(Testo con le modifiche apportate dal D.P.R. 18 novembre 2013, n. 152 in G.U. n.2 del 3.1.2014 ed in vigore dal 18.1.2014)
Art.1 Autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno
1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali è autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento.
2. La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico è effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.2 Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all’autorità per la verifica
1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell’Italia devono essere presentate all’autorità individuata dall’articolo 1 unitamente al modulo di cui all’allegato V del regolamento.
[2. Gli organizzatori assicurano che le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico, presentate separatamente, abbiano una progressiva autonoma numerazione.] (abrogato)
[3. La data, l’ora e il luogo di consegna dei plichi all’autorità individuata all’articolo 1 con le dichiarazioni di sostegno sono fissati entro i cinque giorni successivi alla richiesta formulata in tal senso dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata.] (abrogato)
4. La presentazione di cui al comma 1 è effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalità telematica.
5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell’allegato A, può assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della presentazione.
6. Il Ministero dell’interno può richiedere all’Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.
Art.3 Verifica delle dichiarazioni di sostegno
1. Il Ministero dell’interno esegue:
a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e in formato elettronico;
b) il controllo a campione di tipo casuale semplice, effettuato secondo le modalità previste nell’allegato A, che accerta:
1) la ricevibilità delle dichiarazioni di sostegno. Non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall’avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell’articolo 4 del regolamento;
2) la completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di sostegno prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza, della data e luogo di nascita, della nazionalità, del tipo e numero di documento e dell’autorità italiana che lo ha rilasciato;
3) la veridicità delle dichiarazioni di sostegno. I relativi controlli sono effettuati mediante un confronto dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali è indicato il passaporto.
2. Nel caso in cui, dall’esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell’allegato A, risultino sottoscritte più dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, è considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario.
3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all’Autorità di cui all’articolo 1. In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata.
4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell’allegato A, il Ministero dell’interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.
Art.4 Autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica
1. L’Agenzia per l’Italia Digitale, è autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all’articolo 6 del regolamento.
2. L’Agenzia per l’Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalità per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1.
3. L’Agenzia per l’Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicità alla deliberazione di cui al comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.