Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2017
Approvazione della Piattaforma di investimento tematico «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs»
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Accordo CDP-Fondo PMI»: indica l’accordo in corso di formalizzazione tra CDP e BdM-MCC, attraverso il quale CDP contro-garantisce, mediante emissione delle relative Garanzie CDP, un importo massimo pari all’80% di un portafoglio di nuove Garanzie Dirette emesse dal Fondo PMI, ammissibili al Programma COSME, per un importo nominale aggregato fino a euro 3.000 milioni e pertanto per un ammontare massimo garantito fino a euro 2.400 milioni e con un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioè fino a euro 216 milioni;
b) «Accordo FEI-CDP»: indica l’accordo sottoscritto in data 15 dicembre 2016 tra CDP ed il FEI, che prevede, nell’ambito della piattaforma di investimento richiamata nelle premesse, che il FEI contro-garantisca CDP per un importo pari al 50% del valore di un portafoglio di Garanzie CDP, in relazione ad operazioni finanziarie ammissibili al Programma COSME;
c) «BdM-MCC»: la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a., quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che agisce in qualità di soggetto gestore del Fondo PMI;
d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale Istituto nazionale di promozione, ai sensi dell’art. 1, comma 826 della Legge;
e) «decreto»: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2016;
f) «Earn-out»: indica, ove prevista ai sensi dei relativi accordi sottoscritti da CDP, l’obbligazione di quest’ultima di restituire al Fondo PMI e/o agli altri Sub-intermediari, a titolo commissione di successo, una porzione delle commissioni di garanzia da questi ultimi corrisposte a CDP ai sensi dei relativi accordi sottoscritti;
g) «FEI»: il Fondo Europeo per gli Investimenti;
h) «FEIS»: il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici di cui al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 giugno 2015;
i) «Finanziamenti garantiti»: i finanziamenti (anche nella forma del leasing finanziario), concessi in favore dei Prenditori Finali da parte dei Soggetti Finanziatori e/o dei Sub-intermediari, che abbiano i requisiti oggettivi per accedere al Programma COSME e che beneficiano: (i) di una Garanzia diretta emessa dal Fondo PMI contro-garantita da una Garanzia CDP ovvero (ii) di una Garanzia CDP (nella forma della garanzia o della contro-garanzia) prestata in favore di altri Sub-intermediari;
j) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1, comma 825, della Legge;
k) «Fondo PMI»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
l) «Garanzia diretta»: la garanzia prestata dal Fondo PMI direttamente a favore dei Soggetti finanziatori e nell’interesse dei Prenditori Finali, a garanzia dei Finanziamenti garantiti ed avente i requisiti indicati nell’Accordo FEI-CDP e nell’Accordo CDP-Fondo PMI;
m) «Garanzia CDP»: indica (i) ciascuna contro-garanzia emessa da CDP in favore del Fondo PMI ai sensi dell’Accordo CDP-Fondo PMI, a garanzia dell’esposizione per capitale e interessi di quest’ultimo derivante dalle Garanzie dirette dallo stesso prestate a garanzia di Finanziamenti garantiti; e/o (ii) ciascuna garanzia o contro-garanzia emessa da CDP in favore di altri Sub-intermediari, a garanzia per capitale e interessi, a seconda dei casi, (ii.1) di Finanziamenti garantiti erogati da tali Sub-intermediari ovvero (ii.2) dell’esposizione di tali Sub-intermediari derivante da garanzie da questi emesse a garanzia di Finanziamenti garantiti, in ogni caso per un importo massimo garantito non eccedente l’80% del valore nominale originario dell’esposizione in linea capitale, a seconda dei casi, del Fondo PMI o del relativo Sub-intermediario. In ogni caso, l’importo massimo escutibile aggregato non potrà eccedere il 9% del suddetto importo massimo garantito a valere sulle prime perdite occorse in conseguenza delle escussioni delle Garanzie CDP;
n) «Gestore»: la CONSAP S.p.a., società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale, a norma dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da CONSAP S.p.a.;
o) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
p) «Prenditori finali»: le PMI (come definite nella Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, come di volta in volta modificata, integrata o sostituita) economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI ed aventi le caratteristiche soggettive per accedere al Programma COSME e comunque indicate nell’Accordo FEI-CDP;
q) «Programma COSME»: indica il programma denominato «Program for the Competitiveness of Enterprises and small and medium enterprises (COSME)» istituito con Regolamento (EU) n. 1287/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
r) «Soggetti finanziatori»: indica i soggetti che abbiano concesso Finanziamenti garantiti in favore dei Prenditori Finali (ivi inclusi, se del caso, Sub-intermediari) e che siano: (i) istituzioni finanziarie e/o di credito autorizzate (ove applicabile) a porre in essere attività di erogazione del credito, di leasing finanziario e/o di emissione di garanzie; e (ii) in possesso dei requisiti soggettivi per accedere al Programma COSME e comunque indicati nell’Accordo FEI-CDP;
s) «Sub-intermediari»: indica i soggetti che abbiano concesso Finanziamenti garantiti in favore dei Prenditori Finali ovvero che abbiano prestato garanzie su Finanziamenti garantiti concessi da altri Soggetti finanziatori, che siano: (i) istituzioni finanziarie e/o di credito autorizzate (ove applicabile) a porre in essere attività di erogazione del credito, di leasing finanziario e/o di emissione di garanzie; e (ii) in possesso dei requisiti soggettivi per accedere al Programma COSME e comunque indicati nell’Accordo FEI-CDP.
Art. 2 Ambito e finalità di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 823 della legge e dal decreto: (i) approva la piattaforma di investimento di cui alle premesse; (ii) stabilisce ulteriori modalità e condizioni per la concessione della garanzia del Fondo, così come previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto.
Art. 3 Approvazione della piattaforma
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 823 della legge è approvata la piattaforma di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs» (nel prosieguo anche la «Piattaforma»), costituita tra la CDP, in qualità di Istituto nazionale di promozione, e il FEI al fine di favorire l’accesso al credito delle PMI italiane ed implementare iniziative di condivisione dei rischi a valere sul FEIS.
2. Nell’ambito della Piattaforma, la percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sulle singole Garanzie CDP è pari al 30% dell’importo garantito da CDP ai sensi delle relative Garanzie CDP. In ogni caso la garanzia del Fondo sarà escutibile fino ad un ammontare massimo aggregato pari al 9% del suddetto valore del portafoglio garantito dal Fondo (l’«Importo massimo escutibile»), a valere sulle prime perdite occorse in conseguenza delle escussioni della garanzia del Fondo. Pertanto, in relazione alla quota complessivamente garantita da parte di CDP, pari a massimo euro 2.500 milioni, il Fondo potrà garantire un importo nominale massimo fino a euro 750 milioni, con un Importo massimo escutibile pari ad euro 67,5 milioni, pari al limite massimo al valore delle prime perdite fissato nella misura del 9%.
Art. 4 Accantonamenti
1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3, paragrafo (iii) del decreto, in relazione alla Piattaforma e tenuto conto dell’Importo massimo escutibile, viene accantonata, a cura del Gestore, una somma pari all’Importo massimo escutibile di euro 67,5 milioni.
Art. 5 Ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia dello Stato in ragione delle peculiarità delle operazioni contenute nella Piattaforma di investimento
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 5 del decreto, la garanzia del Fondo potrà essere concessa con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ciascuno da emanarsi in relazione all’operatività di CDP con ciascun Sub-intermediario, dopo la sottoscrizione dell’Accordo CDP-Fondo PMI ovvero, a seconda dei casi, dell’accordo tra CDP e un altro Sub-intermediario e fino al valore dell’Importo massimo escutibile relativo a ciascun accordo.
2. Per ragioni di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in caso di escussione della garanzia del Fondo, nonché nell’ipotesi di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato, il Gestore potrà avvalersi direttamente del gestore del Fondo PMI e/o degli altri Sub-intermediari, con facoltà di sub-delega, per le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute. Le somme recuperate dal Fondo PMI e/o dagli altri Sub-Intermediari per conto del Fondo o dello Stato, al netto degli eventuali costi di recupero e in ragione della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte pro quota, ai sensi di quanto previsto nell’Accordo CDP-Fondo PMI o eventualmente nel diverso accordo sottoscritto tra CDP e altro Sub-Intermediario e secondo la disciplina ivi prevista, in favore di CDP, la quale a sua volta provvederà a ripartirle pro quota anche in favore del FEI e del Fondo.
Art. 6 Onerosità della garanzia del Fondo e operatività dell’Earn-out
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto, la garanzia del Fondo sarà concessa a titolo oneroso. La commissione di garanzia sarà calcolata a valere sulla quota garantita dalla garanzia del Fondo e sarà pari (pro-quota) alla remunerazione di CDP per l’emissione delle relative Garanzie CDP sottostanti, ad esclusione dei costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili dall’Accordo CDP-Fondo PMI ovvero dai contratti di garanzia stipulati tra CDP e altri Sub-intermediari.
2. La remunerazione delle Garanzie CDP è definita in base al documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato di portafogli originati nell’ambito della piattaforma di investimento “EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs”», che individua una metodologia basata su condizioni di mercato.
3. Considerata la specificità delle operazioni di cui alla Piattaforma, la commissione di garanzia dovrà essere versata, su base trimestrale, al conto di Tesoreria del Fondo entro 30 giorni dall’incasso da parte di CDP delle commissioni dovute dal Fondo PMI e/o dagli altri Sub-intermediari, in ogni caso sulla base e nei limiti degli importi delle commissioni di garanzia riconosciuti dal Fondo PMI e da altri Sub-intermediari che risultino incassati da CDP.
4. Il Gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla relativa richiesta scritta della CDP, provvederà a retrocedere alla stessa, a valere sulle somme incassate a titolo di commissione di garanzia ai sensi del presente articolo, in misura proporzionale alla quota garantita del Fondo, ogni eventuale importo che CDP dovrà corrispondere in favore del Fondo PMI e/o degli altri Sub-intermediari a titolo di Earn-out, sulla base degli accordi contrattuali tra gli stessi intercorsi ed ove ivi previsto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.