Legge 21 luglio 1965, n. 903
Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.
TITOLO I
RIFORMA DEL SISTEMA
CAPO I
PENSIONE SOCIALE E FONDO SOCIALE
Art. 1
I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 1965.
La pensione di cui sopra è maggiorata di un’aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.
Art. 2
Presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1 (1).
(1) Vedi, ora, l’art. 40, l. 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 3
Il Fondo sociale è inizialmente alimentato:
a) da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi bimestralmente, in via anticipata, nelle seguenti misure:
lire 307.000 milioni per l’anno 1965
lire 350.000 milioni per l’anno 1966
lire 350.000 milioni per l’anno 1967
lire 350.000 milioni per l’anno 1968
lire 350.000 milioni per l’anno 1969 (1);
b) dall’importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dallo Stato al Fondo per l’adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall’art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall’art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall’articolo 1] della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni.
Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni già erogata a favore del Fondo per l’adeguamento delle pensioni in applicazione dell’art. 2, lettera a) della legge 23 agosto 1962, n. 1335, è versato dallo Stato in ragione di:
lire 19.730 milioni nell’anno 1965
lire 119.270 milioni nell’anno 1966
lire 80.000 milioni nell’anno 1967
lire 57.000 milioni nell’anno 1968
lire 45.000 milioni nell’anno 1969;
c) dall’importo dei contributi posti a carico dello Stato dall’art. 1, lettera d) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall’art. 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;
d) da un contributo annuo a carico del Fondo per l’adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo stesso:
5,56% per l’anno 1965;
6,61% per l’anno 1966;
7,28% per l’anno 1967;
7,28% per l’anno 1968;
7,28% per l’anno 1969;
e) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l’adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l’assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;
f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l’adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata, ai sensi della presente legge, per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;
g) dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative irrogate in relazione ad inadempienze dell’obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;
h) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l’esonero, in misura pari al 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati, i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione agli Enti, Fondi, Casse e Gestioni suddetti;
i) dai proventi di un’aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.
Il quinto comma dell’art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 è abrogato.
Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all’anno 1969 sarà regolato con apposito provvedimento legislativo, in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in percentuale, progressivamente crescente fino a raggiungere il carico totale anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello della pensione sociale.
(1) Vedi l’art. 2, l. 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 4
All’erogazione dei contributi dello Stato al Fondo sociale di cui alle lettere a) e b) dell’articolo precedente, relativi all’anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni); n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo precedente sono trasferite al Fondo sociale.
Art. 5
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente art. 3, lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all’ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all’esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per l’esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-69.
Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente art. 3, fanno fronte agli oneri posti a loro carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilità, all’adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.
Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dall’obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.
La disposizione di cui alla lettera h) del precedente art. 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 6
Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l’assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dell’art. 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all’Istituto nazionale della previdenza sociale – Fondo per l’adeguamento delle pensioni – un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data.
Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di:
lire 20.000 milioni nell’esercizio 1967
lire 43.000 milioni nell’esercizio 1968
lire 55.000 milioni nell’esercizio 1969
lire 125.000 milioni nell’esercizio 1970
lire 125.000 milioni nell’esercizio 1971
lire 43.715 milioni nell’esercizio 1972.
Art. 7
In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell’art. 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:
1) legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 16, secondo comma, art. 17, sesto comma, ed art. 34, ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, art. 2;
2) legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 16, terzo comma; legge 20 febbraio 1958, n. 55, articolo 13, secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 19;
3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, artt. 11; legge 9 gennaio 1963, n. 9, artt. 16 e 17;
4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 6;
5) legge 13 marzo 1958, n. 250, art. 11, lettera b), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all’adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Gli oneri a carico dello Stato di cui all’art. 59, lettere a) e c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all’art. 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli oneri a carico dello Stato di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall’esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.
Art. 8
Il titolare di più pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all’art. 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.
La pensione sociale non spetta:
a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
b) ai titolari di più pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione.
Art. 9
Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell’importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.
Nel caso previsto dal primo comma del precedente art. 8, la diminuzione è effettuata in proporzione all’ammontare delle singole pensioni.
CAPO II
RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
Art. 10
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 41, d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488.
Art. 11
Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l’adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell’art. 3, lettera d), è destinato alla costituzione di una speciale riserva.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell’importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l’adeguamento delle pensioni, al netto dell’importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall’art. 1 della legge 24 aprile, 1950, n. 269.
(Omissis) (1).
(1) Abroga l’art. 18, l. 4 aprile 1952, n. 218.
CAPO III
PENSIONE PRIVILEGIATA E PENSIONE DI ANZIANITÀ
Art. 12
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 6, l. 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 13
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 41, d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488.
CAPO IV
TABELLE DELLE CLASSI DI RETRIBUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI BASE
Art. 14
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.
TITOLO II
MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE
CAPO I
ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E DEI TRATTAMENTI MINIMI
Art. 15
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’art. 1, l. 12 agosto 1962, n. 1338.
Art. 16
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il primo comma, art. 2, l. 12 agosto 1962, n. 1338.
Art. 17
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, è elevato a 86,4 volte.
Il contributo dovuto dagli artigiani per l’adeguamento delle pensioni, a norma dell’art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1965.
Art. 18
Il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.
Art. 19
L’ammontare mensile della pensione nei casi in cui si applicano le riduzioni previste dall’art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1338, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, all’importo mensile della pensione sociale di cui al precedente art. 1.
(Omissis) (1).
(1) Abroga il primo comma dell’art. 25, d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818.
CAPO II
MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE
Art. 20
La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nei casi di differimento della liquidazione a norma dell’art. 12, sub art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218 è stabilita nelle misure derivanti dall’applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.
Art. 21
Per ogni figlio di età, non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purché a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente art. 1, sono aumentate come segue:
a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli artt. 9, L. 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4, L. 12 agosto 1962, n. 1338, e 7 ed 8, L. 9 gennaio 1963, n. 9, è di importo inferiore a lire 25.000 mensili;
b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera a), è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero qualunque ne sia l’importo se trattasi di pensione supplementare di cui all’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente, è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’Università.
L’aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione (1).
(Omissis) (2).
In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi (3).
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari (3).
(1) Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 43, l. 30 aprile 1969, n. 153. La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 1975, n. 128, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, per l’ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all’aumento delle pensioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione.
(2) Sostituisce l’ultimo comma dell’art. 12, l. 4 aprile 1952, n. 218.
(3) Comma aggiunto dall’art. 44, l. 30 aprile 1969, n. 153.
CAPO III
PRESTAZIONI AI SUPERSTITI
Art. 22
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’art. 13, l. 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 23
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo comma dell’art. 13, l. 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 24
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’ultimo comma dell’art. 1, d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.
Art. 25
Il coniuge superstiti dell’assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1° luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c), dell’art. 1, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell’art. 7 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente art. 24 a condizione che:
a) tra la data della morte dell’assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell’art. 3, lettere a) e b), del D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;
b) presenti domanda entro tre anni dalla data d’entrata in vigore della presente legge (1).
La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
(1) Per una proroga del termine al 31 dicembre 1975, vedi l’art. 64, l. 30 aprile 1969, n. 153.
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 26
Le disposizioni della presente legge riguardanti l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall’ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
La gestione previdenziale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al Fondo sociale:
a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l’adeguamento delle pensioni gestito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente art. 3, calcolata tenendo conto dell’ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Non si applica all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera h) del precedente art. 3.
La misura del contributo dovuto dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera a) è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di gestione (1).
Le somme dovute dal Fondo per l’adeguamento delle pensioni all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al 1° gennaio 1965, in applicazione dell’art. 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l’adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera b) del precedente art. 3, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del rapporto proporziona le tra l’ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l’ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1964, rispettivamente, dalle predette due gestioni.
(1) Vedi d.m. 6 maggio 1969.
Art. 27
Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini dell’accertamento dei proventi previsto dall’art. 15 del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore dei ciechi civili.
Art. 28
(Omissis) (1).
Con effetto dal 1° gennaio 1965, ai fini di quanto previsto dall’articolo 3, ultimo comma, del D.Lgs.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall’articolo 16 della presente legge.
(1) Sostituisce la lett. a) dell’art. 6, la lett. b) dell’art. 7, e l’art. 9, d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797.
Art. 29
I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito stabiliti dall’art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 30
(Omissis) (1).
(1) Modifica l’art. 96, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422.
Art. 31
Quando il diritto pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell’assicurazione facoltativa.
(Omissis) (1).
I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all’art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo.
(Omissis) (2).
(Omissis) (3).
(1) Abroga l’ottavo comma dell’art. 8, l. 4 luglio 1959, n. 463.
(2) Sostituisce i primi due commi dell’art. 19, l. 26 ottobre 1957, n. 1047.
(3) Modifica il quarto comma dell’art. 19, l. 26 ottobre 1957, n. 1047.
Art. 32
La domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell’art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, qualunque sia la loro età, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il primo comma dell’art. 5, l. 9 gennaio 1963, n. 9.
Art. 34
Ai fini del controllo dell’esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l’anagrafe dei pensionati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per l’attuazione di quanto disposto al comma precedente, l’Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l’Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare lo Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte (1) .
(1) Vedi l’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 35
Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell’applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può altresì stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma nonché per l’accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.
Art. 36
(Omissis) (1).
(1) Abroga l’art. 72, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Art. 37
(Omissis) (1).
(1) Abroga l’art. 12, l. 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 38
Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.
Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all’art. 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.
TITOLO IV
DELEGA AL GOVERNO
Art. 39
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese a:
a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:
1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;
2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell’attività dei soggetti;
3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;
4) attuarne una più equa valutazione nei casi in cui l’evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;
5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;
b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:
1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:
sistemi diversi da quello delle tessere con marche;
i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;
il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;
c) stabilire aliquote percentuali di maggiorazione delle pensioni liquidate agli assicurati i quali possano far valere anzianità di contribuzione superiore a 25 anni;
d) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;
e) stabilire che le maggiorazioni delle pensioni per carichi familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;
f) rivedere le norme relative all’accreditamento dei contributi ed ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previa modifica della misura dei contributi base ed integrativi a carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alle corrispondenti norme che regolano l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti degli altri settori;
g) disciplinare l’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l’accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi, in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;
h) rivedere le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare – ferma restando la partecipazione dell’Enpals al fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 26 della presente legge – saranno previste norme:
1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l’invalidità, vecchiaia e superstiti;
2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;
3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;
4) per il coordinamento dell’attività dell’Enpals con quella dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
i) migliorare gradualmente l’attuale rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione e attuare il conseguente equilibrio contributivo, in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione una pensione collegata all’80 per cento della retribuzione media dell’ultimo triennio.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.