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Home » Commerciale Fallimentare » Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Decreto del ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248

(Gazz. Uff., 30 luglio, n. 177)

RedazionediRedazione
24 Giugno 2011
inCommerciale Fallimentare, Norme
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Art.1 Definizioni.
dall’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
b) “FEI”, indica il Fondo europeo per gli investimenti;
c) “comitato”, indica l’organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
d) “garanzia diretta”, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
e) “controgaranzia”, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
f) “cogaranzia”, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;
g) “PMI”, indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, non iscritte all’albo delle imprese artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo;
h) “consorzi indica i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo ;
i) “microimprese”, indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10;
j) “banche”, indica le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
k) “intermediari”, indica gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) “S.F.I.S.”, indica le società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
m) “confidi”, indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) “altri fondi di garanzia”, indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
o) “finanziamenti a medio-lungo termine”, indica i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
p) “prestiti partecipativi”, indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata, concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
q) “partecipazioni”, indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa;
r) “costo di provvista” indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (“RENDISTATO”) così come definita dall’art. 1, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d’Italia;
s) “tasso di riferimento” indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;
t) “contratti d’area” indica i contratti d’area di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
u) “patti territoriali” indica i patti territoriali di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art.2 Garanzia diretta.
La garanzia diretta è concessa alle banche, agli intermediari e alle S.F.I.S. a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine, di prestiti partecipativi e della acquisizione di partecipazioni destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore al 60 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo la garanzia diretta copre:
a) nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento della perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento, e spese ivi comprese le spese legali giudiziali o stragiudiziali;
b) nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni come risultanti dagli atti di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell’impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione effettuata da un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti interessati.
2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all’80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d’area o patti territoriali
3. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data della propria delibera. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla garanzia diretta può essere presentata prima della delibera dell’operazione; in tal caso la delibera è adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell’ultimo bilancio approvato e copia della documentazione comprovante l’iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le S.F.I.S., nell’albo di cui all’art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
5. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. devono presentare al Mediocredito centrale S.p.a., per la eventuale conferma dell’efficacia della garanzia diretta, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in loro favore;
b) delle finalità di investimento inizialmente previste.
6. Nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi è liquidato, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, un acconto in misura non superiore al 50 per cento della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di avvio delle procedure stesse. Gli interessi relativi alle rate scadute e non pagate sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento. La quota percentuale dell’acconto è elevata al 65 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 92.3. a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d’area o patti territoriali, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Se a conclusione delle procedure di recupero la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulta inferiore all’acconto liquidato, la differenza è restituita al Fondo, maggiorata di interessi calcolati al tasso di riferimento e decorrenti dalla data di erogazione dell’acconto.
7. La garanzia diretta non è efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i finanziamenti a medio-lungo termine e i prestiti partecipativi di durata non superiore a trentasei mesi il termine è ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non è altresì efficace se i soggetti finanziatori non avviano le procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data dell’inadempimento del debitore.
8. Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza unificata .

Art.3 Controgaranzia.
La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell’importo da essi garantito su finanziamenti a medio-lungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita, costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.
2. La controgaranzia è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale è elevata fino all’80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d’area o patti territoriali
3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della delibera dell’operazione da parte dei soggetti finanziatori e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla controgaranzia può essere presentata prima della delibera dell’operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso la delibera è adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell’ultimo bilancio approvato e della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco generale o nell’apposita sezione previsti dall’art. 106 e dall’art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono presentare al Mediocredito centrale S.p.a. per la eventuale conferma dell’efficacia della controgaranzia, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
b) delle finalità di investimento inizialmente previste.
6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i confidi che dispongano di capacità di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e approvati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato d’intesa con il Ministro per le politiche agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all’insieme delle operazioni deliberate
7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, è liquidato un acconto in misura non superiore all’80 per cento della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a carico del Fondo della perdita definitiva subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore all’acconto liquidato la differenza è versata al Fondo entro un mese dalla comunicazione del relativo accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai destinatari entro quindici giorni dall’accertamento. Se la somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma è versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell’acconto da questo liquidato.
8. La controgaranzia non è efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per le operazioni finanziarie di durata non superiore a trentasei mesi il termine è ridotto a sei mesi. La controgaranzia non è altresì efficace nel caso le procedure di recupero non siano state avviate entro diciotto mesi dalla data dell’inadempimento del debitore.
9. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell’esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.

Art.4 Cogaranzia.
La cogaranzia è richiesta dai confidi e dagli altri fondi di garanzia che hanno stipulato convenzione con il Mediocredito centrale S.p.a. nel rispetto di quanto previsto per la garanzia diretta dall’art. 2 del presente regolamento.
2. Il Fondo può effettuare operazioni in cogaranzia con il FEI e con altri fondi di garanzia istituiti dalla Unione europea o da essa cofinanziati, su deliberazione del comitato in base all’art. 13 .

Art.5 Operazioni finanziarie rientranti nel “de minimis”.
Nei limiti previsti dalla regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, la garanzia diretta, fatta eccezione per le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e la controgaranzia sono concesse anche a fronte di operazioni finanziarie diverse dai finanziamenti a medio-lungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, sempre che tali operazioni risultino direttamente finalizzate all’attività di impresa.

Art.6 Riserve settoriali.
Il 10 per cento delle disponibilità complessive del Fondo al primo gennaio di ogni anno è riservato alle operazioni relative alle PMI e ai consorzi appartenenti a ciascuno dei seguenti settori:
a) industria;
b) commercio, turismo e servizi

Art.6 bis Imprese a prevalente partecipazione femminile
Alle operazioni finanziarie relative a imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215, si applicano le quote percentuali previste all’articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all’articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento, garantito dal Fondo, a fronte del programma di investimento sul quale è stato richiesto l’intervento della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Le modalità di prestazione dei servizi di assistenza tecnica sono definite nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art.6 ter Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)
Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all’articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all’articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, per le commissioni. Con direttiva del Ministro delle attività produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione

Art.6 quater (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria) .
Alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali previste all’articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Possono beneficiare delle condizioni stabilite dal presente articolo le piccole imprese, come definite dalla disciplina comunitaria richiamata all’articolo 1, comma 1, lettera g), che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, sono in rapporto di subfornitura, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, con imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Le imprese beneficiarie devono aver prodotto, nell’esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50% del fatturato nei confronti delle committenti medesime.
3. Ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia. La valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari relativi all’anno di ammissione delle imprese committenti alle procedure di cui al comma 2 e all’anno precedente viene effettuata sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti beneficiari medesimi. La valutazione deve accertare la capacità delle imprese beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo, nonché l’idoneità dell’intervento stesso a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui l’ammissione alle citate procedure sia intervenuta in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, i suddetti specifici criteri sono applicati anche agli esercizi successivi l’ammissione medesima.
4. La richiesta di intervento del Fondo è presentata entro sei mesi dalla data di ammissione dell’impresa committente alle procedure di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, per i casi in cui le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la richiesta di garanzia è presentata entro sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.

Art.7 Settori esclusi.
Non sono ammissibili all’intervento del Fondo le operazioni relative a PMI e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell’industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria automobilistica, dei trasporti, dell’artigianato e, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 8, dell’agricoltura e della pesca.

Art.8 Confidi operanti nel settore agricolo agroalimentare e della pesca.
La controgaranzia di cui all’art. 3 è estesa ai confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca costituiti in forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, ed è concessa nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di credito agevolato a breve (credito di gestione) anche su finanziamenti a breve termine.

Art.9 Controlli.
Il comitato di cui all’art. 13, con delibera approvata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito centrale S.p.a. specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministero per le politiche agricole, effettua controlli sull’attività gestionale del Fondo .

Art.10 Versamenti al Fondo.
Entro tre mesi dalla delibera del comitato di concessione della garanzia diretta, della controgaranzia o della cogaranzia i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all’1 per cento dell’importo garantito dal Fondo.
2. La commissione non è dovuta:
a) per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 92.3. a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
b) per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d’area o patti territoriali.
3. La commissione di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei territori non rientranti nelle aree territoriali svantaggiate, così come definite dalla Unione europea, e per le operazioni relative alle medie imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 92.3. c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale.
4. La commissione di cui al comma 1 è ridotta del 75 per cento per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 92.3. c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale.
5. Alle operazioni relative alle microimprese si applicano le commissioni previste per le operazioni relative alle piccole imprese ridotte del 50 per cento. Le commissioni sono altresì ridotte del 50 per cento per le partecipazioni e per i prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75 per cento del costo di provvista.
6. La convenzione di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è stipulata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante al Mediocredito centrale S.p.a. per la gestione degli interventi è fissato dalla convenzione, tenendo conto dell’onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruità oggettiva.

Art.11 Garanzia del FEI.
Al fine di ampliare la capacità di intervento del Fondo, le garanzie da esso prestate possono essere assistite dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia istituiti dall’Unione europea o da essa cofinanziati. Le deliberazioni adottate dal comitato a tal fine sono disciplinate ai sensi dell’art. 13 e possono stabilire l’addebito al Fondo dei relativi costi.

Art.12 Cumulo.
La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste rispettivamente dall’art. 2, comma 1, e dall’art. 3, comma 1.
2. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione europea e comunque gli interventi agevolativi di cui al presente decreto devono essere conformi alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall’Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che l’impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell’investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell’ammontare dell’investimento stesso

Art.13 Comitato.
Il distinto organo di cui all’art. 15, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è costituito dal comitato di cui al presente articolo, al quale è affidata l’amministrazione del Fondo.
2. Il comitato, sulla base del presente regolamento, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all’approvazione del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l’ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformità delle stesse a quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal presente regolamento, accertando altresì che PMI e consorzi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo

Art.14 Disposizioni transitorie.
Ai fini del versamento dell’acconto e della liquidazione delle perdite le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo di cui all’art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, e del Fondo di cui all’art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, sono regolate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di ammissione.

Ai fini del versamento dell’acconto e della liquidazione delle perdite le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo di cui all’art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, e del Fondo di cui all’art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, sono regolate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di ammissione.

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