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    Legge 898 1986 Controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva

    Redazionedi Redazione26 Luglio 2018Aggiornato il:26 Luglio 2018
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    Legge 898 1986 Controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva Agricoltura

    Legge 23 dicembre 1986, n. 898

    (Gazz. Uff., 27 dicembre 1986, n. 299)

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

    Art. 1.
    1. Converte e modifica il d.l. 27 ottobre 1986, n. 701 al quale direttamente si rimanda
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

    Art. 2.
    1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
    2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
    3. Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

    Art. 3.
    1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’articolo 2, nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all’importo indebitamente percepito. Nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell’indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
    a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
    b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
    c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
    d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.
    2. L’amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa.
    Qualora l’istanza sia stata inoltrata per il tramite di un’associazione o unione di produttori, l’ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.
    3. L’irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all’ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l’esecutività dell’ingiunzione a norma dell’ultimo comma dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell’ingiunzione.
    5. Fino all’avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l’ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l’infrazione.
    6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorché non irrevocabile o non passata in giudicato, l’amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.
    7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell’ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.

    Art. 4.
    1. All’accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2e 3 e all’irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:
    a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall’accertamento;
    b) è escluso il pagamento in misura ridotta;
    c) l’ordinanza-ingiuzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull’amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
    d) il rapporto previsto nell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all’autorità indicata nella precedente lettera c) .

    Art. 5.
    1. (Omissis).

    Agricoltura
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