Processo costituzionale telematico sistema e-Cost regole tecniche
Art. I Sistema e-Cost
1. Il sistema e-Cost è la piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti in modalità telematica riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il sistema e-Cost opera in modalità «upload», di cui al successivo art. II, comma 1, lettera d). I dettagli tecnici e operativi sono contenuti nella «Guida all’utilizzo per l’utente», pubblicata sul sito istituzionale della Corte.
2. Per accedere a e-Cost è necessario disporre, alternativamente, di: a) credenziali di accesso (username e password), che vengono rilasciate al termine del processo di accreditamento («profilazione»), con successiva verifica da parte della cancelleria della Corte costituzionale;
b) SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
3. Possono richiedere l’accesso ad e-Cost: a) gli avvocati del libero Foro e dell’Avvocatura dello Stato;
b) le autorità giurisdizionali o i soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale.
4. L’indirizzo per accedere a e-Cost è il seguente: https://ecost.cortecostituzionale.it 5. Il completamento dell’accesso all’indirizzo di cui al comma 4 consente di eseguire tutte le attività relative al processo costituzionale, secondo quanto dettagliatamente indicato nella «Guida all’utilizzo per l’utente».
6. L’accesso alla piattaforma consente ai soggetti abilitati di compiere tutte le operazioni inerenti al processo costituzionale, compresi la consultazione e il prelievo degli atti contenuti nel proprio fascicolo informatico.
Art. II Definizioni
1. Ai fini del presente allegato si intendono per: a) Fascicolo informatico: insieme dei documenti digitali relativi ai giudizi davanti alla Corte costituzionale all’interno di e-Cost;
b) Registro generale informatico: insieme dei registri informatici di cancelleria, di cui all’art. 2 delle Norme integrative e ai regolamenti vigenti adottati dalla Corte costituzionale;
c) Sigico-Cancelleria: sistema di giustizia costituzionale utilizzato dalla cancelleria e integrato con e-Cost per la gestione informatica delle attività inerenti ai giudizi che si svolgono davanti alla Corte costituzionale;
d) Modalità Upload: sistema di riversamento informatico diretto su server, che consente il deposito e la completa disponibilità dei documenti tramite una piattaforma dedicata e con una specifica interfaccia per l’utente.
2. La piattaforma e-Cost accetta esclusivamente documenti in formato .pdf o .p7m; il fascicolo del giudizio a quo deve essere trasmesso in un unico file .pdf.
Art. III Pubblicazione dell’ordinanza
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 delle Norme integrative, l’ordinanza è trasmessa tramite Sigico-Cancelleria alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. IV Procura alle liti e conferimento dell’incarico al difensore
1. Per la procura alle liti e il conferimento dell’incarico al difensore si osservano le disposizioni di cui alle Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.
Art. V Requisiti formali degli atti di parte
1. Gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie o altri atti indicano gli indirizzi PEC di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria.
Art. VI Deposito degli atti
1. Il deposito degli atti, come disciplinato dalle Norme integrative, è perfezionato successivamente alle verifiche da parte della cancelleria.
2. In caso di anomalie, le stesse saranno segnalate all’utente attraverso il sistema e-Cost.
3. Ai fini del computo dei termini, la data di deposito corrisponde alla data di inserimento nel sistema e non alla data di verifica da parte della cancelleria. Il termine è rispettato se l’atto è inserito nel sistema entro le ore 24,00 del giorno di scadenza.
4. Il risultato della verifica sarà notificato all’utente tramite comunicazione via posta elettronica generata automaticamente da e-Cost.
5. Dell’avvenuto perfezionamento del deposito degli atti è data comunicazione alle parti costituite tramite il sistema e-Cost, che li rende disponibili alle parti a decorrere da tale momento. Per i giudizi incidentali gli atti di costituzione e di intervento sono resi disponibili alle altre parti alla scadenza del termine dei venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale.
Art. VII Notificazioni e comunicazioni
1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite a cura del Cancelliere e si intendono perfezionate per il tramite del sistema e-Cost, fatti salvi i casi di cui all’art. 38 delle Norme integrative.
Art. VIII Requisiti formali dei ricorsi
1. Il ricorso indica gli indirizzi PEC di tutti i difensori o dei soggetti che hanno titolo a promuovere ricorsi alla Corte costituzionale ai quali indirizzare le comunicazioni di cancelleria.
2. L’atto di rinuncia, di cui all’art. 25 delle Norme integrative, è trasmesso con le modalità previste all’art. VI.
Art. IX Trasmissione dei ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale
1. Il ricorso di cui all’art. 22 delle Norme integrative è trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, e nelle modalità indicate all’art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.
Art. X Trasmissione dei ricorsi per conflitto di attribuzione
1. Il ricorso di cui all’art. 26 delle Norme integrative e, ove la Corte ne dichiari l’ammissibilità, la prova delle avvenute notificazioni, sono trasmessi in cancelleria con le modalità indicate agli articoli V e VI.
2. Il ricorso di cui all’art. 27 delle Norme integrative è trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, secondo quanto stabilito all’art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.
Art. XI Istanza di sospensione
1. Per l’istanza di sospensione di cui all’art. 23 delle Norme integrative si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo VI.
Art. XII Trasmissione delle ordinanze relative ai giudizi di cui all’art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
1. L’ordinanza e gli atti relativi ai giudizi di cui all’art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono trasmessi dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione alla cancelleria della Corte costituzionale per il tramite del sistema e-Cost. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. XIII Atti di causa
1. Per gli effetti di cui all’art. 13 delle Norme integrative, gli atti di causa sono resi disponibili alla Corte tramite il sistema e-Cost.
Art. XIV Atti fuori termine
1. Il sistema e-Cost evidenzia se la trasmissione degli atti è da considerare fuori termine, sulla base della disciplina applicabile.
2. Qualora venga segnalato il superamento dei termini, l’utente potrà, comunque, trasmettere l’atto alla cancelleria della Corte. La valutazione finale è, in ogni caso, riservata alla Corte costituzionale.
Art. XV Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, ove applicabili, le Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.