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    Banca Borsa Mercati finanziari Norme

    Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

    Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano2 Settembre 2019
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    Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive Banca d’Italia

    Provvedimento dell’unità di informazione finanziaria per l’Italia 28 marzo 2019

    (Gazz. Uff. 15 aprile 2019, n. 89)

    Provvedimento UIF 28 marzo 2019 Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

    Articolo 1
    Definizioni
    1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:
    a) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi ovvero che compie operazioni con i destinatari indicati all’art. 2 del presente provvedimento. In caso di rapporti cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
    b) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
    c) «denaro contante»: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
    d) «esecutore»: il soggetto che opera in nome e per conto del cliente in virtù di delega o di poteri di rappresentanza;
    e) «operazione occasionale»: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
    t) «operazione sospetta: operazione che per caratteristiche, entità, natura, nonché per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio, induce a ritenere, sospettare o ad avere motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
    g) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’art. 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’art. 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera nn) del decreto antiriciclaggio;
    h) «punto operativo»: l’agente in attività finanziaria, il consulente finanziario, l’agente e il soggetto convenzionato eventualmente utilizzati dal destinatario;
    i) «rapporto continuativo»: un rapporto contrattuale di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale svolta dai destinatari, che non si esaurisce in un’unica operazione;
    l) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche determinate ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del decreto antiriciclaggio, nonché delle relative disposizioni di attuazione;
    k) «UIF»: l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia istituita ai sensi dell’art. 6 del decreto antiriciclaggio.

    Articolo 2
    Destinatari
    I destinatari del presente provvedimento sono:
    a) le banche;
    b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
    c) gli istituti di pagamento (IP);
    d) le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
    e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
    f) Poste Italiane S.p.a.
    2. I destinatati di cui al comma precedente, lettera e), assolvono agli obblighi di comunicazione alla UIF attraverso il punto di contatto centrale.

    Articolo 3
    Comunicazioni oggettive
    1. I destinatari inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
    2. Ai fini di cui al comma 1 vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
    3. Per l’individuazione dell’importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore.
    4. I destinatati che non effettuano nel corso del mese alcuna operazione rilevante ai sensi del comma 1 inviano comunque alla UIF una comunicazione negativa.
    5. I destinatari che non effettuano operazioni in contanti inviano un’apposita attestazione in tal senso.

    Articolo 4
    Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette
    1. Le operazioni oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 3 fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul carattere sospetto dell’operatività dei clienti effettuate dai destinatari di cui all’art. 2, anche con l’ausilio di procedure di selezione automatica.
    2. La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 231/2007 quando l’operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento da terrorismo.
    3. L’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva sull’operazione ai sensi dell’art. 3.

    Articolo 5
    Contenuto e modalità di inoltro delle comunicazioni oggettive
    1. Le comunicazioni oggettive di cui all’art. 3 del presente provvedimento contengono:
    a) i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante;
    b) gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sul rapporti, e in particolare: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, nonché gli ulteriori dati indicati nell’allegato al presente provvedimento.
    2. Lo schema per l’invio delle comunicazioni oggettive e le modalità di aggregazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 1 sono indicati nell’allegato al presente provvedimento.
    3. I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via telematica in formato XML, attraverso la rete Internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on line.
    4. Le modalità per l’adesione al sistema di comunicazioni on line e per l’inoltro delle comunicazioni oggettive, nonché gli elementi informativi richiesti sono indicati nelle istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell’Unità di informazione finanziaria (infra, istruzioni operative).
    5. Le modalità di invio della comunicazione negativa e dell’attestazione di cui all’art. 3, commi 4 e 5, sono indicate nelle istruzioni operative.

    Articolo 6
    Termini di inoltro delle comunicazioni oggettive
    1. Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
    2. Nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in comunicazioni sia effettuate, i destinatati procedono senza ritardo a una, comunicazione sostitutiva secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative.

    Articolo 7
    Rapporti con la UIF
    1. La trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive è effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio; per i destinatari tenuti a designare un punto di contatto centrale la trasmissione avviene a cura del responsabile del medesimo punto di contatto. Restano ferme le competenze del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni ai sensi dell’art. 4.
    2. Il responsabile della funzione antiriciclaggio verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive e rappresenta l’interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.
    3. Il responsabile della funzione antiriciclaggio può abilitare, sotto la propria responsabilità, altri soggetti persone fisiche all’inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.

    Articolo 8
    Disposizioni transitorie e finali
    1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    2. L’obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre da mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).

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