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Home » Banca Borsa Mercati finanziari » Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari.

Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari.

Decreto ministero dell’economia e delle finanze, 24 maggio 2012

(Gazz. Uff., 1 giugno 2012, n. 127 )

RedazionediRedazione
7 Giugno 2012
inBanca Borsa Mercati finanziari, Norme
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Articolo 1 Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intendono per:  a) ente gestore: il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma;  b) cliente: il soggetto la cui definizione è contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. del 16 febbraio 2011, n. 38. Non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria;  c) prodotti finanziari: i prodotti elencati nell’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Articolo 2 Imposta di bollo disciplinata dall’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
1. Il comma 2-bis dell’articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, individua le misure dell’imposta di bollo da corrispondere annualmente a seguito della instaurazione e tenuta di rapporti di conto corrente o di libretti di risparmio presso banche e Poste italiane S.p.A..
2. L’imposta di cui al comma 1 deve essere calcolata in misura differenziata in funzione del soggetto titolare del rapporto e del periodo di rendicontazione dell’estratto conto ovvero del rendiconto. Nel caso di estratti conto o rendiconti inviati alle società fiduciarie, l’imposta deve essere calcolata nella misura annua di euro 34,20, se il fiduciante è persona fisica, ovvero nella misura di euro 100,00, se soggetto diverso. Per i libretti al portatore, si considera il soggetto che ne ha richiesto l’emissione. In caso di più rapporti di conto corrente ovvero libretti identicamente intestati, l’imposta di cui al comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto.
3. Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato.
4. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000,00. A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste italiane S.p.A o emessi da Cassa Depositi e Prestiti.
5. L’imposta è applicata dall’ente gestore:  a) al 31 dicembre di ciascun anno, in caso di periodicità annuale o in assenza di invio del documento;  b) alla fine del periodo rendicontato in caso di periodicità infrannuale stabilite contrattualmente;  c) alla data di cessazione del rapporto in caso di estinzione infrannuale.
6. L’imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Tali conti correnti non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione di euro 5.000,00.

Articolo 3 Imposta di bollo disciplinata dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
1. Il comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, individua, nella misura proporzionale dell’1 per mille per l’anno 2012 e dell’1,5 per mille per gli anni successivi, l’imposta di bollo su base annua applicata dagli enti gestori in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. In mancanza dei predetti valori, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell’intermediario.
2. Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato.
3. Ai fini della determinazione dell’imposta da parte dell’ente gestore, si tiene conto del valore dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma o, in assenza di rendicontazione periodica e per i buoni postali fruttiferi, al 31 dicembre di ogni anno. Se, in costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari Né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l’imposta non è dovuta.
4. L’importo minimo dell’imposta da corrispondere su base annua è di euro 34,20. Limitatamente all’anno 2012 l’importo massimo dell’imposta da corrispondere su base annua non può eccedere la misura di euro 1.200,00. Nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, le dette misure minime e massime sono ragguagliate al periodo rendicontato e sono applicate in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente presso il medesimo ente gestore.
5. Ai fini dell’esenzione da imposta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000,00 sono unitariamente considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009.
6. In presenza di più enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai fini dell’applicazione dell’imposta, sono quelle inviate, anche ai sensi della nota 3-ter, secondo periodo, all’art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dall’ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto. Con riferimento alle polizze di assicurazione ed ai buoni fruttiferi postali, l’imposta è comunque applicata a cura, rispettivamente, dell’impresa di assicurazione e di Poste italiane S.p.A.. Per i rapporti intrattenuti presso l’ente gestore per il tramite di società fiduciarie, l’imposta deve essere applicata dall’ente gestore.
7. Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209, a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto. L’imposta può essere applicata, con le medesime modalità, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l’autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e semprechè esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso, l’impresa estera adempie direttamente all’applicazione dell’imposta di bollo ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell’imposta.

Articolo 4 Modalità di pagamento dell’imposta, ordinarie e transitorie    1. L’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e2-ter, della Tariffa, Allegato A Parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, può essere assolta in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 dello stesso decreto.
2. Qualora l’ente gestore, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia ancora presentato la domanda di cui all’articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, ricomprende nella dichiarazione ivi prevista anche gli atti e i documenti emessi dal 1° gennaio 2012 e fino alla data del rilascio dell’autorizzazione, se non già assoggettati all’imposta di bollo.
3. Resta fermo l’obbligo di pagamento dell’acconto di imposta con scadenza 16 aprile di ogni anno, secondo le disposizioni di cui all’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 come modificato dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. A tale obbligo sono altresì tenute le imprese di assicurazione. L’acconto, per l’anno 2013, deve essere versato entro il 16 aprile 2012 dagli enti gestori che alla data di entrata in vigore del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 risultavano in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale. Per i soggetti che ottengono l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale nel periodo compreso tra il 3 marzo 2012 ed il 16 aprile 2012, nonché per le imprese di assicurazioni che risultano in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale alla data del 16 aprile 2012, l’acconto, per l’anno 2013, va versato entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L’acconto è determinato in misura pari al 95 per cento, ridotto al 50 per cento con riferimento all’imposta dovuta ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte prima, al medesimo decreto. Con riferimento all’acconto, relativo all’anno 2013, in applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 6, non si procede all’applicazione di sanzioni per eventuali errori nella determinazione dell’imposta dovuta.
4. L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dagli enti gestori, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa, Allegato A, Parte prima, al decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente o libretto di risparmio, ovvero relativi al deposito titoli o agli altri rapporti concernenti prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati; l’effetto sostitutivo opera anche in caso di giacenza media pari o inferiore a complessivi euro 5.000 per gli estratti dei conti correnti e i rendiconti dei libretti di risparmio nonché per le comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.
5. Dai versamenti dovuti ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, possono essere scomputati eventuali crediti residui dell’imposta di bollo, comprese le eccedenze dei versamenti dell’addizionale istituita dall’articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
6. Per i comportamenti adottati dagli enti gestori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, difformi dalle previsioni ivi contenute, non si darà luogo all’applicazione delle sanzioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

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Tags: Imposta di bollo

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