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    DPR 39 1953 Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche

    Redazionedi Redazione22 Novembre 2018Aggiornato il:22 Novembre 2018
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    DPR 39 1953 Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche Auto

    Decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39

    (Gazz. Uff. 10 febbraio 1953, n. 33)

     Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche

    CAPO I
    DELL’APPLICAZIONE E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA


    Le disposizioni di cui al presente capo sono da ritenersi inapplicabili e superate dalle disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146.

    Art. 1
    Oggetto della tassa.
    La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi, è soggetta alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle annesse tariffe (1).
    (1) Articolo così modificato dall’art. 10, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

    Art. 2
    Determinazione della tassa (1).
    Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:
    a) alla cilindrata determinata in cm³ per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;
    b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalità di cui all’articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;
    c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;
    d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori (2);
    d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell’asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (3);
    d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici (4);
    e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata.
    La tassa è stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi (5).
    Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione (6).
    (1) Per le agevolazioni relative ad acune tipologie di autovetture vedi l’articolo 1, comma 239, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    (2) Lettera, da ultimo, modificata dall’art. 6, l. 23 dicembre 1999, n. 488, dall’ articolo 2, comma 55, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e successivamente dall’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con decorrenza 3 ottobre 2006.
    (3) Lettera aggiunta dall’art. 1, d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43.
    (4) Lettera aggiunta dall’art. 6, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
    (5) Vedi, anche, l’art. 18, l. 21 maggio 1955, n. 463 e il d.l. 8 ottobre 1976, n. 691, conv. in l. 30 novembre 1976, n. 786.
    (6) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 3
    Determinazione della potenza ai fini fiscali.
    La potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, viene determinata, tralasciando la frazione di cavallo vapore eventualmente risultante, adottando le seguenti formule:
    1) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a quattro tempi
    CV = 0,08782 n V< 0,6541
    dove:
    n = numero dei cilindri;
    V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in cm<. Nei motori a ciclo Otto la formula si intenderà che sia applicabile anche quando venga impiegato – invece della benzina – il petrolio, l’alcool ed altri combustibili. 2) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4. 3) Per i motori a vapore a doppio effetto: a) se a semplice espansione: CV = 2 n P D> C N
    in cui
    n = numero dei cilindri;
    P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg per cm>. Per le caldaie Serpollet si assumerà P = 50;
    D = diametro dello stantuffo in metri;
    C = corsa dello stantuffo in metri;
    N = numero dei giri del motore per minuto primo alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che vari da 250 a 300.
    Per i motori a semplice effetto, la potenza è metà di quella risultante dalla formula;
    b) se a duplice espansione:
    V = 2nb1 (P – p) D> C N +2nb2 p d> C N
    in cui:
    nb1 = numero dei cilindri ad alta pressione;
    P = pressione del vapore all’uscita del cilindro ad alta pressione in kg per cm>.
    D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri;
    nb2 = numero dei cilindri a bassa pressione;
    d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri;
    P C N = come alla lettera a).
    Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli in cui i cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formula a) per ciascuno dei cilindri e la potenza del motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri.
    4) Per i motori elettrici con eccitazione in serie:
    1,1 CV = V A / 1000 (per ciascun motore)
    in cui:
    V = tensione, massima iniziale di scarica in volt che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante l’aggruppamento degli accumulatori;
    A = intensità di corrente, in ampère, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocità di regime.
    Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potrà usare la formula:
    3,5 CV = —— n S / 1000
    in cui:
    n = numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l’aggruppamento di esse;
    S = area in dm> della faccia di una piastra.
    5) Per i motori aventi ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, per i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, per i motori a vapore di costituzione o tipo eccezionali si provvederà mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei trasporti (1) (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e a spese degli interessati.
    Per potenza sarà ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore (2).
    (1) Ora, Ministero dei trasporti e della navigazione.
    (2) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 4
    Pagamento della tassa.
    Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso gli Uffici del registro.
    Il Ministro per le finanze ha facoltà di affidare all’Automobile club d’Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto. In tale caso il pagamento della tassa deve essere eseguito presso gli Uffici esattori dell’A.C.I. (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 5
    Modalità di pagamento della tassa per gli autoveicoli.
    La tassa di circolazione è stabilita in ragione di anno solare.
    Salvo quanto disposto dall’articolo seguente, il relativo pagamento deve essere eseguito in una delle seguenti forme:
    a) per l’intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell’ammontare del tributo dovuto (1);
    b) per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;
    c) per periodi bimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre;
    d) per il rimanente periodo dell’anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell’anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. c).
    La tassa non può essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque.
    Per i veicoli già circolanti il pagamento della tassa può essere effettuato non oltre il decimo giorno dall’inizio dei periodi fissi sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione (2) (3).
    (1) Lettera così modificata dall’art. 2, l. 27 maggio 1959, n. 356.
    (2) Vedi anche gli artt. 17 e 18, l. 21 maggio 1955, n. 463.
    (3) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 6
    Modalità di pagamento della tassa per i motoveicoli.
    La tassa per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all’atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri già decorsi dall’inizio dell’anno solare. Il pagamento del tributo per l’intero anno solare dà diritto alla riduzione di 1/20 del suo ammontare (1)(2).
    (1) Vedi anche gli artt. 17 e 18, l. 21 maggio 1955, n. 463.
    (2) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 7
    Tassa per uso diverso del veicolo.
    L’autoveicolo o l’autoscafo, che nel corso dell’anno viene designato ad un uso diverso da quello per il quale fu pagata la tassa è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importa una tassa maggiore.
    Nel caso inverso resta ferma la tassa già corrisposta (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 8
    Tassa per autoveicoli in temporanea importazione.
    Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall’estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all’estero, decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al successivo art. 18, possono circolare in Italia anche per altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi ufficio esattore, di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese. Ogni frazione di mese si computa per un mese intero.
    Le autovetture ed i motocicli, non riesportati alla scadenza di un anno, si considerano nazionalizzati e non possono circolare in Italia senza il pagamento della normale tassa di circolazione.
    Le precedenti disposizioni si applicano anche agli autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente importati ed adibiti al trasporto di persone.
    Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonché i relativi rimorchi importati temporaneamente dall’estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all’estero, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi.
    Il trattamento tributario di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell’autoveicolo temporaneamente importato. Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni (1) (2).
    Il veicolo da turismo, come definito dall’articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell’Unione europea o nello Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l’intero periodo del corso di studi svolto in Italia (3).
    (1) Comma modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), della Legge 7 luglio 2016, n. 122.
    (2) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.
    (3) Comma aggiunto dall’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 2), della Legge 7 luglio 2016, n. 122.

    Art. 9
    Supplementi di tassa.
    Per le riscossioni dei supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge di registro, e sono rilasciate speciali bollette sprovviste di disco-contrassegno (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 10
    Versamento e ripartizione del provento del tributo.
    Il provento delle tasse di circolazione è versato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.
    Con decreto del Ministro per il tesoro viene quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari ad un terzo dell’importo dei versamenti stessi.
    Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo è ripartito a favore delle Province, per metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia.
    I Comuni non possono imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati dal presente testo unico (1) (2).
    (1) Vedi, anche, l’art. 8, l. 22 dicembre 1969, n. 964.
    (2) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 11
    Elementi del disco-contrassegno.
    All’atto del pagamento della tassa l’Ufficio esattore annota gli estremi del versamento sul documento di circolazione. Tale annotazione costituisce la sola prova dell’avvenuto pagamento del tributo.
    L’Ufficio consegna inoltre al contribuente un disco-contrassegno con la firma di chi lo rilascia, il numero della targa di riconoscimento del veicolo, l’importo di tassa pagato, l’anno di validità, il mese di scadenza e i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario.
    Le varie specie di dischi-contrassegno e le relative caratteristiche sono riportate nell’allegato n. 3 del presente testo unico.
    Il Ministro per le finanze può variarne annualmente i caratteri ed il colore del fondo (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 12
    Apposizione del disco-contrassegno.
    A cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, i dischi-contrassegno di cui al precedente art. 11 devono essere fissati in modo ben visibile e dentro apposito custodia, come appresso:
    a) sulla parte anteriore, esclusi i fari, per gli autoveicoli e i motocicli di ogni specie;
    b) sulla ruota del timone, per gli autoscafi.
    Per gli autoveicoli con rimorchio i rispettivi dischi devono essere applicati sulla parte anteriore della motrice, esclusi i fari (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 13
    Obbligatorietà del disco-contrassegno.
    Gli autoveicoli e i rimorchi circolanti o stazionanti su strade od aree pubbliche devono essere sempre muniti del disco-contrassegno applicato nel modo prescritto. È fatta eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza (1).
    (1) Articolo così modificato dall’art. 10, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

    Art. 14
    Disco-contrassegno per velocipedi a motore.
    Il disco-contrassegno dei velocipedi con motore ausiliario deve portare la firma di chi lo rilascia, il numero di individuazione del motore, l’anno di validità, l’importo della tassa pagata, i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario, e costituisce l’unica prova dell’avvenuto pagamento del tributo.
    Il Ministro per le finanze può istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 15
    Disco-contrassegno per gli autoveicoli esenti da tassa.
    Gli autoveicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione devono essere muniti dello speciale disco-contrassegno di cui all’allegato n. 3 del presente testo unico.
    Sono esclusi da tale obbligo i veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento previsto dall’art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile.
    Per ottenere il disco di esenzione, deve essere presentata domanda all’Intendenza di finanza della provincia nella quale è immatricolato l’autoveicolo, con l’indicazione del nome del proprietario o possessore, degli estremi di individuazione dell’autoveicolo, e con la specificazione del titolo in base al quale è chiesta la esenzione. Insieme con la domanda devono essere esibiti la licenza di circolazione ed i documenti giustificativi dell’esenzione (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 16
    Certificato sostitutivo del disco-contrassegno.
    Nel caso che il disco-contrassegno siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la competente Intendenza di finanza può rilasciare un certificato attestante l’avvenuto pagamento della tassa, su motivata istanza in carta da bollo, sottoscritta personalmente dall’interessato.
    Insieme alla domanda l’interessato deve esibire il documento di circolazione, ed eseguire il pagamento del diritto fisso di cui al n. 1 della annessa tariffa H.
    L’intendenza di finanza, esperite opportune indagini, redige il certificato e lo trasmette al competente Ufficio esattore il quale ne annota gli estremi a tergo dell’originale matrice della bolletta di pagamento e consegna poi il certificato stesso all’interessato.
    Non si fa luogo a rilascio del certificato sostitutivo del disco-contrassegno per i velocipedi con motore ausiliario (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 17
    Esenzioni permanenti.
    Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione:
    a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
    b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all’art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
    c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal [Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile ](1);
    d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
    e) gli autoscafi esclusivamente destinati all’industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;
    f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
    f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (2).
    g) a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;
    h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa (3);
    i) (Omissis) (4) (5).
    (1) Ora, l’unico Ministero dei trasporti e della navigazione.
    (2) Lettera aggiunta dall’art. 50, l. 21 novembre 2000, n. 342.
    (3) Lettera così sostituita dall’art. 13, l. 21 maggio 1955, n. 463.
    (4) Lettera abrogata dall’art. 13, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 settembre 1970, n. 1034.
    (5) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 18
    Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione.
    Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall’estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all’estero, sono esentati [, a condizione di reciprocità di trattamento,] dal pagamento della tassa di circolazione. L’esenzione è accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all’estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, pure se residente in Italia. L’esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all’Unione europea o non aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni (1) (2).
    (1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 2, d.l. 21 gennaio 1961, n. 2, conv. in l. 9 marzo 1961, n. 111.
    (2) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.
    (3) Comma modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge 7 luglio 2016, n. 122.

    Art. 19
    Art. 19.
    (Omissis) (1).
    (1) Articolo abrogato dall’art. 13, l. 28 luglio 1961, n. 835.

    Art. 20
    Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici.
    Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi di fabbricazione italiana azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo (1).
    Il periodo di durata dell’esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
    (1) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 145, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

    Art. 21
    Autocarri e rimorchi costruiti ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1809.
    (Omissis) (1).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 15, l. 21 maggio 1955, n. 463. Successivamente l’art. 13, l. 28 luglio 1961, n. 835, ha disposto l’abrogazione delle disposizioni contenute nel suddetto art. 15, l. 21 maggio 1955, n. 463; conseguentemente la riduzione di tassa prevista dal presente articolo deve ritenersi non più in vigore.

    Art. 22
    Autoveicoli destinati a speciali trasporti.
    Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carri-botte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento (1)(2).
    (1) Vedi, ora, l’art. 9, d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43.
    (2) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 23
    Tassa sulla circolazione di prova.
    1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all’art. 98 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa alla L. 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validità e dall’utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono già in possesso. L’obbligo del pagamento cessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa.
    2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunicare all’amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonché le generalità o la ragione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonché le variazioni riguardanti gli assegnatari.
    3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà di cui all’articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell’Automobile Club d’Italia (1)(2).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 156, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
    (2) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 24
    Riduzione della tassa sulla circolazione di prova.
    (Omissis) (1).
    (1) Articolo abrogato dall’art. 13, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 settembre 1970, n. 1034.

    Art. 25
    Circolazione alternativa di rimorchi.
    La circolazione dei rimorchi alternativamente trainati dalla stessa motrice è soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata.
    Previo accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
    1) appartenenza allo stesso proprietario dell’autocarro e dei rimorchi;
    2) annotazione sulla licenza di circolazione dell’autocarro, a cura dello stesso Ispettorato, degli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui è consentito il traino alternativo ai sensi del presente articolo (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 26
    Trasporto di autovetture e di motoveicoli nuovi di fabbrica e di parti di ricambi su autocarri e motocarri nuovi di fabbrica.
    Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambi su autocarri e motocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell’art. 74 R.D. del 8 dicembre 1933, n. 1740, è soggetto alla tassa di cui al n. 4 della annessa tariffa H.
    Sul foglio di via devono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 27
    Trasporti eccezionali di persone su autocarri.
    Per scopi di istruzione, igiene, beneficenza e per altri motivi di pubblico interesse, per congressi, riunioni ed altre manifestazioni, per gite di società atletiche e sportive – specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione – l’autorità politica, ove non ostino motivi di ordine pubblico, può autorizzare con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni il trasporto di persone su autocarri.
    Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, e al nulla osta dell’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve accertare anche l’efficienza dell’autocarro a trasportare senza pericolo persone sull’itinerario indicato dal richiedente (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 28
    Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali.
    Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purché non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro o viceversa.
    L’autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal Prefetto su istanza delle aziende interessate corredata:
    a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l’azienda di usufruire dell’autorizzazione;
    b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all’idoneità dell’autocarro all’uso particolare cui s’intende destinarlo, con l’indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 29
    Condizioni per ottenere l’autorizzazione.
    Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:
    1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
    2) l’itinerario che l’autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
    3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso può essere effettuato.
    Il Prefetto può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l’autorizzazione.
    Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 30
    Misura della tassa.
    Per i trasporti di cui al precedente art. 28 deve essere corrisposta la tassa di circolazione prevista al n. 5 della annessa tariffa H, per ciascuna delle persone trasportabili, indipendentemente dall’effettivo uso della speciale autorizzazione.
    Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della L. 20 giugno 1935, n. 1349, e dovrà essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, in base alla tariffa F allegata al presente testo unico (1).
    (1) Sebbene non espressamente abrogate, le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi inapplicabili. Si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 10 marzo 1998 (recante le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi); nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, inoltre, la nota 2 riportata in epigrafe.

    Art. 31
    Autobus adibiti ai servizi di linea postali e non postali.
    Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale fra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

    Art. 32
    Autoveicoli adibiti ad uso speciale.
    L’elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose, di cui alla lettera A) della annessa tariffa I, può essere aggiornato con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con quello per i trasporti (1).
    (1) Ora, Ministro dei trasporti e della navigazione.

    Art. 33
    Autoambulanze.
    Le autoambulanze sono soggette al pagamento della tassa di circolazione di cui alla lettera B) della annessa tariffa I, a condizione che siano munite di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.

    Art. 34
    Corse fuori linea di autobus.
    Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l’onere del servizio postale, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
    Il permesso dell’Ispettorato non può essere di durata superiore a cinque giorni, ed è soggetto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

    Art. 35
    Sanzioni.
    Per le infrazioni alle disposizioni del presente testo unico si applicano le sanzioni previste dalla tabella allegato n. 2.
    Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni amministrative indicate nella tabella stessa.

    Art. 36
    Contraffazione dei contrassegni.
    Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente testo unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

    Art. 37
    Repressione delle violazioni.
    (Omissis) (1).
    (1) Articolo abrogato dall’art. 17, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.

    Art. 38
    Organi cui è demandato l’accertamento delle violazioni.
    Agli effetti dell’art. 34 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, l’accertamento delle violazioni alle norme del presente testo unico è anche demandato:
    all’Arma dei carabinieri;
    ai funzionari all’uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento della Direzione generale delle tasse ed II. II. sugli affari e degli Uffici da questa dipendenti; dell’Amministrazione delle dogane ed II. II. degli Uffici di questura e di altri uffici dell’Amministrazione di pubblica sicurezza; degli uffici dipendenti dall’Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; degli Uffici del genio civile; delle Amministrazioni provinciali; delle Amministrazioni comunali;
    al personale delle capitanerie di porto;
    al corpo delle guardie forestali;
    alle guardie di polizia urbana (guardie municipali);
    alle guardie campestri e alle altre guardie o agenti giurati dei Comuni e delle Province;
    alle guardie daziarie;
    ai cantonieri delle strade nazionali;
    ai cantonieri ferroviari;
    alle guardie dei tratturi;
    ai cantonieri delle strade provinciali;
    ai cantonieri delle strade comunali.
    Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico sono ripartite a norma della L. 7 febbraio 1951, n. 168.

    Art. 39
    Controversie relative all’applicazione del tributo.
    I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all’applicazione della tassa di circolazione sono decisi dall’Intendenza di finanza. Contro tali decisioni, se l’ammontare controverso della tassa superi le lire 50.000 è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di giorni trenta dalla loro notificazione (1).
    Le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all’Autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.
    (1) Comma così sostituito dall’art. 10, d.p.r. 4 febbraio 1955, n. 72.

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