Decreto del ministero dell’interno 1 settembre 2016
Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati.
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
Il presente decreto fissa, per le strutture governative di prima accoglienza di cui all’art. 19 comma 1 del decreto legislativo n.
142/2015, le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un’accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per minore straniero non accompagnato: il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’apolide di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
b) centro o struttura governativa di prima accoglienza: struttura destinata, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, all’ospitalità di minori stranieri non accompagnati, istituita ai sensi dell’art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015;
c) sede del centro o della struttura governativa: luogo autorizzato o accreditato, destinato all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in cui è articolato il centro o la struttura governativa;
d) decreto legislativo: il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142 «Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale».
Art. 3 Requisiti strutturali dei centri
1. I centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l’accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio.
2. Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell’arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce l’ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva. Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori.
4. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell’interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura.
Art. 4 Servizi
1. Nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui è articolato, i servizi previsti dall’art. 19 del decreto legislativo tra cui, in particolare: a) gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell’ingresso e dell’uscita definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali, l’ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro è immediatamente registrato e comunicato all’amministrazione dell’interno;
b) mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e la fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro;
c) mediazione linguistica e culturale, che consenta anche l’esercizio del diritto all’ascolto;
d) orientamento all’apprendimento della lingua italiana;
e) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati;
f) supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte alla identificazione e all’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato;
g) supporto alle autorità competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori;
h) informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento;
i) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell’eventuale individuazione dei familiari;
j) interventi di prima assistenza sanitaria, per l’accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta nonché delle esigenze particolari di cui all’art. 17 del decreto legislativo;
k) la tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate le informazioni sulle prestazioni erogate.
2. Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Ministero dell’interno, anche sentito il Servizio centrale SPRAR.
3. In caso di temporanea indisponibilità dei centri governativi e nei progetti della rete SPRAR, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento previsto dall’art. 16 del decreto legislativo. Art. 5 Regolamento del centro 1. Il centro è dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza di cui all’art. 4 in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato.
2. In particolare, sono disciplinate: a) le uscite giornaliere;
b) le modalità di compilazione della scheda individuale;
c) la programmazione delle attività destinate agli ospiti;
d) le modalità dell’orientamento all’apprendimento della lingua italiana;
e) la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori;
f) l’erogazione dei pasti. Art. 6 Direttore e personale addetto al centro 1. All’esito delle procedure pubbliche per l’attivazione del centro, la gestione dello stesso è affidata dall’aggiudicatario ad un direttore che predispone e regola i servizi erogati ed è responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati.
2. Al direttore del centro sono attribuiti i compiti di seguito indicati: a) designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro è articolato, supervisione e coordinamento delle relative attività;
b) elaborazione del regolamento di cui all’art. 5 e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull’osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro;
c) comunicazione mensile al Ministero dell’interno in ordine alle attività svolte e informazione tempestiva, al medesimo Ministero, sulle criticità emergenti;
d) raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove è ubicata la sede del centro governativo;
e) raccordo con le autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti ai sensi dell’art. 4, comma 2.
3. Il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell’accoglienza dei minori.
4. Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell’età, del grado di autonomia e della maturità dei minori stranieri non accompagnati accolti.
5. Tutto il personale che opera presso il centro ha l’obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro.
Art. 7 Accesso ai centri governativi
1. L’accesso ai centri avviene nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all’art. 18 del decreto legislativo.
2. Accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, nonché l’UNHCR, l’IOM, l’EASO e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell’incarico istituzionale da questi rivestito nell’ente locale, nell’ambito delle rispettive attribuzioni.
3. Possono, altresì, essere autorizzati ad accedere ai centri dalla prefettura competente per territorio, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori: a) presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e soggetti che, in ragione dell’incarico isituzionale rivestito nell’ambito della regione o dell’ente locale nella cui circoscrizione è collocata l’sede, ne abbiano motivato interesse;
b) enti di tutela dei minori con esperienza consolidata;
c) rappresentanti degli organi d’informazione;
d) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.
Art. 8 Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9 Disposizione transitoria e finale
1. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bando di gara individua modalità di attestazione dei requisiti strutturali di cui all’art. 3 comma 3 tali da consentire l’adeguamento delle strutture di accoglienza già autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di minori.