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    DPCM 2018 Disciplina del contributo denominato Sport Bonus

    Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano27 Settembre 2018Aggiornato il:27 Settembre 2018
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    DPCM 2018 Disciplina del contributo denominato Sport Bonus Sport

    Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2018

    (Gazz. Uff., 7 giugno 2018, n. 130)

    Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2018 – Disciplina del contributo denominato Sport Bonus

    Art. 1
    Oggetto
    1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del contributo, sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

    Art. 2
    Ambito soggettivo
    1. Il contributo introdotto dall’art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, denominato «Sport bonus», è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

    Art. 3
    Ambito oggettivo
    1. Lo Sport bonus è riconosciuto, nel limite del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ancorchè in regime di concessione amministrativa.

    Art. 4
    Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali
    1. Ai fini del riconoscimento dello Sport bonus, le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
    (i) bonifico bancario;
    (ii) bollettino postale;
    (iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;
    (iv) assegni bancari e circolari.

    Art. 5
    Ottenimento del beneficio
    1. L’importo di cui all’art. 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e lo Sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.
    2. Chiunque intenda usufruire dello sport bonus ne fa richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra. La richiesta è effettuata mediante invio per posta elettronica certificata di apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, nel quale sono indicati l’importo dell’erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario.
    3. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione all’Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione.
    4. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni l’Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.
    5. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento e vi siano delle richieste inviate ai sensi del comma 2 rimaste insoddisfatte, l’Ufficio per lo sport pubblica, contestualmente all’elenco di cui al comma precedente, quello degli ulteriori soggetti ammessi, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
    Questi, ove ancora interessati, erogano entro dieci giorni l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione nei successivi dieci giorni all’Ufficio per lo sport secondo le modalità indicate al comma 3. Accertata la corrispondenza delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al periodo precedente con quelle della relativa richiesta, l’Ufficio per lo sport pubblica entro dieci giorni sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ulteriori soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.
    6. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.
    7. Gli elenchi formati dall’Ufficio per lo sport ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono pubblicati con la sola indicazione del numero seriale di ciascuna richiesta.

    Art. 6
    Fruizione del credito d’imposta
    1. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d’imposta, l’Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.
    2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d’Italia.
    3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

    Art. 7
    Cause di revoca e procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito
    1. Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti.
    2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
    3. L’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo sport, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
    4. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica all’Ufficio per lo sport, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

    Art. 8
    Entrata in vigore e pubblicazione
    1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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