Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2017
(Gazz. Uff., 10 ottobre 2017, n. 237)
Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2017
Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.
Articolo 1
Determinazione dell’indennizzo
1. Gli importi dell’indennizzo di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:
a) per il reato di omicidio, nell’importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
b) per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell’importo fisso di euro 4.800;
c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.
Articolo 2
Modalità di erogazione dell’indennizzo
1. Gli importi dell’indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti nei limiti delle disponibilità previste dall’art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti per le finalità di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
2. In caso di disponibilità finanziaria insufficiente nell’anno di riferimento, è consentito agli aventi diritto all’indennizzo, negli anni successivi, l’accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell’anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potrà procedere all’erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.
Articolo 3
Disciplina transitoria
1. Nelle more dell’adozione delle disposizioni di adeguamento di cui all’art. 14, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, art. 7, e nel titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Articolo 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.