DECRETO [ parte 1 di 2]
Art. 1.
È approvato l’unito testo dell’ ordinamento giudiziari, allegato al presente decreto e visto d’ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze.
Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941.
Art. 2.
Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.
DISPOSIZIONI [ parte 2 di 2]
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Art. 1
Dei giudici.
La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:
a ) dal giudice di pace;
[b ) dal pretore;] (1)
c ) dal tribunale ordinario;
d ) dalla corte di appello;
e ) dalla Corte di cassazione;
f ) dal tribunale per i minorenni;
g ) dal magistrato di sorveglianza;
h ) dal tribunale di sorveglianza (2).
Sono regolati da leggi speciali l’ordinamento giudiziario dell’impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.
(1) Lettera soppressa dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l’efficacia della presente disposizione vedi l’articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’articolo 45, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 2
Del pubblico Ministero (1).
Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero.
(1) Articolo modificato dall’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente sostituito dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l’efficacia della presente disposizione vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 3
Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari.
Ogni corte, tribunale ordinario [, pretura] ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L’ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento (1).
Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell’art. 28 (2).
Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziaria e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.
(1) Comma sostituito dall’articolo 5, comma 1, della Legge 1° febbraio 1989, n. 30 e successivamente modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma sostituito dall’articolo 5, comma 2, della Legge 1° febbraio 1989, n. 30 e successivamente modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 4
Ordine giudiziario.
L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado [delle preture,] dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero (1).
Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie (2).
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario.
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e successivamente dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 5
Organici; sedi giudiziarie.
Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell’art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.
Art. 6
Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati.
I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro della giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell’ultimo comma dell’art. 127.
Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia, con l’osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 7
Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 7 bis
Tabelle degli uffici giudicanti (1).
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all’art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell’art. 47- bis, secondo comma, l’attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47- ter, terzo comma, 47- quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullita` dei provvedimenti adottati (2).
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare (3).
2- bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento (4).
2- ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell’udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’ articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l’esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell’attività medesima (5).
[2- quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.] (6)
2- quinquies. Le disposizioni dei commi 2- bis, 2- ter e 2- quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (7).
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione (8).
3- bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici (9).
3- ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto (10).
3- quater. L’individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l’accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l’erario (11).
3- quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni (12).
3- sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3- bis, si osservano le procedure previste dal comma 2 (13).
(1) Articolo inserito dall’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma sostituito dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall’articolo 4, comma 19, lettere a) e b), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(3) Comma modificato dall’articolo 4, comma 19, lettera b), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente modificato dall’articolo 24, comma 1, della Legge 1 marzo 2001, n. 63.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente modificato dall’articolo 2, comma 27, della Legge 25 luglio 2005, n. 150 e dall’articolo 4, comma 19, lettera c), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente abrogato dall’articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479.
(8) Comma modificato dall’articolo 4, comma 19, lettera d), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(10) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(11) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(12) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(13) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
Art. 7 ter
Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti (1) (2).
1. L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare. Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato (3).
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
[Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.] (4)
(1) Articolo inserito dall’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
(3) Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
Art. 8
Requisiti per l’ammissione a funzioni giudiziarie.
[ Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:
1) essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F.;
2) avere l’esercizio dei diritti civili;
3) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;
4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni] (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell’articolo 56 del medesimo decreto.
Art. 9
Giuramento.
I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: “Giuro di essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere coscienziosamente i miei doveri di magistrato” (1).
Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell’ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.
(1) A norma dell’articolo 4, della Legge 23 dicembre 1946, n. 478, la formula di cui al presente comma è così sostituita: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio”.
Art. 10
Termine per l’assunzione delle funzioni.
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro della giustizia per necessità di servizio.
Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro (1).
Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha il diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.
(1) A norma dell’articolo 34 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1, il termine di giorni trenta previsto dal presente comma, è elevato a mesi sei.
Art. 10 bis
Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi (1)
Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all’anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.
(1) Articolo inserito dall’articolo 21, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Per l’applicazione vedi il comma 2, dell’articolo 21 del D.L. 132/2014 medesimo.
Art. 11
(Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni) (1).
Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall’articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall’impiego.
Il magistrato decaduto dall’impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a dimissioni.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall’ articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(1) Articolo sostituito dalll’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.
Art. 12
Obbligo della residenza. Sanzioni.
[Il magistrato ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.
Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza abusiva.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.
Art. 13
Esenzione da uffici e servizi pubblici.
I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.
Art. 14
Potestà di polizia dei giudici.
Ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art. 15
Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.
I magistrati del pubblico ministero hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l’intervento della forza armata.
CAPO II
DELLE INCOMPATIBILITÀ
Art. 16
Incompatibilità di funzioni.
I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.
Salvo quanto disposto dal primo comma dell’art. 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie Né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura (1).
In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l’Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 64, comma 1, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 e successivamente sostituito dall’articolo 14, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 14, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.
Art. 17
Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore
I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.
Art. 18
Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense (1)
I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all’ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell’attività da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell’ufficio giudiziario.
Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un’unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un’unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l’affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.
Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell’ articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.
(1) Articolo modificato dall’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e successivamente sostituito dall’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata nell’articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.
Art. 19
Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede (1)
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all’ articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all’ articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell’ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all’ articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
(1) Articolo modificato dall’articolo 65, comma 1, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, dall’articolo 10, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente sostituito dall’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata nell’ articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.
TITOLO II
DEI GIUDICI
CAPO I
DEL GIUDICE CONCILIATORE (1) (1) Il Capo I del Titolo II è stato abrogato dall’art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell’art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell’art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall’art. 44 della legge 374/1991.
Art. 20
Sede degli uffici di conciliazione.
[In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.
A ciascun ufficio di conciliazione, è, di regola, addetto un viceconciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più viceconciliatori] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 21
Gratuità dell’ufficio.
[L’ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è gratuito ed onorario] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’ articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’ articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’ articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 22
Funzioni del giudice conciliatore.
[Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.
Nell’esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto e l’equità in conformità del disposto degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile.
La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore nonché la forma degli atti e dei giudizi sono determinate dalle leggi di procedura] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’ articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’ articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’ articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 23
Requisiti per la nomina.
[Possono essere nominati giudici conciliatori e vice-conciliatori i cittadini italiani, di razza italiana, di sesso maschile, iscritti al P.N.F., residenti nel comune, che hanno età non inferiore a venticinque anni.
La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’ articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’ articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’ articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 24
Nomina e durata dell’ufficio.
[La nomina dei giudici conciliatori e vice-conciliatori è fatta, in virtù di regia delegazione, con decreto del Presidente della corte d’appello, su designazione del procuratore generale della Repubblica.
I giudici conciliatori e vice-conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’ articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’ articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’ articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 25
Decadenza, revoca e dispensa dall’ufficio.
[I giudici conciliatori e i vice-conciliatori decadono dall’ufficio per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro comune o per una delle cause di incompatibilità stabilite dal successivo articolo.
Possono essere revocati per indegnità o per inettitudine.
Possono essere dispensati dall’ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.
Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal presidente della corte di appello, su conforme parere del procuratore generale della Repubblica] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’ articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’ articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’ articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 26
Incompatibilità.
[L’ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è incompatibile con la qualità:
a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all’ordine giudiziario;
b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’ articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’ articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’ articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 27
Divieto di assistenza professionale.
[L’avvocato, il procuratore legale e il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o vice conciliatore, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, né può rappresentare davanti all’ufficio di conciliazione al quale appartiene] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’ articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’ articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’ articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 28
Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario.
[Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, e quelle di ufficiale giudiziario dall’inserviente comunale e da altre persone residenti nel comune che presentino le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione da concedersi con decreto del procuratore della Repubblica, in entrambi i casi.
L’autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma, se risulti che il cancelliere o l’incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario non adempiono scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
Art. 29
Vigilanza sugli uffici di conciliazione.
[La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle autorità giudiziarie in conformità delle disposizioni contenute nel titolo II del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511] (1).
(1) Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall’ articolo 47, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall’ articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall’ articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.
CAPO II
DEL PRETORE (1)
(1) Capo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI (1)
(1) Sezione abrogata dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 30
Sede della pretura (1)
[1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia.]
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° febbraio 1989, n. 30 e successivamente abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 31
Composizione dell’ufficio (1).
[1. La pretura è retta dal pretore titolare e ad essa possono essere addetti più magistrati e vice pretori onorari.
2. Alle preture aventi sede nel capoluogo di circondario sono assegnati come titolari magistrati di corte di appello.]
(1) Articolo sostituito dall’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente abrogato dall’ articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 32
Nomina ed eventuali incarichi dei vice-pretori onorari.
[Possono essere nominati vice-pretori i laureati in giurisprudenza, i notai ed i procuratori esercenti che hanno compiuto l’età di anni 25. La loro nomina è fatta per un triennio e può essere confermata; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati più di due vice-pretori onorari per una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.
[Se nelle preture indicate nella tabella M annessa al presente ordinamento mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in loro vece, se il bisogno del servizio lo richiede, vice-pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In tal caso al vice-pretore onorario, fino a che dura l’incarico speciale, sono corrisposte le indennità spettanti all’uditore vice-pretore che egli sostituisce. L’incarico ha la durata di un semestre, salvo conferma, e può essere sempre revocato. Il numero di vice-pretori onorari, ai quali può essere conferito tale incarico speciale, è determinato dal regolamento (1).] (2)] (3)
(1) A norma dell’articolo 1, comma 1, della Legge 18 maggio 1974, n. 217, i vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del presente comma, in servizio al 1° dicembre 1973, conservano l’incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.
(2) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 33
Funzioni ed attribuzioni del pretore.
[Il pretore esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:
di giudice in materia civile in primo grado ed in appello e, in primo grado, nelle controversie individuali in materia corporativa;
di giudice in materia penale;
di giudice tutelare.
Esercita inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi; le altre attribuzioni che gli sono deferite.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 34
Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture (1).
[1. I pretori e i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell’articolo 39 quando trattasi di pretura costituita in sezioni.
2. I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare e degli altri pretori.
2- bis. Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile (2).] (3)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma aggiunto, con effetto dal 31 dicembre 1991, dall’articolo 13, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE PRETURE COSTITUITE IN SEZIONI (1)
(1) Sezione abrogata dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 35
Costituzione delle preture in sezioni (1).
[Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro (2).
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell’urgenza della definizione delle controversie
In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell’art. 39 (3).] (4)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 17, comma 1, della Legge 11 agosto 1973, n. 533.
(2) Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente sostituito dall’articolo 2, comma 1, della Legge 6 febbraio 1992, n. 160.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 36
Sezioni promiscue.
[È consentita la istituzione di sezioni promiscue, anche limitatamente ad alcuni periodi dell’anno.
Le preture di cui all’articolo precedente, alle quali sono addetti non più di quattro magistrati, compresi gli uditori vice-pretori, possono essere costituite da una sola sezione promiscua.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 37
Determinazione delle sezioni e successive modificazioni.
[Alla designazione dei giudici tutelari ed alla ripartizione in sezioni delle preture di cui all’art. 35 provvede, con suo decreto, il ministro di grazia e giustizia, su proposta dei primi presidenti e dei procuratori generali delle rispettive corti d’appello. Se occorre modificare la ripartizione, il ministro preposto provvede nella stessa forma con effetto dall’inizio del successivo anno giudiziario, salvo casi di urgenza.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 38
Attribuzioni del titolare.
[Il titolare della pretura dirige l’ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull’andamento generale dei servizi (1).] (2)
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno 1973, n. 143 (in Gazz. Uff., 25 luglio, n. 191), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesim, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 39
Assegnazione dei magistrati alle singole sezioni.
[Ciascuna sezione è composta da uno o più magistrati.
La prima sezione è presieduta dal titolare della pretura o da chi lo sostituisce. Le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che vi sono addetti, e possono anche essere presiedute dal titolare della pretura.
All’assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell’art. 7- bis (1).
I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate (2).] (3)
(1) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 1, della Legge 1° febbraio 1989, n. 30 e successivamente dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
SEZIONE III
DELLE SEDI DISTACCATE DI PRETURA (1)
(1) Sezione abrogata dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 40
Costituzione delle sedi distaccate di pretura.
[Nei comuni indicati nella tabella C annessa al presente ordinamento, sono costituite sede distaccate di pretura, con la circoscrizione per ciascuna di esse stabilita.
In dette sedi il pretore può recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede distaccata.
I segretari e vice-segretari comunali possono fare le veci del cancelliere.
L’incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario dell’ufficio di conciliazione o il messo comunale delegato dal podestà fa le veci dell’ufficiale giudiziario, salvo che concorrano speciali motivi.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs.19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 41
Istituzione e soppressione di sedi distaccate.
[La istituzione o la soppressione delle sedi distaccate di pretura è disposta, quando ne ricorre la necessità o la convenienza, con decreto reale, su proposta del ministero di grazia e giustizia, di concerto con il ministro delle finanze.
Il funzionamento delle sedi distaccate di pretura è regolato da norme particolari.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
CAPO III
DEI TRIBUNALI (1)
(1) Intitolazione così sostituita dall’art. 9, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
SEZIONE I
DEL TRIBUNALE ORDINARIO (1)
(1) Intitolazione così sostituita dall’art. 10, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 42
Sede del tribunale ordinario (1).
Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento (2).
(1) Rubrica modificata dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 42 bis
Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario (1).
Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 42 ter
Nomina dei giudici onorari di tribunale (1).
I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina l’esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 8, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 42 quater
Incompatibilità (1). -quater.
Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 8, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 42 quinquies
Durata dell’ufficio (1). -quinquies.
La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta (2).
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell’incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell’incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro (3).
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42- ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla nomina (4).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Per una deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168. Vedi inoltre, l’articolo 1, comma 395, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228; l’articolo 1, comma 290, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’articolo 1, comma 610, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 22, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 22, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4.
Art. 42 sexies
Cessazione, decadenza e revoca dall’ufficio (1). -sexies.
Il giudice onorario di tribunale cessa dall’ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 8, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 42 septies
Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale (1). -septies.
Il giudice onorario di tribunale è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 8, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 43
Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario (1).
Il tribunale ordinario:
a ) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b ) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c ) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d ) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.
(1) Articolo modificato dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, e successivamente sostituito dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 43 bis
Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario (1).
I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell’assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a ) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b ) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’ art. 550 del codice di procedura penale (2).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144.
Art. 44
Ufficio d’istruzione penale.
[In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato, per ciascun anno, dell’istruzione penale, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 119. In caso di bisogno possono essere applicati all’ufficio d’istruzione altri giudici del tribunale medesimo.
L’incarico di esercitare funzioni istruttorie è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 12, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 45
Giudice di sorveglianza.
Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro della giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull’esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.
In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.
L’incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili.
Art. 46
Costituzione delle sezioni (1).
Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell’art. 7- bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell’urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare (2).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 18, comma 1, della Legge 11 agosto 1973, n. 533, successivamente modificato dagli articoli articolo 10, comma 2, e articolo 13 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, e da ultimo sostituito dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
Art. 47
Attribuzioni del presidente del tribunale (1).
Il presidente del tribunale dirige l’ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.
(1) Articolo modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente sostituito dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 47 bis
Direzione delle sezioni (1).
Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 47 ter
Istituzione dei posti di presidente di sezione (1).
Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci (2).
Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l’osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a ) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b ) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma (3).
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
(3) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
Art. 47 quater
Attribuzioni del presidente di sezione. -quater.
Attribuzioni del presidente di sezione.
Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio (1).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 13, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 47 quinquies
Presidenza dei collegi. -quinquies.
Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio (1).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 48
Composizione dell’organo giudicante (1)
In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.
(1) Articolo modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente sostituito dall’articolo 88, comma 1, della Legge 26 novembre 1990, n. 353 e dall’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
SEZIONE I-BIS
DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE (1) (1) Sezione aggiunta dall’art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 48 bis
Sezioni distaccate del tribunale ordinario (1).
[Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.] (2)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155; a norma dell’articolo 11, comma 2, del suddetto provvedimento l’abrogazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 155/2012.
Art. 48 ter
Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate (1).
[ All’istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L’avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro della giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.] (2)
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247, comma 2, del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 3-ter, del D.L. 24 maggio 1999, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1999, n. 234.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155; a norma dell’articolo 11, comma 2, del suddetto provvedimento l’abrogazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 155/2012.
Art. 48 quater
Affari trattati nelle sezioni distaccate (1). -quater.
[Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare.
In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell’ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze (2).] (3)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 5-bis, del D.L. 24 maggio 1999, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1999, n. 234.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155; a norma dell’articolo 11, comma 2, del suddetto provvedimento l’abrogazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 155/2012.
Art. 48 quinquies
Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate (1). -quinquies.
[In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.] (2)
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155; a norma dell’articolo 11, comma 2, del suddetto provvedimento l’abrogazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 155/2012.
Art. 48 sexies
Magistrati assegnati alle sezioni distaccate (1). -sexies.
[I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis.
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.] (2)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155; a norma dell’articolo 11, comma 2, del suddetto provvedimento l’abrogazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 155/2012.
SEZIONE II
DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Art. 49
Costituzione e giurisdizione del tribunale ordinario per i minorenni (1).
In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale ordinario per i minorenni.
Il tribunale ordinario per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
(1) Articolo modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 50
Composizione del tribunale ordinario per i minorenni (1).
Il tribunale ordinario per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d’appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale ordinario per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.
Gli esperti del tribunale ordinario per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati (2).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 5, comma 1, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 e successivamente modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) A norma dell’articolo 1, comma 2-bis, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24, la disposizione di cui al presente comma, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.
Art. 50 bis
Giudice per le indagini preliminari (1).
1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L’organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
2. Nell’udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 14, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 51
Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per i minorenni (1).
Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale ordinario per i minorenni.
Il presidente del tribunale ordinario, sentito il Procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale ordinario per i minorenni (2).
(1) Articolo modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.
CAPO IV
DELLA CORTE DI APPELLO
SEZIONE I
Art. 52
Sede della corte di appello.
La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.
Art. 53
Funzioni e attribuzioni della corte di appello (1)
1. La corte di appello:
a ) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale [e dai pretori in materia penale] (2);
b ) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 15, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Lettera modificata dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 54
Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.
Nella formazione delle tabelle ai sensi dell’art. 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti (1).
Si osserva per le corti di appello il disposto dell’art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche (2).
(1) Comma sostituito dall’ articolo 16, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma modificato dall’ articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 55
Magistrati della corte di appello.
Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.
Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
Art. 56
Costituzione del collegio giudicante (1).
La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 532.
Art. 57
Sezione istruttoria.
[In ciascuna corte di appello è costituita una sezione istruttoria, alla quale sono addetti cinque magistrati e, quando occorre, uno o più supplenti. Essa è presieduta da un presidente di sezione o dal più anziano dei consiglieri.
La sezione istruttoria giudica col numero invariabile di tre votanti.
Nei casi indicati nel primo comma dell’articolo seguente, la sezione istruttoria è sostituita dalla sezione per i minorenni.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 58
Sezione per i minorenni (1).
Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni (2).
La sezione giudica con l’intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione (3).
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell’ultimo comma dell’art. 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 5, comma 1, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.
(2) Comma sostituito dall’articolo 18, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(3) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 1, della Legge 8 agosto 1977, n. 532.
Art. 59
Sezioni distaccate di corte d’appello.
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica.
SEZIONE II
DELLA CORTE DI ASSISE (1) (1) Le disposizioni di questa sezione debbono ritenersi superate a seguito dell’entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n. 287.
Art. 60
Sedi di corte di assise..
In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.
Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D, annessa al presente ordinamento.
Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.
Le altre norme riflettenti l’ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.
Art. 61
Costituzione della corte di assise..
La corte di assise è composta:
a ) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
b ) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale;
c ) da cinque assessori.
Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.
I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.
Art. 62
Grado onorario degli assessori..
Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell’ordine di precedenza a corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
SEZIONE III
DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO (1) (1) Vedi, ora, l. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 63
Costituzione della magistratura del lavoro..
Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.
La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.
SEZIONE IV
DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE (1) (1) I tribunali regionali delle acque pubbliche sono stati soppressi dall’art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
Art. 64
Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito.
Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell’art. 9 (1).
(1) Vedi D.L. 11 novembre 2002, n. 251, come modificato dalla Legge 10 gennaio 2003, n. 1.
CAPO V
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Art. 65
Attribuzioni della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell’impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.
Art. 66
Composizione della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.
Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.
La composizione annuale delle sezioni è stabilita ai sensi dell’articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 19, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 67
Costituzione del collegio giudicante.
La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti (1).
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.
(1) Comma sostituito dall’articolo 3, della Legge 8 agosto 1977, n. 532.
Art. 67 bis
Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile (1) -bis.
1. A comporre la sezione prevista dall’ articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.
(1) Articolo inserito dall’articolo 47, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 68
Ufficio del massimario e del ruolo.
Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consiglieri di corte d’appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’art. 210 del presente ordinamento.
Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.
TITOLO III
DEL PUBBLICO MINISTERO
CAPO I
DELLA COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 69
Funzioni del pubblico ministero (1).
Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 39, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 70
Costituzione del pubblico ministero (1).
1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia (2).
2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’art. 59.
3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.
4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.
5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l’inizio dell’azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell’ufficio.
6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati (3).
6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti (4).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 20, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma modificato dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successivamente sostituito dall’articolo 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 1992, n. 160 e dall’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188, e da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
(3) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 1991, n. 356 e successivamente sostituito dall’articolo 10, comma 1, del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla Legge 20 gennaio 1992, n. 8. Da ultimo modificato dall’articolo 20, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 2, del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla Legge 20 gennaio 1992, n. 8
Art. 70 bis
Direzione distrettuale antimafia (1).
[1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all’attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 5 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla Legge 20 gennaio 1992, n. 8 e successivamente abrogato dall’articolo 120, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 71
Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (1).
Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l’espletamento delle funzioni indicate nell’art. 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42- ter, 42- quater, 42- quinquies e 42- sexies
(1) Articolo sostituito dall’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 1990, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188 e dall’articolo 3, comma 3, del D.L. 24 maggio 1999, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1999, n. 234.
Art. 71 bis
Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata (1).
Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l’incompatibilità di cui all’articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all’ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 22, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 72
Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario (1).
Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’ articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (2);
b ) nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c ) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;
d ) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b ), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell’art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;
e ) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a ).] (3)
[La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall’art. 550 del codice di procedura penale (4).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 22, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, successivamente modificato dall’articolo 1, del D.Lgs. 2 febbraio 1990, n. 15 e da ultimo sostituito dall’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188 e dall’articolo 3, comma 3, del D.L. 24 maggio 1999, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1999, n. 234.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 17, comma 5, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155.
(3) Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
(4) Comma modificato dall’articolo 58, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479.
CAPO II
DELLE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 73
Attribuzioni generali del pubblico ministero.
Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;
fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.
Art. 74
Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.
Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale.
Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può aver luogo (1).
Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d’assise spettano al procuratore generale de Re Imperatore presso la corte d’appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.
Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d’assise (2).
La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d’assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d’appello.
(1) Comma modificato dall’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 75
Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa.
Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo.
Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.
Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.
Art. 76
Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione (1).
1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all’ articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 5, comma 1, della Legge 8 agosto 1977, n. 532 e successivamente dall’articolo 81, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 76 bis
Procuratore nazionale antimafia (1)
[1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali (2).
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall’ art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto (3).
5. Per la nomina dei sostituti, l’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall’ art. 371- bis del codice di procedura penale.
6- bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all’epoca dell’applicazione, i requisiti previsti dal comma 2 (4).] (5)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 6, comma 1, del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla Legge 20 gennaio 1992, n. 8.
(2) Comma sostituito dall’articolo 21-quater, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356.
(3) Comma sostituito dall’articolo 21-quinques, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356.
(4) Comma sostituito dall’articolo 21-quater, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 120, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 76 ter
Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo (1).
[1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.
[ 2. Nella relazione generale sull’amministrazione della giustizia prevista dall’art. 86, il procuratore generale comunica l’attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.] (2)] (3)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 9, comma 1, del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla Legge 20 gennaio 1992, n. 8.
(2) Comma abrogato dall’articolo 2, comma 29, lettera c), della Legge 25 luglio 2005, n. 150.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 120, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 77
Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.
Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.
Art. 78
Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.
Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.
Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.
Art. 79
Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.
Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.
Art. 80
Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali ordinari.
Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.
Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali ordinari.
Art. 81
Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare.
Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell’art. 96 del presente ordinamento.
Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.
Art. 82
Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali.
Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale della Repubblica richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell’assemblea generale per le relative deliberazioni.
Art. 83
Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero.
1. Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria (1).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 23, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 84
Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena.
[Il pubblico ministero esercita sugli istituti di prevenzione e di pena le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 24, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
TITOLO IV
DELL’ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI
CAPO I
DELL’ANNO GIUDIZIARIO
Art. 85
Inizio dell’anno giudiziario..
[L’anno giudiziario comincia il 29 ottobre.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, del R.D.L. 16 agosto 1943, n. 732.
Art. 86
Relazioni sull ‘amministrazione della giustizia (1).
1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell’avvocatura.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Art. 87
Relazione del Ministro della giustizia alla maestà del Re Imperatore.
Il Ministro della giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia nel regno, nell’impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.
Art. 88
Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Il Ministro della giustizia può disporre che il procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell’assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia.
Art. 89
Convocazione dell’assemblea generale per l’inizio dell’anno giudiziario.
[L’assemblea generale delle corti per l’inaugurazione dell’anno giudiziario e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dalla data d’inizio dell’anno giudiziario.
L’assemblea generale di riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale del Re Imperatore nel caso indicato nell’articolo precedente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Art. 90
Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario (1).
I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni (2).
Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; [per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro.] (3)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, della Legge 28 luglio 1961, n. 704.
(2) Comma sostituito dall’articolo 8, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.
(3) Comma modificato dall’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188
Art. 91
Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza.
Art. 92
Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (1).
In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 4 aprile 2001, n. 154 e successivamente dall’articolo 19, comma 1, della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
CAPO II
DELLE ASSEMBLEE GENERALI
Art. 93
Oggetto delle assemblee generali.
La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:
1° per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;
2° per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse;
3° per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno e che interessano l’intiero organo giudiziario.
Il procuratore generale della Repubblica può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l’intervento del procuratore generale.
Art. 94
Convocazione delle assemblee generali.
Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.
Art. 95
Costituzione delle assemblee generali.
L’assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.
L’assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.
Art. 96
Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.
Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale della Repubblica o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all’ufficio.
Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.
Nel caso preveduto dall’art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.
CAPO III
DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI
SEZIONE I
DELLE SUPPLENZE
Art. 97
Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.
Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono costituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici (1).
Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche (2).
È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.
I provvedimenti di supplenza ai sensi dell’art. 7- bis, comma 3- bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 3, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
Art. 98
Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.
I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell’articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario (2).
(1) A norma dell’articolo 4, comma 1, della Legge 9 marzo 1971, n. 35, le disposizioni contenute nel presente articolo, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.
(2) Articolo modificato dall’articolo 26, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 99
Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatore.
In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice-conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore della Repubblica.
Se la mancanza o l’impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l’incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice-conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.
Art. 100
Supplenza del cancelliere.
[ In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 101
Supplenza del pretore titolare.
[In caso di mancanza del titolare può essere destinato in supplenza nella pretura un pretore, o un aggiunto giudiziario.
Con decreto del primo presidente della corte d’appello può essere destinato altresì, a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito, un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto, designato dal procuratore generale del Re Imperatore.
In caso di mancanza o di impedimento del titolare, quando non si è provveduto a norma dei due commi precedenti, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati addetti all’ufficio con funzioni in sottordine e, in mancanza, dal vice-pretore onorario o da uno dei vice-pretori onorari destinato dal presidente del tribunale, su designazione del procuratore del Re Imperatore.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 7, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
Art. 102
Supplenza del pretore in caso di urgenza.
[In caso di mancanza o di impedimento del titolare e dei magistrati in sottordine e onorari, salvi i provvedimenti di cui all’articolo precedente, il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re Imperatore, può destinare temporaneamente a supplire il titolare o il magistrato in sottordine mancante od impedito, un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice-pretore di altra pretura nel territorio della sua giurisdizione.
Nei casi d’urgenza, anche senza provvedimento del presidente del tribunale, la supplenza è temporaneamente assunta dal pretore, dall’aggiunto giudiziario o dal vice-pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale del tribunale. Il magistrato che assume la supplenza deve darne immediata notizia al procuratore del Re Imperatore.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 7, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
Art. 103
Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura.
[Nel caso di trasferimento di uno o più magistrati ad altro ufficio giudiziario o di temporaneo impedimento che renda impossibile il normale svolgimento del servizio in una o più sezioni, provvede direttamente, con suo decreto, alle necessarie sostituzioni il titolare della pretura o il magistrato che regge l’ufficio.
[Se ciò non è consentito dalle particolari condizioni del servizio, si provvede a norma dell’articolo precedente.] (1)] (2)
(1) Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 104
Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione (1).
Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici (2).
(1) Articolo modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Per la deroga al presente articolo vedil’articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 105
Supplenze nelle sezioni del tribunale.
[1. Se in una sezione manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell’articolo 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede.] (1)
(1) Articolo modificato dall’articolo 10, comma 2 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, successivamente sostituito dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e da ultimo abrogato dall’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 106
Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza.
[In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale ordinario a farne le veci.] (1)
(1) Articolo modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente abrogato dall’articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 107
Supplenza del presidente della corte di assise.
[In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.
Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario] (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 108
Supplenza dei magistrati della corte di appello (1).
Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell’art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario (2).
(1) Per la deroga al presente articolo vedil’ articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
(2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Art. 109
Supplenza di magistrati del pubblico ministero.
In caso di mancanza o di impedimento:
del procuratore generale del Re Imperatore, regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostituto anziano;
del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l’ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto (1) (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 27, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
(2) Per la deroga al presente articolo vedil’ articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
SEZIONE II
DELLE APPLICAZIONI
Art. 110
Applicazione dei magistrati (1).
1. Possono essere applicati [alle preture circondariali,] ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all’art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d’appello (2).
2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l’applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficio al quale si riferisce l’applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L’applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3 -bis. Quando l’applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d’urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni (3).
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall’ articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti (4).
6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale (5).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 febbraio 1989, n. 58 e successivamente dall’articolo 1 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321.
(2) Comma modificato dall’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.
(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 14 maggio 2002, n. 94.
(5) Comma sostituito dall’articolo 21, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 e successivamente modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.
Art. 110 bis
Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari (1).
[1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L’applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L’applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.
2. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 11 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla Legge 20 gennaio 1992, n. 8 e successivamente abrogato dall’articolo 120, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 110 ter
(Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). -ter
[1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale (1).
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.] (2)
(1) Comma modificato dall’articolo 20, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.
(2) Articolo inserito dall’articolo 12 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125 e successivamente abrogato dall’articolo 120, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 111
Applicazioni di giudici o di pretori.
[Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non più di sei giudici, il primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, può applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il ministro di grazia e giustizia.
L’applicazione di uno stesso magistrato non può durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, né può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.
Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo al tribunale, agli effetti dell’art. 97.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 2, della Legge 21 febbraio 1989, n. 58.
Art. 112
Applicazioni di consiglieri di corte di appello.
[Per esigenze di servizio, su proposta del primo presidente e del procuratore generale della corte di appello, possono essere temporaneamente applicati, con decreto ministeriale, uno o più consiglieri della corte, col loro consenso, alla dipendente sezione distaccata.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 2, della Legge 21 febbraio 1989, n. 58.
Art. 113
Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica.
[Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all’articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell’ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura (1).
L’applicazione non può durare oltre tre mesi, né può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato, se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.] (2)
(1) Comma sostituito, con effetto a decorrere dal 25 ottobre 1989, dall’articolo 28, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, della Legge 21 febbraio 1989, n. 58.
Art. 114
Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica (1).
[I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.
Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre notate sull’ordine di precedenza nelle promozioni.
I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.] (2)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 3, comma 1, della Legge 28 luglio 1961, n. 704.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, della Legge 21 febbraio 1989, n. 58.
Art. 115
Magistrati di tribunale destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (1).
Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte ‘‘sessantasette magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio, osservati ‘i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione (2).
Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità (3).
Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell’ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma (4).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.
(2) Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016 n. 197.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016 n. 197.
Art. 116
Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1).
[1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.] (2)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.
Art. 117
Destinazione dei magistrati [di appello e] di tribunale alla Corte di cassazione [e alla Procura generale presso la medesima Corte] (1).
1. I posti di magistrati [di appello e] di tribunale destinati alla Corte di cassazione [e alla Procura generale presso la medesima Corte] sono messi a concorso con le procedure ordinarie.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.
TITOLO V
DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI
CAPO I
DEI GRADI E DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI (1) (1) Le disposizioni del presente capo sono da ritenersi superate dagli artt. 1-6, l. 24 maggio 1951, n. 392.
Art. 118
Gradi nella magistratura..
I gradi nella magistratura sono:
1° uditore giudiziario
2° aggiunto giudiziario;
3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;
4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;
5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;
6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello — presidente di sezione della corte suprema di cassazione — avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;
7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;
8° primo presidente della corte suprema di cassazione.
I ruoli organici dei singoli gradi della magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.
Art. 119
Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello..
[I consiglieri e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano, rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore del Re Imperatore nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l’ufficio di procuratore del Re Imperatore è rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell’articolo seguente.
I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale ordinario (1).
Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente ordinamento, le funzioni di capo dell’ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello.] (2)
(1) A norma dell’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, la denominazione “tribunale” nel presente decreto, è sostituita dalla seguente: “tribunale ordinario”.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 120
Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione..
[ I consiglieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le funzioni di presidente o di procuratore del Re Imperatore, e nelle corti di appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
CAPO II
DELL’AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E DELL’UDITORATO
Art. 121
Ammissione a funzioni giudiziarie.
[Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore giudiziario [, salvo quanto è disposto nell’articolo seguente] (1). ] (2)
(1) Articolo modificato dall’articolo 13, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Per l’efficacia vedi l’articolo 56, comma 1, del D.Lgs 160/2006 medesimo.
Art. 122
Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti.
[Gli avvocati esercenti e i professori ordinari di materie giuridiche nelle università possono, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e della pratica giudiziaria, essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello o parificato, dopo quindici anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, dopo diciotto anni di esercizio delle professioni medesime (1).
Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite (2).
[Per la nomina non conforme a tale parere occorre la deliberazione del consiglio dei ministri.] (3)] (4)
(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff. 22 aprile, n. 95)
(2) Comma sostituito dall’articolo 40, comma 1, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
(3) Comma soppresso dall’articolo 40, comma 2, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 13, comma 2, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
Art. 123
Concorso per uditore giudiziario (1) (2).
[1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2. L’esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell’ articolo 123-ter, comma 1;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell’ articolo 123-ter, comma 2.] (3)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 19 aprile 1947, n. 974, modificato dall’articolo unico della Legge 26 aprile 1975, n. 140 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e dall’articolo 9, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(2) Vedi l’articolo 23, comma 1, della Legge 11 agosto 1973, n. 533.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 123 bis
Prova preliminare (1).
[1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso del requisiti culturali, ed è realizzata con l’ausilio di sistemi informatizzati.
2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 123- quinques, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.
3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.
4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:
a ) i magistrati militari, amministrativi e contabili;
b ) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
c ) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
d ) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benchè iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999. 6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all’art. 126, primo comma.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e successivamente abrogato dall’articolo 9, comma 6, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
Art. 123 ter
Prove concorsuali (1).
[1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell’Unione europea.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, successivamente sostituito dall’articolo 9, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 e da ultimo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 123 quater
Commissione permanente per la tenuta dell’archivio dei quesiti della prova preliminare (1). -quater.
[1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l’aggiornamento dell’archivio informatico delle domande per la prova preliminare.
2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.
3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.
4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell’archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.
5. All’atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni.] (2)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, vedi inoltre l’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 398/1997 medesimo.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 9, comma 6, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
Art. 123 quinquies
Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare (1) -quinquies.
[1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell’archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l’assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant’altro attiene all’esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio.
2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia e giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.
3. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:
a ) predisposizione dell’archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;
b ) inserimento nell’archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;
c ) aggiornamento costante dell’archivio;
d ) previsione che l’archivio domande sia pubblico;
e ) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;
f ) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
g ) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;
h ) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;
i ) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;
l ) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’espletamento della prova di preselezione.] (2)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 vedi inoltre l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 398/1997 medesimo.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 9, comma 6, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
Art. 124
Requisiti per l’ammissione al concorso (1).
[Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall’anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall’art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti (2).
Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l’uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi (3).
Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi [, previo superamento della prova preliminare di cui all’art. 123- bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto,] anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza (4).
Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l’abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età (5).
L’elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti (6) (7).
Si applicano le disposizioni vigenti per l’elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a ), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta (8) (9).] (10)
(1) Per ulteriori requisiti per l’ammissione al concorso di cui al presente articolo, vedi l’articolo 7, comma 2, della Legge 24 maggio 1951, n. 392, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della Legge 23 aprile 1952, n. 415.
(2) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 15 giugno 1989, n. 232, convertito con modificazioni dalla Legge 25 luglio 1989, n. 261, dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e successivamente modificato dall’articolo 11, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e successivamente modificato dall’articolo 9, comma 7, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 4, della Legge 9 agosto 1993, n. 295.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 4, della Legge 9 agosto 1993, n. 295.
(7) La Corte Costituzionale, con sentenza 31 marzo 1994, n. 108 (in Gazz. Uff., 6 aprile 1994, n. 15), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede l’esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l’apprezzamento insindacabile del Consiglio Superiore della Magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.
(8) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, vedi inoltre articolo 46, comma 1, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(9) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 luglio 2000, n. 391 (in Gazz. Uff., 2 agosto, n. 32), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale.
(10) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 125
Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta (1) (2).
[1. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l’anno, in relazione ai posti vacanti nell’organico della magistratura (3).
2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso ai sensi degli articoli 123 e 126-ter può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l’anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento (4) (5).
3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta (6).
3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi (7).
3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall’articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell’attività del comitato (8).] (9)
(1) Articolo modificato dall’articolo 2, comma 1, della Legge 17 novembre 1978, n. 746 e successivamente sostituito dall’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(2) Rubrica sostituita dall’articolo 9, comma 2, lettera a), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma modificato dall’articolo 9, comma 2, lettera b), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(4) Comma modificato dall’articolo 9, comma 2, lettera c), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(5) A norma dell’articolo 12, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48, le disposizioni di cui al presente comma, si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell’ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.
(6) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 2, lettera d), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 2, lettera e), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 2, lettera e), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(9) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 125 bis
Presentazione della domanda (1).
[1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondano il candidato è residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs 17 novembre 1997, n. 398 e successivamente abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 125 ter
Commissione esaminatrice (1).
[1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi (2).
1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l’espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all’esame degli elaborati (3).
1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati (4).
2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all’atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all’atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.
3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.
4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni (5).
5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all’esonero totale dall’esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
6. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall’insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati (6).
7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia (7).] (8)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(2) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 3, lettera a), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 3, lettera b), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 3, lettera b), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(5) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 3, lettera c), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(6) Comma modificato dall’articolo 9, comma 3, lettera d), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(7) Comma modificato dall’articolo 9, comma 3, lettera e), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(8) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 125 quater
Lavori della commissione (1) -quater.
[1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.
1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis (2).
2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l’inizio delle prove orali. L’eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.
3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l’esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell’ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all’articolo 125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l’esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese (3).
3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione (4).
3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma, 3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura (5).
3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione (6).] (7)
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 4, lettera a), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 4, lettera b), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 4, lettera b), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 4, lettera b), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 4, lettera b), della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(7) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 125 quinquies
Correttori esterni (1). -quinquies.
[1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.
2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell’organico dei magistrati.
3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell’ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l’attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell’elenco dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.
4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformi fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l’elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.
6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.
7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se identico nel punteggio; attribuisce all’elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.
8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento giudiziario.
9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all’articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l’ammissione al concorso per l’accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 9, comma 5, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 126
Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura.
Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l’ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi (1).
Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter (2).
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.] (3)
(1) Comma sostituito dall’ articolo unico della Legge 23 febbraio 1967, n. 44.
(2) Comma modificato dall’ articolo 15, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 126 bis
Esclusione dai concorsi (1).
[1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e successivamente abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 126 ter
Concorso per magistrato di tribunale (1).
[1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall’articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall’articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un’età inferiore a quarantacinque anni.
3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
4. L’esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:
1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto penale e diritto processuale penale;
3) diritto amministrativo;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell’articolo 123-ter.
5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 14, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 127
Nomina ad uditore giudiziario (1).
[I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.
In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale (2) (3).
Entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima [nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso]. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta (4).
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede (5).] (6)
(1) Per l’estensione della facoltà di cui al presente articolo, vedi l’articolo unico, comma 1, della Legge 5 dicembre 1969, n. 959 e l’articolo 1, comma 1, della Legge 26 aprile 1975, n. 141.
(2) Comma sostituito dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(3) Vedi l’articolo 47, comma 1, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e successivamente modificato dall’articolo 10, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(6) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 128
Destinazione degli uditori Assimilazione gerarchica Trattamento economico.
[Gli uditori giudiziari sono destinati negli uffici di volta in volta stabiliti dal ministro di grazia e giustizia per compiervi il periodo di tirocinio.] (1)
[Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A e pel periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°.] (2)
[Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento.] (3)
(1) Comma abrogato dall’articolo 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.
(2) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
(3) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 129
Tirocinio giudiziario (1).
[Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso [le preture,] i tribunali e le procure del Re Imperatore, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vice-pretore e destinati alle preture, di cui all’art. 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all’articolo 212 del presente ordinamento (2).
Le norme per il tirocinio sono determinate dal ministro di grazia e giustizia.] (3)
(1) Per una deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’articolo 11, comma 5, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
(2) Comma modificato dall’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l’efficacia della presente disposizione vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 18.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.
Art. 129 bis
Tirocinio (1).
[1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all’articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.
2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall’inizio del tirocinio.
3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell’ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.
4. La circoscrizione territoriale dell’ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 16, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente abrogato dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.
Art. 129 ter
Trattamento previdenziale e assistenziale (1).
[1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell’articolo 126-ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.]
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 16, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 130
Nomina di uditori in soprannumero. Concorsi.
[Il Ministro della giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori ed in quello della magistratura collegiale, globalmente considerati.
Il Ministro della giustizia ha, altresì facoltà di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
CAPO III
DELLE PROMOZIONI IN GENERALE E DELL’ESAME PRATICO PER LA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO
Art. 131
Promozioni nella magistratura.
[Salvo il disposto degli art. 139 e 140, primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:
1) mediante concorso per esame e per titoli;
2) mediante concorso per titoli;
3) per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.
La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.
Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160.
Art. 132
Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione.
[La promozione al grado di aggiunto giudiziario può aver luogo dopo un biennio, a seguito di esame pratico al quale l’uditore è ammesso, previo parere favorevole dei capi gerarchici, dopo 18 mesi dalla nomina, purché abbia compiuto almeno 12 mesi di tirocinio effettivo, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 202.
A seguito della promozione, l’aggiunto deve dichiarare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto sul bollettino ufficiale, se intende optare per il ruolo dei pretori o per quello della magistratura collegiale.
La dichiarazione di opzione è definita ed irrevocabile da parte dell’interessato.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.
Art. 133
Esame pratico per aggiunto giudiziario..
[L’esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno. La commissione esaminatrice è nominata dal ministro di grazia e giustizia, ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.
Si applicano i due ultimi commi dell’art. 125.
Le prove di esame sono scritte ed orali.
Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di tre tesi, rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo.
Le tre prove orali sulle stesse materie indicate nel comma precedente, sono specialmente dirette ad accettare la conoscenza pratica del diritto positivo.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.
Art. 134
Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario..
[Compiuti gli esami, la commissione procede alla classificazione degli aspiranti che hanno riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e una media non inferiore a sette decimi nell’insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:
a ) dai punti conseguiti nell’esame;
b ) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;
c ) dai titoli eventualmente presentati e dalle informazioni raccolte sulle attitudini alle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla condotta dell’uditore durante il tirocinio.
Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati aggiunti giudiziari a misura che vi sono posti vacanti e destinati ai tribunali, alle procure del Re Imperatore ed alle preture, in conformità delle disposizioni dell’art. 138.
Gli aspiranti dichiarati idonei hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per i funzionari in missione.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.
Art. 135
Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziari..
[A coloro che conseguono una media non inferiore a nove decimi nel complesso delle prove e sono classificati tra i primi dieci, la commissione può aggiungere una speciale dichiarazione di merito, della quale è fatta menzione nel processo verbale.
Gli aggiunti giudiziari che hanno riportato la dichiarazione di merito possono essere addetti, per non oltre un anno, all’ufficio del massimario e del ruolo presso la corte suprema di cassazione, anche in soprannumero ai posti fissati dall’art. 68. In tal caso si lasciano scoperti altrettanti posti di pianta negli uffici giudiziari purché non si superi il numero complessivo di dieci.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.
Art. 136
Dispensa dal servizio degli uditori non idonei.
[Gli uditori che, al termine di quattro anni dalla nomina, non si sono presentati all’esame pratico, e quelli che, presentatisi a tale esame, sono stati dichiarati per due volte non idonei, ovvero se dichiarati una volta non idonei non si sono presentati all’esame successivo, sono dispensati dal servizio.] (1)
[Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell’ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di procuratore legale.] (2)
(1) Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 137
Funzioni degli aggiunti giudiziari.
[Gli aggiunti giudiziari esercitano le funzioni di pretore, ovvero quelle di giudice o di sostituto procuratore del Re Imperatore.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 18, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.
Art. 138
Destinazione degli aggiunti giudiziari.
[Salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, gli aggiunti giudiziari sono destinati, possibilmente in conformità della opzione, ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re Imperatore ovvero di pretore, normalmente in sottordine.
Se gli optanti per il ruolo collegiale o per quello dei pretori sono in numero superiore ai posti disponibili nel ruolo prescelto, tenuto conto della quota del 50 per cento da riservare nel ruolo dei tribunali al trasferimento dei pretori, ai sensi dell’art. 142 del presente ordinamento, si provvede di ufficio, anche in difformità della opzione.
Per coloro che nell’esame pratico ottennero la speciale dichiarazione di merito, si tiene conto, nell’assegnazione della sede, della designazione della regione nella quale ciascuno di essi preferisce essere destinato.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 18, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.
CAPO IV
DEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARI, DEI PRETORI E DEI GIUDICI E SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
Art. 139
Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore.
[Gli aggiunti giudiziari sono promossi giudici o sostituti procuratori del Re Imperatore, o pretori, dopo tre anni di servizio effettivo nel grado, su conforme parere motivato del consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza. Si applica la disposizione dell’articolo 24- bis introdotta nel Regio Decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sull’incremento demografico della nazione.
La deliberazione del consiglio giudiziario, nell’esaminare il merito di ciascun candidato, deve riassumere i rapporti dei superiori gerarchici, e porre in evidenza le particolari attitudini dimostrate per le funzioni giudicanti o per quelle requirenti.
Contro la deliberazione di impromovibilità l’interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso al consiglio superiore della magistratura di cui all’art. 213 del presente ordinamento. La seconda sezione del consiglio delibera definitivamente.
È riservata, in ogni caso, al ministro di grazia e giustizia la facoltà di provocare la revisione della deliberazione del consiglio giudiziario da parte della stessa seconda sezione del consiglio superiore della magistratura, entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il magistrato dichiarato impromovibile con deliberazione definitiva, è dispensato dal servizio.
Con la promozione al grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore o pretore diviene definitiva l’assegnazione del magistrato al ruolo collegiale o a quello dei pretori.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 18, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.
Art. 140
Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori.
[I giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori sono inquadrati nell’ottavo grado gerarchico dei rispettivi ruoli, secondo l’anzianità a ciascuno di essi spettante in conformità delle disposizioni generali vigenti.
L’avanzamento ai gradi gerarchici 7° e 6°, avviene in base alla sola anzianità, dopo quattro anni di permanenza nel grado 8° ed otto nel 7°.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 141
Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori.
[Il ministro di grazia e giustizia può disporre in ogni tempo il passaggio nel ruolo dei pretori, nei limiti numerici delle vacanze esistenti, di giudici e sostituti procuratore del Re Imperatore che ne fanno domanda ed ottengono parere favorevole dal consiglio giudiziario.
Il magistrato è collocato nel ruolo dei pretori nel posto spettantegli in base all’intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, ma non può far ritorno nel ruolo di provenienza con lo stesso grado di giudice o di sostituto.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160.
Art. 142
Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale.
[I pretori possono, su loro domanda, far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.
A tale effetto è riservata ai pretori una quota di posti pari al 50 per cento delle vacanze complessive nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore, da assegnarsi mediante concorso triennale per titoli.
I posti riservati ai pretori sono conferiti, anno per anno, ai vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, con le norme di cui all’art. 14] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160.
Art. 143
Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale.
[Il concorso è giudicato da una commissione centrale, nominata dal ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.
Col decreto ministeriale di nomina della commissione sono nominati, altresì, i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero uguale a quello degli effettivi.
Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, i direttori degli uffici del personale della magistratura collegiale e dei pretori nel ministero di grazia e giustizia.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da magistrati addetti al ministero.
Le norme per l’ammissione al concorso, la presentazione dei titoli, la valutazione di essi, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità per lo svolgimento del concorso medesimo, sono emanate con decreto reale.
Gli effetti di ogni concorso cessano col decorso del triennio a cui esso si riferisce, ad i posti eventualmente in eccedenza possono essere conferiti agli aggiunti giudiziari in conformità del disposto dell’art. 138.
I pretori dichiarati non idonei sono esclusi da ulteriori concorsi per trasferimento di ruolo.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160.
Art. 144
Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale.
[La graduatoria del concorso determina esclusivamente l’ordine cronologico del trasferimento dei vincitori nel ruolo della magistratura collegiale.
I vincitori del concorso sono trasferiti, anno per anno, fino a concorrenza della quota ad essi riservata, nel ruolo della magistratura collegiale, con le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re Imperatore, di regola, secondo le designazioni della commissione indicata nell’articolo precedente.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, si tiene conto delle assegnazioni eventualmente manifestate dagli interessati circa l’assegnazione della residenza.
Per collocamento nel ruolo della magistratura collegiale si osservano i criteri di cui al secondo comma dell’art. 141, salvo il disposto degli ultimi tre commi dell’art. 258.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160.
CAPO V
DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO (1) (1) Le disposizioni contenute nel presente capo sono da ritenersi a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570.
Art. 145
Sistema delle promozioni..
[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati si effettuano:
a ) mediante concorso per esame e per titoli (1);
b ) mediante concorso per titoli;
c ) mediante scrutinio a turno di anzianità.] (2)
[I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di appello sono attribuiti:
a ) per quattro posti, compresi nella quota dei quattro decimi di cui alla successiva lettera b ), ai vincitori del concorso per esame e per titoli;
b ) per quattro decimi ai vincitori del concorso per titoli;
c ) per sei decimi ai promovibili a turno di anzianità.] (3)
[La quota dei posti attribuiti ai magistrati dichiarati promovibili a seguito di scrutinio è devoluta:
per quattro decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore nonché ai primi pretori e pretori dichiarati promovibili per merito distinto;
per due decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore dichiarati promovibili per merito.] (4)
[Le promozioni per merito distinto sono conferite per la quota suindicata, per due terzi a favore dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore e per un terzo a favore dei primi pretori e pretori.] (5)
(1) A norma dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370, il concorso per esame e per titoli, previsto dalla presente lettera, è soppresso, ed i posti ad esso attribuiti sono devoluti al concorso per titoli.
(2) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
(3) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
(4) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
(5) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
Art. 146
Ordine delle promozioni..
[I vincitori del concorso per esame e per titoli sono promossi con precedenza assoluta su tutte le altre categorie di promovibili.
Le ulteriori promozioni sono normalmente conferite ai vincitori del concorso per titoli, con precedenza sui magistrati promovibili per merito distinto e per merito a turno di anzianità.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
Art. 147
Attribuzione dei posti in eccedenza..
[La eventuale eccedenza dei posti riservati al concorso per esame e per titoli va a beneficio dei magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli, secondo l’ordine della graduatoria del concorso medesimo.] (1)
[La quota dei posti assegnata ai vincitori del concorso per titoli resta invariata, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell’anno, e la eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati dichiarati promovibili a seguito di scrutinio, in proporzione delle rispettive quote.] (2)
[Se i magistrati promovibili in corte di appello per merito distinto non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale dei posti ad essi spettante, la differenza va in aumento del numero di posti da conferire ai giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore promovibili per merito.] (3)
(1) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
(2) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
(3) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
Art. 148
Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio..
[Nelle promozioni per concorso, hanno la preferenza, a parità di punti e nell’ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indicate:
1° decorati al valor militare;
2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;
3° feriti in combattimento; feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell’evento che fu causa della ferita;
4° decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; squadristi in possesso della relativa qualifica; magistrati che hanno militato nelle legioni fiumane; magistrati che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla marcia su Roma e sono altresì, iscritti ininterrottamente ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
5° magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti o che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.
I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, compresi nelle categorie sopraindicate, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 149
Concorso per esame e per titoli (1)..
[Il concorso per esame e per titoli è indetto non oltre il mese di maggio di ciascun anno, per quattro posti da conferire nell’anno successivo, e possono chiedere di parteciparvi i giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore e i pretori, che entro il 31 dicembre dell’anno in cui è bandito il concorso stesso compiono almeno dieci anni di effettivo servizio di magistratura.
Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per eminente grado di cultura, di maturità e di attitudini alle funzioni giudiziarie e che sono di specchiata condotta privata e politica.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 154 e 156 e nell’ultimo comma dell’art. 152.] (2)
(1) A norma dell’ articolo 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370, il concorso per esame e per titoli, previsto dal presente articolo, è soppresso, ed i posti ad esso attribuiti sono devoluti al concorso per titoli.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 150
Modalità del concorso..
[L’esame è scritto ed orale.
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo.
L’esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale privato e sul diritto corporativo.
I titoli consistono nelle sentenze ed altri lavori giudiziari od amministrativi, nelle pubblicazioni eventualmente fatte dal magistrato, nelle informazioni dei superiori gerarchici, negli incarichi speciali assolti e nella conoscenza documentata di lingue straniere.
Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la commissione ha a sua disposizione 110 punti, di cui 90 da assegnare per le prove di esame e 20 per i titoli.
Consegue la idoneità il magistrato che ottiene nel complesso delle prove di esame la media di almeno otto decimi dei punti all’uopo disponibili, con almeno otto decimi in ciascuna prova scritta, ed almeno sette decimi in ciascuna prova orale, e nella valutazione dei titoli prodotti, che non devono eccedere il numero di dieci, ottiene non meno di otto decimi dei punti per essa disponibili.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano l’esame pratico per aggiunto giudiziario.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 151
Composizione della commissione giudicatrice..
[Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due devono appartenere al pubblico ministero, e da due professori ordinari di materie giuridiche delle regie università.
Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.
Si applicano le disposizioni dell’ultimo comma degli articoli 157 e 160.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 152
Concorso per titoli: requisiti per l’ammissione..
[Il concorso per titoli è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificano nell’anno successivo per collocamenti a riposo a causa di limiti di età nei gradi di consigliere di corte di appello e parificati e nei gradi superiori, detratti i quattro posti da conferire mediante concorso per esami e per titoli.] (1)
[Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell’anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonché i primi pretori.] (2)
[Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.] (3)
[L’istanza di ammissione deve essere inviata al ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all’interessato.] (4)
(1) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
(2) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370 e successivamente abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
(3) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
(4) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 153
Criteri di valutazione dei requisiti per l’ammissione..
[Ai fini dell’ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera del magistrato, le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonché i titoli e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilità, all’attività prestata in relazione alle funzioni esercitate.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 154
Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli (1)..
[Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell’ammissione al concorso, l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il ministero di grazia e giustizia. La commissione, nominata dal ministero, è composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull’ammissione.
La commissione è presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica due anni e può essere confermata. Essa è assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell’ufficio del personale della magistratura collegiale.
Il ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione.] (2)
(1) A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 315, la Commissione di cui al presente articolo, è soppressa, e le sue attribuzioni sono devolute al Consiglio superiore della magistratura.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 155
Motivi di esclusione dal concorso..
[I magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conseguire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.
Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave dell’ammonimento.
Può tuttavia essere ammesso il magistrato che è stato sottoposto a censura, quando alla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcuna altra punizione disciplinare.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 156
Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari..
[Per i magistrati che prestano servizio presso il ministro di grazia e giustizia, il giudizio di ammissione al concorso è riservato al ministro, sentito il consiglio di amministrazione del ministero.
Per i magistrati residenti all’estero, e per quelli residenti nell’impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso è pronunciato dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 157
Commissione giudicatrice del concorso per titoli..
[Il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello parificati è giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.
Con lo stesso decreto il ministro nomina i competenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi. In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.
La commissione è assistita da magistrati addetti al ministero, con funzioni di segretari.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 158
Produzione dei titoli..
[I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto che indice il concorso, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere (1).
I lavori giudiziari, in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sarà indicato dal ministro col decreto che indice il concorso (2).
Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il ministero stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l’obbligo, per concorrente, di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indice il concorso.
I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di partecipazione dell’ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera scelta, in numero non superiore a dieci, ed altri titoli.] (3)
(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff. 22 aprile, n. 95).
(2) Vedi inoltre l’articolo 52, comma 1, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(3) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 159
Criteri di valutazione dei titoli..
[La commissione procede all’esame dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti. Essa deve tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell’esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica stima da cui è circondato, di tutti i servizi prestati e degli incarichi assolti.
La commissione può delegare uno dei suoi componenti o richiedere l’invio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell’ultimo triennio gli opportuni ulteriori elementi di valutazione.
Nell’esame dei lavori e dei titoli deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.
Per coloro che esercitano funzioni istruttorie penali o appartengono al pubblico ministero, deve tenere prevalentemente conto delle funzioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti, e sul modo col quale le funzioni stesso sono state esercitate.
Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene prevalentemente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e dell’attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.
La maggiore anzianità è presa in considerazione unicamente all’effetto di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parità di punti, salvo il disposto dell’art. 148.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 160
Classificazione dei concorrenti..
[Ciascun componente della commissione dispone di dieci punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.
La commissione indica, per ciascun concorrente, se è idoneo a funzioni direttive; se è idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, indicando espressamente se è da escludere la idoneità del magistrato all’una o all’altra funzione.
La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 161
Ordine delle promozioni per concorso..
[I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l’ordine di iscrizione nella graduatoria.] (1)
[Coloro che in due concorsi non hanno riportato una votazione di almeno otto decimi, non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo un biennio dall’ultimo al quale partecipano.] (2)
(1) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 162
Promozioni per scrutinio a turno di anzianità..
[Il ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.
Il ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all’attribuzione della qualifica di merito distinto.
Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 150 giudici e sostituti. L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria.
Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all’attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell’art. 167, i primi pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 163
Richiesta di scrutinio – Presentazione dei lavori..
[La richiesta del ministro di grazia e giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare, del termine entro il quale gli interessati debbono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e dei periodi ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del ministero.
Il termine per la presentazione dei lavori ed i periodi, non meno di due e non superiori complessivamente ad un anno, ai quali i lavori stessi debbono riferirsi, sono determinati dal presidente del consiglio superiore della magistratura (1).] (2)
(1) Vedi l’articolo 52, comma 2, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 164
Numero dei lavori..
[I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in numero di dieci; il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, e relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.
Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del consiglio superiore della magistratura fissa un altro periodo (1).] (2)
(1) Vedi l’ articolo 52, comma 2, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 165
Svolgimento delle operazioni di scrutinio..
[Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l’ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.
Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 166
Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli..
[Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e l’attività giudiziaria da lui esplicita.
Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.
Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.
Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si applica il disposto del penultimo comma dell’art. 159.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 167
Classificazione dei promovibili – Revisione dello scrutinio..
[I giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.
Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l’attribuzione della sola qualifica di merito distinto.
La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.
Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 160.
La deliberazione relativa allo scrutinio è comunicata all’interessato. Di essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, così dall’interessato, come dal ministro.
La revisione deve essere chiesta dall’interessato entro trenta giorni della comunicazione suindicata. Il ministro può chiederla in ogni tempo. In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può essere modificata in qualsiasi senso.
Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 168
Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni..
[ Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianità, salvo il disposto dell’art. 148. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 169
Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione..
[I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi da formarsi successivamente, salvi gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia le promozioni disposte anteriormente (1).] (2)
(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff. 22 aprile, n. 95).
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 170
Efficacia della classifica – Rinnovazione dello scrutinio..
[Il magistrato che, per qualsiasi ragione, non è promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio.
Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto che aveva nell’elenco in cui fu iscritto se gli è confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 171
Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilità (1).
[Il magistrato non ritenuto promovibile deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo due anni. Se neppure nel nuovo scrutinio è dichiarato promovibile, egli è dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità che eventualmente gli spettino.] (2)
(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 95).
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 172
Ordine delle promozioni per scrutinio..
[Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l’ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella magistratura requirente. A quest’ordine può essere derogato quando, a giudizio del ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli (1).
I primi pretori compresi nell’elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.
Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio lo ha dichiarato idoneo.] (2)
(1) A norma dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, la facoltà prevista dal presente comma, di derogare all’ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 173
Inversione del turno di promozione..
[Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, quest’ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti della aliquota spettante ai promovibili per merito.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 174
Casi di ritardata promozione..
[Quando il ministro ha fatto uso della facoltà stabilita nel quinto comma dell’art. 167 e la deliberazione favorevole al magistrato è confermata, il magistrato del quale è stata ritardata la promozione deve ottenerla nel più breve tempo possibile, e non oltre un anno, riprendendo in confronto dei suoi colleghi, il posto che gli spetta.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
CAPO VI
DELLE PROMOZIONI AL GRADO DI PRIMO PRETORE (1) (1) Il presente capo è da ritenersi superato a seguito dell’abolizione dei ruoli dei pretori e dei primi pretori, operata dagli artt. 8 e 9, l. 24 maggio 1951, n. 392.
Art. 175
Scrutinio dei pretori.
[Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio che non può comprendere più di 50 pretori (1).
Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell’anno in cui viene indetto lo scrutinio (2).
Lo scrutinio dà luogo all’attribuzione delle qualifiche di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.
Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.
Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.
Si osservano le disposizioni degli articoli 162 a 174 in quanto applicabili.] (3)
(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 95).
(2) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
CAPO VII
DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI CASSAZIONE (1) (1) Le disposizioni contenute nel presente capo sono superate a seguito dell’entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Art. 176
Sistema delle promozioni..
[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati si effettuano:
a ) mediante concorso per titoli;
b ) mediante scrutinio a turno di anzianità.
[I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di cassazione sono attribuiti:
per due terzi ai vincitori del concorso;
per un terzo ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito dello scrutinio.] (1)] (2)
(1) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 177
Ordine delle promozioni..
[I vincitori del concorso sono, di regola, promossi con precedenza sui magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
Art. 178
Attribuzione dei posti in eccedenza..
[Il numero dei posti da conferire ai vincitori del concorso resta invariato, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell’anno.
La eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati promovibili a seguito di scrutinio.
Se i vincitori del concorso non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale di posti spettanti al concorso, la differenza va in aumento del numero delle promozioni da conferire per scrutinio.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
Art. 179
Concorso per titoli – Requisiti per l’ammissione (1)..
[ [Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari a due terzi delle vacanze che si verificano nell’anno successivo per collocamenti a riposo, a causa di limite di età, nel grado di consigliere di corte di cassazione e gradi parificati, nonché nei gradi superiori.] (2)
[Sono ammessi al concorso i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato promossi a tale grado in seguito a concorso o per merito distinto, ed i primi pretori ugualmente promossi per merito distinto, che compiono gli uni e gli altri cinque anni effettivi di servizio nel grado, entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene indetto il concorso.] (3)
Per i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato che già appartengono alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il periodo di servizio effettivo prestato in detto grado è considerato come utile agli effetti di cui al precedente comma.] (4)
(1) A norma dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370, il periodo minimo di effettivo servizio nel grado, richiesto dal presente articolo, per la partecipazione al concorso per titoli per la promozione in Corte di cassazione, è elevato a sei anni.
(2) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
(3) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 180
Ammissione dei concorrenti..
I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.
I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al ministro motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.
Per i magistrati residenti all’estero, e quelli residenti nell’impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell’ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.
Art. 181
Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore..
Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del consiglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell’aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonché dei titoli e dei documenti che l’aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.
Art. 182
Commissione giudicatrice del concorso per titoli..
Il concorso per le promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nominata dal ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e presieduta dal più anziano di essi.
Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.
La commissione è assistita da magistrati addetti al ministero, con funzioni di segretari.
Art. 183
Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti (1)..
Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l’ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161.
La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell’esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti (2).
Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.
Consegue l’idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.
Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all’ art. 148.
La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.
(1) Vedi l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 233, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 52.
(2) Così rettificato con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 95).
Art. 184
Scrutinio a turno di anzianità..
Il ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.
Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato numero nella graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 75 magistrati. L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria (1).
Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.
Si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 179.
(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 95).
Art. 185
Norme applicabili allo scrutinio..
Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l’osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.
Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale e di procuratore del Re Imperatore.
Art. 186
Classificazione dei promovibili – Revisione e rinnovazione dello scrutinio..
La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti (1).
Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell’art. 167 e nel primo comma dell’art. 170.
(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 95).
Art. 187
Formazione dell’elenco dei promovibili..
[Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma l’elenco dei promovibili nell’ordine di anzianità di ciascun magistrato, salvo il disposto dell’art. 148 (1).] (2)
(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 95).
(2) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
CAPO VIII
DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE CORTI DI APPELLO E DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (1) (1) Vedi, ora, l. 20 dicembre 1973, n. 831.
Art. 188
Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati (1).
Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.
La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 41, comma 1, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 189
Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione.
Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del ministero di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei ministri.
CAPO IX
DELLE FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI, DELLA ASSEGNAZIONE DELLE SEDI E DEI TRAMUTAMENTI
Art. 190
Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa (1).
1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.
2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell’interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 29, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 191
Anzianità in caso di cambio di funzioni.
[I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l’anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono l’anticipata promozione.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 192
Assegnazione delle sedi per tramutamento.
L’assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. L’annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro della giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall’attualità della vacanza o dall’annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.[ Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate] (2).
All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all’anzianità.
Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell’articolo 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l’abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181.
Art. 193
Assegnazione delle sedi per promozione.
[Nell’assegnazione delle sedi per promozione si ha riguardo al grado di merito, desunto, sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato a seguito di concorso o di scrutinio, sia dal modo col quale egli ha esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore alla classificazione medesima, tenuto conto delle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da assegnarsi.
Sono, altresì, valutati lo stato di famiglia ed i titoli indicati nell’art. 148.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 194
Tramutamenti successivi (1) (2).
1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia (3).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, della Legge 16 ottobre 1991, n. 321, modificato dall’articolo 2, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 356 e successivamente sostituito dall’articolo 4, comma 2, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(2) Vedi inoltre l’articolo 1, comma 4, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(3) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Art. 195
Disposizioni speciali (1).
Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello
(1) Articolo sostituito dall’articolo 35, comma 4, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.
CAPO X
DEI MAGISTRATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Art. 196
Destinazione di magistrati al Ministero della giustizia.
I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero della giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.
Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l’esercizio delle predette funzioni.
Art. 197
Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero.
[Nel Bollettino Ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel ministero di grazia e giustizia. Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quelli che ne fanno istanza.
La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerarchici sul servizio prestato dall’aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle funzioni amministrative, deve pervenire al ministero nel termine di quindici giorni dall’annunzio della vacanza nel Bollettino Ufficiale.
La decisione spetta al ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno il consiglio di amministrazione del ministero.
La decisione del ministro non è soggetta a gravame.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 198
Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero.
[ I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero della giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato (1)] (2).
(1) Vedi l’art. 15, l. 24 marzo 1958, n. 195.
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 199
Servizio dei magistrati addetti al Ministero.
Le norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell’articolo seguente.
Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l’ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Art. 200
Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
[I magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione, se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per almeno un triennio nel grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore o pretore, e per almeno un biennio nel grado di consigliere di corte di appello e parificato o di primo pretore (1).] (2)
(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 95).
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
CAPO XI
DELL’ANZIANITÀ E DELLE ASPETTATIVE
Art. 201
Computo dell’anzianità.
L’anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l’anzianità è determinata dall’ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.
L’anzianità degli uditori è determinata dall’ordine della graduatoria a norma dell’art. 127.
Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati (1).
(1) Vedi il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 707.
Art. 202
Sospensione ed interruzione del servizio.
Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all’anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.
[ Il periodo trascorso in disponibilità non è utile ai fini dell’avanzamento ai gradi 8°, 7° e 6°. ] (1)
[ Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli uditori, necessario per l’ammissione all’esame per la nomina ad aggiunto giudiziario. ] (2)
Nel caso di sospensione dall’ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell’eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.
(1) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 203
Aspettative.
Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se la aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.
I relativi posti sono dichiarati vacanti.
Al termine dell’aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.
CAPO XII
DEGLI STIPENDI E DEGLI ASSEGNI
Art. 204
Stipendi ed assegni fissi.
[ Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico ed i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dalle leggi generali. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 205
Indennità di rappresentanza.
[ Ai magistrati indicati nella tabella P annessa al presente ordinamento sono assegnate le indennità per spese di rappresentanza nella misura stabilita nella tabella stessa.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 206
Indennità per i magistrati di corte d’assise.
[ Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corti di assise, fuori della loro residenza spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.
L’indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una sessione e l’altra non si verifica l’interruzione di almeno quindici giorni.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 207
Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali.
[Ai presidenti di sezione di corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise, ai magistrati dell’ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all’ufficio medesimo sono assegnate rispettivamente le indennità stabilite nella tabella Q annessa al presente ordinamento.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Art. 208
Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l’ufficio (1).
[Il vice pretore onorario che supplisce il pretore mancante o impedito, per qualsiasi motivo, di prestare effettivo servizio, ha diritto, subordinatamente alla vacanza del posto in uno dei due ruoli organici, ad un assegno pari alla retribuzione iniziale annessa al grado 10° e a tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di tale grado.]
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 gennaio 1948, n. 99 e successivamente abrogato dall’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
Art. 209
Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario (1).
Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell’art. 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all’interessato. Contro il diniego dell’autorizzazione l’interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e successivamente dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l’efficacia della presente disposizione vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
Art. 209 bis
Determinazione della sede ordinaria di servizio.
Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell’obbligo di residenza previsto dall’articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall’articolo 7-bis (1).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l’efficacia della presente disposizione vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
CAPO XIII
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 210
Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.
Salvo quanto è disposto nell’art. 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.
I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei (1).
Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l’espletamento dell’incarico loro affidato, e compatibilmente con l’incarico stesso.
Al cessare dell’incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili (2).
(1) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 1, della Legge 17 marzo 1969, n. 84 e successivamente dall’articolo 2, comma 1 della Legge 9 dicembre 1977, n. 908.
(2) vedi l’articolo 1, comma 6, del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 1995, n. 437.
Art. 211
Divieto di riammissione in magistratura.
Il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua domanda, assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.
La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all’ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio (1).
Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni (2).
In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali (3).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.
TITOLO VI
[DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA] (1)
(1) Titolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 212
Consiglio giudiziario presso la corte d’appello..
[Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario che ha le attribuzioni nel presente ordinamento.
Fanno parte del consiglio il primo presidente della corte di appello e il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, o i magistrati che ne fanno le veci, un presidente di sezione della corte, designato annualmente dal primo presidente, nonché il presidente e il procuratore del Re Imperatore del tribunale locale.
Il consiglio giudiziario è presieduto dal primo presidente della corte di appello.
Se alla corte è assegnato un solo presidente di sezione il quale deve far parte del consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completa il numero dei componenti del consiglio il consigliere più anziano della corte di appello.
In caso di mancanza o di impedimento, il presidente di sezione è sostituito da altro presidente di sezione designato di volta in volta dal primo presidente; il presidente del tribunale del luogo è sostituito dal più anziano dei presidenti di sezione o dei presidenti degli altri tribunali del distretto; ed il procuratore del Re Imperatore è sostituito dal procuratore aggiunto o dal più anziano dei sostituti dell’ufficio locale, ovvero dei procuratori del Re Imperatore del distretto.
Il consiglio giudiziario è costituito presso la corte di appello anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate. In tal caso fa parte del consiglio il presidente della sezione distaccata in luogo di altro presidente di sezione della corte.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 213
Consiglio superiore della magistratura presso il ministero di grazia e giustizia..
[Il consiglio superiore della magistratura è costituito presso il ministero di grazia e giustizia. Ne fanno parte il primo presidente della corte suprema di cassazione, che ne ha la presidenza, il procuratore generale del Re Imperatore presso la stessa corte, nonché otto componenti effettivi, dei quali tre magistrati del pubblico ministero, e sei supplenti, compresi due magistrati del pubblico ministero, tutti di grado non inferiore a consiglieri di corte di cassazione o parificato. Essi sono nominati con decreto reale su proposta del ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio dei ministri.
I componenti del consiglio, eccettuati il primo presidente della corte suprema di cassazione e il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, durano in carica due anni, allo scadere dei quali cessano contemporaneamente dall’ufficio anche quelli che hanno ottenuto la nomina, in sostituzione di altri, da meno di due anni.
Essi non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 214
Segreteria del consiglio superiore della magistratura..
[Al consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il ministero di grazia e giustizia, uno dei quali, avente grado di consigliere di corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l’altro, avente grado di consigliere di corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, adempie le funzioni di vice-segretario.
La nomina è fatta per entrambi con decreto ministeriale per un biennio, può essere rinnovata ed è sempre revocabile.
Sono nominati altresì, per la stessa durata e con le medesime modalità, due supplenti scelti tra i giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore in servizio presso il ministero.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 215
Costituzione in sezioni del consiglio superiore della magistratura..
[Il consiglio superiore delibera in adunanza plenaria ed in sezioni singole.
Le sezioni del consiglio superiore sono due, ciascuna composta da cinque magistrati, compreso il presidente.
La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del consiglio, su proposta del presidente.
Il presidente del consiglio superiore presiede le adunanze plenarie e la prima sezione, il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione presiede la seconda sezione.
Per la validità dell’adunanza plenaria occorre la presenza di dieci componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal presidente della seconda sezione. Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
Per la validità delle adunanze delle sezioni occorre la presenza di cinque componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal componente effettivo più elevato in grado e più anziano] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 216
Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura..
[La prima sezione del consiglio procede in sede di scrutinio alla classificazione dei magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati; la seconda sezione procede in sede di scrutinio alla classificazione dei giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori e per la nomina dei primi pretori al grado di consigliere di corte di appello o parificato.
Ciascuna delle sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà pareri sui passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, e, in genere, su tutti gli affari sui quali il consiglio superiore è chiamato a pronunziarsi dal ministro di grazia e giustizia.
In adunanza plenaria, il consiglio superiore procede alla revisione degli scrutini, su richiesta del ministro o su ricorso degli interessati, e dà parere sulle nomine ed ammissioni straordinarie in magistratura.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
TITOLO VII
[DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA] (1)
(1) Titolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 217
Prerogative dei magistrati giudicanti..
[I magistrati giudicanti che hanno conseguito il grado di giudice o di pretore, e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni, sono inamovibili.
I magistrati inamovibili non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, Né, senza il loro consenso, essere collocati in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure essere destinati ad altre funzioni o tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 218
Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici..
[I magistrati che, per effetto di riduzione dell’organico di un ufficio giudiziario, risultano in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede, ed in mancanza di posti vacanti sono collocati in disponibilità, salvo l’osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.
In caso di soppressione di una corte, o di un tribunale, o di una pretura, i magistrati che ne facevano parte sono tramutati o collocati in disponibilità secondo le norme indicate nel comma precedente.
La designazione dei magistrati da tramutare o da collocare in disponibilità è riservata al ministro di grazia e giustizia.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 219
Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per motivi di incompatibilità..
[I magistrati inamovibili che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19, e quelli che per qualsiasi causa, anche indipendentemente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario, sono trasferiti, anche senza il consenso, ad altra sede o destinati ad altre funzioni con le modalità stabilite nell’articolo seguente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 220
Guarentigie del magistrato in caso di tramutamento di ufficio (1)..
[Quando il magistrato non abbia dato il suo consenso pel trasferimento o per la destinazione ad altre funzioni, è necessario il parere di una commissione centrale, presieduta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, e di cui fanno parte il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, e un presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato, scelto dal ministro di grazia e giustizia.
Il ministro nomina altresì i componenti supplenti.
Il presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato componente effettivo, ed i supplenti, durano in carica due anni e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.
La commissione è assistita da un magistrato addetto al ministero con funzioni di segretario.
La commissione ha funzioni consultive. Essa ha facoltà di procedere all’istruttoria che ritenga necessaria.
Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente. ] (2)
(1) Vedi l’articolo 1, commi 1 e 2, del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 29, convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 1946, n. 178.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 221
Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a consigliere di corte di cassazione od equiparato..
[ Il trasferimento di ufficio o la destinazione ad altre funzioni dei magistrati inamovibili di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è deliberato dal consiglio dei ministri.
Non si applica ad essi il disposto dell’articolo precedente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 222
Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio..
[Le disposizioni degli articoli 219 e 220 si applicano anche nel caso in cui un magistrato inamovibile non possa, nella sede che occupa, amministrare giustizia nel modo richiesto dalle esigenze di servizio.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 223
Destinazione in applicazione di magistrati inamovibili..
[Il ministro di grazia e giustizia può disporre, per esigenze di servizio, l’applicazione di magistrati inamovibili di grado non superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato in sedi vacanti per le quali non sia possibile provvedere diversamente.
Tali applicazioni non possono aver durata superiore ad un anno, né possono essere rinnovate nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 224
Dispensa dal servizio e collocamento d’ufficio in aspettativa (1)..
[Se per infermità o per debolezza di mente, giudicate permanenti, o per accertata inettitudine un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio previo parere della commissione centrale di cui all’art. 220.
Si applicano le disposizioni contenute nel penultimo comma dello stesso art. 220 e nell’art. 221.
Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le predette modalità, per un periodo di tempo non superiore al termine massimo consentito dalla legge.] (1)
(1) Vedi l’articolo 1, commi 1 e 2, del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 29, convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 1946, n. 178.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 225
Collocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le corti di appello a disposizione..
[ I procuratori generali del Re Imperatore presso le corti di appello possono essere collocati a disposizione del ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei ministri, per la durata di sei mesi, che può essere prorogata fino ad un anno.
Quando entro tale termine non sono richiamati alle loro funzioni, essi sono di ufficio collocati in aspettativa per non oltre un anno.
Quando neppure entro il termine predetto sono stati richiamati in servizio, essi sono di ufficio collocati a riposo, ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione, a norma di legge.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 226
Effetti del collocamento a disposizione..
[Durante il periodo della disposizione i procuratori generali del Re Imperatore sono collocati fuori ruolo, ed è loro attribuito un assegno uguale allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo.
Al termine del periodo della disposizione o dell’aspettativa, i magistrati predetti, se vengono richiamati alle loro funzioni, hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.
Il periodo della disposizione o dell’aspettativa è valutato per intero ai fini del trattamento di quiescenza. I magistrati collocati a disposizione o in aspettativa, ai sensi del precedente articolo, non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di quattro.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 227
Collocamento a riposo per limiti di età..
[Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto a pensione o ad indennità a termine di legge, i giudici, i sostituti procuratori del Re Imperatore ed i pretori che hanno compiuto 65 anni di età, nonché i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato che hanno compiuto 65 anni di età e 40 di servizio, ovvero 70 anni di età, qualunque sia la durata del servizio.
Tutti gli altri magistrati sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
TITOLO VIII
[DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA]
(1) Titolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
CAPO I
[Della sorveglianza gerarchica.] (1)
(1) Capo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 228
Poteri di sorveglianza spettanti al ministro..
[Il ministro di grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza sulle corti, sui tribunali e su tutti i giudici dello Stato.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 229
Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali..
[Il primo presidente della corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati della corte.
Il primo presidente della corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della corte e dei tribunali del distretto, compresi le dipendenti sezioni distaccate e i tribunali esistenti nella circoscrizione di tali sezioni. Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati compresi nella circoscrizione della sezione stessa.
Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza sui giudici del tribunale medesimo, sul tribunale per i minorenni, dove esiste, e sui giudici ad esso addetti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 230
Poteri di sorveglianza del presidente in udienza..
[In ogni collegio giudicante delle corti e dei tribunali il presidente del collegio esercita la sorveglianza durante l’udienza e le deliberazioni su tutti i magistrati che vi partecipano.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 231
Poteri di sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero..
[Il ministro di grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero.
Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati del suo ufficio.
Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte di appello esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del distretto, compresi quelli addetti alle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate ed altre procure del Re Imperatore esistenti nella circoscrizione di tali sezioni, nonché su tutti i pretori e i giudici conciliatori del distretto.
Esercita pure la sorveglianza della sezione istruttoria della corte e sui giudici istruttori dei tribunali del distretto. L’avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero, sui pretori, sui giudici istruttori e sui giudici conciliatori nella circoscrizione della sezione. Il procuratore del Re Imperatore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero e su tutti i pretori e i giudici conciliatori nella circoscrizione del tribunale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
CAPO II
[Dei provvedimenti disciplinari.] (1)
(1) Capo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 232
Responsabilità disciplinare dei magistrati..
[Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 233
Varie specie di sanzioni..
[Le sanzioni disciplinari sono:
1° l’ammonimento;
2° la censura;
3° la perdita dell’anzianità;
4° la perdita del diritto alla promozione;
5° la rimozione;
6° la destituzione.
Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell’ammonimento, sono precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente ordinamento, salvo quanto è disposta dall’art. 254.
Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei numeri 5 e 6 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di respingere.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 234
Ammonimento..
[L’ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all’osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è ordinato dal ministro di grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.
L’ammonimento è eseguito oralmente dal capo gerarchico immediato del magistrato.
Il magistrato che procede all’ammonimento, ne redige processo verbale, copia del quale viene comunicata al ministero.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 235
Altre sanzioni disciplinari..
[La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione disciplinare accertata a carico del magistrato.
Il decreto che infligge la censura è eseguito da capo gerarchico immediato del magistrato.
Il magistrato che esegue il provvedimento ne redige processo verbale con la indicazione della mancanza commessa.
Una copia del processo verbale è trasmessa al ministero.
La perdita dell’anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nel diritto a partecipare ad esami, concorsi e scrutini, basato sul còmputo dell’anzianità di servizio e di grado.
La perdita del diritto alla promozione può essere commutata, dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nella perdita di anzianità per tre anni, previo parere della corte disciplinare, di cui al successivo articolo.
Nei casi previsti dai due precedenti commi, lo spostamento nel ruolo conseguente alla perdita della anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado funzionale, ed è determinato nel provvedimento punitivo, o, rispettivamente, in quello di commutazione della pena.
Il magistrato incorso in una delle sanzioni prevedute nel presente articolo, può essere tramutato, anche se inamovibile, con provvedimento del ministro di grazia e giustizia, senza che occorra il parere della commissione di cui all’art. 220.
Alla destituzione può essere aggiunta, con lo stesso provvedimento, la perdita totale o parziale a conseguire la pensione.
Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
CAPO III
[Del procedimento disciplinare.] (1)
(1) Capo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 236
Corte disciplinare per la magistratura..
[Il procedimento disciplinare per i magistrati di ogni grado si svolte innanzi alla corte disciplinare per la magistratura.
La corte disciplinare è composta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, che la presiede, e da otto magistrati scelti tra i primi presidenti di corte di appello e magistrati di grado equiparato, in numero non minore di sei, e tra i consiglieri di corte di cassazione e magistrati di grado equiparato.
I componenti sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei ministri.
Tre almeno di essi debbono appartenere al pubblico ministero, dei quali due con grado di procuratore generale di corte di appello od equiparato.
In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne fa le veci il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano dei componenti.
I componenti della corte disciplinare, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni. Essi possono essere confermati per una sola volta, e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza della conferma.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla segreteria del consiglio superiore della magistratura.
La corte disciplinare ha sede presso il ministero di grazia e giustizia.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 237
Pubblico ministero presso la corte disciplinare..
[Le funzioni di pubblico ministero presso la corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione, o da un magistrato da lui delegato.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 238
Costituzione del collegio giudicante..
[La corte disciplinare delibera col numero invariabile di cinque votanti, compreso il presidente.
Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti debbono appartenere al pubblico ministero.
Alla costituzione del collegio deliberante il presidente provvede preferendo i magistrati che hanno grado più elevato, o, a parità di grado, maggiore anzianità.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 239
Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale..
[ Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente da ogni azione civile e penale che proviene dal medesimo fatto, ed anche se il provvedimento civile o penale è in corso.
Nel caso in cui un magistrato sia sottoposto a procedimento penale o sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 28 del codice di procedura penale e degli articoli 240 e 241 del presente ordinamento.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 240
Effetti disciplinari dei giudicati penali..
[Il magistrato incorso nell’interruzione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diverso da quelli preveduti negli articoli 581, 582, capoverso, 594 e 612, prima parte, del codice penale, è destituito di diritto. La corte disciplinare, a richiesta del rappresentante del pubblico ministero, può proporre che alla destituzione sia aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.
Il magistrato prosciolto dal giudice penale, con sentenza pronunciata nell’istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove, o per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell’azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.
In tutte le altre ipotesi di proscioglimento, come in caso di condanna per delitto colposo o per contravvenzione, il ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare, salvo il disposto dell’art. 28 del codice di procedura penale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 241
Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale..
[Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio ed è collocato fuori del ruolo organico dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.
Se l’arresto è avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell’arresto se l’autorità giudiziaria ha ritenuto che l’imputato deve rimanere in stato di arresto, a norma dell’art. 246 del codice di procedura penale.
Il ministro di grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie od ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.
In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il ministro disponga altrimenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 242
Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare..
[All’inizio o nel corso del procedimento disciplinare, il ministro di grazia e giustizia, attesa la natura e la gravità degli addebiti, può disporre la sospensione provvisoria del magistrato dall’esercizio delle funzioni e dallo stipendio.
Si applica il disposto del terzo comma dell’articolo precedente.
Il provvedimento non è soggetto a ricorso.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 243
Procedimento disciplinare: atti preliminari..
[Il procedimento disciplinare è iniziato per ordine del ministro di grazia e giustizia dal pubblico ministero presso la corte disciplinare, mediante richiesta al presidente della corte medesima.
Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria che ritenga necessaria, o richiede l’istruzione formale al presidente della corte disciplinare.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 244
Istruttoria disciplinare..
[Quando debba procedersi ad istruzione formale, a norma dell’articolo precedente, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti della corte disciplinare.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 245
Istruzione nel procedimento disciplinare..
[Quando è disposta l’istruzione formale, questa è compiuta dal commissario istruttore, con il ricorso del pubblico ministero.
Per l’istruzione si osservano, in quanto siano compatibili, le norme del codice di procedura penale sull’istruzione.
Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori dalla sua residenza, può richiedere un altro magistrato che sia superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.
I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli art. 142, 316 e 449 del codice di procedura penale.
Sono applicabili, in relazione ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli art. 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 246
Chiusura dell’istruzione. Deliberazioni in camera di consiglio..
[Il commissario istruttore quando ritiene completa la istruzione, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive.
Sulla richiesta di proscioglimento, in esito all’istruttoria formale o sommaria, la corte, in camera di consiglio, esprime il proprio parere per la definitiva decisione spettante al ministro.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 247
Fissazione della discussione orale..
[Salvo il caso di proscioglimento di cui al secondo comma dell’articolo precedente, il presidente della corte disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nell’istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente assunti.
Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.
La discussione orale ha luogo a porte chiuse; non è ammessa l’assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma il magistrato può farsi assistere da altro magistrato di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 248
Discussione nel giudizio disciplinare..
[Nella discussione orale il commissario istruttore, o, in caso di istruzione sommaria, un componente della corte disciplinare, nominato dal presidente, riferisce in merito agli addebiti e alle risultanze istruttorie.
Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali, in quanto conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente capo.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 249
Criteri di valutazione degli addebiti disciplinari..
[ I giudici disciplinari, nell’apprezzamento delle prove e della gravità degli addebiti, debbono ispirarsi esclusivamente al dovere di tutelare l’onore e il prestigio dell’ordine giudiziario.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 250
Deliberazione..
[La deliberazione della corte dev’essere resa immediatamente dopo l’assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito, per ultimo, il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare. Il rappresentante del pubblico ministero non può assistere alla deliberazione, che dev’essere trasmessa dal presidente, con i motivi, nel termine di dieci giorni, al ministro di grazia e giustizia.
La corte accerta i fatti e propone al ministro il proscioglimento del magistrato o l’applicazione della sanzione che ritiene adeguata.
Se non è raggiunta una prova sufficiente dei fatti o della colpevolezza del magistrato, ma risulta che comunque egli ha perduto quella stima, fiducia e considerazione che l’ufficio richiede, la corte disciplinare ne propone al ministro di grazia e giustizia la dispensa dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità eventualmente spettanti.
Il provvedimento di dispensa dal servizio quando riflette un magistrato di grado superiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, è adottato su deliberazione del consiglio dei ministri.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 251
Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti..
[La dichiarazione di proscioglimento, o l’applicazione di una delle sensazioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 233, è fatta con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere della corte disciplinare.
Il provvedimento di rimozione o destituzione di un magistrato di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è adottato su deliberazione del consiglio dei ministri.
Nella stessa forma, se il magistrato viene prosciolto o gli è inflitta una sanzione disciplinare diversa dalla rimozione o destituzione, si provvede alla revoca della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio ed alla restituzione degli arretrati di stipendio, detratto quanto eventualmente corrisposto al magistrato o alla famiglia.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 252
Gravame avverso i provvedimenti disciplinari..
[Il ricorso per illegittimità del decreto reale di cui all’articolo precedente è ammesso soltanto per violazione di legge.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 253
Revisione del procedimento disciplinare..
[La revisione del procedimento disciplinare può essere disposta, per ordine del ministro, nel caso in cui sia stata inflitta una pena più grave dell’ammonimento, purché sia presentata domanda dal punito o, se questi è morto, da un suo erede o prossimo congiunto che ne abbia interesse anche soltanto morale.
La revisione è ammissibile soltanto se siano sopravvenuti nuovi fatti o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che il provvedimento fu determinato da errore di fatto o da falsità.
L’ordine del ministro di promuovere la revisione del procedimento è insindacabile, ed è emanato previo parere della corte disciplinare, la quale delibera sulle conclusioni del pubblico ministero.
Si applicano al nuovo procedimento le norme degli art. 244 e seguenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 254
Dispensa dal servizio degli uditori giudiziari..
[ Le disposizioni relative al procedimento disciplinare e quelle concernenti la dispensa dal servizio per le cause indicate nell’art. 224 non si applicano agli uditori giudiziari, i quali possono essere dispensati dal servizio con decreto del ministro di grazia e giustizia, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d’appello nella cui circoscrizione l’uditore risiede per ragioni del suo ufficio.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 255
Disposizioni speciali di inquadramento.
[Nella prima attuazione del presente ordinamento, per i magistrati della carriera collegiale nominati posteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e fino al 31 dicembre 1938, il periodo di permanenza stabilito per i gradi gerarchici nono od ottavo è diminuito di un anno, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.
Gli attuali giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori che hanno prestato servizio in altri ruoli di gruppo A della stessa amministrazione della giustizia, sono inquadrati nel grado gerarchico e con l’anzianità di grado ad essi spettanti, calcolandosi a loro favore l’intero effettivo servizio di ruolo prestato nel gruppo A della detta amministrazione, escluso tuttavia qualsiasi effetto economico retroattivo] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 256
Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo.
[Dopo l’entrata in vigore del presente ordinamento, il primo concorso triennale per l’aliquota del 50 per cento dei posti nel ruolo della magistratura collegiale riservati ai pretori, stabilita dall’art. 142, si effettua per esame integrativo anziché per titoli.
L’esame si svolge in Roma, e consiste in due prove scritte sul diritto romano e sul diritto amministrativo, e in tre prove orali, rispettivamente sul diritto costituzionale ed amministrativo, sul diritto romano e sul diritto ecclesiastico ed internazionale.
L’esame si svolge con le stesse norme stabilite per l’esame di uditore, in quanto applicabili.
La commissione esaminatrice è nominata dal ministro di grazia e giustizia ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, residente in Roma, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello o parificato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, nonché da commissari supplenti nello stesso numero e di egual grado.
La commissione è assistita da magistrati addetti al ministero, con funzioni di segretari.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 6, del D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 352.
Art. 257
Ammissione. Effetti del concorso.
[All’esame integrativo sono ammessi, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, i pretori provenienti dai concorsi posteriori alla entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, che ne fanno domanda.
I vincitori del concorso per esame integrativo sono trasferiti nel ruolo della magistratura collegiale con le norme dettate nell’art. 144 e nel penultimo comma dell’art. 143.
Gli idonei oltre il numero dei posti disponibili possono partecipare ai successivi concorsi per titoli. Coloro che non hanno chiesto di partecipare all’esame, o ne sono esclusi, o non conseguono la idoneità, non possono ulteriormente aspirare al passaggio di ruolo nel grado di giudice.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 6, del D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 352.
Art. 258
Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale ordinario (1).
[I magistrati della carriera dei pretori reclutati posteriormente all’attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421, i quali sono riusciti vincitori anche di concorso per uditore di tribunale, possono chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente ordinamento, di far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.
Il passaggio di ruolo si effettua previo parere favorevole del consiglio giudiziario, in base ai rapporti dei capi gerarchici ed al servizio prestato dal magistrato. I posti occupati in conseguenza del detto passaggio si detraggono dalla quota del 50 per cento da riservare al concorso pel passaggio di ruolo a norma degli artt. 142 e 256.
I magistrati trasferiti in esecuzione delle norme del precedente comma, sono collocati nel ruolo collegiale nel posto a ciascuno di essi spettante in base all’intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso il servizio eventualmente prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.
Tuttavia i magistrati nominati uditori di pretura col decreto ministeriale 9 luglio 1931, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, conseguono l’avanzamento al grado sesto nella stessa data in cui tale avanzamento viene conseguito dai magistrati nominati uditori di tribunale ordinario col decreto 26 giugno 1931 e giudici aggiunti con decreti del 27 luglio e 18 ottobre 1934, salva la valutazione di eventuali benefici di legge (2).
Per i magistrati che non hanno superato il primo esame per la nomina a pretore aggiunto, l’inquadramento di cui al comma precedente è ritardato di un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data del decreto che approva la graduatoria del detto esame e quella relativa alla graduatoria dell’esame successivo al quale hanno preso parte.] (3)
(1) Rubrica modificata dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(3) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 259
Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile.
[I magistrati che hanno appartenuto alla carriera delle preture in qualità di uditore di pretura o di pretore aggiunto, e che, in seguito a concorso per uditore di tribunale ordinario, sono passati a quella collegiale, sono collocati nel ruolo della magistratura collegiale, nel posto a ciascuno di essi spettante in base all’intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso tuttavia il servizio eventualmente prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421 (1).
Ai fini della determinazione dei singoli gradi gerarchici e della relativa anzianità, la carriera è ricostruita sulla base della effettiva permanenza nei gradi stessi dei vincitori del concorso per uditore di pretura dal quale detti magistrati provengono, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.
Si applica il disposto degli ultimi due commi dell’articolo precedente] (2).
(1) Comma modificato dall’ articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 260
Pretori provenienti dall’unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421.
[Le disposizioni dei precedenti artt. da 256 a 259 non si applicano ai pretori che appartenevano all’unico ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore anteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e del regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i quali possono partecipare solamente ai concorsi e agli scrutini per la promozione al grado di primo pretore o di consigliere di corte di appello e gradi parificati, nelle forme ordinarie] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 261
Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti.
[Gli uditori di pretura nominati in base a disposizioni speciali, nonché quelli nominati in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1936-XVI, ed i pretori aggiunti, sono ammessi ad un esame integrativo che ha luogo entro un biennio dalla entrata in vigore del presente ordinamento con le norme previste dall’art. 256.
Coloro che conseguono la idoneità, possono partecipare ai successivi concorsi per titoli pel passaggio nel ruolo della magistratura collegiale, in conformità di quanto è stabilito negli articoli 142 e seguenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 6, del D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 352.
Art. 262
Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale ordinario (1).
[Gli attuali uditori di tribunale ordinario, all’atto della promozione al grado di aggiunto giudiziario, nonché i giudici aggiunti reclutati posteriormente al 1° gennaio 1938, possono essere destinati, per necessità di servizio, ai posti vacanti nelle preture (2).
Con la promozione al grado 8° i detti magistrati hanno diritto di esser destinati, a loro domanda, ai posti vacanti nel ruolo collegiale e le loro promozioni gravano sulla quota del 50 per cento riservata al detto ruolo.] (3)
(1) Rubrica modificata dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(3) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 263
Promozioni da conferire entro l’anno 1941 per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati.
[Le promozioni da conferire entro l’anno 1941 ai gradi di consigliere di corte di appello ed, equiparati, tanto per concorso che per scrutinio, e quelle ai gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati, si effettuano secondo le norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente ordinamento] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 264
Promozioni da conferire durante l’anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati.
[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati per tutti i posti che si renderanno vacanti durante l’anno 1942, saranno conferite ai magistrati dichiarati idonei nel concorso indetto cui decreto ministeriale 10 febbraio 1940, secondo l’ordine della relativa graduatoria.
Nella prima attuazione del presente ordinamento, la richiesta di scrutinio per le promozioni in corte di cassazione può comprendere un numero di magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nell’art. 184] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 265
Promozioni da conferire durante l’anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di Appello ed equiparati.
[Il primo concorso per esame e per titoli e quello per titoli per le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati, saranno indetti nel secondo trimestre del 1941, ed i posti relativi graveranno sulla quota dell’anno 1942, in conformità degli artt. 149 e 152 del presente ordinamento.
Gli attuali elenchi dei magistrati, promovibili al grado di primo pretore, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1941. Fino a tale data devono lasciarsi vacanti 150 posti nel grado di primo pretore] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 266
Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore.
[Per la copertura dei posti di primo pretore disponibili al 1° gennaio 1942, è indetto nel secondo trimestre dell’anno 1941 uno speciale concorso per titoli riservato ai pretori che raggiungono entro lo stesso anno 1941 l’anzianità di diciassette anni di servizio effettivo in magistratura.
Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro della giustizia, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati aventi grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico Ministero.
Con lo stesso decreto, il Ministro nomina altresì i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.
Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.
Si osservano le norme stabilite negli artt. 152 e 161 del presente ordinamento, in quanto applicabili] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 267
Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore.
[Fino a tutto l’anno 1949, i posti che rimangono disponibili nel grado di primo pretore a seguito del concorso speciale di cui all’articolo precedente e dello scrutinio ordinario, possono essere conferiti ai giudici iscritti negli elenchi dei promovibili in corte di appello che consentono al passaggio di ruolo e che hanno conseguito nello scrutinio almeno la classifica di merito con idoneità a funzioni direttive.
Tali promozioni hanno luogo secondo l’ordine degli elenchi, con precedenza per i giudici dichiarati promovibili per merito distinto rispetto ai promovibili per merito] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 268
Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore.
I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con la anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.
Art. 269
Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori.
Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro della giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.
Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.
Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate.
Art. 270
Applicazioni di pretori a tribunali e procure del [Re Imperatore].
[Fino alla stessa data del 31 dicembre 1946, il Ministro della giustizia può, nella stessa forma del decreto reale, disporne l’applicazione di pretori ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re Imperatore, che non sia possibile coprire altrimenti] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 271
Magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
[Le disposizioni contenute nell’art. 200 del presente ordinamento non si applicano ai magistrati attualmente addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari, che hanno maturato o matureranno il diritto di partecipare a concorsi o scrutini per la promozione, entro il biennio successivo alla entrata in vigore dell’ordinamento medesimo] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 272
Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello.
[Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore:
a) compresi negli elenchi dei promovibili per merito con tre voti per il merito distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell’elenco dei promovibili per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell’elenco medesimo;
b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per il merito distinto, prendono posto, secondo l’ordine attuale rispettivo, nell’elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza rispetto ai magistrati compresi nell’elenco medesimo;
c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto nell’elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell’attuale loro ordine di graduatoria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a maggioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa classifica a maggioranza di tre voti.
Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall’art. 168, fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le rispettive decorrenze] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 273
Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato.
[La disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 227 è attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all’entrata in vigore del presente ordinamento, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l’attuale limite di età, a decorrere dal 1° gennaio 1942, fermo restando il requisito di 40 anni di servizio] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 274
Ammissione di vice-pretori onorari all’esame pratico per aggiunto giudiziario.
[Gli attuali vice-pretori onorari nominati in base al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, possono essere ammessi per una sola volta al primo esame che avrà luogo per aggiunto giudiziario, su parere favorevole del consiglio giudiziario del distretto di residenza] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 275
Procedimenti disciplinari pendenti.
[Per i procedimenti disciplinari che, alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, non sono stati definiti da parte della suprema corte disciplinare e dei consigli disciplinari presso le corti di appello, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.
La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformità del disposto dell’art. 236, funziona da organo di unico grado, e di secondo grado per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali] (1).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 276
Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.
Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l’esecuzione dell’ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1992, n. 289, (in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 27), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 87, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell’art. 276, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui consente l’applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.