Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Art.1 Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica.
1. Al fine di potenziare l’attività del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all’estero, e di incrementare la funzionalità delle strutture dell’Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all’estero, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l’ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g ), l’orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L’accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b ) conferma e rafforzamento della specificità e unitarietà di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell’accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell’intera carriera;
c ) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell’organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in misura non superiore al 20 per cento dell’organico esistente alla data del 1° luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall’ampliamento e dall’intensificazione dei rapporti tra l’Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali; a tale scopo è autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l’anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l’anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall’anno 2001;
d ) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l’avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilità ai funzionari più meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell’ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie già stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
e ) in coerenza con quanto previsto alle lettere b ), c ) e d ), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilità presso gli uffici dell’Amministrazione centrale, nonché l’assegnazione ai posti presso gli uffici all’estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell’invarianza della spesa globale;
f ) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;
g ) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l’eventuale indennità di posizione in godimento, nonché in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h ) ove possibile, si terrà conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c ) e d ), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell’Unione europea;
i ) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall’assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
Art.2
Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell’area della promozione culturale.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 4- bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l’anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l’anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall’anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell’Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all’estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all’estero.
Art.3 Riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri.
1. Al fine di soddisfare le esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell’Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all’area della promozione culturale, nonché alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa, anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651 miliardi per l’anno 1999, a lire 19,807 miliardi per l’anno 2000, a lire 32,755 miliardi per l’anno 2001 e a lire 47,038 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l’anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l’anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.4 Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all’estero.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all’estero. Nell’esercizio della delega verranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:
a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;
b) semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti;
c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;
d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l’orario di lavoro, l’assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;
e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.
Art.5 Proroga del termine per l’immissione nei ruoli di cinquanta impiegati a contratto.
1. é prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l’immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998.
Art.6 Proroga del termine per l’integrazione dei contrattisti Schengen.
1. Il termine per l’integrazione di duecento unità del contingente degli impiegati a contratto di cui all’art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, disposta dall’art. 7 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell’ambito del suddetto contingente, l’Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, può procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti già stipulati.
Art.7 Stipula di contratti di prestazione d’opera con traduttori ed interpreti.
1. Dopo il quarto comma dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente:
“L’Amministrazione degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d’opera di cui all’art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata massima annuale”.
Art.8 Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all’art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all’art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell’esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l’estero, per: a ) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri; b ) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri; c ) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di competenza del Ministero del commercio con l’estero, nella misura massima di lire 20 miliardi annue; d ) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali disponibilità sono successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.
2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d’aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.
Art.9 Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera c ), pari a lire 7,581 miliardi per l’anno 1999, a lire 15,162 miliardi per l’anno 2000 e a lire 22,809 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 2, pari a lire 3,019 miliardi per l’anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l’anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall’anno 2001, e dell’art. 6, pari a lire 6 miliardi per l’anno 1999, a lire 7 miliardi per l’anno 2000 e a lire 7,5 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA
Art.10 Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.
1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell’Amministrazione civile dell’interno e delle prefetture, anche in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l’ordinamento della carriera profettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell’ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l’orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell’art. 5, terzo comma, e dell’art. 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefittizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b ) rafforzamento della specificità e della unitarietà della carriera, attraverso la previsione di una rinnovata procedura concorsuale come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l’esclusione di ogni possibilità di immissione dall’esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell’art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;
c ) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l’accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno o presso altre scuole di formazione dell’Amministrazione statale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell’Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi coni quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative; l’attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
d ) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’interno e nell’ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;
e ) individuazione, nell’organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell’Amministrazione, della specificità della responsabilità di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, ferma restando l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell’art. 17, comma 4- bis , lettera b ), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
f ) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
g ) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h ) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell’Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;
i ) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;
l ) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell’art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
m ) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall’assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
Art.11 Disposizione transitoria.
1. Fino all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell’accordo previsto dall’art. 10, comma 1, lettera a ), della presente legge, resta ferma l’applicazione dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonché delle disposizioni in materia di adeguamento retributivo automatico del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.
2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all’art. 10, comma 1, lettera a ).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all’art. 10, comma 1, lettera a ), si provvede all’abrogazione delle disposizioni incompatibili.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Art.12 Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell’Amministrazione penitenziaria.
1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell’Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell’Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche dell’Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all’esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i princìpi stabiliti alle lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall’art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;
e) integrazione dell’organico e adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l’effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l’istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell’esercizio della delega saranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;
b ) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l’articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;
c ) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l’istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l’accesso ad essi;
d ) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall’assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
4. L’Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell’Amministrazione statale.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l’anno 1999, in lire 80 miliardi per l’anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art.13 Ruolo del Consiglio superiore della magistratura.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) procedere all’istituzione del ruolo del personale amministrativo della Segreteria e dell’Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di duecentotrenta unità, in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di personale ridotte ai sensi della lettera b );
b ) prevedere la riduzione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di duecentotrenta posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;
c ) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri a carico dello Stato, i seguenti aspetti:
1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale;
2) l’articolazione dell’organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;
3) l’ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto “Ministeri” e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura;
4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in misura uguale a quello previsto per il personale dell’Amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;
5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;
d ) prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, con contratto di prestazione d’opera, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando;
e ) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia con trasferimento delle somme nell’unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in corrispondenza e nei limiti dell’assunzione di personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Con le stesse modalità, in corrispondenza con l’assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, si procederà alla riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in funzione delle programmate assunzioni a norma dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, ridotte a norma del comma 2 del presente articolo, con trasferimento delle somme nell’unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
f ) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto del decreto legislativo di cui al presente comma, nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.
2. In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, al personale in servizio presso il Consigiio superiore della magistratura alla data del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio di cui al primo periodo, che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di cui al comma 1, lettera c ), è restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito nel rispettivo ruolo. L’eventuale reinserimento nei ruoli viene disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, riducendo corrispondentemente l’entità del contingente di personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione interessata.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall’assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MILITARE
Art.14 Disposizioni relative al personale militare.
(abrogato)
Art.15 Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive dei decreti legislativi n. 196 del 1995 e numeri 464 e 490 del 1997 (1).
(abrogato)
Art.16 Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale militare e delle Forze di polizia.
(abrogato)
Art.17 Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale [di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224] nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. (1)
[1] Comma così modificato dall’articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art.18 Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo n. 195 del 1995.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai princìpi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le procedure di cui al comma 2 dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.19 Disposizioni finali.
1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all’art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell’art. 11, comma 3, lettera h ), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, indica l’ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.
4. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell’ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all’art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all’attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile [1] .
5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificità ed unitarietà di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.
[1] Interpretazione autentica di cui all’articolo 3, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.