Legge 3 aprile 1989, n. 147
(Gazz. Uff., 27 aprile 1989, n. 97 Supp. Ord.)
Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.
Articolo 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.
Articolo 2
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’art. V della convenzione stessa.
Articolo 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.