Art.1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni :
a. «apparecchiatura conforme» :
l’apparecchiatura per il controllo dell’autenticità e dell’idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro, riportata nell’apposito elenco di cui alla definizione «j»;
b. «autenticazione delle monete in euro» :
la procedura di verifica dell’autenticità e dell’idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro svolta attraverso le apparecchiature per il trattamento delle monete presenti nell’elenco di cui alla definizione «j», pubblicato sul sito internet della Commissione europea – Organizzazione lotta antifrode o da personale qualificato;
c. «attività di gestione del contante», di seguito «trattamento del contante» :
le attività volte a preservare l’integrità e lo stato di conservazione delle monete metalliche in euro mediante :
1) individuazione di quelle sospette di falsità, con l’accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza;
2) verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee ad essere rimesse in circolazione;
3) gestione, ai sensi della normativa vigente, delle monete sospette di falsità e delle monete non adatte alla circolazione;
d. «Centro nazionale di analisi delle monete (C.N.A.C.)», di seguito denominato «C.N.A.C.» :
Autorità nazionale incaricata, istituita presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
e. «controlli annuali» :
verifiche effettuate annualmente sulle apparecchiature per il trattamento delle monete per accertarne il corretto funzionamento e sull’idoneità e sull’adeguatezza dell’intero processo di autenticazione adottato dai gestori del contante;
f. «dichiarazione di conformità» :
dichiarazione, emessa dal costruttore di apparecchiature per l’autenticazione del circolante, che attesta l’equivalenza tecnica, per quanto concerne l’individuazione ed il rigetto di monete contraffatte, tra un modello di apparecchiatura conforme ed un modello non verificato. La dichiarazione di conformità consente di far inserire l’apparecchiatura nella lista OLAF senza che la stessa venga sottoposta a test;
g. «gestore del contante» :
soggetto di cui all’articolo 8, comma 2, del suddetto decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera c) del citato articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001, tenuto a verificare l’integrità e lo stato di conservazione delle monete metalliche in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che non sono più adatte alla circolazione;
h. «esibitore» :
persona fisica o persona giuridica diversa dal gestore del contante che presenta alla Banca d’Italia, per il rimborso o la sostituzione, monete ritenute non adatte alla circolazione;
i. «ente segnalante» :
gestore del contante che utilizza apparecchiature automatiche per l’autenticazione del circolante;
j. «elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete», di seguito «lista delle apparecchiature :
lista ufficiale delle macchine idonee all’autenticazione del circolante metallico». Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento, la lista è pubblicata nel sito della Commissione europea. Tutte e sole le apparecchiature presenti nella lista possono essere utilizzate per l’autenticazione automatica, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 dell’articolo 4 del citato Regolamento;
k. «monete» :
le monete metalliche denominate in euro;
l. «monete in euro non adatte alla circolazione» :
monete metalliche in euro autentiche, che sono state respinte durante il processo di autenticazione o monete metalliche in euro il cui aspetto risulta significativamente alterato;
m. «pacchetto di prova» :
insieme rappresentativo di monete metalliche in euro contraffatte e di monete metalliche in euro autentiche;
n. «personale qualificato» :
i dipendenti dei gestori del contante che hanno conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle monete in euro, come specificate nel Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 e la capacità di controllarle e che hanno svolto almeno gli appositi corsi formativi predisposti dal C.N.A.C.;
o. «portale del contante (CASH.IT)» :
sistema informatico per l’acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante, istituito dalla Banca d’Italia e di cui al provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 414 del 18 febbraio 2012;
p. «Regolamento» :
il Regolamento (UE) 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete metalliche in euro non adatte alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 dicembre 2010, L 339, di seguito denominato «Regolamento»;
q. «ricircolo» :
la re-immissione in circolazione delle monete metalliche in euro, previa autenticazione da parte dei gestori del contante;
r. «test di individuazione» :
i test di cui alla lettera e), «controlli annuali», nonché la procedura di prova volta a verificare la capacità di un modello di apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti delle monete in euro contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non adatte alla circolazione, nonché tutti gli altri oggetti simili alle monete, non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.
Art.2 Ambito di applicazione a. Sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto i gestori del contante e gli esibitori di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere «g» ed «h».
Art.3 Comunicazione di inizio esercizio attività
1. I gestori del contante comunicano al C.N.A.C. l’inizio di esercizio attività di gestione del contante, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per i gestori del contante che iniziano tale attività successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività.
2. I gestori del contante che svolgono l’attività di autenticazione con l’uso di apparecchiature automatiche devono :
a. utilizzare il modello «A» allegato, per la comunicazione al C.N.A.C. dell’inizio esercizio attività di gestione del contante;
b. trasmettere il modello di cui al punto a) anche nel caso in cui abbiano già provveduto ad inviare alla Banca d’Italia la comunicazione di esercizio attività relativamente al trattamento di banconote denominate in euro.
3. I gestori del contante che svolgono l’attività di autenticazione delle monete esclusivamente mediante controlli manuali o che esternalizzano completamente i controlli, non sono considerati «enti segnalanti» e devono comunicare l’attività di gestione del contante utilizzando il modello «A1» allegato nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La cessazione dall’esercizio dell’attività e qualsiasi altra variazione nei dati segnalati dovrà essere tempestivamente comunicata al C.N.A.C. facendo riferimento alla comunicazione di inizio esercizio attività.
5. Le comunicazioni di inizio, cessazione o variazione esercizio attività di gestione del contante dovranno essere inviate al C.N.A.C., Centro Nazionale di Analisi delle Monete, c/o «Sezione Zecca», via Gino Capponi 49, 00179 Roma, tramite pec all’indirizzo :
cnac.it@pec.ipzs.it
Art.4 Autenticazione delle monete e trattamento di quelle non adatte alla circolazione
1. L’autenticazione delle monete ed il trattamento di quelle non adatte alla circolazione sono volte a preservare l’integrità e lo stato di conservazione del circolante metallico mediante :
a. l’individuazione di quelle sospette di falsità attraverso controlli di autenticità che analizzino le caratteristiche distintive e di sicurezza;
b. la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono adatte a essere rimesse in circolazione.
2. I controlli di autenticità per il ricircolo delle monete sono effettuati automaticamente con l’utilizzo esclusivo di apparecchiature per il trattamento delle monete presenti nella lista delle apparecchiature ovvero precedentemente inserite nella lista delle apparecchiature stessa, oppure manualmente;
in ogni caso ci si dovrà avvalere di personale qualificato e adeguatamente formato.
3. Le monete denominate in euro possono essere rimesse in circolazione dai gestori del contante esclusivamente nel caso in cui abbiano superato i prescritti controlli di autenticità.
Art.5 Richiesta di verifica delle apparecchiature per l’autenticazione delle monete in euro
1. Il costruttore che intenda commercializzare un modello di apparecchiatura in grado di svolgere l’autenticazione del circolante metallico può richiedere al C.N.A.C. di far sottoporre a test di individuazione un’apparecchiatura che ne rappresenti il modello stesso. Il C.N.A.C. svolgerà le verifiche presso il proprio laboratorio o, su richiesta del costruttore, presso quest’ultimo;
in tale evenienza si applica quanto disposto dall’articolo 12. Il superamento del test verrà formalizzato tramite il modello «B», riportato in allegato al presente decreto, sottoscritto dal C.N.A.C.
e dal responsabile della ditta costruttrice. Il C.N.A.C. comunicherà l’esito del test alla Commissione europea che aggiornerà la lista delle apparecchiature. In conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea, la validità del test è di dodici mesi. È a cura della ditta costruttrice, con costi a proprio carico nel caso previsto all’articolo 12, richiedere periodicamente il test, al fine di mantenere nella lista delle apparecchiature il modello di macchina.
2. Il costruttore che produca più modelli di apparecchiature atti all’autenticazione, con nomi commerciali diversi ma con identico sistema di controllo in termini di hardware, software e altri componenti utilizzati per l’individuazione ed il rigetto di monete in euro contraffatte, può inviare al C.N.A.C. una «dichiarazione di conformità», secondo il modello «C», allegato al presente decreto, nella quale viene dichiarata l’equivalenza tecnica (per quanto concerne l’individuazione ed il rigetto di monete contraffatte) tra un modello di apparecchiatura per il quale non è stato eseguito il test di individuazione, ed un modello di apparecchiatura già presente nella lista delle apparecchiature. L’apparecchiatura di cui alla dichiarazione di conformità sarà inserita nella seconda parte della lista delle apparecchiature e potrà essere utilizzata al pari di quelle che hanno superato il test.
Art.6 Requisiti di organizzazione
1. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 6 del Regolamento, è fatto obbligo ai gestori del contante, nel trattamento delle monete denominate in euro, di strutturare la propria organizzazione sulla base dei seguenti criteri :
a) disponibilità di adeguate risorse tecnologiche per l’utilizzo delle apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete, conformi a quelle di cui alla lista delle apparecchiature. Tali apparecchiature debbono essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica. Nei contratti di fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalità di installazione e di funzionamento siano conformi alle caratteristiche del modello pubblicato nella lista delle apparecchiature;
deve essere inoltre predisposto e aggiornato, per ciascuna apparecchiatura, un programma di manutenzione per la conservazione nel tempo delle caratteristiche di fabbrica;
b) utilizzo di personale qualificato e formato a svolgere l’attività di controllo dell’autenticità e dell’idoneità delle monete. In particolare, i soggetti che operano con le monete dovranno conoscere le differenti caratteristiche delle monete autentiche, saper distinguere le monete sospette di falsità da quelle autentiche non idonee alla circolazione. L’idoneità del personale dovrà essere attestato attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione o come previsto nel successivo articolo 8;
c) definizione di un manuale di procedure che disciplina le modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento delle monete, con l’indicazione delle responsabilità degli addetti. In particolare :
I) individuazione, per ciascuna fase di lavorazione delle monete, delle modalità operative che consentano di gestire quelle sospette di falsità, quelle inidonee a circolare e quelle ricircolabili. Analoghi criteri deve soddisfare la sistemazione delle monete in idonei locali di sicurezza;
II) definizione delle procedure per la pronta compilazione del verbale di ritiro delle monete sospette di falsità attraverso il Sistema di Rilevazione Falsi Euro (SIRFE), istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, e la trasmissione di copia di questo al C.N.A.C. insieme alle monete. Parimenti, deve essere disciplinata la consegna al C.N.A.C. delle monete non più idonee alla circolazione;
d) predisposizione di flussi informativi interni per assicurare che il personale sia consapevole del ruolo svolto e sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attività. A tal fine esso deve avere la disponibilità della relativa documentazione, in particolare, i manuali operativi forniti a corredo di ciascuna apparecchiatura;
e) assetto dei controlli interni, che garantisca il rispetto delle procedure aziendali nelle varie fasi del processo di lavoro, prevedendo un sistema per la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi correttivi e preventivi;
f) misure per la corretta e tempestiva registrazione dei fatti gestionali e per l’invio al C.N.A.C. dei flussi informativi richiesti. In tale ambito assume specifico rilievo la registrazione delle fasi di trattamento delle monete al fine di consentirne la tracciabilità lungo la filiera, nonché le misure per tutelare la sicurezza delle monete, in tutte le fasi di trattamento :
presa in carico, contazione e cernita delle monete, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione. Per le stesse finalità, nei locali in cui si svolge la lavorazione dei valori potrà accedere esclusivamente il personale risultante in appositi registri.
2. Il C.N.A.C. verifica l’attuazione dei richiamati criteri organizzativi applicando il principio di proporzionalità per tener conto della dimensione, complessità e operatività del gestore del contante.
3. I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento di autenticazione delle monete ad altro gestore del contante, debbono adeguatamente valutare e verificare le capacità professionali e l’idoneità organizzativa del soggetto che viene incaricato. Le verifiche effettuate al momento dell’avvio del rapporto contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attività esternalizzate da parte del gestore del contante committente.
4. I soggetti committenti stipulano con i soggetti incaricati un contratto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, preveda, fra l’altro :
l’obbligo del soggetto incaricato di attenersi alle disposizioni, ivi comprese quelle impartite dal C.N.A.C., in materia di autenticazione e selezione delle monete ai fini del ricircolo, con particolare riguardo all’utilizzo di apparecchiature conformi;
l’obbligo del soggetto incaricato, in applicazione del criterio di segregazione, di garantire, a partire dal prelievo e in ogni fase della trattazione delle monete, l’individuazione della titolarità delle monete prelevate in capo al committente stesso;
la possibilità per il committente di verificare la performance del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali del soggetto incaricato e di richiedere, nel caso, misure correttive;
il diritto del committente di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;
le procedure per lo scambio di informazioni e dati di cui all’articolo 18;
l’indicazione del soggetto tenuto ad effettuare le segnalazioni statistiche al C.N.A.C..
5. L’adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dal soggetto incaricato debbono essere sottoposti, almeno annualmente, a verifica e valutazione da parte delle strutture incaricate dei controlli interni dei gestori del contante che procedono all’esternalizzazione.
Art.7 Confezionamento ed imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione e delle monete in euro sospette di falsità
1. I gestori del contante inviano al C.N.A.C., per il rimborso o la sostituzione, le monete ritenute non adatte alla circolazione utilizzando il modello «D» allegato al presente decreto. I gestori del contante selezionano le monete in base al taglio e le confezionano in singoli sacchetti o in contenitori di più sacchetti aventi le seguenti caratteristiche :
devono essere sigillati e giungere al C.N.A.C. integri, in caso contrario potranno essere rifiutati;
devono resistere agli urti in modo tale che non si danneggino durante il trasporto;
devono essere chiaramente identificati e contenere anche all’interno i documenti accompagnatori previsti.
2. Ciascun sacchetto dovrà contenere :
500 monete per i tagli da 2 e 1 euro;
1000 monete per i tagli da 0,50 – 0,20 e 0,10 euro;
2000 monete per i tagli da 0,05 – 0,02 e 0,01 euro;
nel caso di quantitativi inferiori, 100 monete per taglio.
3. Qualora il quantitativo di monete consegnate sia inferiore a 100 pezzi, le monete, distinte in base al taglio, possono essere consegnate in confezioni non standardizzate.
4. Il contenitore di più sacchetti deve riportare gli estremi del gestore del contante che provvede alla consegna o del gestore del contante a cui il servizio è stato esternalizzato.
5. Ogni singolo sacchetto deve essere corredato da apposito verbale di ritiro conformemente al modello «D» allegato al presente decreto, che potrà anche riportare i riferimenti di più sacchetti. I sacchetti devono essere identificati e riconducibili ai relativi dati riportati sul verbale.
6. Ove le monete non adatte alla circolazione che vengono riconsegnate siano state trattate, per qualsivoglia ragione o causa, con sostanze chimiche nocive o altre sostanze pericolose, debbono essere obbligatoriamente accompagnate da una dichiarazione scritta che attesti la denominazione e le caratteristiche delle sostanze utilizzate. In questi casi può essere richiesta al presentatore specifica certificazione.
7. Per le monete sospette di falsità, i gestori del contante tenuti per legge al loro ritiro debbono attenersi alle seguenti indicazioni :
non elencare in un unico verbale di ritiro, monete di provenienza diversa;
utilizzare buste ad elevata resistenza, idonee a contenere in sicurezza il quantitativo di monete sospette di falsità;
le buste debbono essere sigillate in modo da impedire la fuoriuscita, anche accidentale, del contenuto;
non scrivere sul plico indicazioni atte a rilevarne il contenuto;
nel caso di inoltro contestuale di più verbali di ritiro, le monete relative a ciascuno di essi devono essere contenute in buste di plastica riportanti il numero «SIRFE» del verbale di ritiro alle quali sono associate. Qualora vengano inviati più verbali insieme, il materiale potrà essere confezionato in scatole opportunamente identificate e corredate da documento accompagnatorio nel quale sia riportata la distinta dei verbali contenuti ed il riferimento all’identificativo della scatola.
8. Qualora uno dei predetti requisiti non sia rispettato, il C.N.A.C. potrà rifiutare il materiale.
Art.8 Formazione del personale addetto alla autenticazione delle monete
1. Al fine di consentire la formazione del personale che i gestori del contante adibiscono alla autenticazione delle monete, il C.N.A.C.
mette a disposizione prodotti formativi multimediali usufruibili dagli operatori secondo modalità specificate nel sito web http :
//www.ipzs.it/ext/cnac.html
Art.9 Modalità di confezionamento delle monete autenticate
1. Le monete autenticate, per essere ricircolate, debbono essere confezionate in rotolini mono-taglio. Le quantità di monete contenute in un rotolino sono le seguenti :
per i tagli da 1 e 2 euro, 25 pezzi;
per i tagli da 10, 20 e 50 centesimi di euro, 40 pezzi;
per i tagli da 1, 2 e 5 centesimi di euro, 50 pezzi. La carta avvolgi-monete deve riportare la dicitura «monete autenticate», la denominazione dell’ente che ha effettuato l’autenticazione, il taglio, la data del controllo e la quantità contenuta. I rotolini devono essere confezionati a gruppi di 10 con materiale plastico trasparente termoretraibile, a formare la cosiddetta «mattonella».
2. Sono esonerate dal confezionamento le monete autenticate manualmente che vengono ricircolate a sportello dallo stesso ente che le ha controllate;
resta, comunque, l’obbligo di predisporre adeguate istruzioni interne per la gestione delle monete da ricircolare atte a evitare la rimessa in circolazione di monete non autenticate.
Art.10 Commissione di trattamento per le monete non adatte alla circolazione
1. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, per il trattamento delle monete inviate al C.N.A.C. ai sensi dell’art. 7, si applica una commissione pari al 5% del valore nominale delle monete inviate;
detta commissione sarà incrementata di un ulteriore 15%, nel caso in cui il C.N.A.C. debba procedere ai controlli di cui all’articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento.
2. L’importo complessivo della commissione è determinata ai sensi del precedente comma 1, dal C.N.A.C. stesso e comunicato alla competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’economia e delle finanze che detrarrà detto importo dal valore delle monete da rimborsare al gestore del contante, ai sensi del successivo art. 15.
3. Ferma la facoltà del C.N.A.C., ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 3 del Regolamento, di rifiutare monete in euro il cui trattamento possa costituire grave pregiudizio per la salute del personale addetto o che non risultino imballate ed etichettate ai sensi del precedente art. 7, qualora nel quantitativo oggetto di una consegna siano presenti monete trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose che possano costituire potenziale rischio per la salute del personale, che richiedano l’utilizzo di mezzi di protezione e specifiche attrezzature per il trattamento, le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono ulteriormente incrementate del 20% del valore nominale delle monete consegnate e determinate nelle modalità di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui tra le monete in euro inviate come sospette di falsità dai gestori del contante, risultino presenti, all’esito dei prescritti accertamenti, monete autentiche verrà applicata una commissione pari al 20% del valore delle monete risultate autentiche ancorchè non adatte alla circolazione.
5. La commissione del 20% di cui al precedente punto 4, è determinata dal C.N.A.C. nelle modalità stabilite al precedente punto 2.
6. Le spese di trasporto delle monete e gli altri costi correlati sono a carico del gestore del contante che provvede alla consegna ed all’eventuale ritiro presso il C.N.A.C..
Art.11 Ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione
1. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento, non verranno rimborsate le monete in euro non adatte alla circolazione che, alle verifiche del C.N.A.C., risultino volontariamente alterate o sottoposte ad un procedimento avente il prevedibile effetto di alterarle e si provvederà alla loro distruzione.
Art.12 Predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete
1. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento, ove il produttore delle apparecchiature per il trattamento delle monete intenda far effettuare presso i propri locali i test di cui all’articolo 4 del Regolamento, verserà all’entrata del bilancio dello Stato l’importo forfettario di euro 1.000,00 al giorno a copertura dei costi sostenuti dal C.N.A.C, sul capitolo 2391, di capo X, articolo 1, denominato «Proventi derivanti dalle attività svolte dal Centro Nazionale di Analisi delle monete».
Art.13 Obblighi di riferimento per le monete sospette di falsità e per quelle non adatte alla circolazione
1. I soggetti tenuti per legge al ritiro dalla circolazione delle monete sospette di falsità inviano al C.N.A.C. le monete che non sono state classificate come autentiche a seguito dei controlli effettuati. Le monete sospette di falsità sono trasmesse sollecitamente e, in ogni caso, entro il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state individuate.
Conseguentemente, l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° marzo 2002, recante «Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale del 16 aprile 2002, n. 89, è abrogato.
2. La trasmissione delle monete sospette di falsità deve essere corredata dal verbale di ritiro, rilasciato dal sistema «SIRFE» debitamente firmato, al termine della registrazione delle monete sospette di falsità nel sistema stesso.
3. Le monete non adatte alla circolazione debbono essere consegnate al C.N.A.C. con cadenza trimestrale accompagnate dal modello «D» allegato al presente decreto;
copia del modello «D» è rilasciata dal gestore del contante all’eventuale interessato.
4. Le monete sospette di falsità e quelle non idonee alla circolazione debbono essere spedite o consegnate al seguente indirizzo :
C.N.A.C., c/o Sezione Zecca – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato via Gino Capponi 49 – 00179 Roma.
Art.14 Modalità di invio al C.N.A.C. delle monete presentate dagli esibitori alla Banca d’Italia
1. Le monete non adatte alla circolazione presentate dagli esibitori alle Sezioni di Tesoreria dello Stato istituite presso le filiali della Banca d’Italia, sono spedite al C.N.A.C. dalle Sezioni di Tesoreria stesse, unitamente al verbale di ritiro di cui al modello «D» allegato al presente decreto, per lo svolgimento delle attività di verifica. Copia del verbale di ritiro è rilasciata all’esibitore dalla Banca d’Italia.
2. La consegna delle monete di cui al punto 1., da parte degli esibitori, deve avvenire nel rispetto delle modalità di confezionamento e di imballaggio di cui al precedente articolo 7.
3. Il rimborso delle monete di cui al punto 1. è subordinato alle verifiche del C.N.A.C. e soggetto alle commissioni di trattamento di cui al precedente articolo 10. Sono esenti da commissioni le consegne al C.N.A.C., relative a ciascun esibitore, di monete non adatte alla circolazione sino a un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno. Nel caso in cui tale limite sia superato, le eccedenze sono assoggettate alle commissioni di cui al precedente articolo 10.
Art.15 Modalità di rimborso delle monete non adatte alla circolazione e delle commissioni di trattamento
1. Al rimborso delle monete non adatte alla circolazione provvede, tramite le Filiali di Tesoreria dello Stato, la competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’economia e delle finanze.
2. L’importo delle commissioni previste dall’art. 10 è detratto dal valore delle monete da rimborsare ai sensi del comma 1 e versato, dalla medesima Direzione Generale, all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2391, di capo X, articolo 1, denominato «Proventi derivanti dalle attività svolte dal Centro Nazionale di Analisi delle monete».
Art.16 Controlli e interventi correttivi
1. Il C.N.A.C., al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione delle monete, effettua controlli presso i gestori del contante, acquisisce informazioni, atti e documenti ritenuti utili alla verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza del processo di trattamento e autenticazione delle monete.
2. Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano :
l’assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di addestramento del personale, la funzionalità dei controlli interni, la capacità di governo del rischio di rimettere in circolazione monete sospette false o non idonee alla circolazione;
la rispondenza tra quanto dichiarato dal gestore del contante (anche tramite portale CASH-IT) e quanto rilevato sul posto;
la conformità delle apparecchiature per l’autenticazione e la selezione delle monete alle disposizioni comunitarie e nazionali;
il funzionamento delle suddette apparecchiature e, in particolare, la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e di idoneità;
le procedure che disciplinano l’operatività e il controllo delle suddette apparecchiature;
le procedure per il trattamento di monete sottoposte a verifica;
le modalità con le quali sono svolti i controlli automatici e manuali di autenticità;
la rispondenza, in generale, ai requisiti di organizzazione prescritti nell’articolo 6;
l’esistenza di procedure di controllo interno per la periodica verifica del corretto svolgimento delle attività in ogni luogo di contazione;
l’esistenza di procedure per la consegna al C.N.A.C. delle monete sospette di falsità e di quelle non adatte alla circolazione.
2. I gestori del contante, sottoposti a controllo, prestano la massima collaborazione nell’espletamento degli accertamenti.
3. I controlli sono effettuati da personale qualificato del C.N.A.C., munito di lettera di incarico a firma del Dirigente generale della competente Direzione generale del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Gli incaricati possono chiedere l’esibizione di ogni documento o atto ritenuto necessario alla verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza del processo di autenticazione delle monete, effettuare verifiche sulle monete trattate dal gestore del contante, nonché prelevare – previa redazione di apposito verbale – esemplari di monete al fine di sottoporle a controlli di autenticità presso il C.N.A.C.;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.
5. Al termine della visita ispettiva verrà predisposta, a cura del C.N.A.C., una relazione di ispezione conforme al modello «E» allegato al presente decreto.
6. Entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive sono rese note, tramite una comunicazione scritta, al Gestore del contante. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi. Unitamente alle conclusioni, il C.N.A.C. indica anche le misure correttive e i tempi per la loro adozione. Nel caso di gravi irregolarità il C.N.A.C. può provvedere al fermo delle apparecchiature non idonee.
7. Il C.N.A.C. trasmette, tramite mezzo telematico o informatico, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione relativa all’anno precedente, sugli accertamenti effettuati, le risultanze ispettive, le misure correttive e i provvedimenti adottati.
8. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 6, il gestore del contante rende note al C.N.A.C.
le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure già assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità emerse.
9. Qualora i gestori del contante non abbiamo rimosso le suddette irregolarità o, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge e del presente decreto, il C.N.A.C. contesta formalmente le irregolarità riscontrate o le inosservanze, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni ed entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, che decorrono dalla conclusione della fase dell’accertamento. Nella lettera di contestazione è indicata la competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze cui debbono essere presentate, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione formale, le controdeduzioni ed eventuali richieste di audizione nonché di presa visione dei documenti istruttori. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.
10. Il C.N.A.C., dandone comunicazione al gestore del contante, trasmette, tramite mezzo telematico o informatico, alla competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, la relazione ispettiva di cui al comma 5, le considerazioni formulate dal gestore del contante ai sensi del comma 8, e la contestazione formale di cui al comma 9.
11. L’inosservanza dei termini previsti dai commi 6 e 9 o l’omessa comunicazione al gestore del contante ai sensi del comma 10, comportano l’estinzione dell’obbligazione al pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal successivo art. 17.
12. Al fine di adottare i previsti provvedimenti nei rispettivi ambiti di competenza, il C.N.A.C. e la Banca d’Italia, si scambiano informative, dandone comunicazione alla competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, nei casi in cui, nel corso delle verifiche di competenza del C.N.A.C., emergano infrazioni e/o anomalie nel trattamento delle banconote e, nel corso delle verifiche di competenza della Banca d’Italia, emergano infrazioni nel trattamento delle monete.
Art.17 Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall’art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge e del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni e della loro quantificazione, tiene conto della natura e della gravità della violazione accertata, nonché delle conseguenze che questa determina sulla circolazione delle monete. Assumono rilievo il mancato rispetto delle regole per il ricircolo delle monete, modalità e termini di trasmissione al C.N.A.C. di quelle sospette di falsità e di quelle non idonee alla circolazione, nonché le disfunzioni nel sistema dei controlli interni;
particolare importanza è altresì attribuita alle carenze nelle segnalazioni statistiche al C.N.A.C. ed al non corretto funzionamento delle apparecchiature addebitabile al gestore del contante.
3. Si applicano le disposizioni del «Regolamento recante attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della scuola superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 147. Il termine non superiore a 90 giorni decorre dalla ricezione, da parte della competente Direzione Generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, della relazione ispettiva, delle considerazioni formulate dal gestore del contante e della contestazione formale.
4. A conclusione dell’istruttoria, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione, ingiungendone il pagamento, o adotta un decreto di archiviazione.
5. Alle sanzioni amministrative non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il decreto sanzionatorio o il decreto di archiviazione è comunicato al gestore del contante unitamente alla motivazione dello stesso ed è pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e del C.N.A.C..
7. Il decreto sanzionatorio costituisce titolo esecutivo. Alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni.
8. Avverso il decreto sanzionatorio può essere proposta opposizione, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.
9. L’opposizione non sospende il pagamento della sanzione.
Art.18 Segnalazioni statistiche e loro trasmissione
1. I gestori del contante devono accreditarsi al portale CASH-IT della Banca d’Italia, al fine di inviare al C.N.A.C. informazioni e dati periodici che vengono utilizzati allo scopo di monitorare l’attività di ricircolo delle monete. Le modalità di accreditamento al portale, le istruzioni per l’invio delle segnalazioni, i periodi di riferimento per le segnalazioni, la tipologia dei dati necessari e la lista delle apparecchiature, saranno riportate nel sito http :
//www.ipzs.it/ext/cnac.html. Nel periodo precedente all’attivazione del Portale il gestore dovrà utilizzare il modello «F» allegato al presente decreto. Il C.N.A.C. potrà pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti.
2. I gestori del contante, anche quando si avvalgono di soggetti esterni alla propria organizzazione per l’effettuazione delle segnalazioni, sono responsabili della correttezza delle informazioni di loro competenza inviate al C.N.A.C. e del rispetto dei termini di invio.
3. Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all’attività di ricircolo procedendo all’autenticazione delle monete con l’utilizzo di apparecchiature automatiche.
Art.19 Pubblicità delle informazioni
1. Tutte le informazioni relative alle modalità di rimborso o alla sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione, nonché quelle riguardanti i requisiti degli imballaggi, le commissioni di trattamento, sono pubblicate sul sito internet del C.N.A.C., http :
//www.ipzs.it/ext/cnac.html.
Art.20 Relazioni e comunicazioni istituzionali
1. La competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, per quanto di competenza, il decreto sanzionatorio adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti dei gestori del contante, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.
2. Il C.N.A.C., nelle materie di competenza, predispone e inoltra, dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, le relazioni e le comunicazioni previste dalla normativa dell’Unione europea e nazionale, nonché le informazioni periodiche e le segnalazioni statistiche richieste dalle Autorità istituzionali, ivi compresa la Relazione sullo stato dell’autenticazione delle monete in euro di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento.
Art.21 Trattamento dei dati personali
1. I dati e le informazioni acquisite per il controllo dell’autenticità e l’idoneità delle monete in euro e al loro ricircolo, sono trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, il C.N.A.C., la Banca d’Italia e i gestori del contante sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, del trattamento dei dati personali acquisiti per l’attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
3. I gestori del contante e la Banca d’Italia, in relazione a quanto previsto dagli articoli 13 e 14, rendono agli interessati l’informativa di cui all’articolo 13 del suddetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare in ordine alla trasmissione dei dati e delle informazioni al C.N.A.C..
Art.22 Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art.23 Norme transitorie e finali
1. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante del presente decreto.