• Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
  • Home
  • Materie
    • Affari costituzionali
    • Ambiente Protezione Civile
    • Amministrativo Enti Locali
    • Assicurazioni Responsabilità Civile
    • Banche Borsa Mercati Finanziari
    • Civile Procedura Civile
    • Codice della Strada Trasporti
    • Commerciale Fallimentare
    • Condominio Locazioni
    • Consumatori
    • Diritti fondamentali della persona
    • Diritto urbanistico Edilizia
    • Europa Affari Esteri
    • Famiglia Successioni
    • Finanze Fisco Tributi
    • Lavoro Previdenza
    • Ordinamento Giudiziario Forense
    • Ordine pubblico Sanità
    • Penale Procedura Penale
  • Calcolatori
    • Danno biologico e risarcimento
      • Danno non patrimoniale
      • Danno biologico Tabelle Milano
      • Danno biologico Tabelle Roma
      • Danno morte congiunto
      • Equo indennizzo
      • Lesioni micropermanenti
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi moratori
      • Interessi e rivalutazione
      • Interessi a tasso fisso
      • Interessi appalti pubblici
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interessi legali
    • Termini date e scadenze
      • Giorni tra due date
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Prescrizione diritti
      • Termini processuali
    • Contributo unificato Diritti di copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Rivalutazione proprietà rendite
      • Quote ereditarie
      • Usufrutto nuda proprietà
      • Valore catastale immobili
      • Rivalutazione Istat
      • Svalutazione monetaria
      • Pensione di reversibilità
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Compenso professionale
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale diretto ed inverso
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo quote percentuali
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Nota iscrizione al ruolo
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Compenso avvocati
    • Formulari civile e penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
    • Tassi di interesse e indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano 2021
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della strada
      • Tabella punti patente
      • Tabelle alcolemiche
    • Proprietà e Catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie catastali
  • Consulenza legale
  • Banca dati
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Materie
    • Affari costituzionali
    • Ambiente Protezione Civile
    • Amministrativo Enti Locali
    • Assicurazioni Responsabilità Civile
    • Banche Borsa Mercati Finanziari
    • Civile Procedura Civile
    • Codice della Strada Trasporti
    • Commerciale Fallimentare
    • Condominio Locazioni
    • Consumatori
    • Diritti fondamentali della persona
    • Diritto urbanistico Edilizia
    • Europa Affari Esteri
    • Famiglia Successioni
    • Finanze Fisco Tributi
    • Lavoro Previdenza
    • Ordinamento Giudiziario Forense
    • Ordine pubblico Sanità
    • Penale Procedura Penale
  • Calcolatori
    • Danno biologico e risarcimento
      • Danno non patrimoniale
      • Danno biologico Tabelle Milano
      • Danno biologico Tabelle Roma
      • Danno morte congiunto
      • Equo indennizzo
      • Lesioni micropermanenti
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi moratori
      • Interessi e rivalutazione
      • Interessi a tasso fisso
      • Interessi appalti pubblici
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interessi legali
    • Termini date e scadenze
      • Giorni tra due date
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Prescrizione diritti
      • Termini processuali
    • Contributo unificato Diritti di copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Rivalutazione proprietà rendite
      • Quote ereditarie
      • Usufrutto nuda proprietà
      • Valore catastale immobili
      • Rivalutazione Istat
      • Svalutazione monetaria
      • Pensione di reversibilità
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Compenso professionale
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale diretto ed inverso
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo quote percentuali
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Nota iscrizione al ruolo
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Compenso avvocati
    • Formulari civile e penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
    • Tassi di interesse e indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano 2021
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della strada
      • Tabella punti patente
      • Tabelle alcolemiche
    • Proprietà e Catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie catastali
  • Consulenza legale
  • Banca dati
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
MioLegale.it
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati

Home » Codice della strada e trasporti » DM 7 dicembre 2009 n. 44461 Disciplina e procedure iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri

DM 7 dicembre 2009 n. 44461 Disciplina e procedure iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri

Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 n. 44461

( Gazz. Uff., 19 marzo 2010, n. 65 - Suppl. Ord. n. 55).

RedazionediRedazione
26 Aprile 2017 - Aggiornato il 8 Maggio 2017
inCodice della strada e trasporti, Norme
DM 7 dicembre 2009 n. 44461 Disciplina e procedure iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri
63
Shares
907
Visite

Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 n. 44461  – Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica

Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi dell’articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) registri: uno dei soggetti individuati dall’articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui all’articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da uno dei registri, e disciplinato dall’articolo 4 del presente decreto;
d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all’articolo 215, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di idoneità del veicolo di interesse storico e collezionistico alla riammissione in circolazione, disciplinate dall’articolo 5 del presente decreto e del relativo allegato.

Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina modalità e procedure:
a) per l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico;
b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.

Art. 3
(Iscrizione ad un registro)
1. L’iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta è subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta l’iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all’articolo 4.

Art. 4
(Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo)
1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica – conforme all’allegato I, parte integrante del presente decreto – attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.
2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altresì acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.
3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalità di conservazione. Il registro ha facoltà di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.

Art. 5
(Accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, ai fini della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. Il veicolo per essere sottoposto all’accertamento di cui al co. 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.
3. L’accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall’allegato II , parte integrante del presente decreto.

Art. 6
(Rilascio dei documenti di circolazione)
1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con esito positivo l’accertamento tecnico di cui all’articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalità di cui all’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure e la documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonché le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Art. 7
(Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione o radiati di ufficio)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.
2. Le disposizioni dell’articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica.
3. Le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. È fatta salva la normativa vigente in materia di nazionalizzazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all’articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio.

Art. 8
(Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico)
1. Nei casi di cui all’articolo 6, ovvero di cui all’articolo 7, comma 4, il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9
(Revisioni)
1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con cadenza biennale a revisione periodica, di cui all’art. 80 del Codice della strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell’anno di costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell’allegato III, parte integrate del presente decreto.
3. Nell’allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione. Sono altresì previste modalità diverse di prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.

Art. 10
(Norme finali)
1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO N. 1
Contenuti minimi del Certificato di rilevanza storica e collezionistico (art. 4 del decreto).
Omissis.

ALLEGATO N. 2
Caratteristiche costruttive e funzionali , equipaggiamento e accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico Premessa I veicoli e loro complessi classificati di interesse storico e collezionistico, conservano le originarie caratteristiche costruttive e funzionali, specificate nel certificato di rilevanza storico e collezionistico, di cui all’art. 4 del presente decreto, fermo restando l’obbligo di essere equipaggiati con i dispositivi specificati alle lettere A e B del presente allegato.
Se il veicolo appartiene ad un tipo omologato, questo deve risultare rispondente alle caratteristiche tecniche e funzionali del medesimo tipo.
A. Norme costruttive 1. Dati di identificazione 1.1. Gli autoveicoli ed i loro complessi, i motoveicoli e i rimorchi debbono riportare i dati di identificazione indicati all’art. 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
1.2. Nel caso in cui il numero di identificazione, di cui al comma 1, lettera b), del citato art. 74 del Codice della strada, sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, lo stesso deve essere riprodotto, a cura degli Uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, navigazione e sistemi informativi e statistici, secondo le modalità indicate al medesimo art. 74 del Codice della strada.
1.3. Nel caso in cui la targhetta di identificazione, di cui al comma 1, lettera a), del richiamato art. 74 del Codice della strada, originariamente presente sul veicolo,sia alterata, manchi o sia illeggibile, la stessa deve essere riprodotta a cura del costruttore del veicolo o del registro che ha rilasciato il certificato di rilevanza storico e collezionistico. Il modello della targhetta è riportato in fig. 1.
2. Caratteristiche costruttive e funzionali I veicoli debbono essere equipaggiati con i dispositivi previsti dalle norme vigenti all’atto della loro costruzione ovvero della loro omologazione (se ricorre).
Nella tabella seguente sono riportati i tipi di dispositivi, citati in premessa, e le relative normative di riferimento:
Tabella Omissis.
B. Norme cogenti ai fini della circolazione I veicoli di interesse storico e collezionistico, in relazione alla categoria di appartenenza, debbono essere equipaggiati con i dispositivi resi obbligatori da norme cogenti per i veicoli in circolazione.
Di seguito, per taluni dispositivi si riportano le relative specifiche e, ove ricorra, i riferimenti normativi che ne hanno imposto l’obbligo.
1. Barra paraincastro Gli autocarri e relativi rimorchi debbono essere muniti di dispositivi di protezione posteriore secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato sulla G.U. n. 70, del 12 marzo 1979
2. Sistemi di ritenuta I veicoli della categoria M1, la cui data di costruzione è successiva al 15 giugno 1976, debbono essere comunque dotati di cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.
3. Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione I veicoli costruiti prima dell’1.1.1960 debbono essere comunque adeguati alle prescrizioni recate dall’art. 45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di esecuzione).
Per le modalità applicative si rimanda all’appendice 1
4. Specchi retrovisori a) Gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con più di due ruote muniti di cabine debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 27.12.1973, n. 942, come mod. dalla legge 25.11.75, n. 70;
b) i veicoli a motore a due ruote debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 11.1.1986, n. 3.
5. PneumaticI
I veicoli a motore ed i loro complessi debbono essere muniti di organi di sospensione elastica e di pneumatici di tipo omologato e di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocità) corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti 6. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti Gli autoveicoli della categoria N2 ed N3, ed i loro complessi debbono essere muniti di pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui al D.M. 30 giugno 1988, n. 388
C. Accertamenti tecnici e competenze 1. Veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960
1.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione.
1.2. I suddetti accertamenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di controlli tecnici di revisione, di cui all’art. 80 del Codice della strada, tenuto conto di quanto riportato nell’allegato II.
1.3. Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati dagli Uffici Motorizzazione Civile;
2. Veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960
2.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione dei veicoli sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi e di quelle riportate alle lettere A e B del presente allegato, nonché alla verifica di altri dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione;
2.2. gli accertamenti di cui al punto precedente sono effettuati dai Centri Prova autoveicoli, secondo quanto riportato nei punti successivi.
2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla direttiva 96/96/CE, debbono essere effettuati anche le seguenti verifiche:
2.3.1 Efficienza di frenatura L’efficienza di frenatura di un veicolo è correlata allo spazio percorso dal veicolo dal momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando del freno fino al momento dell’arresto (spazio di frenatura) ovvero alla corrispondente decelerazione media rilevata con decelerografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate nei punti seguenti, i simboli hanno i seguenti significati:
V = Velocità del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando, espressa in km/h (velocità iniziale);
a = decelerazione media durante la fase di frenatura espressa in m/s2
S = spazio di frenatura espresso in m;
2.3.1.1 Autoveicoli 2.3.1.1.1 L’efficienza di frenatura del dispositivo di frenatura di servizio deve essere accertata con veicolo in ordine di marcia (solo conducente) e alla velocità iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella tabella Omissis.
2.3.1.1.2 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%; Nei complessi costituiti da un veicolo trattore e un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa, su strada con pendenza almeno pari all’8%;
2.3.1.1.3 i dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono soddisfare i requisiti indicati all’art. 188 del DPR 30 giugno 1959, n. 420.
2.3.1.2 Motoveicoli 2.3.1.2.1 L’efficienza di frenatura per i motocicli, eventualmente dotati di carrozzella laterale (sidecar), deve essere accertata con il solo conducente e alla velocità iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:
tabella Omissis.
2.3.1.2.2 L’efficienza di frenatura per i motoveicoli a tre ruote simmetriche deve essere accertata con il solo conducente e alla velocità di 50 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:
tabella Omissis.
2.3.1.2.3 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%.
2.3.2 Segnalatore acustico I valori del livello sonoro sono verificati con uno strumento di tipo normalizzato (in curva A). Il dispositivo di segnalazione acustico deve fornire un livello sonoro, misurato sull’asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai seguenti valori:
– 80 db per autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc;
– 75 db per i motocicli di cilindrata fino a 125 cc.
2.3.3 Dispositivi silenziatori 2.3.4 I valori del livello sonoro sono verificati con un fonometro di tipo normalizzato (in curva A). Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al veicolo sull’asse longitudinale di questo a 7 m di distanza dal piano normale all’asse stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, ad altezza compresa tra m 1,00 e m 1,25 dal suolo, in assenza di ostacoli, con motore stabilizzato all’80% del regime di potenza massima, senza carico esterno. I rilevamenti vanno ripetuti fin tanto che, eseguito un gruppo di 5 letture consecutive, la differenza tra la massima e la minima, non superi i 3 db; come risultato si assume la media aritmetica di 5 letture. I valori limiti sono i seguenti:
– 88 dB per autovetture fino a 1000 cc
– 90 dB per autovetture oltre 1000 cc
– 93 dB per altri autoveicoli – 87 dB per motocicli fino a 200 cc – 2 tempi – 90 dB per motocicli fino a 200 cc – 4 tempi – 92 dB per altri motoveicoli 2.3.4 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e la loro installazione debbono essere conformi a quanto stabilito dall’art. 45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di esecuzione del citato T.U.).
2.3.5 Pneumatici I veicoli debbono essere muniti di organi di pneumatici omologati di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocità) conformi a quelle origine ovvero riconosciute equivalenti. La Direzione Generale per la Motorizzazione emanerà per tipo di veicolo, sentiti i registri interessati, tabelle di corrispondenza per le misure di pneumatici in sostituzione di quelle originarie obsolete.
2.3.6 Vetri di sicurezza I veicoli debbono essere dotati di vetri di sicurezza secondo quanto riportato alla lettera A del presente allegato.
2.3.7 Specchi retrovisori I veicoli debbono essere equipaggiati con gli specchi originari e con quelli aggiuntivi previsti dalle norme richiamate alla lettera B del presente allegato.
2.3.8 Fascia di ingombro I complessi di veicoli debbono rispettare la fascia di ingombro, di cui all’art. 217 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
2.3.9 Emissioni gas di scarico I veicoli dotati di motore diesel con data di costruzione antecendente al 1° gennaio 1960 non sono oggetto di verifica sulle emissioni dei gas di scarico.
Figura 1: fac simile targhetta costruttore
Figura Omissis.

ALLEGATO N. 3
REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
1. Campo di applicazione Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, è superiore a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e collezionistico.
2. Calendario delle revisioni I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione.
3. Controlli tecnici 3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all’allegato II della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purché tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.
3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalità e con le strumentazioni previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le seguenti eccezioni:
3.2.1. prove emissioni Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli classificati di interesse storico e collezionistico:
– autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione è antecedente al 4 agosto 1971;
– autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1980;
– motoveicoli, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960.
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli 3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella seguente tabella Tabella Omissis.
3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, è verificato con prova statica.
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico è stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma dell’art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto indicato al punto successivo;
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.

ALLEGATO N. 4
Omissis.

Tags: Auto storiche

Articoli correlati

Esenzione bollo veicoli storici, non è necessaria l’iscrizione nei registri previsti dall’art. 60 C.d.S.

Esenzione bollo veicoli storici, non è necessaria l’iscrizione nei registri previsti dall’art. 60 C.d.S.

13 Marzo 2020
Bollo dimezzato per le auto ultraventennali ma solo se di interesse storico

Bollo dimezzato per le auto ultraventennali ma solo se di interesse storico

1 Gennaio 2019 - Aggiornato il 8 Gennaio 2019
Torna il “bollo auto” a tariffa piena per i veicoli con oltre venti anni. Lo prevede la finanziaria 2015.

Torna il “bollo auto” a tariffa piena per i veicoli con oltre venti anni. Lo prevede la finanziaria 2015.

25 Dicembre 2014 - Aggiornato il 1 Gennaio 2019
Auto d’epoca e accertamento sintetico del reddito

Auto d’epoca e accertamento sintetico del reddito

6 Maggio 2014 - Aggiornato il 27 Dicembre 2020

Ultimi articoli

25 Maggio 2022
DM 23 dicembre 2021 Piano voucher fase 2

DM 23 dicembre 2021 Piano voucher fase 2

25 Maggio 2022
La rimessione in pristino non è mera demolizione

La rimessione in pristino non è mera demolizione

25 Maggio 2022
Letame e materie fecali: utilizzazione agronomica ed esclusione dalla disciplina dei rifiuti

Letame e materie fecali: utilizzazione agronomica ed esclusione dalla disciplina dei rifiuti

23 Maggio 2022 - Aggiornato il 24 Maggio 2022
  • 43.4k Fans
  • 847 Followers
  • 1.7k Subscribers
Utilità di calcolo
Danno biologico e risarcimento
  • Danno non patrimoniale
  • Danno biologico Tabelle Milano
  • Danno biologico Tabelle Roma
  • Danno morte congiunto
  • Equo indennizzo
  • Lesioni micropermanenti
Interessi legali e moratori
  • Interessi moratori
  • Interessi e rivalutazione
  • Interessi a tasso fisso
  • Interessi appalti pubblici
  • Piano di ammortamento
  • Tasso di interesse Tan e Taeg
  • Interessi legali
Termini date e scadenze
  • Giorni tra due date
  • Data futura o passata
  • Età anagrafica esatta
  • Prescrizione diritti
  • Termini processuali
Contributo unificato Diritti Copia
  • Contributo unificato
  • Diritti di copia
Fatturazione imposte e tasse
  • Nuova IMU
  • Imu e Tasi
  • Imposte compravendita
  • Imposte locazione
  • Fattura diretta e inversa
  • Scorporo IVA
Rivalutazione proprietà rendite
  • Quote ereditarie
  • Usufrutto nuda proprietà
  • Valore catastale immobili
  • Rivalutazione Istat
  • Svalutazione monetaria
  • Pensione di reversibilità
Pene e indennità di mediazione
  • Costi mediazione civile
  • Aumento riduzione pena
Compenso avvocati
  • Compenso curatore fallimentare
  • Compenso delegato alla vendita
  • Calcolo fattura avvocato
  • Calcolo parcella avvocato
Percentuali e quote
  • Calcolo percentuale
  • Calcolo sconto e ricarico
  • Calcolo quote percentuali
Utilità legali
Utilità per avvocati
  • Diritti di copia
  • Contributo unificato
  • Nota iscrizione al ruolo
  • Codici iscrizione al ruolo
  • Tariffe mediazione civile
  • Compenso avvocati
Formulario civile e penale
  • Formulario penale
  • Formulario civile
  • Testimonianza scritta
Tassi di interesse e indici Istat
  • Ultimo indice Istat
  • Tassi soglia usura
  • Tasso interessi di mora
  • Tabella interessi appalti pubblici
  • Tasso interessi legali
Medicina legale
  • Tabella lesioni causa servizio
  • Tabella lesioni micropermanenti
  • Tabella risarcimento micropermanenti
  • Tabella menomazioni INAIL
  • Tabelle danno biologico INAIL
  • Tabelle Tribunale di Milano
  • Tabelle Tribunale di Roma
Codice della Strada
  • Tabella punti patente
  • Tabelle alcolemiche
Proprietà e catasto
  • Coefficienti usufrutto
  • Categorie catastali
In contatto
  • Servizi Legali studio Avv. Gianluca Lanciano
  • Chiedi una consulenza legale online
  • Collabora e pubblica su MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter gratuita
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiBancaCoronavirusCovid-19DannoEsame avvocatoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse dixit
  • Ad exhibendum possunt agere omnes, quorum interest.
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Avv. Gianluca Lanciano © 2006 - 2022 - Note legali e Privacy

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Materie
    • Affari costituzionali
    • Ambiente Protezione Civile
    • Amministrativo Enti Locali
    • Assicurazioni Responsabilità Civile
    • Banche Borsa Mercati Finanziari
    • Civile Procedura Civile
    • Codice della Strada Trasporti
    • Commerciale Fallimentare
    • Condominio Locazioni
    • Consumatori
    • Diritti fondamentali della persona
    • Diritto urbanistico Edilizia
    • Europa Affari Esteri
    • Famiglia Successioni
    • Finanze Fisco Tributi
    • Lavoro Previdenza
    • Ordinamento Giudiziario Forense
    • Ordine pubblico Sanità
    • Penale Procedura Penale
  • Calcolatori
    • Danno biologico e risarcimento
      • Danno non patrimoniale
      • Danno biologico Tabelle Milano
      • Danno biologico Tabelle Roma
      • Danno morte congiunto
      • Equo indennizzo
      • Lesioni micropermanenti
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi moratori
      • Interessi e rivalutazione
      • Interessi a tasso fisso
      • Interessi appalti pubblici
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interessi legali
    • Termini date e scadenze
      • Giorni tra due date
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Prescrizione diritti
      • Termini processuali
    • Contributo unificato Diritti di copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Rivalutazione proprietà rendite
      • Quote ereditarie
      • Usufrutto nuda proprietà
      • Valore catastale immobili
      • Rivalutazione Istat
      • Svalutazione monetaria
      • Pensione di reversibilità
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Compenso professionale
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale diretto ed inverso
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo quote percentuali
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Nota iscrizione al ruolo
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Compenso avvocati
    • Formulari civile e penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
    • Tassi di interesse e indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano 2021
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della strada
      • Tabella punti patente
      • Tabelle alcolemiche
    • Proprietà e Catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie catastali
  • Consulenza legale
  • Banca dati

Avv. Gianluca Lanciano © 2006 - 2022 - Note legali e Privacy