Art.1
(Omissis) (1).
(1) Converte in legge e modifica il d.l. 2 ottobre 1981, n. 546.
Art.2
Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 322, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.
Beneficieranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l’atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizione alla loro realizzazione.
Art.3
Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi, per l’anno 1981, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l’anno 1979 con D.M. 20 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 21 novembre 1979.
Art.4
Le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 15 della L. 23 marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in Vigore della legge stessa, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si considerano operazioni imponibili agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Art.5
L’autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, prevista dall’articolo 2- bis del D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella L. 14 agosto 1960, n. 826, può essere concessa anche agli enti pubblici economici.
Le modalità, alla cui osservanza l’autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
Art.6
La misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell’art. 2 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 117, dovute sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato, è raddoppiata.
Art.7
Nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, non si applicano, per l’anno 1981, le disposizioni della L. 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella L. 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, concernenti i versamenti d’acconto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale sui redditi.
Nei confronti dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato nel comma precedente, i quali hanno beneficiato della proroga al 30 novembre 1981 per la presentazione della dichiarazione dei redditi il cui termini scadeva tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, non si applicano per l’anno 1981, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data del 30 novembre 1981, le disposizioni della L. 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella L. 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, concernenti i versamenti d’acconto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi.
Art.8
(Omissis) (1).
(1) Modifica l’art. 48, l. 24 aprile 1980, n. 146.