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    Norme Ordinamento Giudiziario Forense

    Legge 113/2017 Elezione dei Consigli degli ordini forensi

    Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano20 Dicembre 2018Aggiornato il:20 Dicembre 2018
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    Legge 113/2017 Elezione dei Consigli degli ordini forensi Avvocati

    Legge 12 luglio 2017, n. 113

    (Gazz. Uff., 20 luglio 2017, n. 168)

    Legge 12 luglio 2017, n. 113 Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

    Art. 1
    Oggetto
    1. La presente legge reca la disciplina dell’elettorato attivo e passivo e delle modalità per l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

    Art. 2
    Definizioni
    1. Ai fini della presente legge, si intende per:
    a) «ordine»: l’ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell’articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
    b) «consiglio»: l’organo dell’ordine previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall’articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;
    c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

    Art. 3
    Elettorato attivo e passivo
    1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all’ordine ai sensi dell’articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
    2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.
    3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
    4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

    Art. 4
    Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato
    1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
    2. In attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalità di espressione del voto.

    Art. 5
    Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi
    1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio:
    a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
    b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10
    dicembre dell’anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell’arco di ciascuna giornata.
    2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

    Art. 6
    Convocazione elettorale
    1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l’inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
    2. L’avviso di convocazione delle elezioni contiene l’invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni stesse, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.
    3. L’avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l’orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.
    4. L’avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
    5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell’ordine.
    6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell’avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell’avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l’ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l’affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l’ordine.

    Art. 7
    Propaganda elettorale
    1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l’aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l’aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all’articolo 8.
    2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

    Art. 8
    Candidature
    1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.
    2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibiltà, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell’ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    Art. 9
    Commissione elettorale
    1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.
    2. Quando il consiglio dell’ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
    3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.
    4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
    5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell’articolo 12, comma 4, lettera d).
    6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori.
    7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l’ordine di presentazione.

    Art. 10
    Schede elettorali ed espressione del voto
    1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
    2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.
    3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
    4. Il voto è espresso attraverso l’indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall’articolo 8.
    5. L’elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l’elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

    Art. 11
    Seggio elettorale
    1. Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
    2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
    3. All’interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l’elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l’ordine di presentazione.
    4. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
    5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l’accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all’espressione del voto.

    Art. 12
    Operazioni di voto
    1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
    2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’articolo 11, nell’ora, nel giorno e nel luogo indicati nell’avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
    3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all’ultima ora fissata dell’ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
    4. Il presidente del seggio, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione:
    a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un’urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
    b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
    c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
    d) nomina tra i presenti, non componenti del consiglio dell’ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
    5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
    6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
    7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
    8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.
    9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l’integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l’accaduto all’autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
    10. Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all’interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

    Art. 13
    Votazione con sistema elettronico
    1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
    2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:
    a) prevedere un archivio digitale contenente l’elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l’elenco dei candidati;
    b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
    c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
    d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l’identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l’inserimento del codice fiscale; la registrazione dell’avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;
    e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell’apposita urna;
    f) prevedere il blocco della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;
    g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);
    h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
    i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
    3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L’apertura delle urne e l’esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.
    4. L’accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell’urna la ricevuta del suo voto.

    Art. 14
    Scrutinio delle schede
    1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
    a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
    b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
    c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).
    2. Sono nulle le schede che:
    a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 10;
    b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;
    c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;
    d) consentono comunque di riconoscere l’elettore.
    3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell’articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
    4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall’articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

    Art. 15
    Proclamazione degli eletti
    1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
    2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
    3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell’ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
    4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.
    5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
    6. In caso di parità di voti risulta eletto l’avvocato più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
    7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

    Art. 16
    Sostituzione degli eletti
    1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

    Art. 17
    Regime transitorio
    1. I consigli dell’ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2. I consigli dell’ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.
    3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell’ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell’anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

    Art. 18Abrogazioni
    1. I commi da 2 a 6 dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

    Art. 19
    Clausola di invarianza finanziaria
    1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Art. 20
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Numero componenti del ConsiglioNumero massimo di preferenze esprimibiliNumero massimo di preferenze esprimibili per singolo genereNumero minimo di preferenze di genere da esprimere
    5321
    7422
    9642
    11743
    151064
    211495
    2516106
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