato a garantire le più efficaci modalità di trasferimento delle informazioni nei confronti degli acquirenti e dei conduttori degli immobili e alla massima diffusione e omogeneizzazione delle procedure sul territorio nazionale;
b) il confronto e lo scambio di esperienze a supporto della predisposizione dei programmi di cui al comma 3-bis dell’art. 9, del decreto legislativo;
c) la formulazione di proposte per la realizzazione di un sistema informativo regionale e nazionale, che favorisca la raccolta di dati, in materia di certificazione energetica e di controllo per l’efficienza energetica degli edifici;
d) la formulazione di proposte per l’adeguamento delle disposizioni normative vigenti;
e) la formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative coordinate di informazione dei cittadini favorendo lo scambio di strumenti e l’ottimizzazione delle risorse disponibili;
f) valutazione dei costi di mercato e delle condizioni di accesso al servizio di certificazione energetica degli edifici, sentiti i Consigli nazionali dei professionisti;
g) la formulazione di proposte inerenti lo sviluppo di certificazioni e marchi volontari di qualità energetico-ambientale;
h) le proposte volte ad assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione;
i) la promozione del ravvicinamento degli strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida, di cui all’art. 3, comma 5.
Art. 6
Disposizioni finali
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell’art. 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione.
2. La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all’art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.
4. Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo l’attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
5. In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia previsti in attuazione dell’art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all’art. 3.
6. Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati sono modificate e integrate con la medesima procedura.
Art. 7
Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni
All’ allegato A, del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nei commi 31 e 32, le parole: «l’equivalenza 9MJ = 1kWhe», sono sostituite con le parole: «il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.»;
b) nei commi 16 e 17 la parola. «consumo» è sostituita da: «fabbisogno».
2. I contenuti dell’allegato M, al decreto legislativo, sono integralmente sostituiti da quelli dell’allegato B, al presente decreto.
3. Alla lettera d), del comma 1, dell’allegato H, del decreto legislativo, le parole da: «90+2logPn» a «espressa in kW», sono sostituite con le seguenti: «X+2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie.».
Art. 8
Copertura finanziaria
All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ALLEGATO N.1
ALLEGATO A
(articolo 3, comma 1)
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
1. Finalità
Le presenti Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di:
a. fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed immediata comprensione:
– per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni.
– per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della prestazione energetica degli edifici;
b. contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito nominato decreto legislativo, attraverso la definizione di una procedura nazionale che comprenda:
– l’indicazione di un sistema di classificazione degli edifici;
– l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell’edificio e al livello di approfondimento richiesto;
– la disponibilità di metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini.
Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.
Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;
d) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
e) la validità temporale massima dell’attestato;
f) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
Ai fini di una applicazione omogenea della certificazione energetica, come precedentemente detto, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle presenti Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con gli elementi essenziali di cui alle lettere da a) a f).
2. Campo di applicazione
Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d’uso dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo. Sono altresì esclusi dall’obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà:
a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
b) immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà. Resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’allegato 1.
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato (1).
3. Prestazione energetica degli edifici
La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale EPgl.
EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill dove:
EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale.
Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno.
Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m3anno.
Le modalità di calcolo dell’energia primaria e i contributi delle fonti rinnovabili sono valutati, nell’ambito delle metodologie di riferimento nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalità disposte ai decreti ministeriali 24 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili”.
L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto:
– del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;
– dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia.
Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.
Inoltre, per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l’erogazione del predetto servizio come definito al paragrafo 6.
Con uno o più atti successivi, di integrazione al presente provvedimento, si procede ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferenti l’edificio, ed eventualmente ad integrare, ai metodi di valutazione delle prestazioni energetiche già indicati, i metodi a consuntivo o le valutazioni di esercizio.
4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
Sulla base delle finalità, dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità.
Sono pertanto considerati:
1. “Metodo calcolato di progetto”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. Questo metodo è di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, per la predisposizione dell’attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, previsti ai sensi del decreto legislativo, fermo restando le relative flessibilità (vedi i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo);
2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere:
i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica;
ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali;
iii. sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici.
Queste metodologie trovano concreta applicazione nei metodi di calcolo illustrati al successivo paragrafo.
5. Metodi di calcolo di riferimento nazionale.
A partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell’edificio. I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione e minimizzazione degli oneri a carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell’art. 6, del decreto legislativo. Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:
a) CTI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;
b) CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3. Il CTI per la lettera a) e il CNR e l’ENEA per la lettera b), rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svolgono le predette verifiche. Detti sistemi possono essere costituiti da raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a garantire la qualità dei software commerciali. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto a uno degli organismi nazionali citati (2).
5.1 Metodo calcolato di progetto
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al punto 1 del paragrafo 4, si fa riferimento alle metodologie di calcolo definite ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, e precisamente alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;
In particolare:
– la norma tecnica di cui alla lettera a) definisce il metodo di calcolo della prestazione energetica dell’involucro edilizio per il riscaldamento ed il raffrescamento;
– la norma tecnica di cui alla lettera b), a partire dalla prestazione dell’involucro edilizio, permette di calcolare la prestazione del sistema edificio-impianti in relazione allo specifico impianto termico installato. A oggi queste norme permettono il calcolo per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e non per il raffrescamento estivo.
Il corrispondente foglio di calcolo, che costituisce il riferimento applicativo delle predette norme, e significativi esempi numerici, sono reperibili sul sito internet del CTI a partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti indipendentemente dalla loro dimensione.
5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” di cui al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti i seguenti tre livelli di approfondimento.
1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1 e alle relative semplificazioni previste per gli edifici esistenti. Infatti le predette norme prevedono, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle tipologie e all’anno di costruzione.
Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti indipendentemente dalla loro dimensione.
2. In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e dell’ENEA.
Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 m2.
3. In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) si utilizza come riferimento il metodo semplificato di cui all’allegato 2, mentre per il calcolo dell’indice energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) alle norme UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici esistenti;
Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 1000 m2.
Ai fini delle presenti Linee guida sono edifici residenziali gli edifici classificati E1, in base alla destinazione d’uso, all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con l’esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme.
Nell’allegato 3 si riporta una tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare.
6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali.
In considerazione della rilevanza crescente dei consumi per il raffrescamento degli edifici e per non fornire valutazioni fuorvianti circa la qualità energetica dell’edificio nei casi in cui, anche per le particolari condizioni climatiche, l’esposizione al calore e l’attitudine a trattenerlo possono determinare condizioni gravose per la prestazione energetica in estate, si ritiene utile tenere conto di questi aspetti pure nelle more della predisposizione di norme tecniche consolidate in materia di impianti per la climatizzazione estiva.
A tal fine, a far data dal 1 luglio 2008, per la valutazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio sono riferimenti nazionali le metodologie di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2, in relazione alle procedure utilizzate per la determinazione degli indici di prestazione energetica di cui al paragrafo 4.
L’indicazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio deve essere riportata negli attestati di qualificazione e certificazione energetica.
In assenza di un quadro di normativa tecnica sperimentato e consolidato, in materia di climatizzazione estiva degli edifici, che, al momento, rende difficile la definizione di specifici metodi semplificati e ritenuto che, ancorché qualitativi, i metodi di valutazione indicati ai successivi paragrafi 6.1 e 6.2 non presentano le condizioni di semplicità e di minimizzazione degli oneri disposti all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo, la valutazione di cui al presente paragrafo è resa in ogni caso facoltativa nella certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, che per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale utilizzino il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3.
In assenza della predetta valutazione, all’unità immobiliare viene attribuita una qualità prestazionale corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 .
6.1 Metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol)
Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.1 e al paragrafo 5.2, punti 1 e 2, sia in applicazione di disposizioni legislative che per scelta di utilizzo, si procede alla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol), espresso in kWh/m2anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell’edificio (energia richiesta dall’involucro edilizio per mantenere negli ambienti interni le condizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell’impianto che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la superficie calpestabile del volume climatizzato. Il riferimento nazionale per il calcolo del fabbisogno di energia termica per il raffrescamento, direttamente o attraverso il metodo DOCET del CNR/ENEA, sono le norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, e, a oggi, per il caso specifico la seguente norma tecnica e sue successive modificazioni e integrazioni:
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
Sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,invol, calcolati con la predetta metodologia, si definisce la seguente classificazione, valida per tutte le destinazioni d’uso:
=================================================
EPe,invol | Prestazioni | Qualità
(kWh/m2anno) | | prestazionale
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EPe,invol 12 | Fa 10 | 0,15 = fa 8 | 0,30 = fa 6 | 0,40 = fa 2,50 EPiL (2010)
2. Si riporta la scala delle classi energetiche espressione della prestazione energetica per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs.
Classe Aacs