Decreto ministeriale 2 marzo 2012
(Gazz.Uff. 7 marzo 2012 n. 56)
Art. 1 Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale.
1. Nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e all’interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l’ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda. In relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano le fasce di mare individuate dal presente comma o alle caratteristiche morfologiche del territorio, l’Autorità marittima competente può disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l’accesso e l’uscita dai porti.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti riguardanti gli schemi di separazione del traffico e le rotte raccomandate ovvero obbligatorie nonché le discipline vigenti nei parchi e nelle aree protette nazionali, marine e costiere, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 2 Ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente vulnerabili
1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo sono adottate le seguenti misure di navigazione:
a) nell’area marina protetta del Santuario dei Cetacei, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391:
1) per l’ingresso e la navigazione nell’intera area marina, come delimitata dall’allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all’allegato III della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;
b) nella laguna di Venezia:
1) è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;
2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l’Autorità Marittima, sentita l’Autorità portuale, con ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l’una dall’altra qualora navighino nello stesso senso.
2. Per il porto di Venezia la deroga di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182, è applicabile solo ove i rifiuti ed i residui del carico non superino la metà della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo (1).
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonché le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari.
(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.M. 30 aprile 2012.
Art. 3 Disposizioni transitorie
1. Il divieto di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall’Autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l’Autorità marittima, d’intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l’Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell’ambiente lagunare.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO N.1
DELIMITAZIONE DELL’AREA DEL SANTUARIO DEI CETACEI
Acque interne e di mare territoriale dell’Italia ricadenti nell’ambito della zona marittima di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391, recante «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999» e ricomprese nei limiti determinati:
1. ad ovest, da una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di Giens: 43°01’70”N, 06°05’90”E) a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna (40°58’00”N, 008°12’00”E);
2. ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord – orientale della Sardegna (41°09’18”N, 009°31’18”E) a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42°21’24”N, 011°31’00”E).