Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell’Automobile club d’Italia.
Art. 1.
Agli effetti del presente decreto, nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonché i motocicli, con esclusione nei riguardi di quest’ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o motoleggere.
Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con essa intendere l’”Automobile club d’Italia” costituito in ente morale.
Art. 2.
A favore del venditore di autoveicoli, quando vengano adempiute le formalità di cui alle disposizioni che seguono, spetta un privilegio legale per il prezzo o per quella parte di prezzo che sia stato pattuito e che non sia stato corrisposto all’atto della vendita e per i relativi accessori, specificati nel contratto.
Lo stesso privilegio spetta, osservate le medesime formalità, a chi abbia nell’interesse del compratore, corrisposto la totalità o parte del prezzo dell’autoveicolo.
All’infuori dei casi di privilegio legale sull’autoveicolo ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, l’autoveicolo può formare oggetto di privilegio convenzionale, concesso dal debitore a garanzia di qualsiasi altro creditore.
Il titolo che dà luogo ai privilegi di cui ai commi precedenti deve risultare da atto scritto debitamente registrato a tenore della legge di registro.
Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni, e può, col consenso delle parti, essere rinnovato prima della scadenza, per un quinquennio, con effetto dall’originaria data di iscrizione.
Il privilegio, debitamente iscritto secondo le norme del presente decreto, segue l’autoveicolo presso ciascun proprietario e possessore successivo, fino alla estinzione del credito che garantisce. L’iscrizione del privilegio non può essere chiesta trascorso un anno dalla data dell’atto che vi dà luogo.
Art. 3.
Se l’autoveicolo soggetto a privilegio legale o convenzionale, regolarmente risultante dal Pubblico Registro di cui all’art. 11 del presente decreto, sia stato distrutto o deteriorato per un evento che dia luogo a pagamento di indennità di assicurazione, ovvero sia stato requisito dalle pubbliche autorità, le somme dovute dall’assicuratore o quelle costituenti l’indennità di requisizione sono vincolate al pagamento dei crediti garantiti dai Privilegi iscritti nel Pubblico Registro.
Art. 4.
Colui, a cui favore sia costituito privilegio legale o convenzionale, ha l’obbligo di assicurare il debitore per i casi di responsabilità civile verso i terzi derivanti da danni prodotti dall’autoveicolo, Per una somma non inferiore a quella del credito vincolato a privilegio e per un tempo uguale alla durata del vincolo medesimo. Il creditore privilegiato ha diritto di rivalersi sul debitore delle spese dell’assicurazione di cui al presente articolo.
In mancanza di assicurazione, ai creditori di somme eventualmente dovute per i danni causati dall’autoveicolo, non sono opponibili i privilegi di cui al presente articolo.
Art. 5.
I privilegi stabiliti nel primo, secondo e terzo comma dell’articolo 2, debitamente iscritti, sono preferiti ad ogni altro privilegio generale e speciale, fatta eccezione di quelli previsti nell’articolo 1956, nn. 1, 2, 3 e 4 del codice civile, riguardanti rispettivamente:
1) le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell’interesse comune dei creditori;
2) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
3) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
4) le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi ed i salari delle persone di servizio per ugual tempo.
È fatta eccezione altresì per il privilegio riguardante i crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra gli autoveicoli che ne furono oggetto, ai sensi dell’art. 1958, n. 1 del codice civile.
Nel concorso fra i privilegi di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell’art. 2 il grado è determinato dalla data di iscrizione sul Pubblico Registro Automobilistico di cui all’art. 11 del presente decreto.
Art. 6.
I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituiti sull’autoveicolo, se non siano stati registrati nel Pubblico Registro Automobilistico a tenore del presente decreto, non hanno efficacia di fronte a terzi, i quali abbiano acquistato la proprietà o altri diritti sull’autoveicolo, e li abbiano fatti debitamente iscrivere nel Pubblico Registro medesimo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge.
Se il titolo di credito è all’ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio. L’iscrizione del titolo o l’annotazione della girata sul Pubblico Registro Automobilistico fanno piena fede di fronte ai terzi per stabilire la data della costituzione o del trasferimento del privilegio.
Art. 7.
Il compratore decade dal beneficio del termine se, senza il consenso del venditore o di chi, nel di lui interesse, abbia corrisposto al venditore la totalità o parte del prezzo dell’autoveicolo su cui esiste privilegio, debitamente iscritto a loro favore, alieni l’intero autoveicolo o parti di esso, ovvero, in qualunque modo, diminuisca le garanzie a favore del venditore o del sovventore del prezzo.
Se il compratore non soddisfaccia le sue obbligazioni, il Pretore competente per territorio, su ricorso di colui che sia garantito da privilegio, assunte, se del caso, sommarie informazioni ordina, con decreto esteso in calce al ricorso, il sequestro dell’autoveicolo presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore, provvede alla nomina del custode, che può essere la stessa parte istante, se lo domandi e stabilisce le modalità e il giorno della vendita, eventualmente a trattative private.
Copia del ricorso e del decreto è, a cura della parte istante, notificato al debitore, il quale, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, può proporre opposizione dinanzi al Pretore medesimo. Se il debitore opponente, nella prima udienza, non produca documenti da cui risulti il pagamento delle somme dovute, il pretore ordina l’esecuzione del decreto di vendita, fatti salvi i diritti del debitore in prosieguo di giudizio.
Se dal certificato relativo allo stato delle iscrizioni sul Pubblico Registro Automobilistico, che dovrà essere allegato al ricorso, risulti la esistenza di altri creditori aventi privilegio anteriore sull’autoveicolo, copia del ricorso e del decreto di vendita dovrà loro essere notificata a cura del creditore istante.
Sulle eventuali opposizioni di tali creditori, proposte nel termine sopra indicato, il Pretore delibera se l’esecuzione del decreto debba aver luogo, fatti salvi i diritti delle parti in prosieguo di giudizio, ovvero, se l’esecuzione debba rimanere sospesa sino all’esito della lite.
Nel caso di vendita di un autoveicolo gravato da privilegi a favore di più creditori, il prezzo viene ripartito fra di essi, dedotte le spese, osservato il grado del rispettivo privilegio, secondo uno stato di ripartizione che, in mancanza d’accordo fra le parti, viene fatto dal Pretore.
Art. 8.
Se il venditore non intenda chiedere la vendita coattiva a tenore dell’articolo precedente, può domandare il sequestro dell’autoveicolo gravato da Privilegio, secondo le modalità indicate nel precedente articolo, notificando, nel termine di giorni 10 dall’avvenuto sequestro, al debitore citazione per comparire dinanzi all’autorità competente, per la risoluzione del contratto.
Sia nel caso della vendita coattiva dell’autoveicolo, sia in quello di risoluzione del contratto, il creditore può inoltre domandare il risarcimento dei danni.
Egli può essere autorizzato a ritenere le somme già riscosse, a titolo di cauzione per il deprezzamento dell’autoveicolo e per il risarcimento dei danni, fino a che questi non siano liquidati, salvo conguaglio, a liquidazione avvenuta.
Art. 9.
Qualora l’istanza per la vendita dell’autoveicolo sia fatta da un creditore privilegiato diverso da quelli indicati nel 1° e 2° comma dell’art. 2, il pretore, in caso di opposizione nei termini indicati nell’art. 7, può sospendere l’esecuzione del decreto o disporre che essa abbia luogo, salvo i diritti delle parti, in prosieguo di giudizio.
Art. 10.
Il possessore o il detentore che distrugga, guasti, deteriori l’autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionale debitamente iscritto, ovvero occulti, o comunque, lo sottragga alla garanzia del creditore e punito, anche se sia proprietario dell’autoveicolo stesso, con la reclusione o con la detenzione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 100.000.
Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore o il detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto, l’occultamento o la sottrazione. Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicano le pene suindicate, secondo le norme stabilite dal codice penale per il caso di concorso di più persone in uno stesso reato.
Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltanto a querela di parte (1).
(1) L’importo della multa di cui al presente articolo è stato elevato dall’articolo 3, primo comma della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall’articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente gli articoli 1 e 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 561hanno stabilito che le violazioni previste dal presente articolo non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni.
Art. 11.
Presso ogni sede provinciale dell’A.C.I. è istituito un Pubblico Registro Automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione.
In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole.
Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel Pubblico Registro o il certificato che non ve ne è alcuna.
Art. 12.
Nei Pubblici Registri di cui all’articolo precedente devono essere iscritte, in interi fogli distinti rispettivamente per ciascun autoveicolo o motociclo, le seguenti indicazioni:
a) il numero della licenza di circolazione;
b) la data d’iscrizione nel Pubblico Registro;
c) le caratteristiche di fabbricazione dell’autoveicolo, quali risultano dalla licenza di circolazione, e, inoltre, per gli autoveicoli di fabbricazione posteriore alla entrata in vigore del presente decreto, la data del certificato di origine, da rilasciarsi dalla fabbrica produttrice;
d) il nome del proprietario o dei proprietari e la loro residenza;
e) la data del rilascio della licenza di circolazione da parte del competente ufficio di Prefettura;
f) la data e le indicazioni relative ad ogni atto di successivo trasferimento della proprietà dell’autoveicolo;
g) la data dell’atto da cui sorgono gli eventuali privilegi sull’autoveicolo, ai sensi dei commi 1°, 2° e 3° dell’art. 2, l’ammontare del credito privilegiato, la scadenza, gli interessi che produce, la persona o l’ente a cui favore i privilegi sono costituiti, la residenza della persona stessa o la sede dell’ente.
Art. 13.
Per l’iscrizione di ogni autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, l’A.C.I. deve ritirare e conservare negli atti il certificato di origine rilasciato dalla fabbrica.
Le norme per tale iscrizione e per quella dei successivi trasferimenti di proprietà degli autoveicoli saranno determinate col regolamento di cui all’art. 30 del presente decreto.
Art. 14.
La iscrizione di cui alla lettera g) dell’art. 12 si effettua con la esibizione alla sede provinciale dell’A.C.I. del titolo costitutivo del privilegio, in originale o in copia autentica, e di due note, una delle quali può essere estesa in calce al titolo stesso.
Deve essere contemporaneamente esibita la licenza di circolazione.
Le note devono contenere:
1) il nome, il cognome, la residenza del creditore e del debitore e la loro paternità;
2) la data dell’atto di vendita e gli estremi della formalità della registrazione effettuata ai fini della legge di registro, ovvero la data dell’atto costitutivo del privilegio convenzionale, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della citata legge;
3) l’ammontare della somma dovuta;
4) gli interessi che il credito produce;
5) il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendono esigibili;
6) il numero della licenza di circolazione dell’autoveicolo; la descrizione di questo, specificando la fabbrica, con l’indicazione precisa del nome con cui questa è conosciuta in commercio; la potenza del motore ed il numero da cui è distinto; il numero del telaio; la specie di carrozzeria, se l’autoveicolo ne è provvisto, o la dichiarazione espressa che ne è sprovvisto.
Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito sull’autoveicolo, garantita a sua volta da privilegio, già iscritto sul Pubblico Registro, possono far annotare sul registro e sulla licenza di circolazione, a lato della relativa iscrizione o annotazione, la girata, la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta.
Art. 15.
Chi chiede l’immatricolazione di un autoveicolo usato deve esibire alla Prefettura (1) a cui l’istanza è rivolta, oltre al certificato di residenza rilasciato dal Sindaco ed il certificato di approvazione dell’autoveicolo, anche l’estratto del Pubblico Registro tenuto dall’A.C.I., relativo alla precedente iscrizione.
In tutti i casi di passaggio da una ad altra provincia di autoveicoli già iscritti nel Pubblico Registro, devono riportarsi integralmente nel Pubblico Registro della nuova provincia le iscrizioni e le annotazioni esistenti nel Pubblico Registro tenuto dall’A.C.I. nella Provincia di provenienza.
(1) Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, ex artt. 58 e 59, d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 16.
Sulla licenza di circolazione sono riportate al momento della iscrizione sul Pubblico Registro Automobilistico, le indicazioni di cui ai precedenti articoli, ed è altresì annotato il prezzo di acquisto dell’autoveicolo.
Le successive iscrizioni e annotazioni sul Pubblico Registro Automobilistico sono pure riportate nella licenza di circolazione.
Della relativa iscrizione è fatta menzione nel corrispondente foglio del Pubblico Registro, con la formula “fatto annotamento sulla licenza di circolazione”.
Art. 17.
[Gli atti costituitivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli sono scritti su carta da bollo a centesimi 50 e sono registrati, agli effetti delle legge del registro, con l’applicazione della tassa di lire 2 per ogni 1000 lire di credito privilegiato.
Essi debbono essere autenticati gratuitamente. L’autenticazione può essere fatta dai funzionari dell’A.C.I., all’uopo delegati per iscritto dalla sede centrale, ovvero dal podestà o dal giudice conciliatore competenti per territorio. Gli atti medesimi, compiuti all’estero e presentati per la iscrizione, devono essere legalizzati. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, numero 2, del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.
Art. 18.
Per ottenere la rinnovazione del privilegio, si presentano alla sede provinciale dell’A.C.I. due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che si intende rinnovare l’originale iscrizione, accompagnate dall’atto da cui risulti il consenso del debitore.
Art. 19.
La sede provinciale dell’A.C.I., dopo avere eseguito la iscrizione o la rinnovazione del privilegio, restituisce al richiedente una delle note, nella quale certifica l’avvenuta iscrizione o rinnovazione del privilegio e riporta contemporaneamente sulla licenza di circolazione la stessa iscrizione o rinnovazione, a termini del precedente art. 16.
Art. 20.
[Quando ha luogo il pagamento dell’ultima rata del prezzo dovuto al venditore o del credito del sovventore, deve essere rilasciata al debitore liberato una quietanza definitiva a saldo, nella quale sia contenuta esplicita dichiarazione del consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico, con autorizzazione alla sede provinciale dell’A.C.I. di effettuare le formalità liberatorie.
Tale atto, scritto su carta da bollo da centesimi 50 e autenticato in conformità di quanto è disposto nell’art. 17, deve essere registrato, agli effetti della legge del registro, col pagamento di una tassa corrispondente all’ammontare della tassa di bollo di quietanza ordinaria sull’intero importo.
Le stesse norme si applicano nel caso di estinzione di una obbligazione garantita da privilegio convenzionale sull’autoveicolo iscritto nel pubblico registro.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, numero 2, del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.
Art. 21.
La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell’A.C.I. su presentazione dell’atto di quietanza di cui all’articolo precedente, o di altro autentico portante il consenso del creditore.
La cancellazione è eseguita altresì quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.
Anche nel caso di cancellazione parziale, chi la richiede è tenuto a rimettere alla competente sede provinciale dell’A.C.I. il titolo che l’autorizza.
La cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa si eseguiscono in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo e della data in cui la formalità si compie.
Art. 22.
La sede provinciale dell’A.C.I. custodisce negli archivi, in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, e riporta nel Registro Pubblico il contenuto delle note, indicando inoltre il giorno della consegna del titolo, il numero d’ordine assegnatagli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui è collocato il titolo stesso.
Art. 23.
L’A.C.I. esercita, con i suoi organi centrali e provinciali, le funzioni demandategli dal presente decreto e dalle norme che verranno emanate ai sensi del successivo art. 30, in base alla convenzione di esercizio da approvarsi dal Ministero per le finanze.
Art. 24.
Ai funzionari dell’A.C.I., per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni ad essi demandate dal presente decreto e dalla convenzione di esercizio, compresa la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico, è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale.
Essi, prima di assumere le loro funzioni, presteranno giuramento, secondo la formula prescritta dall’art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2690, dinanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale avente giurisdizione nella località ove ha sede l’ufficio a cui sono addetti.
Art. 25.
L’A.C.I. è responsabile dell’operato dei suoi funzionari, tanto verso i terzi, quanto verso lo Stato, in dipendenza degli eventuali danni risultanti:
1. dall’omissione nei Pubblici Registri Automobilistici delle iscrizioni e delle annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;
2. dall’omissione nei certificati di una o più iscrizioni od annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l’omissione o l’errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possono venir imputate ai predetti funzionari;
3. dalle cancellazioni indebitamente operate. I predetti funzionari sono tenuti di conformarsi nell’esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni del presente decreto ed alle altre disposizioni legislative o regolamentari che li riguardano, sotto pena di una sanzione amministrativa estensibile a lire 400.000 (1).
(1) L’importo della multa di cui al presente articolo è stato elevato dall’articolo 3, primo comma della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 26.
La vigilanza sulla esecuzione del presente decreto, per quanto riguarda la tenuta del Registro Automobilistico ed il sistema di pubblicità dei privilegi sugli autoveicoli, spetta ai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello, i quali la esercitano per mezzo dei Procuratori della Repubblica territorialmente competenti.
Art. 27.
Le vertenze fra l’A.C.I. e lo Stato, relative a quanto è regolato dal presente decreto, appartengono all’esclusiva competenza del Ministero delle finanze, che su di esse provvede per mezzo della Direzione generale del demanio e delle tasse.
Art. 28.
Il Ministro per le finanze determinerà l’ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all’A.C.I. per le formalità da eseguirsi nel Pubblico Registro Automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.
Le formalità ed il rilascio dei certificati su indicati non sono soggetti ad alcuna tassa erariale.
Art. 29.
Il Ministro per le finanze può, con suo decreto autorizzare le società esercenti la vendita a rate di autoveicoli ad emettere obbligazioni, anche per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l’ultimo bilancio approvato, o speciali buoni fruttiferi, per un ammontare non superiore ai crediti garantiti sugli autoveicoli, in esenzione dell’imposta di ricchezza mobile.
Art. 30.
Con R.D., da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l’interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l’economia nazionale e per le comunicazioni, verranno emanate le norme transitorie e le altre che saranno necessarie per l’esecuzione del presente decreto e per il funzionamento dell’A.C.I. nei riguardi del Pubblico Registro Automobilistico.
Al Ministro per le finanze sono concesse le facoltà necessarie per la stipulazione della convenzione di esercizio di cui all’art. 23 e per l’emanazione delle altre norme occorrenti all’esecuzione della convenzione stessa.
La data di entrata in vigore del presente decreto sarà stabilita con decreto dello stesso Ministro per le finanze (1).
(1) A norma dell’articolo unico del D.M. 6 ottobre 1927 il presente decreto entra in vigore il 28 ottobre 1927.