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Home » Commerciale Fallimentare » Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Decreto ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2012

(Gazz. Uff. n. 193 del 20 agosto 2012)

RedazionediRedazione
27 Agosto 2012
inCommerciale Fallimentare, Norme
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Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) «Soggetti beneficiari»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i consorzi;
c) «Imprese femminili»: le imprese, di micro, piccola e media dimensione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operano nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
d) «Piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria»: le imprese di piccola dimensione che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, hanno prodotto, nell’esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti, almeno il 50 percento del loro fatturato nei confronti di imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Ai fini della presentazione delle richieste di garanzia e della valutazione del merito creditizio, per tali imprese si applica quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 6-quater del Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche;
e) «Imprese sociali»: le imprese di micro, piccola e media dimensione che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2006, n. 97, esercitano, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale ed iscritte nell’«apposita sezione» del Registro delle Imprese prevista all’art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche e integrazioni;
f) «Contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
g) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
h) «Regioni dell’Obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
i) «Disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.

Art. 2 Ambito e finalità di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all’art. 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all’art. 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l’importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia. È altresì definita la misura minima dell’accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.

Art. 3 -Operazioni finanziarie con copertura massima del Fondo fino all’80 percento
1. La garanzia diretta del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è concessa fino alla misura massima dell’80 percento dell’ammontare delle operazioni finanziarie, comunque finalizzate all’attività di impresa, riferite a:
a) soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni del Mezzogiorno;
b) imprese femminili;
c) piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire alle medesime imprese la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 4, la garanzia diretta del Fondo copre fino all’80 percento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è concessa fino alla misura massima dell’80 percento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
4. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui al comma 1 abbiano ad oggetto l’anticipazione di crediti verso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 4, il consolidamento di passività di cui all’art. 6 o interventi sul capitale di rischio di cui all’art. 7, la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo sono concesse entro le rispettive misure massime indicate nei medesimi articoli 4, 6 e 7.
5. Per la concessione della garanzia del Fondo sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1, lettera a), qualora riferite a soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni dell’Obiettivo Convergenza, e a condizione che siano conformi alle linee guide trasmesse al Gestore dal Ministero dello sviluppo economico, le Riserve «PON Ricerca e Competitività», «POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» e «POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» del Fondo sono utilizzate in via prioritaria.
6. L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 1,5 milioni di euro. Tale importo massimo è innalzato a 2,5 milioni di euro per:
a) le operazioni finanziarie garantite a valere sulle Riserve «PON Ricerca e Competitività», «POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» e «POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» del Fondo;
b) le operazioni finanziarie di cui al comma 1 che presentano le caratteristiche di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Art. 4 Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni
1. La garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70 percento dell’ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti devono essere certificati dall’Amministrazione debitrice, sia nell’ammontare, sia nella loro certezza, esigibilità e liquidità, secondo le modalità previste dai decreti di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e all’art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attuativi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’importo dell’operazione finanziaria per la quale è presentata richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo non può essere superiore all’ammontare dei crediti di cui al comma 1.
3. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 70 percento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
4. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80 percento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80 per cento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
5. L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 2,5 milioni di euro.
6. Relativamente alle operazioni di cui al comma 1, non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo a fronte dell’ammissione alla garanzia.

Art. 5 Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, per le operazioni finanziarie comunque finalizzate all’attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70 percento dell’ammontare dell’operazione stessa. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui al presente comma abbiano ad oggetto il consolidamento di passività a breve termine, ai fini del riconoscimento della predetta misura massima di copertura nonché dell’importo massimo garantibile di cui al comma 4, l’operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso, nonché appartenente ad un differente gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento.
2. Nei limiti della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 70 percento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80 percento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
4. L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 2,5 milioni di euro.

Art. 6 Altre operazioni di consolidamento di passività
1. Per le operazioni di consolidamento di passività a breve termine accordate dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato al soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario, la garanzia diretta del Fondo, su tutto il territorio nazionale, è concessa fino alla misura massima del 30 percento dell’ammontare dell’operazione finanziaria.
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 30 percento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 percento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino al 60 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
4. L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 1,5 milioni di euro.

Art. 7 Operazioni sul capitale di rischio
1. Sono ammesse alla garanzia diretta del Fondo le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute dai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi per il tramite delle società di gestione del risparmio e delle società di gestione armonizzate oltre che dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 50 percento. Essa copre fino al 50 percento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle azioni o quote dell’impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell’impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni, deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione, effettuata da un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80 percento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto investitore.
4. Le partecipazioni garantite dal Fondo devono essere detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 7 anni, pena la decadenza della garanzia.
5. L’importo massimo garantibile dal Fondo, per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 2,5 milioni di euro.
6. Il Fondo può garantire operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza complessivamente fino a 50 milioni di euro di ammontare garantito. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato di gestione del Fondo di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere aggiornato l’importo massimo garantibile dal Fondo per dette operazioni.

Art. 8 Altre operazioni finanziarie
1. Per le operazioni finanziarie diverse da quelle di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, comunque finalizzate all’attività di impresa, concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 percento dell’ammontare dell’operazione finanziaria.
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 60 percento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80 percento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
4. L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 1,5 milioni di euro.

Art. 9 Commissioni per la garanzia
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 4, comma 6, per l’ammissione alla garanzia non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo relativamente alle operazioni finanziarie, diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7, riferite a:
a) soggetti beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;
b) imprese femminili;
c) piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera c);
d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
e) imprese sociali;
f) soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.
2. Nei casi non previsti dal comma 1, il soggetto richiedente versa al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione espressa in termini di percentuale, applicata una tantum all’importo garantito dal Fondo e variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita e della dimensione del soggetto beneficiario, la cui misura è riportata, distintamente per gli interventi di garanzia diretta e di controgaranzia del Fondo, nelle tabelle allegate al presente decreto.
3. Per le operazioni finanziarie di cui all’art. 7, oltre alla commissione una tantum di cui al comma 2, versata a seguito della concessione della garanzia, è altresì versata al Fondo, a pena di decadenza, una commissione annuale, per ciascuno degli anni di detenzione della partecipazione, nella misura dello 0,25 percento dell’importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50 percento dell’importo garantito per gli anni successivi.

Art. 10 Accantonamento al Fondo
1. A fronte dell’ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore al 6 percento dell’importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria. In relazione al profilo di rischio delle diverse tipologie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo, ovvero alla rischiosità del soggetto beneficiario, il Comitato di gestione del Fondo può innalzare la predetta percentuale di accantonamento.

Art. 11
Innalzamento delle percentuali di copertura
1. In tutti i casi previsti dal presente decreto in cui le percentuali di copertura del Fondo, così come le percentuali massime di copertura applicabili dai confidi e dagli altri fondi di garanzia sulle operazioni per le quali è richiesta la controgaranzia del Fondo, siano inferiori all’80 percento, ovvero qualora la misura massima consentita, seppur fissata dal presente decreto all’80 percento, sia applicata in misura ridotta, la percentuale di copertura del Fondo può essere innalzata fino alla misura dell’80 percento nel caso in cui l’operazione finanziaria: a) sia garantita dal Fondo utilizzando, unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del medesimo Fondo, i contributi apportati da banche, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con l’intervento della SACE S.p.A., sulla base di quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 11, comma 5; b) benefici della controgaranzia rilasciata dal Fondo Europeo degli Investimenti.

Art. 12 Informazione alle imprese
1. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo comunicano, in sede di domanda, le condizioni economiche applicate alle imprese per la concessione dell’operazione finanziaria oggetto di richiesta di garanzia, ovvero per il rilascio della garanzia, nel caso di controgaranzia.
2. L’ammissione alla garanzia del Fondo è comunicata ai soggetti beneficiari dal Comitato di gestione per il tramite del Gestore del Fondo. Il Comitato di gestione può prevedere ulteriori disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazioni alle imprese.
3. I soggetti richiedenti la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni riportati nelle Disposizioni operative del Fondo.

Art. 13 Norme finali
1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e dalle Disposizioni operative del Fondo.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui all’art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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