Art. 1.
La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (1).
Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150 (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001. La versione precedente a tale modifica era la seguente: “La rettificazione di cui all’articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
(2) Comma inserito dall’articolo 34, comma 39, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
Art. 2.
[La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all’articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l’attore.
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell’articolo 70 del codice di procedura civile.
Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l’acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 34, comma 39, lettera c), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
Art. 3.
[Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 34, comma 39, lettera c), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
Art. 4.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 5.
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Art. 6.
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l’attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta (1).
[Si applica la procedura di cui al secondo comma dell’articolo 3.] (2)
(1) Comma modificato dall’articolo 34, comma 39, lettera b), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
(2) Comma abrogato dall’articolo 34, comma 39, lettera c), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
Art. 7.
L’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all’articolo precedente.