TITOLO I
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Art.1 Obblighi degli esercenti attività da intrattenimento.
1. I soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall’art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto dall’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall’art. 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. é fatto salvo l’esercizio dell’opzione per la determinazione dell’imposta nei modi ordinari con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.
3. Per le prestazioni soggette all’imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall’art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all’imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all’atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell’evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.
4. Al termine di ogni giorno di attività è emesso dall’apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento.
5. Qualora per errore o guasto dell’apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, più documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio, sono conservati a norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all’art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.
7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall’art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall’art. 21, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all’art. 74- quater , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
8. Per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto connessa all’imposta sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall’art. 7 del presente regolamento.
Art.2 Intrattenimenti organizzati da enti società o associazioni.
1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall’art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l’ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti.
2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all’art. 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all’ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell’ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attività esercitate, rientranti o meno nell’area di applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti.
Art.3 Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attività da intrattenimento.
1. I soggetti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento unitamente ad attività soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all’intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall’art. 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all’art. 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all’effettuazione dell’evento e presentano al concessionario di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all’ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un’apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l’indicazione dei corrispettivi percepiti.
Art.4 Imponibili medi.
1. I soggetti che svolgono le attività di minima importanza e quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette di cui all’art. 14, comma 1, lettera b ), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall’art. 8 del decreto legislativo n. 60 del 1999, assolvono l’imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, previa specifica comunicazione al concessionario di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all’ufficio delle entrate competente, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19 dello stesso decreto, salvo che sia esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, in base alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti della certificazione dei corrispettivi, per le attività di minima importanza, previste dal comma 2 dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, del presente regolamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è superato il volume d’affari di cinquanta milioni di lire.
Art.5 Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco.
1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi.
2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è iniziato il gioco sono indicati in un’unica distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco, dagli ingressi e dagli altri introiti connessi.
3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi.
4. La distinta è utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione ed il versamento del tributo.
5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono tenuti e conservati dall’organizzatore ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art.6 Modalità e termini di pagamento.
1. Il pagamento dell’imposta è effettuato con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
a) per le attività a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo;
b) per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell’anno sociale.
2. Nei casi di mancato svolgimento delle attività soggette all’imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l’obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l’imposta è commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall’originario termine di pagamento.
3. Qualora l’effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall’organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell’imposta avviene secondo i termini previsti per quest’ultima.
TITOLO II
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art.7 Obblighi degli esercenti attività spettacolistiche.
1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè per le operazioni ad esse accessorie, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, della medesima tabella C , rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono all’annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti adempimenti di liquidazione e versamento di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto n. 633 del 1972.
Art.8 Contribuenti minori.
1. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all’art. 74- quater , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (1) .
2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall’annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell’imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.
3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l’attività e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite ivi previsto comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell’art. 35, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui e superato il limite di cinquanta milioni di lire.
Art.9 Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati.
1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all’art. 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
2. L’opzione è comunicata al concessionario di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno ed all’ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.
3. I soggetti di cui all’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all’art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonchè le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Art.10 Disposizioni di coordinamento.
(omissis)
Art.11 Disposizioni transitorie e decorrenza.
1. I soggetti di cui all’art. 74- quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1° gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell’installazione dell’apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 2000 (1). In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.