Legge 30 gennaio 1963, n. 300
(Gazz.Uff., 28 marzo 1963, n. 84)
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all’art. 29 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.