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Home » Finanze Fisco Tributi » Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (Art Bonus)

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (Art Bonus)

Decreto legge, 31 maggio 2014, n. 83

(Gazz. Uff. 31 maggio 2014, n. 125)

RedazionediRedazione
4 Giugno 2014
inFinanze Fisco Tributi, Norme, Ordine pubblico Sanità
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Titolo I MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE EPER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Art. 1 ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodid’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, perinterventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturalipubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della culturadi appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture,il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazionilirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopodi lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non siapplicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettereh) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta,nella misura del: a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascunodei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre2013;
b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodod’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 èriconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali neilimiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolaridi reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Ilcredito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pariimporto, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito diimposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successivemodificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi edell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non siapplicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberaliricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblicacomunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione edell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezionenei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizionidel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L’articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertitocon modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Conil regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo, di cui all’articolo 14, comma 3,del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organichedefinite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra iprivati e la raccolta di fondi tra il pubblico.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del creditod’imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 17.

Art. 2 Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei
1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande ProgettoPompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n.C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerarel’attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni: a) il Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, può avvalersi dei poteriprevisti dall’articolo 20, comma 4, secondo periodo, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi glieffetti del protocollo di legalità stipulato con la competentePrefettura – Ufficio territoriale del Governo;
b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cuiall’articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, èelevata a 3,5 milioni di euro;
c) in deroga alla disposizione dell’articolo 48, comma 2, delCodice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163del 2006, il Direttore generale di progetto procedeall’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbiaprovveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso deirequisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso incui l’aggiudicatario non provveda neppure nell’ulteriore termine atal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contrattodi appalto è risolto di diritto, l’amministrazione applica lesanzioni di cui all’articolo 48, comma 1, del Codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede adaggiudicare l’appalto all’impresa seconda classificata;
d) è sempre consentita l’esecuzione di urgenza di cuiall’articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cuial decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il terminedilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per lastipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimoarticolo, atteso che la mancata esecuzione immediata dellaprestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave dannoall’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa laperdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizionidell’articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamentedopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario, sotto le riservedi legge;
e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunquemomento il responsabile unico del procedimento al fine di garantirel’accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operativeche siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; puòaltresì attribuire le funzioni di responsabile unico delprocedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui alcomma 5;
f) in deroga all’articolo 205 del Codice dei contratti pubblicidi cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivistabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione delprogetto sono elevate al trenta per cento;
g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice deicontratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché dell’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica n. 207 del 2010, il responsabile del procedimentopuò sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle propriecompetenze professionali, anche le funzioni di progettista o didirettore dei lavori;
h) in deroga all’articolo 112 del Codice dei contratti pubblicidi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alledisposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decretodel Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica deiprogetti è sostituita da un’attestazione del responsabile unico delprocedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documentidi cui all’articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, overichiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.
2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generaledi progetto nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, comma2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, non èassoggettata al nulla osta o ad altri atti autorizzatividell’amministrazione di appartenenza.
3. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decretodel Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 èprevista l’istituzione di un Comitato di gestione con il compito diapprovare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, laproposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui alcomma 6, di un “Piano strategico” per lo sviluppo delle aree compresenel piano di gestione di cui al comma 4.»;
b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di“Conferenza di servizi permanente”, ed», sono soppresse;
c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti:«L’approvazione del piano da parte del Comitato di gestione producegli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nullaosta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessarioper la realizzazione degli interventi approvati.».
4. Resta fermo il disposto dell’articolo 2, comma 7, deldecreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi previstinell’ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare lascadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica diprogettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beniarcheologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in derogaai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichidi collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi,entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la partecipazione alleattività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei,secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale diprogetto d’intesa con il Soprintendente Speciale per i Beniarcheologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nellimite massimo di 400.000 euro per l’anno 2014, si fa fronte con lerisorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per iBeni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l’anno 2015, neilimiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

Art. 3 Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta
1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto diriassegnazione degli spazi dell’intero complesso della Reggia diCaserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino«all’inglese», l’Oasi di San Silvestro e l’Acquedotto Carolino, conl’obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativae museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Ilcommissario è nominato tra esperti di comprovata competenza, ancheprovenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo o delle altreamministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.
2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale peril patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polomuseale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e dellealtre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, ilcommissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell’interocomplesso, svolge i seguenti compiti: a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati cheoperano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo diverificare la compatibilità delle attività svolte con ladestinazione culturale, educativa e museale del sito;
b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento ditutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggiaal fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;
c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia,monitorandone l’uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d’intesa con laSoprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico edetno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli edella Reggia di Caserta, con l’Agenzia del Demanio e con il Ministerodella Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione deglispazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale,educativa e museale. A tal fine si avvale anche dei giovanitirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cuil’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. IlProgetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cuial comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto diquanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormentespecificati i compiti nell’ambito di quelli indicati al comma 2.All’onere derivante dal presente comma si provvede, nei limiti di50.000 euro, ai sensi dell’articolo 17.

Art. 4 Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali
1. Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,aggiunto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigoredel presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure ditutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, diattuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercatointerno, al comma 1-ter dell’articolo 52 del Codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti ufficiterritoriali del Ministero e i Comuni avviano procedimenti diriesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolopubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui alpresente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionaliadottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo dellaconcessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su areepubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa insede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazionedella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In casodi revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimentodell’attività commerciale in una collocazione alternativaequivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare ècorrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo dicui all’articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canoneannuo dovuto».
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. All’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Nelle more della definizione del procedimento di contrattazionecollettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all’articolo 2 deldecreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfonicheche hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presentearticolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativiaziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano,purché tali nuovi contratti prevedano l’assorbimento senza ulterioricosti per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamentoeconomico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionaledi lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l’applicazione del procedimentodi cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizionedegli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali conil contratto nazionale di lavoro;»;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenzaall’esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui alcomma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando ildivieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, èestesa l’applicazione dell’articolo 2, comma 11, lettera a), deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni inmateria di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunquedenominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempoindeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto cherisulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramiteprocedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società AlesS.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti dellasostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa provad’idoneità finalizzata all’individuazione dell’inquadramento nelleposizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplinaanche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;
c) al comma 15, alinea, le parole: «30 giugno 2014» sonosostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, ledisposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996,n. 367.»;
e) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenzadal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata incaso di rinnovo degli organi in scadenza. All’entrata in vigore dellenuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi diamministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Ilmancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cuial presente articolo determina comunque l’applicazione dell’articolo21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;
f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti dellefondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumentiperiodici di anzianità, gli aumenti di merito e l’indennità dicontingenza»;
g) dopo il comma 21, è inserito il seguente: «21-bis. Nell’ambito del rilancio del sistema nazionale musicale dieccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo non avente naturaregolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per laindividuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentandoevidenti peculiarità per la specificità della storia e dellacultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione erilevanza internazionale, per le capacità produttive, per irilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativoapporto finanziario di soggetti privati, si dotano di formeorganizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzativespeciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1,percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valeresul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, determinato in una percentuale con valenza triennale, econtrattano con le organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all’unicolivello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contrattocollettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordiintegrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilantidella compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti edegli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decretodel Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, daadottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, eadeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga alcomma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.» 2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistichenella capitale d’Italia, la «Fondazione Teatro dell’Opera di Roma»assume il nome di Fondazione «Teatro dell’Opera di Roma Capitale».
3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazionilirico-sinfoniche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statutialla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogatesino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito dellaapprovazione del nuovo statuto con le modalità e nei terminiprevisti nell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, cosìcome modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previaverifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citatoarticolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g)del presente articolo.
4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degliorgani di amministrazione, direzione e controllo, nonché deidipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazionilirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivoprevisto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è riferito altrattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamentoaccessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati apartire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Sono abrogati: a) l’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
b) i commi 326 e 327 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147.
6. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 11, comma 6, deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l’anno 2014,di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della «Sezione perassicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome perpagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quellifinanziari e sanitari». Al fine dell’erogazione delle risorse di cuial presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
7. Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

Art. 6 Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva
1. All’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sonosostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole:«opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa diproduzione esecutiva per ciascun periodo d’imposta».
2. All’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: «110 milioni» sono sostituite dalleseguenti: «115 milioni»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quellefinalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa dicui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare,rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolareriguardo a quello previsto dall’articolo 1, comma 335, della citatalegge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettatecon decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30giugno 2014.».
3. L’incremento di risorse di cui alla lettera a) del comma 2decorre dal 1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensidell’articolo 17.

Art. 7 Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali edel turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali epaesaggistici, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, peril 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «GrandiProgetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacitàattrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionaleinteresse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sianecessario e urgente realizzare interventi organici di tutela,riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a finituristici. Per l’attuazione degli interventi del Piano strategico«Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milionidi euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni dieuro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dellamissione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,Tabella B. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni delbilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico«Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesaper investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell’articolo60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. All’articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento dellerisorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture eiscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa perinvestimenti in favore dei beni culturali. L’assegnazione dellapredetta quota è disposta dal CIPE nell’ambito delle risorseeffettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazionederivante da un programma di interventi in favore dei beniculturali»;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti localinelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui alcomma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015e 2016.».
3. Nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanziagiovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previstodall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione,in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materiadi Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarieurgenti», è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di europer il 2015.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 siprovvede ai sensi dell’articolo 17.

Art. 8 Misure urgenti per favorire l’occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica
1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regionie degli altri Enti pubblici territoriali istituiscono, secondo lerispettive competenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchinominativi di giovani di età non superiore ai 29 anni, laureati instoria dell’arte e in altre discipline afferenti ai beni e alleattività culturali, da impiegare, mediante contratti di lavoroflessibile, anche in deroga alle disposizioni del comma 28dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per farefronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi diaccoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglioramentodel servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale ingestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso deltitolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia ediplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30settembre 1963, n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai periodiprecedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti dilavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. Ogni diversaprevisione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva dieffetti giuridici.
2. La medesima finalità di miglioramento del servizio divalorizzazione dei beni culturali grazie all’impiego dei giovani dicui al comma 1 può essere conseguita mediante la presentazione, daparte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o daparte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche surichiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progettinell’ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonioartistico e culturale.
3. I rapporti di lavoro flessibile per le esigenze temporanee dicui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per ilpubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturalie del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun casomotivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottatosu proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per lasemplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e dellefinanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono stabiliti i titoli di studio utili, lemodalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalità diriparto delle risorse di cui al comma 5, nonché le modalità diindividuazione dei giovani da impiegare, assicurando criteri ditrasparenza, pubblicità, non discriminazione e rotazione.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo siprovvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l’anno 2015, ai sensidell’articolo 17.

Titolo II
MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE ETURISTICO

ìArt. 9 Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendola digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con serviziextra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’impostanella misura del trenta per cento dei costi sostenuti perinvestimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, finoall’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di impostasopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimodi cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d’imposta èripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciutoesclusivamente per spese relative a: a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti ela distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantiregli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con sitie portali di promozione pubblici e privati e di favorirel’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione diservizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatichespecializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketingdigitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerteinnovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone condisabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personaledipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazionecommerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al creditod’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sulfunzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il creditod’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delleimposte sui redditi e del valore della produzione ai finidell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai finidel rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unicodelle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente incompensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando ilmodello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi adisposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scartodell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiticon provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali edel turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottareentro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto sono definite le tipologie di speseeleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nelrispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesaeleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le proceduredi recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’impostasecondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22maggio 2010, n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei creditid’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 17.

Art. 10 Disposizioni urgenti per l’introduzione di un credito di imposta per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive
1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva peraccrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per ilperiodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delpresente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettiveesistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un creditod’imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenutefino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopraindicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d’impostaè riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui alcomma 5 del presente articolo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciutoesclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazioneedilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi dieliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici14 giugno 1989, n. 236.
3. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pariimporto e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti dicui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 deltrattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «deminimis». Il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto di cuiagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni. La prima quota del credito d’impostarelativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alladata di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile nonprima del primo gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali edel turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provinceautonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, conriferimento, in particolare a: a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito diimposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambitodi quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avvienesecondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande,nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;
d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce dispesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo deicrediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6,del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del creditod’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20milioni di euro per l’anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli annidal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

Art. 11Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa conil Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige eadotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale pianofavorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolareattenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.
2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali dieccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia eaccelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti deirelativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti diassenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente,convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 eseguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire larealizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, lecase cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, lefortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenzapubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali,possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative eassociazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, cononeri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Iltermine di durata della concessione non può essere superiore a setteanni, salvo rinnovo.
4. All’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, leparole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014»,ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché, previaintesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari adottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento dirilascio.».
5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo III
MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELTURISMO

Art. 12 Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici
1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia diautorizzazione paesaggistica, all’articolo 146 del Codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Iltermine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cuiacquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per larealizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine alrilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipesoda circostanze imputabili all’interessato.»;
b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e ilterzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmentesessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte delsoprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda diautorizzazione.».
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con laConferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizionimodificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146,comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e delpaesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successivemodificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi diinterventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriorisemplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cuiagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sullariproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola «pubblici» sonoinserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione»sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro,neanche indiretto.»;
b) all’articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione deidovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopodi lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, liberamanifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione dellaconoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità chenon comportino alcun contatto fisico con il bene, Né l’esposizionedello stesso a sorgenti luminose, Né l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beniculturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essereulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassarisoluzione digitale.».
4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sonoadottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 esuccessive modificazioni: a) la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 122 è soppressa;
b) al comma 1 dell’articolo 41, primo periodo, le parole«quarant’anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent’anni».
5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13 Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l’imprenditorialità turistica
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività,nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensidell’articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge: a) l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive;
b) l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernentil’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto deirequisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dallecompetenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e diBolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano irispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dalcomma 1.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14 Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei
1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturalie del turismo l’adozione delle misure di riordino finalizzate aconseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativavigente e al fine di assicurare l’unitarietà e la migliore gestionedegli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale aseguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2,comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per iquali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d’emergenza,all’articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sonoapportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nelrispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero siarticola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici,coordinati da un segretario generale, e in non più di due ufficidirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numerodegli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale,non può essere superiore a ventiquattro.»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito delverificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, letterac), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente osia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza,il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunqueper un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli ufficidel Ministero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso,ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.» 2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali edel turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, gli istituti e luoghi della cultura statali e gliuffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valorearcheologico, storico, artistico o architettonico, possono esseretrasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica,finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite inattuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascunprovvedimento è allegato l’elenco delle soprintendenze già dotatedi autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presentecomma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio diamministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifichecompetenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazionedel patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghidella cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in formadiretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per ilpubblico di cui all’articolo 117, comma 2, lettere a) e g), delCodice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento diorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali edel turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gliarticoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Conil medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedenteperiodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto delPresidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarieall’attuazione del comma 2.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15 Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
1. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela,fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nellemore della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazionitemporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola pressoil Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismopossono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limitetemporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aifini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo delpersonale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materiadi assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personalecomandato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per preveniresituazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessiinterventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con ilpassaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenzialein servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietàrispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragionifunzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profilicon competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali epaesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criterie nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati condecreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza daparte dell’amministrazione di provenienza.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma1 si provvede ai sensi dell’articolo 17.

Art. 16 Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.
1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, dimigliorare la promozione dell’immagine unitaria dell’offertaturistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche inoccasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in entepubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo.
2. L’ENIT, nel perseguimento della missione di promozione delturismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere ecommercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodottienogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, conparticolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.
3. L’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi ilpresidente, il consiglio di amministrazione e il collegio deirevisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme didiritto privato. L’ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli entilocali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto dispostodall’articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercatiesteri e le forme di collaborazione con le rappresentanzediplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di culturasono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affariesteri.
4. Fino all’insediamento degli organi dell’ente trasformato e alfine di accelerare il processo di trasformazione, l’attività di ENITprosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell’organocollegiale di amministrazione sono svolte da un commissariostraordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto si provvede all’approvazione del nuovo statutodell’ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dalCommissario di cui al comma 4, è approvato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo. Il presidentedell’ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
6. Lo statuto dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambitodelle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcunnuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l’istituzione di unconsiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per ilturismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativicompetenti per il turismo in ambito regionale, con funzioniprogettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cuial comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto adalcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio diamministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, dadue membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturalie del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, e l’altro scelto tra gli imprenditori delsettore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilitàe incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazionidi cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statutoprovvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degliorganismi sopra indicati e della loro durata, nonchédell’Osservatorio nazionale del turismo. L’ENIT può avvalersi delpatrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 deltesto unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, esuccessive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annualeper ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell’ENIT, sonodefiniti: a) gli obiettivi specificamente attribuiti all’ENIT, nell’ambitodella missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui aicommi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionalida accordare all’ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattorigestionali interni all’ENIT, tra cui l’organizzazione, i processi el’uso delle risorse.
8. Al personale dell’ENIT, come trasformato ai sensi del presentearticolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nellostatuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, ilcontratto collettivo di lavoro dell’ENIT. Entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissariodi cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta unpiano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base direquisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell’ENIT eanche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazionedel settore turistico e delle attività promo-commerciali, ladotazione organica dell’ente come trasformato ai sensi del presentearticolo, nonché le unità di personale a tempo indeterminato inservizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’ENITcome trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre,prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sediestere di ENIT.
9. Dopo l’approvazione del piano di cui al comma 8, il personale atempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all’entetrasformato ai sensi del presente articolo può optare per lapermanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al Ministerodei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altrapubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall’ENIT l’elencodel personale interessato alla mobilità e del personale in serviziopresso ENIT non assegnato all’ENIT stessa dal medesimo piano diriorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante appositaricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne lacollocazione, nei limiti della dotazione organica delleamministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento dellerelative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione ela pubblica amministrazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, si provvede all’assegnazione delpersonale presso le amministrazioni interessate con inquadramentosulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con ilmedesimo decreto. Al personale trasferito, che mantienel’inquadramento previdenziale di provenienza, si applica iltrattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,previsto nei contratti collettivi vigenti dell’amministrazione didestinazione.
10. L’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, esuccessive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entrosessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ilCommissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la societàPromuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione inente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della societàPromuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fattaeccezione per l’IVA, e vengono effettuati in regime di neutralitàfiscale.
12. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Titolo IV NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 17 Norme per la copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli l, 2, comma 5, 3, 6, comma2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l’anno2014, a 47,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 81,9 milioni di europer l’anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l’anno 2017, a 84,60milioni di euro per l’anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l’anno2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede: a) quanto a 1,1 milioni di euro per l’anno 2014, ai 6 milioni dieuro per l’anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l’anno 2016, a 4,4milioni di euro per l’anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l’anno2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediantecorrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 41,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 83,8 milionidi euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro perl’anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvedemediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamentodel fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva especiali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativoal medesimo ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversionein legge.

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