Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2006 Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile.
Art. 1 Criteri e modalità di individuazione dei siti internet.
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile.
Art. 2 Elenco.
1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1.
2. I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere forma societaria e possono richiedere l’iscrizione per effettuare la pubblicità in uno o più distretti di Corte d’appello.
3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società di persone, società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o consortile devono possedere un patrimonio netto pari almeno a euro 50.000,00 se richiedono l’iscrizione per un distretto di Corte di appello ed un patrimonio netto almeno pari a euro 450.000,00 se richiedono l’iscrizione per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del presente comma, il patrimonio netto è composto all’attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie.
4. Entro il termine di otto mesi dalla chiusura di ciascun esercizio successivo all’iscrizione nell’elenco, le società di cui al comma 3 trasmettono al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, che verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia del bilancio depositato nel registro delle imprese relativo all’esercizio precedente.
5. I siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni a norma dell’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell’elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicità dei beni mobili. Per l’abilitazione alla pubblicità dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4, e presentare domanda di iscrizione nell’elenco, ai sensi dell’art. 5.
Art. 3 Requisiti professionali e incompatibilità.
1. I soci delle società di persone o i legali rappresentanti e i soggetti preposti all’amministrazione di società di capitali, che gestiscono i siti internet che chiedono l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2, debbono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
2. I soggetti che richiedono l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2 devono essere iscritti al registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 delle legge 31 luglio 1997, n. 249.3. È incompatibile la qualità di socio, di legale rappresentate o di amministratore di società di persone, società cooperative e società a responsabilità limitata con la funzione di giudice, di dirigente amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte d’appello per il quale la società è iscritta nell’elenco.
4. È incompatibile la qualità di socio di società per azioni o in accomandita per azioni con la funzione di giudice, di dirigente amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso il distretto di Corte d’appello per il quale la società è iscritta nell’elenco, se le azioni possedute eccedono il 10% del capitale sociale o la somma di euro 50.000,00.
5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche ai consulenti tecnici di ufficio e ai delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 591-bis del codice di procedura civile, incaricati o delegati nelle procedure pendenti davanti agli uffici giudiziari del distretto di Corte d’appello per il quale la società è iscritta, nonché ai parenti ed affini fino al terzo grado, dei giudici, dirigenti amministrativi, funzionari di cancelleria, consulenti tecnici di ufficio e delegati del giudice.
Art. 4 Requisiti tecnici.
1. I siti iscritti nell’elenco garantiscono un livello di disponibilità del servizio pari al 99 per cento su base quadrimestrale, nei giorni feriali e del 95 per cento su base quadrimestrale nei giorni festivi, dalle ore 5 alle ore 24.
2. I siti si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalità di comunicazione con gli uffici giudiziari o i soggetti delegati, di acquisizione dei dati, e di esecuzione dei servizi, nonché i prezzi praticati per ciascun servizio, con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti, in pagine con accesso riservato all’autorità giudiziaria.
3. I siti si dotano di un piano in cui vengono descritte tutte le azioni e le procedure di sicurezza in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. La frequenza di salvataggio dei dati è almeno giornaliera.
5. I siti sono conforme ai requisiti tecnici di cui al decreto del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell’art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e superano la valutazione di accessibilità applicando la metodologia per la verifica tecnica di cui all’allegato A al suddetto decreto.
Art. 5 Modalità di iscrizione.
1. Le società che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell’elenco, contenente l’indicazione del distretto o dei distretti di Corte d’appello in cui effettuare la pubblicità, corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità e tecnici e dall’assenza di incompatibilità, nonché copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito.
2. Il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite verifiche che, nel caso in cui non risulti possibile utilizzare personale dell’amministrazione, possono essere effettuate anche da esperti informatici esterni, dalla stessa delegati e con costi a carico del richiedente.
3. Il Ministero della giustizia verifica l’adempimento degli obblighi assunti dai siti anche a mezzo dei servizi attivati con il portale di cui all’art. 7.
Art. 6 Acquisizione dei dati.
1. Il sito acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite collegamento telematico con l’Ufficio giudiziario e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, con modalità operative definite dal Ministero della giustizia – Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
2. Il sito, se l’Ufficio giudiziario non dispone del software di gestione ufficiale, acquisisce i dati per posta ordinaria, a mezzo fax, su supporto elettronico o per posta telematica, con modalità che garantiscono la esattezza delle informazioni che devono essere pubblicate, tali modalità vengono definite dall’Ufficio giudiziario previa comunicazione al Ministero della giustizia – Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che può disporne la modifica per garantire la sicurezza del sistema di pubblicità e l’esattezza e regolarità delle pubblicazioni.
Art. 7
Portale vendite giudiziarie.
1. Il Ministero della giustizia attiva il Portale vendite giudiziarie per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui siti, al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso.
2. Il portale è realizzato nel rispetto dei criteri dettati, per i siti delle pubbliche amministrazioni, dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.
3. Il Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, stabilisce le informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti.
4. Il Ministero della giustizia verifica, tramite il Portale, il regolare funzionamento dei siti, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all’art. 4 e secondo le modalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3.
5. Il Ministero della giustizia certifica, tramite il Portale, l’inizio di ciascuna inserzione pubblicitaria, la sua durata e gli eventi significativi.
6. La certificazione viene inviata, attraverso la posta certificata del processo telematico, all’Ufficio giudiziario il giorno precedente a quello fissato per l’esperimento di vendita.
7. L’indirizzo, cui è inviata la certificazione, è unico per ogni Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell’Ufficio giudiziario.
8. Il Portale pubblica, in area riservata accessibile al Ministero della giustizia e all’ufficio giudiziario che ha disposto le inserzioni pubblicitarie, i dati statistici relativi all’accesso ai siti.
Art. 8 Cancellazione dall’elenco.
1. L’accertamento dell’assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, comporta la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di cui all’art. 2.
2. Sono cancellati dall’elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corti d’appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana