Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
(Gazz. Uff. 11 gennaio 1915, n. 7)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il segretario di ogni Consiglio notarile, entro la prima quindicina del mese di dicembre, compila una tabella, debitamente verificata e vistata dal presidente del Consiglio medesimo, nella quale devono essere indicati:
1) il Comune sede del Consiglio notarile, il numero ed i nomi dei suoi membri;
2) i Comuni sede dell’archivio distrettuale e degli archivi sussidiari, mandamentali e comunali, coi nomi degli impiegati addetti ad ogni archivio, giusta le notizie fornite dal conservatore dell’archivio distrettuale;
3) i Comuni o frazioni di Comune, sedi dell’ufficio notarile; ed il nome dei notari, dei coadiutori e di coloro che, ai sensi dell’art. 6 della legge, sono autorizzati ad esercitare temporaneamente le funzioni di notaro;
4) le sospensioni, le interdizioni, le inabilitazioni, le cessazioni temporanee dall’esercizio per qualsiasi causa; e le sopravvenute incapacità all’adempimento dell’ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità.
Copia di tale tabella deve essere trasmessa, non più tardi del 31 dicembre di ogni anno, alla cancelleria della Corte o sezione di Corte di appello ed a quella del Tribunale o dei Tribunali civili compresi nel distretto notarile, nonché all’archivio notarile distrettuale ed agli archivi sussidiari e mandamentali, perché sia esposta al pubblico.
Essa deve essere tenuta al corrente. All’uopo il segretario del Consiglio notarile deve comunicare, di volta in volta che si verifichino, le variazioni ai cancellieri addetti agli uffici giudiziari sopra indicati ed al conservatore dell’archivio notarile distrettuale, che, a sua volta, ne dà notizia ai conservatori degli archivi notarili del distretto.
Altra copia della tabella deve inviarsi entro lo stesso termine al Ministero della giustizia.
Art. 2
Le dichiarazioni e gli atti, di cui all’art. 1, n. 3, della legge, debbono dai notari che li abbiano ricevuti essere depositati:
le prime, in originale, entro dieci giorni dalla data di esse, nella cancelleria della pretura competente, affinché dal cancelliere vengano adempite le ulteriori formalità prescritte dall’art. 955 del Codice civile;
i secondi, in originale od in copia autentica, entro quindici giorni dalla data degli atti medesimi, nella cancelleria del competente Tribunale, affinché dal cancelliere si possa procedere alla trascrizione ed affissioni prescritte dall’art. 9 del Codice di commercio.
Gli indicati documenti possono dal notaio essere trasmessi alla competente cancelleria per mezzo della posta in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, se egli non abbia il suo ufficio nel Comune, ove ha sede il Tribunale o la Pretura.
La delega di procedere alle operazioni indicate nell’art. 1, n. 4, della legge è fatta con la sentenza che le ordina o con provvedimento successivo.
La sentenza o il provvedimento, a cura della parte istante, è notificato al notaro, che procederà alle operazioni delegategli a norma di legge.
Art. 3
La disposizione dell’art. 3, capoverso 1°, della legge si applica anche se i notari in esercizio superino il numero di 14, compresi i notari conservati ai sensi dell’art. 165 della legge stessa.
[ Qualora nella circoscrizione di un Tribunale civile, per modificazioni della tabella indicata dall’art. 4 della legge, il numero dei posti notarili superi quello di 14, potranno essere istituiti mediante decreto reale e previo il parere della Corte o sezione di Corte di appello, il Collegio ed il Consiglio notarile. ]
Art. 4
Con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del decreto presidenziale, che riunisce uno o più distretti notarili ad altro distretto limitrofo, si intendono sciolti i rispettivi Consigli; ed il presidente del Tribunale civile del capoluogo dell’unico distretto, o un giudice da lui delegato, ne esercita le attribuzioni, ai sensi dell’art. 95 della legge.
Nei tre mesi successivi il presidente o il giudice delegato convocherà il nuovo Collegio, al fine di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio notarile; richiedendo, ove occorra, ai presidenti dei Consigli il ruolo dei notari che componevano il Collegio del rispettivo distretto notarile.
Le stesse disposizioni si osservano, in quanto siano applicabili, anche nel caso di istituzione di un nuovo Collegio.
Gli atti, i registri, i sigilli ed i fondi di cassa del Consiglio notarile del distretto soppresso sono dal presidente cessante consegnati al presidente del nuovo Consiglio entro un mese dalla costituzione, redigendone apposito verbale.
Art. 5
Al Comune capoluogo di mandamento deve essere assegnato almeno un posto di notaro, se motivi d’ordine topografico o la scarsa quantità degli affari non consiglino diversamente.
Per le revisioni della tabella, di cui all’art. 4 della legge, il reddito annuo è determinato in base all’ammontare degli onorari riscossi dai notari del distretto per gli atti stipulati nell’interesse degli abitanti del luogo.
Titolo II
DEI NOTARI
Capo I
DELLA NOMINA DEI NOTARI
SEZIONE I
PRATICA NOTARILE
Art. 6
La domanda per la iscrizione nel registro dei praticanti deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove l’aspirante risiede e legalizzato dal prefetto della Provincia o dal sottoprefetto. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre inoltre uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione l’aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali in corso d’istruzione o di giudizio siano a carico dell’aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 1 per il certificato di moralità;
4) diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell’Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
5) dichiarazione di consenso da parte del notaro presso cui si vuole eseguire la pratica;
6) ricevuta comprovante il pagamento della tassa, dovuta ai sensi dell’art. 30 della tariffa annessa alla legge notarile.
Per usufruire del beneficio della pratica abbreviata, l’aspirante deve farne dichiarazione nella domanda, ed esibire i documenti che attestino il possesso dei requisiti, di cui all’art. 5, n. 5, capoverso 1°, della legge.
I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti o le copie certificate conformi di qualsiasi natura: ed i certificati, di cui ai nn. 1, 2 e 3, debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.
Art. 7
Il segretario del Consiglio notarile, appena sia ordinata la iscrizione dell’aspirante notaro tra i praticanti, prende nota del provvedimento nel registro dei praticanti, di cui all’art. 99, n. 4, del presente regolamento.
L’iscrizione deve essere datata; e deve enunciare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e di residenza del praticante, la data della laurea, il nome del notaro presso cui la pratica sarà fatta, e, nel caso previsto dall’ultima parte dell’art. 5, n. 5, della legge, anche la data della iscrizione nel registro dei praticanti della segreteria del Consiglio notarile del distretto, dal quale il praticante proviene.
Il segretario del Consiglio notarile, sottoscritta la contromatrice, la consegna al praticante.
Art. 8
Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti.
La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d’interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente.
La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell’ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio.
A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell’ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice.
Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all’interessato.
Art. 9
Il praticante, che intenda di proseguire la pratica presso altro notaro dello stesso distretto, deve farne analoga dichiarazione alla segreteria del Consiglio notarile, presentando il certificato di avere adempiuto i doveri della pratica pel tempo anteriore, ed il certificato di accettazione del notaro presso cui vuole continuarla.
Approvata la nuova designazione, il segretario del Consiglio notarile ne prende nota nel registro dei praticanti; e restituisce all’interessato il certificato della pratica già compiuta, dopo averlo fatto vistare dal presidente del Consiglio notarile.
Il praticante, che intenda di continuare la pratica in un altro distretto, deve uniformarsi alle disposizioni di cui sopra; ed alligare alla domanda per la iscrizione nel nuovo distretto anche la contromatrice della iscrizione precedente.
Al praticante, che non adempia nel termine di due mesi alle suindicate formalità, non sarà tenuto conto della pratica anteriormente compiuta.
SEZIONE II
ESAME DI IDONEITÀ
Art. 10
Gli esami di idoneità in tutte le Corti o sezioni di Corte d’appello del Regno hanno luogo nella seconda quindicina dei mesi di agosto e di dicembre di ogni anno.
Nella seconda quindicina dei mesi di maggio e di settembre di ogni anno il presidente della Corte o sezione di Corte d’appello stabilisce i giorni in cui avranno luogo gli esami scritti.
Il decreto del presidente dev’essere affisso all’albo della Corte o sezione di Corte d’appello, ed in quello dei Consigli notarili compresi nella circoscrizione della Corte o sezione di Corte di appello. Deve essere, inoltre, inserito gratuitamente nel foglio degli annunzi giudiziari delle Provincie della stessa circoscrizione, a cura del segretario del Consiglio notarile.
Art. 11
Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all’esame di idoneità scade l’ultimo giorno di giugno per la sessione di agosto, e l’ultimo giorno di ottobre per quella di dicembre.
La domanda di ammissione all’esame di idoneità deve essere corredata dai documenti indicati dall’articolo 6 del presente regolamento per la iscrizione alla pratica. L’aspirante deve altresì produrre il certificato d’iscrizione nel registro dei praticanti notari e quello di compiuta pratica, nelle forme prescritte dall’art. 8, ultimo capoverso, del regolamento stesso.
Il segretario del Consiglio appone sulla istanza la data della presentazione, ne prende nota nel registro dei praticanti notari e rilascia al richiedente analogo certificato, nel quale indicherà il numero dell’annotazione nel registro.
Art. 12
Non più tardi del 15 di luglio e del 15 di novembre, rispettivamente per le sessioni di agosto e di dicembre, i Consigli notarili debbono deliberare sulla domanda di ammissione all’esame di idoneità.
La deliberazione è annotata nel registro dei praticanti notari, ed è comunicata all’interessato ed al procuratore del Re, a cura del segretario del Consiglio notarile.
L’elenco dei praticanti notari, ammessi all’esame di idoneità, è immediatamente comunicato al presidente della Corte o sezione di Corte di appello, il quale provvede alla costituzione della Commissione esaminatrice, di cui all’art. 8 della legge, ed alla nomina del segretario di essa nella persona di un vice cancelliere addetto alla stessa Corte o sezione di Corte di appello.
Non possono far parte della Commissione il notaro presso il quale l’aspirante fece la pratica, e coloro che siano congiunti con alcuno degli aspiranti da vincoli di parentela o di affinità in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, sino al terzo grado inclusivamente.
Art. 13
Il ricorso, sia dell’interessato, sia del pubblico ministero, avverso la deliberazione del Consiglio notarile sulla domanda di ammissione all’esame di idoneità al notariato, importa la esclusione del praticante dalle prove sino a quando non sia stato provveduto definitivamente in merito al ricorso stesso.
Il ricorso del pubblico ministero deve essere notificato all’interessato, a mezzo dell’ufficiale giudiziario addetto alla pretura del mandamento in cui l’interessato ha la sua residenza, entro tre giorni dalla data del ricorso, e deve essere, inoltre, comunicato al presidente della Commissione esaminatrice.
Art. 14
Le prove scritte hanno luogo in tre giorni distinti.
La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale materia debba versare la prova; e, ciò stabilito, formula tre distinti temi per la prova stessa.
I temi sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste perfettamente uguali.
Non più tardi delle ore dieci antimeridiane di ogni giorno, il presidente fa procedere all’appello nominale degli aspiranti, e, assicuratosi dell’identità personale di essi, fa estrarre da uno dei candidati una delle tre buste, e detta il tema in essa contenuto.
Tanto la minuta del lavoro, quanto la copia, debbono essere scritte su fogli di carta, muniti, prima di essere adoperati, del bollo della Corte o sezione di Corte di appello, e contrassegnati dal segretario.
Art. 15
Per lo svolgimento di ogni tema sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del medesimo.
Non sono ammessi agli esami i candidati che sopraggiungono dopo incominciata la dettatura del tema, e ne sono esclusi coloro che non consegnino il lavoro entro il termine di sette ore.
Ad ogni candidato sarà, possibilmente, assegnato uno scritto separato. é rigorosamente vietato di conferire con i compagni o di scambiare con essi qualsiasi notizia, come pure di comunicare in qualunque modo con gli estranei.
Durante tutto il tempo assegnato per ogni prova debbono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due membri della Commissione, oltre il segretario.
Nella sala adibita per l’esame non può, dopo la dettatura del tema, accedere alcuno, all’infuori dei componenti della Commissione esaminatrice.
Art. 16
Gli aspiranti non possono portare seco né appunti, né libri, né opuscoli di qualsiasi specie.
Possono soltanto consultare, sui testi preventivamente verificati dalla Commissione, i codici, le leggi ed i decreti dello Stato.
Ai componenti della Commissione esaminatrice è assolutamente vietato di dare qualsiasi chiarimento ed istruzione ai candidati.
Se qualche aspirante sia sorpreso a consultare scritti o libri, ovvero abbia contravvenuto al divieto di cui all’art. 15, capoverso secondo, del presente regolamento, la Commissione ne ordina senza altro la espulsione dalla sala.
I candidati, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, lo chiudono in una busta. Entro la medesima debbono aver prima inserita altra busta più piccola, chiusa, contenente un foglietto col proprio nome, cognome, paternità e residenza.
I lavori sono consegnati al presidente della Commissione o, in sua vece, ad uno dei membri presenti; il quale appone sulla busta esterna l’indicazione del mese, giorno ed ora della consegna ed un numero progressivo e, sui margini centrali, l’impronta del sigillo della Corte in ceralacca.
Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario.
Le buste ed il foglietto sopra accennati, nonché i fogli di carta di cui nell’ultimo capoverso dell’art. 14 del presente regolamento, sono forniti dalla Corte o sezione di Corte di appello.
Art. 17
La Commissione nel più breve termine delibera sul merito dei lavori scritti: ciascuno dei cinque commissari dispone di dieci punti per materia.
La revisione dei lavori e l’assegnazione dei punti sono fatte dopo aver trascritto in testa al lavoro e sulla busta piccola, che racchiude il nome del candidato, il numero progressivo apposto sulla busta esterna.
Le buste contenenti i nomi devono essere aperte soltanto dopo che saranno stati assegnati i punti di merito per tutti i lavori.
É vietato in modo assoluto, dopo aperte tali buste, di apportare qualsiasi modificazione allo scrutinio già fatto.
Sono ammessi agli esami orali quei candidati che abbiano ottenuto nel complesso degli esami scritti almeno novanta punti e non meno di venticinque per materia. Nel caso di fondate ragioni che qualche scritto sia stato in tutto o in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, la Commissione annulla l’esame del candidato.
L’elenco degli ammessi all’esame orale è affisso, a cura del segretario, alla porta della sala degli esami.
Art. 18
Le prove orali, ai sensi dell’art. 9, capoverso 2°, della legge, vertono sulle seguenti materie:
a) e b ) diritto civile e diritto commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonché sulle forme sostanziali di essi;
c) leggi e regolamenti relativi al notariato;
d) leggi e regolamenti relativi alle tasse sugli affari.
Per ognuna delle sopra indicate materie ciascun commissario dispone di dieci punti: e s’intende approvato il candidato che nelle materie orali abbia riportato almeno trenta punti per ognuna di esse.
Al candidato approvato viene rilasciato, a sua richiesta, un certificato con la menzione dei voti complessivi da lui riportati negli esami scritti ed in quelli orali.
Art. 19
In tutte le operazioni attinenti agli esami, a cura del segretario della Commissione esaminatrice è redatto apposito verbale, sottoscritto da lui e dal presidente.
I lavori degli esami scritti debbono restare depositati nell’archivio della Corte o sezione di Corte d’appello per il periodo di un anno.
Il segretario della Commissione deve comunicare l’elenco degli approvati, con i voti da ciascuno ottenuti, al Consiglio notarile presso il quale i candidati erano iscritti per la pratica. Il segretario del Consiglio ne prende nota nel registro dei praticanti notari; e restituisce agli interessati i documenti allegati alla domanda di ammissione all’esame ritirandone ricevuta.
Art. 20
Gli approvati nella stessa sessione presso le diverse Corti o sezioni di Corte d’appello del Regno sono considerati di pari anzianità, qualunque sia stato il giorno in cui gli esami hanno avuto principio e quello in cui hanno avuto fine.
SEZIONE III
CONCORSI AI POSTI DI NOTARO
Art. 21
Il termine di trenta giorni per la pubblicazione del concorso decorre da quello in cui il presidente del Consiglio notarile abbia avuto notizia della vacanza del posto, sia a mezzo del bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sia in qualunque altro modo.
L’inserzione nella Gazzetta ufficiale deve riprodurre il testo degli articoli 22 e 23 del presente regolamento, ed indicare per ogni posto i giorni e le ore in cui il notaro deve assistere personalmente all’ufficio.
L’inserzione di cui sopra e la pubblicazione nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia, relative a concorsi contemporanei, sono eseguite in unico contesto.
Per l’aggiornamento delle disposizioni di cui al presente articolo vedi la legge 6 agosto 1926, n. 1365.
Art. 22
La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dai seguenti documenti:
a ) per i candidati notari:
1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;
2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza e legalizzato come il precedente;
3° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove l’aspirante risiede, e legalizzato dal prefetto della Provincia o dal sottoprefetto. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4° certificato generale del casellario;
5° certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione l’aspirante ha la residenza, ed al quale risulta se e quali procedimenti penali in corso d’istruzione o di giudizio siano a carico dell’aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;
6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell’Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;
8° certificato della pratica notarile e, nel caso di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;
9° certificato dell’esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall’aspirante;
b ) per i notari in esercizio e per i coadiutori:
1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto, in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l’aspirante è iscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale iscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;
2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari, ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.
Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti, di cui alla lettera b ) ed al numero 2 della lettera a ).
I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre, sempre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all’art. 11 della legge, tutti i documenti che credano necessari.
I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura.
I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 della lettera a ) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del numero della Gazzetta ufficiale, nel quale l’avviso di concorso fu pubblicato.
La mancanza o la irregolarità di alcuni dei documenti suddetti importa la decadenza dal concorso.
Art. 23
Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata; ed in ognuna di esse specificare l’ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero di grazia e giustizia.
Qualora egli non ottemperi a quest’ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.
Se trattasi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l’aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendone nelle altre opportuno richiamo.
Art. 24
Il segretario del Consiglio notarile deve apporre sulla domanda l’indicazione del giorno, nel quale essa è pervenuta, e numerando e specificando tutti i documenti allegati.
Art. 25
Ai documenti presentati dai concorrenti deve il segretario del Consiglio notarile unire un esemplare dei numeri della Gazzetta ufficiale e del bollettino del Ministero di grazia e giustizia nei quali furono eseguite la inserzione e la pubblicazione prescritta dall’art. 16 della legge e le note informative sulla condotta degli aspiranti.
Art. 26
Il Consiglio notarile, nel fare la proposta deve, dopo essersi pronunziato sulle eventuali questioni pregiudiziali, esaminare in ogni caso la condotta ed i titoli dei concorrenti, formandone una graduatoria.
L’esame dei documenti relativi alla pratica notarile è limitato al fine di stabilire il rapporto di anzianità fra i vari concorrenti.
Nel caso di divergenza di pareri tra i membri del Consiglio, la minoranza ha diritto di fare inserire nel verbale le sue osservazioni, di seguito ai motivi addotti dalla maggioranza a sostegno della proposta approvata.
Art. 27
Fra i titoli legali di cui è parola nell’art. 11 della legge, sono da noverare l’esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l’esercizio delle funzioni giudiziarie e l’insegnamento di discipline giuridiche.
Art. 28
La preferenza stabilita dall’art. 11, ultimo capoverso, della legge può darsi solo nel caso che il domicilio o la residenza rimontino ad epoca anteriore alla vacanza del posto messo a concorso.
Art. 29
Il presidente del Consiglio notarile deve trasmettere al procuratore generale presso la Corte o sezione di Corte d’appello la proposta entro quaranta giorni dalla scadenza del termine assegnato dall’art. 10, ultimo capoverso, della legge.
La proposta del Consiglio deve essere corredata dalle domande coi relativi documenti, e da un prospetto riassuntivo.
Il procuratore generale, assunte le informazioni che reputi necessarie, fà le sue richieste per iscritto alla Corte.
Il parere motivato dalla Corte nel caso previsto dall’art. 13 della legge, o la proposta nel caso previsto dall’art. 14, deve trasmettersi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia con tutti gli atti.
SEZIONE IV
CAMBI DI RESIDENZA
Art. 30
Le domande di cambio di residenza devono essere presentate al Ministero della giustizia con i seguenti documenti:
1) quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 22, lett. a), del presente regolamento;
2) il documento richiesto al n. 1), lett. b), dello stesso articolo;
3) un certificato del conservatore dell’archivio notarile da cui risulti il numero degli atti rogati nell’ultimo quinquennio nell’interesse degli abitanti del comune, e l’ammontare dei relativi onorari;
4) un certificato del presidente del consiglio notarile che attesti che il richiedente abbia preso possesso almeno da due anni della sede da cambiare, e vi abbia esercitato effettivamente le sue funzioni.
Art. 31
Il Ministero comunica gli atti indicati nell’articolo precedente ai consigli notarili per il loro parere.
Se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti il consiglio non abbia dato il parere, il presidente del consiglio stesso nei dieci giorni successivi deve trasmettere gli atti alla Corte o sezione di Corte di appello, la quale, udito il pubblico ministero, esprime senz’altro il suo parere motivato in camera di consiglio.
La pressoché uguale importanza delle sedi notarili, richiesta dall’art. 17 della legge, deve per ognuna di esse desumersi dal numero complessivo degli affari, dall’ammontare degli onorari, dai mezzi di comunicazione, dalla vicinanza dei centri di maggiore attività economica e da tutti quegli altri criteri di valutazione che possano rendere preferibile un luogo ad un altro.
Art. 32
[ I notari di prima nomina debbono, non più tardi di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e con istanza corredata del decreto di nomina e dei documenti comprovanti la idoneità della cauzione, promuovere dal Consiglio notarile il parere richiesto dall’art. 21 della legge.
Per i notari titolari di uffici notarili assegnati a Comune suddiviso in frazioni o a frazione di Comune, l’ammontare della cauzione deve essere commisurato in rapporto alla popolazione dell’intero Comune.
Il Consiglio, esaminati i documenti e fatti produrre o rettificare quelli di cui abbia riconosciuta la mancanza o la irregolarità, dà il parere; e, non più tardi di trenta giorni, trasmette gli atti con la copia della deliberazione al Tribunale civile, il quale nei quindici giorni successivi pronuncia in Camera di Consiglio sulla idoneità della cauzione offerta, previo l’avviso in iscritto del pubblico ministero.
I notari trasferiti in altra sede sono tenuti a prestare una nuova cauzione. Se il vincolo apposto alla cauzione prestata per la sede precedente fosse stato originariamente dichiarato estensibile a qualunque altra sede successiva, in questo caso i notari suddetti, sempre che abbiano già iniziati gli atti per lo svincolo relativamente alla sede precedente e fermo l’obbligo di completare, ove occorra, la cauzione, possono continuare l’esercizio nella nuova sede durante il procedimento dello svincolo, salvo nel loro riguardo il disposto dell’art. 36 della legge. Esaurito il detto procedimento, il notaro deve curare che sia dichiarata nelle forme prescritte dal presente articolo la idoneità della cauzione anche per la nuova sede.]
Art. 33
[ Gli emolumenti spettanti agli ingegneri dell’ufficio tecnico di finanza o del genio civile per le operazioni di cui all’art. 20, secondo capoverso, della legge, sono quelli stabiliti dagli artt. 378 e seguenti della tariffa civile approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 ]
Art. 34
[ Se la cauzione sia offerta in denaro, la somma deve essere depositata nella Cassa dei depositi e prestiti. In tal caso, come pure nell’altro in cui la cauzione sia offerta in rendita del Debito pubblico, o in titoli emessi o garentiti dallo Stato, il notaro deve presentare la polizza, il certificato d’iscrizione della rendita, o i titoli, con l’annotazione del vincolo cauzionale; ed insieme il listino ufficiale di una delle Borse dello Stato del giorno in cui la rendita o i titoli vennero presentati per l’apposizione del vincolo.
Se la cauzione sia invece offerta con ipoteca sopra beni immobili, dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la idoneità, l’ipoteca verrà costituita mediante atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaro, coll’intervento del presidente del Consiglio notarile.
Il notaro deve all’uopo presentare alla segreteria del Consiglio in originale o in copia autentica, il provvedimento del Tribunale che riconobbe l’idoneità dell’offerta cauzione ipotecaria insieme con tutti i documenti. Quelli comprovanti l’idoneità della cauzione in beni immobili saranno poi riconsegnati alla cancelleria del Tribunale; e vi sarà unita per cura del notaro una copia autentica dell’atto di costituzione ipotecaria ed un certificato del conservatore delle ipoteche, dal quale risulti che non venne successivamente iscritta alcun’altra ipoteca. ].
Art. 35
[ Quando a seguito dell’ultimo censimento dei Comuni dello Stato risulti aumentata la popolazione residente o legale del Comune sede dell’ufficio notarile, in modo che la cauzione divenga insufficiente, questa deve essere aumentata nella misura stabilita nell’art. 20 della legge.
Se dallo stesso censimento risulti diminuita la popolazione residente o legale, per cui la cauzione prestata sia divenuta esuberante, il notaro può domandarne la riduzione, osservando il disposto dell’art. 42 della legge.
Nel caso in cui il notaro sostituisca un modo di cauzione ad un altro, il Tribunale, riconosciuta la idoneità della nuova cauzione, con lo stesso provvedimento ordina senz’altro lo svincolo della precedente.
Alle domande di svincolo della cauzione deve allegarsi, a cura degli interessati, un certificato del conservatore dell’archivio notarile, da cui risulti che gli atti del notaro furono sottoposti alla ispezione e verifica prescritta dall’art. 108 della legge, e furono completati e regolarizzati quelli riscontrati incompleti od irregolari a norma dell’art. 149 del presente regolamento, indicando specificatamente le irregolarità che furono riscontrate insanabili. ]
Art. 36
[ Il presidente del Tribunale, accertato l’adempimento di quanto è prescritto dall’articolo 34 del presente regolamento, ammette il notaro alla prestazione del giuramento; e nel verbale relativo farà anche cenno del modo col quale è stata fornita la cauzione.
Dopo la prestazione del giuramento, tutti gli atti riguardanti la cauzione data mediante ipoteca sono dal cancelliere rimessi al presidente del Consiglio notarile; il quale, dopo averli elencati, li ordina cronologicamente e li conserva in distinti fascicoli per ciascun notaro.
Se la cauzione è fornita mediante deposito in danaro o in rendita del Debito pubblico od in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, si restituiranno al notaro, dopo la prestazione del giuramento, la polizza, il certificato o il titolo.]
Art. 37
Il sigillo, di cui nell’art. 18, n. 4, della legge, deve avere il diametro di trentacinque millimetri, e contenere nella leggenda il primo nome del notaro, quale risulta dall’atto di nascita, oltre il cognome, la paternità e la residenza.
Se l’ufficio del notaro è assegnato ad una frazione di Comune, la leggenda deve contenere anche il nome della frazione, oltre quello del Comune.
Qualora si debba modificare alcuna delle indicazioni della leggenda, il presidente del Consiglio notarile rilascia il nuovo sigillo dopo aver ritirato l’altro, e previa l’osservanza della formalità prescritta dagli artt. 18, n. 5, della legge e 40 del presente regolamento.
Il sigillo ritirato deve essere a cura del presidente del Consiglio notarile annullato mediante l’incisione di un segno di croce; e deve quindi essere consegnato all’archivio, che lo conserva come quelli dei notari che hanno cessato dall’esercizio, a termini dell’art. 40 della legge.
È vietato al notaro di procurarsi altro sigillo oltre quello fornitogli dal Consiglio notarile.
Art. 38
Nel ruolo dei notari esercenti nel distretto deve indicarsi per ciascun notaro e successivamente nello stesso foglio ed in distinte colonne il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, la data dell’esame d’idoneità e del decreto di nomina o di trasferimento, la residenza [e la cauzione prestata].
[ Quando la cauzione sia prestata in beni immobili, nel ruolo si indicheranno la data dell’iscrizione ipotecaria e della rinnovazione, se ebbe luogo, e l’ufficio della conservatoria delle ipoteche, dove tali formalità furono eseguite].
[ Il conservatore delle ipoteche, non appena abbia provveduto alla rinnovazione della iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 20, ultimo capoverso, della legge, ne dà avviso al presidente del Consiglio notarile].
In altra colonna del suddetto ruolo si annotano le benemerenze e le distinzioni dei notari, le pene ed i provvedimenti disciplinari e la riabilitazione ottenuta. A questo fine, i cancellieri devono dare comunicazione al Consiglio notarile, oltreché di tutti i provvedimenti emessi dall’autorità cui essi sono addetti in materia penale e disciplinare contro i notari, anche delle sentenze e dei provvedimenti che ne dichiarino la riabilitazione.
Art. 39
Il presidente del Consiglio notarile ordina la iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti, sulla istanza dell’interessato, ai sensi dell’art. 24, 2° capoverso, della legge, [dopo essersi assicurato dell’adempimento per parte del notaio di quanto è prescritto dagli artt. 18 al 24 della legge stessa e dagli artt. 32 e seguenti del presente regolamento].
Il notaro deve unire alla domanda la quietanza relativa al diritto dovuto al Consiglio notarile per la pubblicazione dell’avviso di ammissione all’esercizio del notariato, nella misura fissata dall’art. 32 della tariffa annessa alla legge.
Uguale procedura si osserva anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra sede notarile dello stesso distretto.
Avvenuta la iscrizione nel ruolo, il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al conservatore dell’archivio distrettuale o sussidiario.
Nel caso di riunione di due o più distretti, giusta il disposto dell’art. 3 della legge, la iscrizione dei notari nell’unico ruolo del nuovo distretto è fatta d’ufficio dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato a rappresentare i Consigli disciolti.
Art. 40
Il registro in cui il notaro deve, ai sensi dell’art. 18, n. 5, della legge, scrivere la propria firma accompagnata dall’impronta del sigillo è tornato nei suoi fogli da una matrice e da due contromatrici.
Il notaro scrive la propria firma accompagnata dalla impronta del sigillo, tanto nella matrice, quanto in ciascuna delle due contromatrici, dovendo queste essere trasmesse, a cura del presidente del Consiglio notarile, l’una al presidente del Tribunale civile del distretto e l’altra al pretore del mandamento, nel quale trovasi lo studio del notaro.
Qualora il notaro sia fisicamente impedito a trasferirsi nella segreteria del Consiglio per ricevere il sigillo e per scrivere nel registro la propria firma, il presidente del Consiglio notarile può, sulla domanda ed a spese del notaro impedito, recarsi presso di lui per l’adempimento delle accennate formalità, o delegare all’uopo un altro membro del Consiglio notarile.
Il notaro deve diligentemente custodire il proprio sigillo; e, nel caso di smarrimento, farne denunzia entro 24 ore al presidente del Consiglio notarile pei provvedimenti indicati nell’articolo 23 della legge.
Art. 41
Nel caso di trasferimento del notaro in altra residenza, il presidente del Consiglio notarile non può fornire il nuovo sigillo, sino a che il notaro, non abbia provveduto alla consegna del vecchio sigillo, a norma dell’art. 40 della legge e 37 del presente regolamento.
Art. 42
Nessuna iscrizione nel ruolo dei notari può essere eseguita senza che il richiedente abbia dimostrato di avere pagata la tassa stabilita dall’art. 30 della tariffa annessa alla legge notarile e nei casi di prima nomina, anche quella di cui al n. 30 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, sulle concessioni governative, mediante presentazione delle quietanze del tesoriere del Consiglio notarile e del ricevitore del registro.
Il notaro, che abbia cessato definitivamente dall’esercizio delle sue funzioni, deve, in caso di riassunzione di esse, sottostare nuovamente al pagamento delle tasse su indicate. Le autorizzazioni al temporaneo esercizio delle funzioni notarili, di cui all’art. 6 della legge, non vanno soggette al pagamento di alcuna tassa.
Allorché il presidente del Consiglio notarile non creda di ordinare la chiesta iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, convocherà entro breve termine il Consiglio per deliberare. La deliberazione del Consiglio, che rigetti la domanda di iscrizione, deve essere motivata.
Art. 43
Il decreto di nomina a notaro deve essere trasmesso, a cura del segretario del Consiglio notarile, all’Intendenza di finanza per la registrazione e successiva consegna all’interessato, in conformità al deposito dell’art. 5, lettera g ), del R. decreto 25 settembre 1874, numero 2132, per l’esecuzione della legge sulle concessioni governative.
Art. 44
Il notaro trasferito ad altra sede notarile conserva la facoltà di tenere aperto lo studio per tutto il tempo concessogli dalla legge o prorogatogli dal Ministro della giustizia ai termini dell’art. 24 della legge, per assumere l’esercizio delle sue funzioni nella nuova sede.
Tale facoltà cessa appena il successore abbia ottenuta la iscrizione nel ruolo.
SEZIONE III
ASSISTENZA DEL NOTARO ALL’UFFICIO NOTARILE
Art. 45
Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i presidenti dei Consigli notarili debbono spedire al presidente della rispettiva Corte o sezione di Corte d’appello il parere di cui all’art. 26 della legge; e nel mese successivo, i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono fissare i giorni e le ore nei quali ciascun notaro è obbligato ad assistere personalmente allo studio.
All’uopo i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono principalmente tener conto per ogni sede della popolazione, della quantità degli affari, del reddito annuo desunto a norma dell’art. 5 del presente regolamento, del numero dei notari assegnativi, dei mezzi di comunicazione e delle abitudini locali.
Il decreto del presidente della Corte o sezione di Corte di appello deve essere comunicato ai presidenti dei rispettivi Consigli notarili, e da costoro ai notari del distretto.
Tale decreto può essere modificato, per motivi di pubblico servizio, ad istanza del notaro o della rappresentanza comunale.
Art. 46
La proroga, di cui all’art. 24 della legge, non può essere concessa se il notaro non dimostri di avere ottemperato al disposto dell’art. 32 del presente regolamento, salvo caso di forza maggiore.
Art. 47
Il notaro deve, nel termine indicato dall’art. 24 della legge o in quello abbreviato o prorogato dal Ministro della giustizia, aprire nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli il proprio studio, con il deposito degli atti, registri e repertori.
A prova dell’apertura dello studio deve farsi rilasciare dal sindaco del Comune, sede del suo ufficio, un certificato, che verrà vistato dal pretore, dopo assunte le necessarie informazioni.
Alla domanda per la iscrizione nel ruolo dei notari esercenti deve allegare questo certificato ed i documenti comprovanti l’adempimento delle formalità stabilite dall’art. 18 della legge.
Art. 48
Il notaro deve tenere esposta all’esterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo.
Deve altresì tenere esposto, in modo sempre visibile al pubblico, un avviso con la indicazione dei giorni e delle ore in cui lo studio è aperto ed egli vi assiste personalmente; e del luogo in cui, negli altri giorni e nelle altre ore, le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni.
Art. 49
Il presidente del Consiglio notarile deve invigilare per l’esatta osservanza degli obblighi derivanti dall’art. 26 della legge e dal precedente art. 48.
In caso di reclamo o di fondato sospetto d’inosservanza degli obblighi anzidetti, il presidente del Consiglio notarile assume le occorrenti informazioni, e, qualora venga a constatare che il notaro vi abbia contravvenuto, deve denunciarlo per i provvedimenti opportuni.
Tali provvedimenti possono anche essere promossi di ufficio dal procuratore della Repubblica o dal pretore.
Art. 50
Indipendentemente dalle facoltà conferite dall’art. 26 della legge al presidente del Consiglio notarile ed al Consiglio notarile, il Ministro della giustizia può concedere permissioni di assenza al notaro fino a sei mesi nel periodo di dodici mesi.
Nell’ipotesi prevista dal capoverso 5° del citato articolo, potrà la permissione di assenza già concessa dal Consiglio notarile per un anno, essere prorogata dal Ministro per un termine non maggiore di un altro anno.
Le deliberazioni negative, tanto del presidente del Consiglio notarile, quanto del Consiglio, debbono essere motivate.
Contro le dette deliberazioni e ammesso il ricorso, nel primo caso, al Consiglio notarile, nel secondo caso, al Ministro della giustizia.
Art. 51
Il notaro, che abbia ottenuto un permesso di assenza, deve far conoscere al Consiglio notarile da qual giorno egli comincerà ad usufruire della concessione; designando, a seconda dei casi, il notaro della residenza o un notaro viciniore, perché sia incaricato di compierne in tutto od in parte le funzioni, a norma di quanto prescrivono gli artt. 26, ultimo capoverso e 44 della legge.
Se il notaro non cominci ad usufruire della concessione nel termine di quindici giorni dalla data di essa, si intende che vi abbia rinunziato, a meno che non ne chieda e non ne ottenga la riconferma.
Il presidente del Consiglio notarile deve dare al presidente del Tribunale ed al pretore del mandamento comunicazione delle permissioni di assenza ottenute dai notari, indicando i nomi dei notari delegati. Uguale comunicazione è fatta dal pretore al procuratore della Repubblica, e da questo al Ministero della giustizia.
Il notaro delegato deve nell’adempimento dell’incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni dell’art. 46, prima parte, della legge.
Il notaro che rientra nel distretto, non riacquista la facoltà del rogito se non dopo scaduta la concessione del permesso, oppure quando vi abbia rinunziato, mediante dichiarazione scritta, che egli, prima di riassumere l’esercizio, deve trasmettere con lettera raccomandata al presidente del Consiglio notarile; il quale deve renderne immediatamente avvertito il conservatore dell’archivio notarile distrettuale, nonché il Ministero se da questo fu dato il permesso di assenza.
Art. 52
Il notaro, che per giustificati motivi si trovi temporaneamente nell’impossibilità di adempiere agli obblighi dell’art. 26, parte prima, della legge, può essere dal presidente del Consiglio notarile dispensato dall’osservanza dei detti obblighi, per un termine non eccedente un mese, nel periodo di dodici mesi.
La dispensa non potrà essere concessa se il notaro non sia contemporaneamente sostituito da altro notaro delegato a compierne in tutto od in parte le funzioni. Qualora nel luogo non esista altro notaro, la delega dovrà essere fatta per tutte le funzioni.
Durante il tempo in cui il notaro usufruisce della dispensa rimane per lui sospesa la facoltà del rogito.
Anche in questo caso devono farsi le comunicazioni prescritte dal capoverso 2° dell’art. 51 del presente regolamento; ed il notaro delegato deve, nell’adempimento dell’incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni dell’art. 46, prima parte, della legge.
Art. 53
Quando il notaro nell’esercizio delle sue funzioni sia ingiuriato o trovi resistenza, ne fa processo verbale, invitando le persone presenti a sottoscriverlo; e lo trasmette senza ritardo al pretore del mandamento.
Può anche, in caso d’urgenza, richiedere direttamente e sotto la propria responsabilità l’assistenza della forza pubblica.
SEZIONE IV
OBBLIGHI DEL NOTARO IN RAPPORTO ALLE PERSONE CHE INTERVENGONO NELL’ATTO ED ALLA LORO CAPACITÀ
Art. 54
I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi.
Art. 55
I cancellieri dei Tribunali, delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono trasmettere prontamente al Consiglio notarile ed all’archivio notarile del luogo un estratto di tutte le sentenze civili e penali divenute irrevocabili, portanti interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, annullamento di concordato tra falliti e loro creditori, o condanna a pene che costituiscono il condannato nello stato d’interdetto legale.
Il presidente del Consiglio notarile, dopo averne fatto prendere annotazione nel registro per la corrispondenza di cui all’art. 99, n. 1, del presente regolamento, deve comunicare il detto estratto per copia ai notari del distretto ed ai presidenti degli altri Consigli notarili, compresi nella circoscrizione territoriale della Corte d’appello acciocché essi possano comunicarlo ai notari del rispettivo distretto. Allo stesso modo deve provvedere il conservatore dell’archivio nei riguardi degli altri conservatori della circoscrizione medesima.
Gli estratti suddetti saranno riuniti e conservati in apposito fascicolo.
La stessa disposizione deve osservarsi per le sentenze e per gli altri provvedimenti in forza dei quali l’interdizione od inabilitazione sia revocata o venga a cessare, e per le sentenze passate in cosa giudicata, con le quali si omologano i concordati per causa di fallimento, affinché sia proceduto alle necessarie cancellazioni ed annotazioni nell’elenco prescritto dall’articolo seguente.
Art. 56
Sarà tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco che indichi il cognome, il nome, la paternità e la professione delle persone interdette, inabilitate, o dichiarate fallite nel distretto di ogni Corte o sezione di Corte di appello, la data della loro interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento, e della sentenza che le ha pronunciate.
Art. 57
Quando in un testamento od in un atto tra vivi esista una disposizione in favore di stabilimenti o corpi morali, il notaro ne dà notizia a chi rappresenta lo stabilimento o corpo morale; e, se si tratti di corpo morale da erigersi, secondo la rispettiva competenza alla Procura generale della Corte o sezione di Corte di appello od al prefetto della Provincia, dove dovrebbe avere sede il nuovo corpo morale.
La notizia è data dal notaro entro un mese dal giorno della stipulazione dell’atto, se trattisi di atto tra vivi; e dal giorno in cui sia venuto a conoscenza della morte del testatore, se trattisi di testamento pubblico; ovvero da quello dell’apertura e pubblicazione del testamento, se esso sia olografo o segreto.
L’omissione od il ritardo di questa notificazione rende il notaro responsabile dei danni che ne fossero derivati.
Il funzionario, che riceva la notificazione suddetta, deve rilasciarne immediatamente ricevuta al notaro.
Per quanto concerne le istituzioni pubbliche di beneficenza, il notaro deve uniformarsi al disposto dell’art. 126 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99.
Capo III
DELLA DECADENZA DALLA NOMINA DI NOTARO, DELLA CESSAZIONE, SOSPENSIONE ED INTERDIZIONE NOTARILE
Art. 58
Qualora il notaro non abbia, nel termine indicato nell’art. 24 della legge adempiuto a quanto è prescritto nell’art. 18 della legge stessa, e non abbia aperto lo studio nel luogo assegnatogli, la Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello ne informa il Ministro della giustizia, che promuove il decreto presidenziale di decadenza, a norma di quanto dispongono gli artt. 30 e 34 della legge.
Art. 59
Il notaro che intenda rinunciare all’esercizio del notariato deve presentare analoga dichiarazione al presidente del Consiglio notarile, il quale, per mezzo della Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello, la trasmette al Ministro della giustizia, perché sia promosso il decreto presidenziale di dispensa, ai termini dell’art. 34 della legge.
Art. 60
La incapacità all’adempimento dell’ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità dev’essere partecipata dal presidente del Consiglio notarile alle stesse autorità di cui all’articolo 51, capoverso 2°, del presente regolamento, nonché al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione.
Art. 61
L’avviso della cessazione del notaro dall’esercizio delle sue funzioni, di cui all’art. 37 della legge, dev’essere affisso nella sede del Consiglio notarile a cura del segretario, il quale ne trasmette un esemplare al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione, al pretore del mandamento, ed al conservatore dell’archivio distrettuale o sussidiario.
Art. 62
Al pretore ed al cancelliere che debbono recarsi fuori della loro residenza per l’apposizione dei sigilli alla scheda del notaro morto o cessato definitivamente dall’esercizio notarile, competono le indennità di trasferta e soggiorno, a norma dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.
Le stesse indennità sono dovute al pretore ed al conservatore dell’archivio, quando nell’ipotesi suddetta procedano alla rimozione dei sigilli ed all’inventario.
[ Al presidente del Consiglio notarile od al componente del Consiglio stesso da lui delegato, sono dovute, invece, le indennità di cui all’art. 22 della tariffa annessa alla legge.]
Qualora sia necessario di nominare un custode per garantire l’integrità dei sigilli, il pretore deve preventivamente interpellarlo se voglia avere compenso; nel caso affermativo, deve stabilire tale compenso, il quale di regola non può essere superiore ad una lira al giorno.
Art. 63
[ I notari rimossi o dispensati, che siano riammessi all’esercizio nello stesso distretto, non possono riprendere dall’archivio gli atti, i registri ed i repertori, se prima non rimborsino l’archivio di tutte le spese sostenute per le operazioni indicate nell’art. 39 della legge e 62 del presente regolamento, e se la domanda per la restituzione non sia fatta entro sei mesi dalla pubblicazione nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia del decreto Reale di riammissione all’esercizio. ]
Art. 64
Qualora il notaro od i suoi eredi non adempiano all’obbligo di cui all’art. 40 della legge, il pretore, sull’istanza del presidente del Consiglio notarile, procede al sequestro ed alla successiva consegna del sigillo al detto presidente.
Il notaro sospeso, inabilitato, od interdetto temporaneamente dall’esercizio, deve depositare il sigillo, ancorché il Consiglio notarile abbia disposto a norma dell’art. 43 della legge che egli continui a conservare gli atti, i repertori e i registri.
Il presidente del Consiglio notarile deve curare che sia eseguito il deposito del sigillo del notaro nell’archivio; e le spese relative vanno a carico del notaro o dei suoi eredi.
Gli atti ed i repertori del notaro inabilitato di diritto in seguito a mandato di cattura sono affidati alla custodia di un altro notaro esercente, designato dal presidente del Consiglio notarile; ed il sigillo dev’essere depositato d’ufficio nell’archivio notarile.
Cessata la sospensione, la inabilitazione o l’interdizione, il sigillo è restituito al notaro insieme con gli atti, i repertori ed i registri che fossero stati consegnati ad altro notaro.
Capo IV
DEI COADIUTORI E DEI DELEGATI
Art. 65
Al notaro delegato a compiere le operazioni, di cui all’art. 43, ultimo capoverso, della legge, non compete che il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, da liquidarsi a norma dell’art. 22 della tariffa annessa alla legge.
Art. 66
Il notaro, che voglia ottenere la nomina di un coadiutore, deve farne domanda al Ministro della giustizia, fornire la prova di trovarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell’art. 45, prima parte, della legge, e designare la persona da cui intende farsi coadiuvare.
Ove il Ministro non creda di nominare la persona proposta, invita il notaro a designarne un’altra.
La domanda dev’essere anche firmata dalla persona designata, e corredata, se l’aspirante è candidato notaro, dai documenti richiesti alla lettera a), dell’art. 22 del presente regolamento; e, se è notaro in esercizio, dalla relativa attestazione del presidente del Consiglio notarile.
Il coadiutore, prima di assumere l’esercizio delle sue funzioni, deve adempiere le formalità prescritte dall’art. 18 della legge, meno quelle che si riferiscono alla cauzione ed alla provvista dei nuovi repertori; e deve ottenere la iscrizione nel ruolo, ai sensi dell’art. 24 della legge medesima.
Deve altresì fornirsi dal Consiglio notarile di uno speciale sigillo, in cui, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall’art. 23 della legge per il notaro coadiuvato, si contenga la seguente leggenda: “N. N. coadiutore”.
Le disposizioni degli artt. 2, 28 e 29 della legge sono applicabili anche ai coadiutori, e tutte le altre disposizioni riguardanti i notari sono comuni ai coadiutori, in quanto siano applicabili.
Titolo III
DEGLI ATTI NOTARILI
Capo I
DELLA FORMA DEGLI ATTI NOTARILI
Art. 67
Spetta al notaro di dirigere la compilazione dell’atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo compete d’indagare la volontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell’atto, se sia conforme alla loro volontà.
Per la scritturazione degli atti originali, giusta l’art. 53 della legge, deve adoperarsi inchiostro indelebile.
Art. 68
Il notaro può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese estero, purché siano debitamente legalizzati, redigendo, apposito verbale, che dev’essere annotato a repertorio.
Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaro, se questi conosce la lingua nella quale è stato rogato l’atto; o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti; a meno che non si tratti di atti che vengano depositati presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l’uso della lingua in cui furono scritti.
Art. 69
Ove occorra di cancellare qualche parola in un atto, il notaro deve con apposita postilla far menzione del numero delle parole cancellate, e trascrivere la prima e l’ultima di esse.
Art. 70
Nel caso in cui l’atto notarile sia dichiarato nullo per sentenza dell’autorità giudiziaria divenuta irrevocabile, il presidente del Consiglio notarile, nel cui distretto l’atto fu ricevuto, avuta, su richiesta della parte interessata, comunicazione del dispositivo della sentenza dal cancelliere dell’autorità giudiziaria che l’ha pronunziata, provvede perché ne sia fatta annotazione in margine dell’atto originale, sia che si trovi depositato nell’archivio notarile, avvertendone il conservatore, sia che si trovi tuttora presso il notaro.
Qualora venga chiesta copia dell’atto dichiarato nullo, l’annotazione di cui sopra è trascritta anche nella copia, mediante certificato in fine od in margine della medesima.
Capo II
DELLA CUSTODIA DEGLI ATTI PRESSO IL NOTARO, E DEI REPERTORI
Art. 71
Colui che depositò un documento presso un notaro ha diritto di averne a sua richiesta la restituzione, sempre che dall’atto di deposito risulti che questo segui nel suo esclusivo interesse.
Della restituzione è redatto dal notaro depositario analogo verbale, nel quale sarà trascritto per intero il documento che si restituisce.
L’atto di deposito resta presso il notaro; e tanto in esso, quanto nel repertorio, alla colonna “osservazioni”, si annota l’avvenuta restituzione.
Qualora il notaro si rifiuti di restituire il documento, sul reclamo dell’interessato, provvede il presidente del Tribunale civile, a norma degli artt. 914 e seguenti del Codice di procedura civile.
Art. 72
Gli atti, rilegati in volume, ai sensi dell’art. 61 della legge, debbono essere numerati in ogni pagina e forniti di un indice alfabetico delle parti.
Art. 73
È fatto obbligo ai cancellieri delle autorità giudiziarie di prendere nota in apposito elenco di tutti gli atti di procura alle liti e di protesti cambiari presentati alle cancellerie giudiziarie sia per farne uso in giudizio, sia per la loro verificazione o legalizzazione.
L’elenco anzidetto deve ogni trimestre essere trasmesso al conservatore dell’archivio notarile della sede della Corte o sezione di Corte di appello, che avrà cura di comunicarne ai conservatori degli archivi compresi nella circoscrizione della Corte o sezione stessa un estratto nella parte concernente l’archivio a cui sono preposti.
Nell’elenco deve farsi specialmente menzione del numero col quale l’atto risulta annotato a repertorio.
Art. 74
I notari debbono provvedersi dall’archivio non solo dei fogli dei repertori indicati nell’art. 62 della legge, ma altresì dei fogli per le copie mensili degli annotamenti repertoriali.
I fogli dei repertori sono rigati a caselle, ed è assolutamente vietato al notaro di iscrivere più di un atto in ciascun ordine di caselle. I detti fogli sono forniti dall’archivio, previa richiesta in iscritto del notaro ed a sue spese; e la richiesta deve contenere l’indicazione della quantità e della qualità dei fogli di cui il notaro ha bisogno, la data e, qualora non li ritiri il notaro, l’indicazione della persona alla quale debbono essere consegnati.
Il conservatore dell’archivio, dopo aver numerati e firmati i fogli da somministrare, prende nota in apposito registro della quantità e della specie dei fogli stessi e del giorno della loro consegna. Il detto registro è tenuto a partite individuali, notaro per notaro. Prima di essere posto in uso, deve essere numerato e firmato nei suoi fogli dal pretore del mandamento in cui ha sede l’archivio, ai sensi dell’art. 64 della legge.
Anche i nuovi fogli di repertorio che il notaro richiede debbono essere sottoposti alle formalità prescritte dall’art. 64 della legge e dall’articolo 76 del presente regolamento, e la loro numerazione prosegue quella dei fogli precedenti.
La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati gli atti nel repertorio, viene continuata nei fogli ulteriormente forniti.
Anche i fogli che costituiscono il fascicolo supplementare dei repertori prescritto dall’articolo 63 della legge, sono somministrati dall’archivio sotto le stesse formalità e modalità prescritte dal presente regolamento.
Il notaro deve provvedersi del detto fascicolo allorché richiede all’archivio i repertori, ai sensi dell’art. 18, n. 6, della legge.
Art. 75
Nel caso di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi, deve annotarsi in quest’ultimo il verbale di richiesta di cui all’art. 61, ultimo capoverso, della legge.
Al verbale di richiesta deve, oltre al testamento, allegarsi l’estratto dell’atto di morte del testatore.
Nel repertorio degli atti di ultima volontà si annota, alla colonna “osservazioni”, il numero che prende nel repertorio degli atti fra vivi il verbale di richiesta.
I verbali di richiesta sono sottoposti alle formalità di registrazione nel termine di legge.
Art. 76
[ Il pretore, dopo aver numerato e firmato ogni foglio del repertorio, deve sulla prima pagina del foglio che forma la copertina del fascicolo, attestare il numero dei fogli stessi ed apporre la data in tutte lettere.
Prima di procedere a tale formalità, il pretore deve accertare che i fogli presentati dal notaro provengano dall’archivio e che siano tutti numerati e firmati dal conservatore e dal notaro. ].
Art. 77
Le copie degli annotamenti mensili ai repertori e l’importo delle tasse, che il notaro ha l’obbligo di trasmettere all’archivio notarile ogni mese, ai sensi dell’art. 65 della legge, debbono pervenire in archivio non più tardi del giorno ventisei del mese successivo a quello in cui gli atti furono ricevuti, e sempre prima che l’ufficio venga chiuso al pubblico.
Art. 78
Sono estese ai repertori ed alle copie da trasmettersi mensilmente all’archivio le disposizioni dell’art. 53 della legge, in quanto siano applicabili.
Le copie mensili degli annotamenti nei repertori devono essere in tutto conformi agli originali; e portare altresì l’annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata, per gli atti già registrati.
Il notaro che durante il mese non ebbe a ricevere alcun atto, deve trasmettere all’archivio il relativo certificato negativo, tanto per gli atti tra vivi, quanto per gli atti di ultima volontà.
Qualora il notaro non presenti le copie degli annotamenti per due mesi successivi, o le presenti incomplete o informi, ovvero scritte in modo non leggibile, il conservatore può senz’altro eseguire un’ispezione straordinaria nell’ufficio del notaro, allo scopo di liquidare le tasse dovute all’archivio sugli atti e sui repertori originali.
Ove però si tratti di notaro non residente nel Comune sede dell’archivio notarile, la ispezione è eseguita dal pretore del mandamento; e previa l’autorizzazione del Ministro della giustizia se il notaro non abbia il suo ufficio nel capoluogo del mandamento.
Le spese eventuali dell’ispezione sono a carico del notaro.
Con le copie anzidette il notaro deve fornire all’archivio tutte quelle altre notizie o dati che il Ministero della giustizia credesse di dover raccogliere ai fini della statistica del notariato.
Art. 79
La copia conforme del testamento pubblico dev’essere chiusa in busta con l’impronta del sigillo in ceralacca, ed inviata poi al conservatore dell’archivio entro un’altra busta.
Sulla busta interna il notaro deve annotare il numero del repertorio, la data in cui il testamento è stato ricevuto, il cognome, nome, paternità, luogo di nascita, domicilio, residenza e condizione del testatore, apponendo in fine la propria firma.
Il conservatore dell’archivio trasmette subito al notaro ricevuta del piego, trascrivendo in essa le indicazioni annotate sulla busta interna.
Il piego contenente il testamento può essere trasmesso anche per posta, purché raccomandato.
Art. 80
Il notaro, oltre ai due repertori prescritti dall’art. 62 della legge, deve tenere, con le formalità e le modalità stabilite per i repertori, il registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall’art. 306 del Codice di commercio. In esso si debbono trascrivere per intero, giorno per giorno e per ordine di data, i protesti da lui elevati.
I fogli del detto registro sono forniti dall’archivio a spese dello stesso notaro, e per la somministrazione dei medesimi deve osservarsi il disposto dell’art. 74 del presente regolamento.
Art. 81
I fascicoli dei repertori debbono rilegarsi in volumi, separatamente dai volumi degli atti.
Possono essere riunite in unico volume più annate, purché intere.
L’indice alfabetico, che il notaro deve unire ai repertori, oltre alla indicazione dei cognomi e dei nomi delle parti, contiene anche quella della forma, natura e data dell’atto, nonché il numero sotto il quale esso è stato annotato a repertorio.
Art. 82
Il disposto dell’art. 66, capoverso 3°, della legge, si deve pure osservare nel caso di deposito da farsi, ai sensi dell’art. 912 del Codice civile, del testamento olografo consegnato fiduciariamente al notaro dal testatore o da chi faccia istanza pel deposito.
Capo III
DELLE COPIE, DEGLI ESTRATTI E DEI CERTIFICATI
Art. 83
Non si può spedire copia di un testamento, né rendere palese il suo contenuto e neppure la sua esistenza se non sia prodotto lo estratto dell’atto di morte del testatore, rilasciato dall’ufficiale di stato civile competente, e debitamente legalizzato, ove occorra, eccetto nei casi contemplati dall’art. 67, capoverso 1°, della legge.
Il notaro, avendo in qualsiasi modo notizia del decesso di persona, che per suo ministero fece un testamento pubblico o depositò nei suoi atti un testamento, dopo essersi ufficialmente accertato della morte del testatore, deve rendere avvertiti dell’esistenza del testamento stesso coloro che egli presume possano avere interesse all’apertura ed alla pubblicazione.
Art. 84
[ Il notaro, che rilascia la prima copia di un atto, deve in margine dell’atto originale annotarne la spedizione, indicando la persona a cui fu rilasciata ed il giorno del rilascio; salvo per le copie in forma esecutiva, quanto è disposto dall’art. 557 del Codice di procedura civile. ].
Per le copie il notaro non può servirsi della stampa o di altri mezzi meccanici, se la impressione dei caratteri non sia fatta con inchiostri indelebili, e salvo sempre il disposto dell’articolo 1336 del Codice civile.
È vietato al notaro di asportare dall’ufficio gli originali, anche per fame eseguire copie con i mezzi suddetti.
Art. 85
Il notaro che trasmette per telegrafo, ai sensi dell’art. 1 della legge, il sunto o il contenuto di un atto deve firmare il modulo del telegramma in presenza dell’impiegato telegrafico, dopo aver fatto constare della propria identità.
L’accertamento della identità del notaro deve essere, sotto la responsabilità dell’impiegato accettante, comunicato all’ufficio destinatario con l’aggiunta nel telegramma, dopo la firma del notaro, della dichiarazione: “accertata identità mittente”, seguita dal nome, cognome e qualifica dell’impiegato stesso.
Tale dichiarazione va compresa nelle parole tassate.
Per i detti telegrammi il notaro deve richiedere all’ufficio telegrafico mittente il collazionamento di cui all’art. LI del regolamento telegrafico internazionale, esteso al servizio interno col R. decreto 20 giugno 1909, n. 637.
Il notaro che trasmette per telefono il sunto od il contenuto di un atto, e il notaro che lo riceve, dovranno rilasciare una dichiarazione datata e sottoscritta alla presenza dell’impiegato telefonico, munita altresì dell’impronta del proprio sigillo. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione: “per trasmissione”, o “ricezione di contenuto”, o “ricezione di sunto di atto notarile”.
Capo IV
DEGLI ATTI CHE SI RILASCIANO IN ORIGINALE; DELL’AUTENTICAZIONE E DELLA LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME
Art. 86
L’autenticazione delle firme apposte alle scritture private, giusta il disposto dell’art. 72 della legge, consiste in un’unica dichiarazione redatta in fine delle scritture stesse, senz’altra formalità oltre a quelle prescritte dal detto articolo.
Il notaro deve attestare che le sottoscrizioni, tanto in fine delle scritture, quanto nei fogli intermedi, sono state apposte in conformità di quanto dispone l’art. 1323 del Codice civile, in presenza sua e dei testimoni, ed anche dei fidefacenti, quando siano intervenuti.
Sotto la denominazione di fogli intermedi si comprendono tutti i fogli di cui consti la scrittura, eccetto quello contenente le sottoscrizioni finali.
Il notaro, nell’autenticare le copie di un atto che consti di più fogli, deve aggiungere la dichiarazione che tutti i fogli sono muniti in margine delle firme prescritte dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni finali.
Art. 87
Nei Comuni divisi in più mandamenti il pretore competente per la legalizzazione degli atti, delle copie, degli estratti e dei certificati, quando occorra farne uso fuori del distretto del Consiglio notarile, è quello del mandamento nel quale trovasi l’ufficio del notaro.
Capo V
DEGLI ONORARI E DEGLI ALTRI DIRITTI DEL NOTARO E DELLE SPESE
Art. 88
Per calcolare l’onorario dovuto al notaro, quando esso consiste in un tanto per ogni cento lire sul valore dell’oggetto dell’atto, le frazioni inferiori alle lire cento si computano come un centinaio intero, se eccedono le lire cinquanta; nel caso contrario, non se ne tiene conto alcuno.
Quando tutto il valore dell’oggetto sia inferiore alle cento lire, l’onorario si calcola come se fosse un centinaio intero.
La tassa dovuta all’archivio è in proporzione dell’onorario che risulta dai calcoli anzidetti.
Art. 89
Nel caso di contestazione intorno all’importare dell’onorario, la parte che deposita in giudizio la somma richiesta dal notaro ha diritto di ottenere la spedizione della copia dell’atto prima della decisione della controversia.
Art. 90
Nei verbali relativi agli atti indicati nell’art. 13 della tariffa annessa alla legge, deve il notaro far risultare l’ora del principio e quella della fine delle operazioni.
Art. 91
[Tra le spese che il notaro deve indicare nella nota di cui all’articolo 77 della legge, sono da comprendersi e vanno segnate distintamente anche le tasse dovute all’archivio; e, quando ne sia il caso, l’importo della copia da servire per uso dell’ufficio del registro e di quella per uso di voltura.
Il notaro può comprendere nella nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese, le somme che anticipa per la registrazione dell’atto e per le eventuali operazioni ipotecarie ed altre derivanti dall’atto stesso, e delle quali sia stato incaricato dalle parti. ].
Art. 92
L’avviso di convocazione del collegio notarile contiene la data e l’ora della convocazione e l’ordine del giorno. Esso è pubblicato nella sala delle riunioni del Consiglio e trasmesso, raccomandato per mezzo della posta, a cura del segretario del Collegio a ciascun notaro iscritto nel ruolo, ed anche a coloro che hanno diritto d’intervenire all’adunanza, ai sensi dell’articolo seguente.
La stessa procedura è da osservarsi per la convocazione del Consiglio notarile.
Nel caso previsto nell’art. 95, 1° capoverso, della legge, l’avviso di convocazione è trasmesso, per la prima adunanza e per quelle altre che occorressero, dal cancelliere del Tribunale.
Saranno allegate al verbale dell’adunanza le ricevute ritirate dalla posta per l’invio degli avvisi raccomandati.
Art. 93
[ Fanno parte del Collegio ed hanno diritto d’intervenire alle adunanze anche coloro che, quantunque non rivestano la qualità di notaro, sono autorizzati ad esercitare temporaneamente le funzioni, giusta il disposto dell’art. 6 della legge.].
Continuano a far parte del Collegio, ma non possono intervenire alle adunanze, i notari sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall’esercizio, finché durino la sospensione, la inabilitazione o la interdizione.
Le adunanze si terranno nella sede che ogni Collegio ha l’obbligo di provvedere per le riunioni e per l’ufficio del Consiglio notarile.
La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione del Consiglio e le altre, che, nei casi previsti dalla stessa legge, sono convocate e dirette dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato, hanno luogo in una delle sale del Tribunale civile.
Art. 94
Quando il numero dei membri dei Consigli notarili sia di 5, 7 e 11, il terzo da rinnovare è rispettivamente: nel 1° anno, di 1, 2 e 3; nel 2° anno, di 2, 2 e 4; e nel terzo anno, di 2, 3 e 4.
Nelle elezioni dei membri del Consiglio notarile le schede debbono contenere un numero di nomi uguale a quello dei membri da eleggersi. La scheda contenente un numero di nomi minore di quello dei membri da eleggersi è valida per nomi che vi figurano; quella che ne contiene un numero maggiore è valida, ma i nomi segnati oltre il numero dei membri da eleggersi s’intendono come non scritti.
Art. 95
All’ora fissata per la convocazione si fa dal presidente o dal segretario un primo appello dei convocati. Un’ora almeno dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima; eseguito il secondo appello, il presidente dichiara chiusa la votazione.
I due notari meno anziani di età esercitano l’ufficio di scrutatori.
Compiuto lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente reso pubblico dal presidente.
Se sorgano proteste contro la regolarità della elezione durante l’adunanza, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell’adunanza stessa. In caso contrario, il presidente fa bruciare le schede e procedere ad una seconda votazione, giusta il disposto dell’art. 89 della legge, per quelli che non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti.
Il risultato definitivo della votazione è proclamato immediatamente dal presidente ed inserito nel verbale dell’adunanza.
Il presidente del Tribunale, dopo la prima elezione, ne partecipa subito per lettera il risultato al presidente ed al procuratore generale della Corte o sezione di Corte di appello, nonché al procuratore della Repubblica; ed il presidente del Consiglio notarile, nelle altre elezioni, al presidente del Tribunale, il quale ne dà comunicazione immediata ai magistrati predetti.
Il procuratore generale ne informa il Ministero della giustizia.
Art. 96
Contro la validità delle elezioni si può avanzare, alla Corte o sezione di Corte di appello del distretto, ricorso motivato e sottoscritto da due membri almeno del Collegio, entro il termine di giorni 15 da quello dell’elezione.
Possono pure avanzare ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale civile nel Comune sede del Consiglio notarile, ed il procuratore generale presso la Corte o sezione di Corte di appello, entro il termine rispettivamente di 15 e di 30 giorni da quello della comunicazione avuta del risultato dell’elezione.
Per i ricorsi di cui nel presente articolo, si osserva, in quanto sia possibile, la procedura stabilita dalla legge comunale e provinciale in materia di elezioni.
Terminato il giudizio, si bruciano le schede, quando siano state trasmesse.
I membri del Consiglio notarile, ai quali si riferisce il ricorso, hanno diritto d’intervenire alle adunanze e di prendere parte alle deliberazioni del Consiglio fino a che il ricorso stesso non sia stato accolto.
Art. 97
Il presidente del Consiglio notarile ha la rappresentanza del Consiglio stesso, ne presiede le riunioni, ne regola la disciplina e corrisponde con le pubbliche autorità, inteso il Consiglio nelle materie di sua competenza.
Il segretario del Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni specificatamente indicate nell’art. 91, 1° capoverso della legge, spedisce ed autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio e del Collegio notarile, e firma le deliberazioni unitamente al presidente. Quelle relative a provvedimenti disciplinari sono firmate da tutti i membri intervenuti alle deliberazioni stesse.
Il tesoriere è custode responsabile dei fondi in danaro e dei titoli di valore appartenenti al Collegio, riscuote le tasse, le ammende ed ogni altra somma dovuta al Collegio ed al Consiglio notarile per qualsiasi titolo; e paga i mandati, che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.
Art. 98
Nei cinque giorni successivi ad ogni seduta del Consiglio notarile il presidente comunica al procuratore della Repubblica presso il Tribunale i nomi dei consiglieri assenti, affinché vigili per l’osservanza dell’art. 92, capoverso 2°, della legge.
Art. 99
L’ufficio del Consiglio notarile deve tenere:
1) il registro per la corrispondenza diretta al Consiglio o da esso spedita, nel quale debbono essere anche annotate, giorno per giorno, le istanze pervenute;
2) il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio;
3) il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio notarile.
I due ultimi registri debbono contenere in riassunto il verbale delle adunanze;
4) il registro a matrice dei praticanti notari;
5) il registro per le firme dei notari;
6) il ruolo dei notari esercenti.
Per la gestione finanziaria dell’ufficio il tesoriere deve tenere i seguenti registri a stampa:
1) registro a madre e figlia per le somme che a qualsiasi titolo riscuote;
2) giornale di cassa per le riscossioni e i pagamenti;
3) registro degli ordini di pagamento.
Tutti i suddetti registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e firmati in ogni foglio di due pagine dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.
I verbali delle deliberazioni debbono anno per anno essere rilegati in volume.
Art. 100
Alla fine di ogni trimestre il presidente del Consiglio notarile deve trasmettere alla Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello uno stato, nel quale siano indicate tutte le variazioni verificatesi nella composizione del Consiglio e nel personale dei notari; o, se non ve ne fu alcuna, la relativa attestazione.
La Procura generale, presa nota delle variazioni nei propri registri, trasmette lo stato con le sue osservazioni al Ministero della giustizia.
Art. 101
Il divieto di dare copia delle deliberazioni che concernono questioni di persone, non si estende a coloro ai quali le deliberazioni stesse si riferiscono.
Art. 102
Nel caso in cui il Consiglio notarile sia nella impossibilità di esercitare le sue funzioni per dimissione di tutti o di parte dei suoi componenti in relazione all’art. 92 della legge, le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato in conformità al disposto dell’art. 95 della stessa legge.
Art. 103
Non può alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prendere parte alle deliberazioni né assistere alle discussioni:
1) quando l’affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al 3° grado inclusivamente;
2) quando l’affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del Consiglio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al presidente le informazioni accennate nell’art. 267 del presente regolamento.
La deliberazione, che sia in contravvenzione alle precedenti disposizioni, può essere annullata dal Ministro della giustizia.
Nei verbali delle adunanze del Consiglio notarile non si deve far menzione che del voto della maggioranza; a richiesta, può anche inserirsi il voto motivato della minoranza.
La deliberazione del Consiglio notarile con la quale viene constatato, agli effetti dell’art. 92, capoverso ultimo, della legge, il mancato intervento alle adunanze per tre volte consecutive di uno dei suoi membri, è, a cura del presidente, comunicata per estratto all’interessato. Ove questi, entro un mese dall’avuta comunicazione, non faccia pervenire al Consiglio alcuna giustificazione, o si reputi insufficiente quella che fu data, il Consiglio lo dichiara dimissionario, salvo il ricorso dell’interessato al Tribunale civile, il quale provvederà in Camera di Consiglio.
Art. 104
I Consigli notarili debbono essere forniti di due sigilli del diametro di 35 millimetri, l’uno ad umido e l’altro a secco, con lo stemma nazionale e con la leggenda “Consiglio notarile di (nome del Comune)”.
DEGLI ARCHIVI NOTARILI
Art. 105
[ Gli archivi notarili attualmente esistenti in Comuni sedi di Tribunale civile, qualunque sia la loro denominazione e qualunque il territorio della relativa circoscrizione, si intendono di diritto conservati, salvo le disposizioni contenute nell’art. 105 della legge. ].
Art. 106
L’archivio distrettuale è istituito con decreto presidenziale.
L’archivio non può essere aperto al servizio pubblico, se prima non siano stati convenientemente disposti i locali e i mobili necessari, e nominati il conservatore e gli altri impiegati.
Il giorno in cui il nuovo archivio si apre al servizio pubblico dev’essere notificato con avviso inserito, a cura del Ministero della giustizia, nel bollettino del Ministero stesso e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Le inserzioni sono fatte gratuitamente.
Art. 107
Nell’archivio notarile distrettuale di nuova istituzione sono depositati e conservati, ai sensi dell’art. 106 della legge, gli atti, i repertori, i registri e i sigilli per quanto concerne la circoscrizione dell’archivio stesso, a cominciare dal giorno in cui esso è aperto al pubblico servizio.
Può autorizzarsi, mediante decreto del Ministro della giustizia e previo il parere della Commissione di cui all’art. 98 della legge, la consegna delle copie certificate conformi degli atti dei notari, che precedentemente all’istituzione del nuovo archivio rogarono nel territorio costituente la circoscrizione dell’archivio stesso, qualora ivi non esistano archivi notarili mandamentali.
Art. 108
Il Ministro della giustizia, d’accordo con il Ministro dell’interno, può, in caso di riconosciuto bisogno, e sempre quando siano cessati i diritti di partecipazione di cui all’articolo 113 della legge, udito il parere della Commissione di cui all’art. 98, disporre il deposito degli atti anteriori al cinquantennio negli archivi di Stato, salvo che trattisi di atti, cui per la loro origine e luogo di stipulazione sia applicabile il capoverso dell’art. 66 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163.
Le spese necessarie per il trasporto e la consegna degli atti e quelle per lo scarto preliminare, previsto dagli artt. 69 e 70 del su indicato regolamento, sono a carico dell’archivio che effettua il versamento.
Quanto ai repertori, ai registri ed agli atti dei notari il cinquantennio si computa dalla data della definitiva cessazione dall’esercizio dei rispettivi notari; e quanto agli altri atti e documenti non notarili, dalla loro data.
Art. 109
La consegna delle copie certificate conformi ed il deposito degli atti antichi, di cui è parola negli articoli precedenti, sono eseguiti nei modi stabiliti dal regolamento per gli archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163.
Art. 110
Il locale dell’archivio deve essere, possibilmente, situato nel centro dell’abitato e prossimo ad altri pubblici uffici; in ogni caso, deve essere ben sicuro, asciutto ed arioso, e provvisto di quanto è necessario per lo scopo a cui è destinato.
Art. 111
[ L’archivio distrettuale, nel caso che i suoi proventi non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, potrà essere conservato qualora parte dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del distretto si assuma formale impegno di pagare la differenza.
I Comuni del distretto devono essere interpellati non appena scaduto il primo anno del biennio, di cui è parola nell’art. 105 della legge; ed il conservatore ne avverte preventivamente il Ministero di grazia e giustizia per le formalità necessarie, che debbono essere improrogabilmente completate prima della scadenza del biennio.
L’aggravio è ripartito fra tutti i Comuni del distretto, compresi i dissenzienti, in ragione della rispettiva popolazione.
In caso di bisogno, le somme occorrenti debbono anticiparsi dal Comune in cui ha sede l’archivio, salvo il regresso verso chi di ragione.
A tale effetto il conservatore dell’archivio deve rivolgersi in tempo utile pel pagamento al sindaco del detto Comune. ].
Art. 112
L’orario d’ufficio per gli archivi notarili è di sette ore, eccettuati i giorni festivi stabiliti con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1027,, nei quali è di sole tre ore con un turno di servizio tra gl’impiegati.
Alla porta esterna dell’archivio dev’essere affissa la tabella che indica l’orario d’ufficio.
SEZIONE II
PERSONALE, CLASSE DEGLI IMPIEGATI, NOMINA, ASSUNZIONE IN SERVIZIO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 113
Agli effetti dell’art. 103 della legge, la media dei proventi deve essere calcolata sugli introiti al lordo; e la popolazione è quella che l’ultimo censimento dei Comuni dello Stato dichiara residente o legale per il Comune in cui l’archivio ha sede, o per tutti i Comuni sedi di Tribunale compresi nell’ambito della circoscrizione dell’archivio, quando questo si estende a più circondari giudiziari.
Il triennio, base dei calcoli per la prima applicazione della legge, è costituito dagli anni 1910, 1911 e 1912.
Art. 114
[ Nella pianta organica del personale di ogni archivio deve indicarsi il numero degli impiegati per ogni grado e per ogni classe.
Nella formazione della pianta organica potrà essere assegnata alla prima classe la metà degli impiegati dello stesso grado, o, se il loro numero è dispari, la metà più uno, sempre che i proventi dell’archivio lo consentano.
Se vi sia un solo impiegato in ciascun grado, gli verrà attribuito lo stipendio fissato per la prima o per la seconda classe, tenuto conto dei proventi dell’archivio. ].
Art. 115
L’incarico di esercitare le funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 103, penultimo capoverso, della legge, è conferito con decreto presidenziale per le funzioni di conservatore, e con decreto ministeriale in tutti gli altri casi.
La nomina del reggente, prevista dal penultimo capoverso dell’art. 112 della legge emanata con decreto ministeriale.
In caso di mancanza del personale di ruolo, per vacanze dei posti od assenze temporanee degli impiegati e limitatamente alla durata delle vacanze o delle assenze, può essere assunto personale avventizio.
A tale assunzione è provveduto con decreto ministeriale, su proposta del capo dell’archivio: nell’atto di nomina si fissano il tempo per il quale la medesima è fatta, e la misura della retribuzione. Questo personale non ha diritto ad alcun indennizzo per il licenziamento, né, il servizio prestato gli costituisce alcun titolo.
Art. 116
Fermo quanto dispone l’art. 112, ultimo capoverso, della legge, qualora il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, scelga come delegato a sostituirlo in tutto od in alcune delle sue funzioni un impiegato dell’archivio che non sia il più anziano nel maggior grado, oppure un notaro del luogo, di tale scelta deve esprimere i motivi nel chiederne l’approvazione al presidente del Tribunale. Il presidente vaglierà le ragioni addotte nell’emettere il decreto di approvazione della delegazione.
Nel corso di dodici mesi non potranno ammettersi in nessun caso delegazioni per un periodo complessivo di tempo eccedente i sei mesi.
Art. 117
Il capo dell’archivio, o, in mancanza, l’impiegato in servizio di grado immediatamente inferiore deve dare partecipazione al competente procuratore della Repubblica delle vacanze, che per qualsiasi motivo si verifichino nel personale dell’archivio, lo stesso giorno in cui ne ha notizia.
Il procuratore della Repubblica ne dà, a sua volta, immediata comunicazione al Ministero della giustizia.
Qualora la vacanza sia relativa a posti di 1ª classe e nello stesso archivio siano impiegati di 2ª classe nel medesimo grado del posto vacante, si provvede alla promozione di classe con il criterio della anzianità, salvo demerito.
All’uopo il procuratore della Repubblica, entro i dieci giorni successivi alla notizia della vacanza, trasmette al Ministero l’avviso motivato del capo dell’archivio circa l’impiegato da promuovere, aggiungendovi, il suo parere.
Art. 118
[ Eccetto il caso di promozione di classe a norma dell’articolo precedente, il Ministero di grazia e giustizia entro un mese dall’avvenuta vacanza bandisce il concorso per la nomina del nuovo impiegato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel proprio bollettino, assegnando trenta giorni agli aspiranti per la presentazione della domanda e dei necessari documenti. L’inserzione nella Gazzetta ufficiale deve richiamare le disposizioni del presente regolamento che disciplinano detti concorsi.
Le pubblicazioni degli avvisi sono fatte gratuitamente.
Le domande ed i relativi documenti debbono essere presentati alla segreteria della Procura del Re, corredati da un duplice elenco dei documenti medesimi. I segretari delle Regie Procure, riscontrati gli elenchi e trovatili esatti, li sottoscrivono con l’apposizione della data e della firma, e ne restituiscono uno all’interessato a titolo di ricevuta.
Non si terrà conto delle domande né dei documenti presentati dopo trenta giorni dalla data dell’ultima pubblicazione dell’avviso di concorso. ].
Art. 119
[A corredo delle domande per il concorso gli aspiranti debbono unire i seguenti documenti:
1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;
2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco della residenza e legalizzato come il precedente;
3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l’aspirante risiede, e legalizzato dal prefetto della Provincia o dal sottoprefetto. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre anche uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4° certificato generale del casellario;
5° certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale civile nella cui giurisdizione l’aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali in corso di istruzione o di giudizio siano a carico dell’aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto al n. 3 per il certificato di moralità;
6° certificato medico di sana costituzione fisica, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto della Provincia o dal sottoprefetto.
Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cittadinanza gli italiano non regnicoli. ].
Art. 120
[ Per essere ammessi a concorrere a posti di conservatore, gli aspiranti, oltre ai documenti di cui all’articolo precedente, debbono presentare:
1° il diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell’Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
2° il certificato di superato esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall’aspirante.
Possono aggiungere tutti quegli altri documenti che valgano a comprovare i titoli di preferenza contemplati dall’art. 100 della legge.
I concorrenti, che appartengono ad archivi notarili distrettuali o sussidiari con il grado di conservatore o di archivista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati nell’art. 119 del presente regolamento; e, se vi appartengano col grado di sotto archivista o di assistente, dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo stesso.
Se il concorrente è un conservatore d’archivio notarile distrettuale o sussidiario in carriera fin dalla data della pubblicazione della legge, è dispensato pure dalla presentazione del diploma di laurea. ].
Art. 121
[ I concorrenti ad impieghi subalterni, oltre ai documenti indicati nell’art. 119 del presente regolamento, debbono presentare;
per la nomina ad archivista:
1° se sotto archivisti, il decreto di nomina e il diploma o il certificato di laurea a norma del n. 1 dell’articolo precedente;
2° se notari esercenti, il certificato d’iscrizione nel ruolo del collegio, cui appartengono;
3° se aspiranti notari, il certificato di superato esame di idoneità al notariato, giusta quanto dispone il n. 2 dell’articolo precedente;
per la nomina a sotto archivisti:
1° se assistenti, il relativo decreto di nomina;
2° se aspiranti notari, il certificato di superato esame d’idoneità al notariato di cui sopra;
3° se praticanti notari, il relativo certificato d’iscrizione.
Per la nomina ad assistenti, il certificato della conseguita licenza ginnasiale.
Ai documenti di cui sopra potranno essere aggiunti quelli che valgano a comprovare i titoli di preferenza, contemplati nell’articolo 101 della legge.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati nell’art. 119, i concorrenti che già appartengono ad archivi notarili distrettuali o sussidiari; e dei documenti prescritti nel presente articolo, coloro che si trovavano già in servizio alla data della pubblicazione della legge. ].
Art. 122
[ Per diploma in paleografia ed in materia archivista e diplomatica, di cui agli articoli 100 e 101 della legge, s’intende l’attestato di approvazione negli esami finali della scuola di paleografia e di dottrina archivistica, annessa ad un archivio di Stato del Regno, o di approvazione nell’esame finale del corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia, esistente presso il R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze. ].
Art. 123
[ I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica, esclusi i certificati di conformità e gli equipollenti di qualsiasi natura.
Invece dell’attestato relativo agli studi in materia archivistica e diplomatica e in paleografia, può essere prodotto il relativo certificato che gli archivi di Stato e la scuola di studi superiori in Firenze sono autorizzati a rilasciare a norma dei propri regolamenti.
La data dei certificati di cittadinanza, di moralità e del casellario e del certificato del cancelliere del Tribunale non dev’essere anteriore di oltre tre mesi a quella del numero della Gazzetta ufficiale, nel quale l’avviso di concorso fu pubblicato. ].
Art. 124
[Dopo i trenta giorni assegnati agli aspiranti per la presentazione della domanda e dei necessari documenti, il procuratore del Re trasmette sollecitamente tutti gli atti del concorso al Ministero di grazia e giustizia. Qualora si tratti di concorso a posti di impiegati subalterni, deve unirvi pure l’avviso motivato del conservatore dell’archivio, a norma dell’art. 101 della legge. ].
Art. 125
[ Il ministro di grazia e giustizia, raccolte a mezzo delle Procure generali le necessarie informazioni sulla condotta degli aspiranti, propone la nomina o vi provvede a seconda dei casi.
A parità di titoli, prevale l’anzianità di servizio prestato negli archivi. ].
Art. 126
[ Salvo quanto dispongono per i conservatori agli articoli 205 e 206 del presente regolamento, gli altri impiegati di archivio debbono assumere l’esercizio delle loro funzioni entro quindici giorni dalla registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina. ].
Gli impiegati che entrano per la prima volta in servizio di un archivio, prima di assumere l’esercizio delle funzioni, debbono prestare giuramento davanti al presidente del Tribunale civile del Comune sede dell’archivio, con la formula indicata nell’art. 18, n. 2, della legge.
Del verbale di giuramento sarà inviata una copia all’archivio, ed un’altra al Ministero della giustizia.
Art. 127
La decorrenza dello stipendio comincia dal giorno in cui l’impiegato ha assunto l’esercizio delle sue funzioni.
Gli aumenti di stipendio, dipendenti da modificazione di pianta organica o da promozione di classe, a norma dell’art. 117 del presente regolamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto che attribuisce all’impiegato il maggiore stipendio.
Art. 128
Il cumulo degli impieghi d’archivio con occupazioni per legge compatibili è subordinato alla condizione che non ne rimanga impedito o turbato il regolare adempimento dei doveri verso l’archivio.
Il conservatore, che assuma occupazioni compatibili per legge col suo ufficio, deve darne notizia entro dieci giorni al procuratore della Repubblica competente. Se tali occupazioni siano assunte da impiegati subalterni, debbono essi darne immediata notizia al conservatore, che ne riferisce con parere motivato al procuratore della Repubblica.
Il procuratore della Repubblica comunica immediatamente, col suo parere, al Ministero della giustizia la notizia in tal modo avuta o della quale sia venuto comunque a conoscenza.
Il Ministero della giustizia, ove non vi sia la possibilità di conciliare l’esercizio di occupazioni per legge compatibili con l’adempimento dei doveri di ufficio e con il decoro dell’amministrazione degli archivi, può inibire all’impiegato il cumulo.
L’impiegato, che contravviene a tale inibizione, è punito disciplinarmente.
Art. 129
L’autorizzazione ad assumere altro pubblico impiego, giusta l’art. 99, capoverso 1°, della legge, è concessa con decreto del Ministro della giustizia da registrarsi alla Corte dei conti, su domanda dell’impiegato dell’archivio e udito il parere del competente procuratore della Repubblica; e può essere sempre revocata. Se l’autorizzazione è chiesta da un impiegato subalterno, occorre anche il parere del capo dell’archivio.
Art. 130
Solo in caso di assoluta necessità e per circostanze del tutto eccezionali, il Ministro può concedere sussidi agl’impiegati, loro vedove ed orfani, con nota d’ufficio e nei limiti del fondo appositamente stanziato nel bilancio di previsione.
Art. 131
I congedi che, ai sensi dell’art. 98 della legge, possono essere accordati agl’impiegati di archivio, sono ordinari e straordinari, secondo le norme indicate nell’art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.
Nei modi e nei termini di cui nell’art. 32, i congedi ordinari agli impiegati subalterni possono essere dati dai conservatori degli archivi; i quali debbono riferirne al Ministro della giustizia, allorché trattisi di licenze per un periodo maggiore di cinque giorni.
La concessione di congedi straordinari, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 32, è riservata al Ministro della giustizia, sul parere del capo dell’archivio.
Ai conservatori i congedi, tanto ordinari quanto straordinari, sono dati dal Ministro della giustizia entro i limiti e sotto le condizioni di legge.
Presso gli archivi si conserva il registro dei congedi, di cui gli impiegati usufruiscono: in esso si annotano anche le assenze per malattia o per altra causa.
I periodi di congedo sono annuali, ne possono cumularsi.
Art. 132
Agli effetti degli artt. 19 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756, per l’esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e 22 del Regio decreto 23 maggio 1912, n. 532, che approva il regolamento speciale per il personale del Ministero della giustizia, i conservatori, entro il mese di gennaio di ogni anno compilano, includendovi le notizie indicate nei modelli predisposti dal Ministero, le note informative sul conto del personale dipendente; e comunicano agl’interessati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale, affinché questi possano presentare, nel termine perentorio di dieci giorni, le eventuali deduzioni scritte, le quali vanno poi allegate alle note.
Per il conservatore la nota informativa è compilata dal procuratore della Repubblica, che comunica all’interessato, ed al fine di cui sopra, le notizie anzidette.
Sui reclami provvede il Ministro, udita la Commissione di cui all’art. 98 della legge.
Le dette note informative debbono essere trasmesse al Ministero della giustizia insieme con la relazione annuale, prescritta dall’art. 216 del presente regolamento.
Art. 133
Nel mese di dicembre di ciascun anno è costituita, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la Commissione di cui all’art. 98 della legge.
La Commissione ha sede presso il Ministero della giustizia; ed è presieduta dal direttore generale, dal quale dipende il servizio del notariato.
I membri indicati dall’art. 98, capoverso 5°, della legge, eccetto il presidente ed il capo del personale degli archivi notarili, durano in carica un anno, e possono essere confermati.
In caso di impedimento del direttore generale e del direttore capo di divisione, ne fanno le veci i funzionari che normalmente li sostituiscono.
La Commissione si riunisce di regola ogni due mesi; e può essere convocata straordinariamente ogni qualvolta il Ministro della giustizia lo reputi opportuno.
Art. 134
Per la validità dell’adunanza occorre la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; ed in caso di parità di suffragi prevale il voto del presidente.
Le votazioni sono palesi: in quelle, però, relative a persone, si procede a scrutinio segreto.
Ogni membro ha diritto a motivare il proprio voto, se si tratta di votazioni palesi. In quelle segrete, dato il caso della parità dei voti, la deliberazione si ritiene favorevole alla persona cui si riferisce.
Art. 135
Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario di carriera amministrativa del Ministero della giustizia, di grado non superiore a quello di capo sezione: egli sarà coadiuvato da un primo segretario o da un segretario della stessa carriera, e da quel numero di funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della giustizia, che le esigenze del servizio richiederanno.
Art. 136
Ai membri della Commissione spetta, per ogni giornata in cui intervengono alle adunanze, una medaglia di presenza di lire dieci.
All’incaricato delle funzioni di segretario è assegnato un compenso fisso di annue L. 500; ed a colui che lo coadiuva, di L. 400.
SOPPRESSIONE DEGLI ARCHIVI DISTRETTUALI. ARCHIVI SUSSIDIARI
Art. 137
La soppressione di un archivio, di cui all’art. 105 della legge, non può essere decretata se non dopo il rifiuto a sostenere le spese per la sua conservazione da parte dei Comuni, che rappresentano la maggioranza della popolazione del distretto.
Nel R. decreto di soppressione di un archivio deve indicarsi l’archivio dell’altro distretto limitrofo, al quale viene aggregato.
Tra i vari distretti limitrofi, si preferirà l’archivio avente sede nel Comune capoluogo della Provincia, perché dipendente dalla stessa Corte di appello.
Dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di soppressione, le carte, i documenti, i sigilli ed i registri depositati nell’archivio soppresso e quant’altro ad esso appartiene passano di diritto all’archivio cui è aggregato; e nel termine di trenta giorno da quella data, se ne eseguirà la consegna nei modi di cui all’art. 109 del presente regolamento.
Tutte le spese sono a carico dell’archivio ricevente.
Art. 138
Il decreto Reale che, ai sensi dell’art. 3 della legge e dell’art. 4, prima parte, del presente regolamento, ordina la riunione di uno o più distretti notarili, deve indicare il distretto a cui gli altri sono riuniti. All’archivio notarile di tale distretto sono aggregati di diritto quelli soppressi, salvo che si conservino come sussidiari.
L’archivio notarile, che continui a funzionare come sussidiario ai sensi dell’art. 105, capoverso, della legge, conserva tutte le carte, i documenti, registri e sigilli che vi si trovano depositati; e continuerà ad esercitare, limitatamente al territorio che costituiva il distretto notarile soppresso, le stesse attribuzioni dei distrettuali, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Art. 139
Qualora di sopprima un distretto notarile e se ne conservi come sussidiario l’archivio, rimane di diritto vincolata a favore tanto dell’archivio sussidiario, quanto di quello distrettuale la cauzione del notaro, che, in seguito a trasferimento da una sede ad un’altra compresa nella circoscrizione dei distretti notarili riuniti, passi dalla dipendenza dell’archivio distrettuale a quella dell’archivio sussidiario, o viceversa.
Art. 140
Per gli atti dei notari esercenti nelle residenze comprese nel territorio che costituiva il distretto notarile soppresso, il conservatore che ai sensi dell’art. 129 della legge deve eseguire le ispezioni, è quello dell’archivio notarile sussidiario.
I detti notari debbono all’uopo presentare i registri, i repertori e gli atti, di cui all’art. 128 della legge, all’archivio medesimo.
Quando nel Comune sede dell’archivio sussidiario abbia la sua residenza un membro del Consiglio notarile, questi sarà preferibilmente delegato per le ispezioni.
Art. 141
Quando l’archivio sussidiario non ha più fondi sufficienti per il proprio mantenimento, è soppresso ed è aggregato all’archivio del capoluogo del distretto, a meno che i Comuni interessati non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, ai sensi dell’art. 105 della legge.
Il provvedimento è dato con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
SEZIONE IV
RITIRO DEGLI ATTI E LORO CONSERVAZIONE
Art. 142
I ricevitori del registro trasmettono nel mese di marzo di ciascun anno agli archivi notarili le copie certificate conformi degli atti, pei quali il biennio della registrazione siasi compiuto il 31 dicembre precedente.
Agli archivi debbono essere trasmessi anche gli indici cronologici o rubriche, di cui ogni fascicolo di copie dev’essere munito, a seconda delle norme determinate dal regolamento per l’esecuzione della legge sulle tasse di registro.
Art. 143
Gli uffici del registro, posti nello stesso Comune sede dell’archivio, provvedono alla trasmissione direttamente; quelli situati fuori della sede dell’archivio, per mezzo degli uffici postali ed in pacchi accuratamente suggellati e raccomandati.
I fascicoli debbono essere accompagnati da un elenco riassuntivo redatto in tre esemplari, dei quali uno è subito restituito, a titolo di provvisoria ricevuta, dal conservatore dell’archivio con la propria sottoscrizione.
Degli altri due esemplari, uno rimane all’archivio e l’altro sarà, dopo completato il controllo delle copie, rimesso all’ufficio mittente, con la indicazione delle eventuali mancanze e con le osservazioni; sulle quali i ricevitori del registro sono tenuti a dare le necessarie giustificazioni.
Il controllo può essere eseguito dai soli impiegati dell’archivio, senza l’assistenza o la rappresentanza degli ufficiali del registro.
Art. 144
Il deposito dei moduli dei telegrammi, prescritto dagli artt. 71 e 106 della legge, deve essere fatto a cura delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, da cui dipendono gli uffici telegrafici mittenti.
A tale scopo gli uffici telegrafici, nei termini fissati dai propri regolamenti speciali, inviano alle direzioni da cui dipendono, in piego raccomandato, i telegrammi spediti dai notari.
Le direzioni postali telegrafiche, dopo di aver fatta copia conforme dei telegrammi stessi per uso del proprio servizio, spediscono all’archivio notarile del distretto cui appartiene il notaro mittente, gli originali dei telegrammi in piego raccomandato.
L’invio deve essere accompagnato da un elenco redatto in doppio originale, indicandovi il numero, la data, la provenienza e la destinazione del telegramma, nonché il nome del notaro mittente.
Uno dei elenchi deve essere poi restituito alla Direzione postale telegrafica a titolo di ricevuta con la firma del conservatore dell’archivio, munita dell’impronta del sigillo.
Le dichiarazioni che i notari devono rilasciare agli impiegati telefonici ai sensi dell’art. 85 del presente regolamento, sono pure depositate nell’archivio notarile del distretto, a cui i notari appartengono, a cura dell’Amministrazione dei telefoni, decorsi cinque giorni dalla avvenuta trasmissione telefonica.
Art. 145
Il deposito delle copie autentiche, che i conservatori delle ipoteche debbono trasmettere all’archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3196 art. 106, n. 8 della legge, è eseguito di anno in anno nel mese di dicembre, nei modi di cui all’art. 109 del presente regolamento.
Le stesse norme si osservano per il deposito dei contratti originali di affrancazione, che gli uffici demaniali debbono eseguire, in conformità all’art. 106, n. 9, della legge. Tale deposito avviene nel mese di marzo per gli atti riguardo ai quali il quinquennio dalla stipulazione siasi compiuto nel mese di dicembre precedente.
Art. 146
Per il deposito in archivio degli originali e delle copie di atti notarili rogati in paese estero, in conformità all’art. 106, n. 4, della legge, deve redigersi apposito verbale con le norme e nelle forme prescritte per gli atti notarili; e deve osservarsi quant’altro è disposto dall’art. 68 del presente regolamento.
Art. 147
[Le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali o da altri pubblici ufficiali da trasmettere ai termini dell’art. 106, n. 10, della legge, debbono essere corredate di nota descrittiva, in due esemplari debitamente firmati; dei quali uno, munito di ricevuta dal conservatore, è prontamente restituito al pubblico ufficiale mittente.]
Art. 148
I procuratori della Repubblica ed i procuratori generali della Repubblica, quando abbiano notizia dell’esistenza, per qualsiasi causa, presso persone che non siano legalmente autorizzate a tenerli, di atti o documenti notarili che debbono essere conservati in archivio, o quando loro consti che tali atti e documenti siano stati o siano per essere posti in vendita, devono promuovere la rivendicazione di tali atti e documenti innanzi al competente Tribunale civile, premesse, ove occorra, le cautele che le leggi all’uopo consentono e ferme le eventuali responsabilità civili e penali.
Spetta ai conservatori di archivio di denunziare tali casi quando ne vengano a loro cognizione, ed anche se trattisi di atti e documenti non pertinenti al loro archivio.
Art. 149
Nel caso di morte, di rimozione, di destituzione o di dispensa di un notaro per infermità od altra causa qualunque che gli impedisca lo esercizio, il pretore del mandamento, non appena abbia apposto i sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all’ufficio notarile in conformità al disposto dell’art. 39 della legge, ne informa il presidente del Consiglio notarile ed il conservatore dell’archivio, fissando, almeno cinque giorni prima, il giorno e l’ora per la rimozione dei sigilli e per l’inventario degli atti, dei repertori e delle altre carte del notaro.
Non debbono essere inventariate le carte che non hanno attinenza con l’esercizio professionale: debbono essere compresi nell’inventario i testamenti olografi consegnati fiduciariamente al notaro.
Deve poi il conservatore, eseguita la ispezione e verificazione prescritta dall’art. 108 della legge, completare e regolarizzare, quando sia possibile, gli atti che si trovino incompleti ed irregolari; riordinare gli atti stessi, i repertori e le altre carte notarili che siano in disordine, e formare gli indici, se i volumi ne siano sprovvisti.
Le spese per il completamento e la regolarizzazione degli atti, nonché per il riordinamento degli atti stessi, dei repertori e delle altre carte notarili e per la formazione degli indici, sono a carico del notaro dispensato o rimosso, o dei suoi eredi in caso di morte.
Il conservatore dell’archivio potrà compensare l’importo di tali spese con le quote di partecipazione.
Art. 150
Qualora il conservatore dell’archivio sia assente o legittimamente impedito, potrà eseguire tutte le operazioni di cui all’articolo precedente, compreso anche il ritiro ed il deposito degli atti in archivio, l’impiegato di archivio o il notaro che sia delegato a norma dell’art. 112 della stessa legge.
Se nel corso delle operazioni dell’inventario avvenga di dover procedere all’apertura di un testamento, al rilascio di copie, estratti o certificati, od al compimento di qualsiasi altro atto dipendente da quelli del notaro per cui si procede e che non ammette dilazione, può il conservatore dell’archivio compiere l’atto richiesto. Tale facoltà spetta anche all’impiegato di archivio delegato, quando abbia i requisiti di notaro; altrimenti verrà incaricato per il compimento dell’atto un notaro esercente.
Art. 151
Nel compilare l’inventario ai sensi dell’art. 107 della legge, devono osservarsi le norme seguenti:
quanto ai volumi di atti, registri, repertori ed indici, si accerta il loro numero, lo stato generale di essi e il numero progressivo del primo e dell’ultimo atto contenuti in ogni singolo volume: in caso di dubbio della regolare numerazione o di evidente manomissione dei volumi, si accerta anche il numero dei fogli;
quanto agli atti sciolti, deve indicarsene il numero complessivo oltre al numero con cui ciascun atto è annotato a repertorio.
Rinvenendosi testamenti olografi affidati fiduciariamente al notaro, ognuno di essi va chiuso in involucro suggellato e sottoscritto dagli intervenuti all’inventario; e tanto di essi quanto degli altri testamenti i quali si trovino tuttora in fascicoli distinti, ai sensi dell’art. 61 della legge, si deve compilare un elenco a parte, in carta libera, e da non sottoporsi a registrazione firmato in margine dei fogli intermedi ed in fine da tutti gli intervenuti. Nel verbale d’inventario si fa constare del numero complessivo dei testamenti di cui nell’elenco; il quale non va allegato al verbale ma deve essere conservato con i fascicoli distinti predetti.
Art. 152
La verificazione, di cui all’art. 108 della legge per gli atti che siano stati già sottoposti ad ispezione notarile, è eseguita dal conservatore e consiste nell’accertare se il loro numero ed il loro stato presente di conservazione rispondano alle risultanze dei verbali delle precedenti ispezioni. In caso di non esatta rispondenza, il conservatore avverte il notaro od i suoi eredi delle irregolarità o mancanze riscontrate, e li invita a ripararvi.
Dell’eseguita verificazione, delle sue risultanze, nonché dei provvedimenti eventualmente presi in conseguenza, si fa constare con apposito verbale.
Per gli atti, invece, i quali non furono ancora ispezionati, l’ispezione va eseguita nelle forme ed ai fini indicati negli artt. 128 e 129 della legge e nell’art. 149 del presente regolamento.
Art. 153
Gli atti originali e i repertori debbono essere custoditi in locali diversi da quelli ove sono custodite le copie e, possibilmente, anche in una sala o in un piano diversi dell’edifizio dell’archivio.
I volumi degli atti notarili si dispongono con ordine cronologico, notaro per notaro; e portano sul dorso un’etichetta indicante il numero d’ordine del volume, il nome del notaro e la serie degli anni cui si riferiscono gli atti che ogni volume contiene.
Si osserva altrettanto riguardo ai repertori e registri dei protesti cambiari: i volumi dei repertori, degli atti tra vivi e dei registri dei protesti vanno collocati di seguito alla serie dei volumi degli atti di ogni notaro.
I fascicoli distinti dei testamenti e i repertori degli atti di ultima volontà, le copie dei testamenti, di cui all’art. 66 della legge, l’elenco prescritto dall’art. 151 del presente regolamento e l’indice prescritto dall’art. 72 del regolamento stesso per tutti gli atti di ultima volontà sono custoditi in distinti scompartimenti di apposito armadio, di cui il capo dell’archivio tiene la chiave.
Ogni scompartimento ha un’etichetta con l’indicazione del nome del notaro che ha ricevuti i testamenti che vi sono conservati.
I testamenti pubblici, dopo la morte del testatore e l’avvenuta richiesta degli interessati, e gli altri, dopo la loro apertura e pubblicazione, sono riuniti e poi rilegati, notaro per notaro, in volume separato, da collocarsi di seguito agli altri volumi di atti del notaro rispettivo. Il numero progressivo di ogni testamento e l’ordine cronologico, con il quale esso deve essere collocato nel volume, sono quelli stabiliti dall’articolo 61 della legge. In luogo del testamento tolto si colloca nel fascicolo una scheda indicante la causa della rimozione, la data dell’atto relativo ed il numero sotto il quale il medesimo fu iscritto nel repertorio dell’archivio.
I sigilli notarili depositati in archivio, appena resi inservibili, giusta le disposizioni degli artt. 23 e 40 della legge e 37 del presente regolamento, sono disposti in ordine cronologico in apposito armadio o medagliere, e muniti di un’etichetta, nella quale debbono essere indicati il cognome e nome del notaro, il motivo e la data del deposito.
La chiave dell’armadio è custodita personalmente dal conservatore.
Art. 154
L’indice generale dei notari, di cui all’articolo 114 della legge, deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena eseguito il deposito degli atti in archivio.
L’indice generale delle parti è formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.
Oltre a tali indici, l’archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari: esso è compilato con lo spoglio delle copie repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari. Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall’art. 153 del presente regolamento.
Art. 155
Seguito il deposito delle copie certificate conformi degli atti notarili, le medesime vanno riunite in fascicoli per ciascun notaro in ordine cronologico, secondo la data del ricevimento dell’atto.
Esse saranno, con le norme di cui al precedente articolo, rilegate in volumi, allorché gli atti originali cui si riferiscono verranno ritirati e depositati in archivio.
Nello stesso modo si procede a riunire i moduli dei telegrammi, di cui all’art. 71 della legge, e le dichiarazioni per le trasmissioni telefoniche di cui all’art. 144 del presente regolamento. Tali moduli e dichiarazioni sono conservati in buste distinte per ciascun notaro e le buste sono custodite insieme con i volumi delle copie sopra accennate.
Art. 156
Le copie degli atti privati, gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, le copie autentiche trasmesse dai conservatori delle ipoteche, i contratti originali di affrancazione stipulati dagli uffici demaniali e le copie di convenzioni stipulate dai segretari comunali o da alti pubblici ufficiali (art. 106, nn. 1, 4, 8, 9 e 10 della legge) sono conservati in scaffali diversi da quelli destinati per gli atti e per le copie notarili, ed in scompartimenti rispettivamente distinti; e vanno riuniti in fascicoli, in ordine progressivo.
Tale ordine è dato: per le copie degli atti privati, dal numero della registrazione; per gli atti esteri, dal numero di annotazione nel repertorio dell’archivio; per le copie autentiche che trasmettono i conservatori degli uffici delle ipoteche dalla data della loro presentazione ai detti uffici; per i contratti originali di affrancazione e per le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali ed altri pubblici ufficiali, dalla data di stipulazione.
I fascicoli debbono essere cuciti e, a seconda dei casi, rilegati in volumi, a norma dell’art. 153 del presente regolamento, oppure custoditi in apposite cassette.
Art. 157
Le copie dei repertori, che i notari debbono trasmettere ogni mese ai sensi dell’art. 65 della legge, vanno raccolte in separati fascicoli, notaro per notaro, dopo avvenuta la disamina di cui all’art. 225 del presente regolamento. Quelle del repertorio degli atti di ultima volontà sono conservate nello stesso modo prescritto per i testamenti dall’art. 153 del presente regolamento.
Art. 158
È assolutamente vietato al conservatore ed agli altri impiegati di asportare dall’archivio atti, repertori, registri, copie, sigilli, salvo i casi autorizzati dalle leggi, nei quali il conservatore dell’archivio deve osservare quanto è prescritto pei notari dall’art. 66 della legge.
CONTABILITÀ DEGLI ARCHIVI
Art. 159
Il Ministero di grazia e giustizia, a mezzo dell’autorità giudiziaria, forma l’inventario di tutti i beni appartenenti a ciascun archivio. Alla compilazione di tale inventario assiste il conservatore; il quale, sottoscrivendolo, si costituisce consegnatario responsabile dei beni che vi sono descritti.
L’inventario è steso in tre esemplari, dei quali uno è conservato presso l’archivio, l’altro presso il Ministro di grazia e giustizia, ed il terzo è trattenuto dal conservatore.
Art. 160
I beni immobili sono descritti nell’inventario con tutte le indicazioni necessarie per accertarne l’identità, la provenienza ed il valore.
I beni mobili sono descritti con le seguenti indicazioni:
a) la designazione dei locali in cui si trovano e la loro specifica destinazione;
b) il numero, la denominazione e la descrizione di essi, secondo la natura e specie;
c) la classificazione in nuovi, usati e fuori d’uso.
Ogni mobile deve essere contrassegnato con un numero progressivo, corrispondente a quello sotto il quale è descritto nell’inventario.
La serie dei numeri deve essere ininterrotta. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un mobile, non può il numero, che lo contrassegna, servire a distinguerne un altro.
Art. 161
Nell’inventario debbono essere annotate le variazioni che si verificano, e le cause delle medesime.
Come allegato al rendiconto consuntivo dell’archivio il conservatore trasmette al Ministero di grazia e giustizia, in triplice esemplare, l’elenco delle variazioni avvenute durante l’esercizio, cui il rendiconto si riferisce. Il detto elenco deve essere corredato, per le variazioni in aumento, della indicazione degli estremi della partita di spesa registrata nel giornale; e per quelle in diminuzione, dalla indicazione degli estremi delle bollette staccate dal bollettario di cui al seguente art. 187, e delle note ministeriali che autorizzano la vendita o il depennamento dall’inventario.
Due dei detti esemplari devono essere restituiti all’archivio col visto del Ministero; e di essi, uno è conservato presso l’archivio stesso e l’altro è trattenuto dal conservatore.
PARTE II
CONTRATTI
Art. 162
Per l’esecuzione dei lavori e provviste e per ogni aumento o diminuzione di patrimonio, eccedenti le lire seimila, si provvede con contratti stipulati dal conservatore, previa autorizzazione del ministro, da emettersi in base a perizia tecnica dell’Ufficio del genio civile.
Il contratto stipulato non è eseguibile, se non dopo che sia stato approvato con decreto del ministro di grazia e giustizia, ed il decreto stesso sia stato registrato alla Corte dei conti.
Art. 163
Le locazioni attive e passive sono approvate con decreto del ministro di grazia e giustizia, da registrarsi alla Corte dei conti.
Nel contratto deve essere inclusa la clausola risolutiva pel caso di soppressione dell’archivio.
Art. 164
Quando si tratti di spesa che superi la somma di L. 12.000, il progetto del contratto da stipularsi deve essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato.
Art. 165
Per l’esecuzione di lavori o provviste dell’importo eccedente le L. 12.000, il Ministero di grazia e giustizia, si avvale, quando sia possibile, del sistema dei pubblici incanti; se invece si stipuli il contratto in seguito a licitazione o trattativa privata, il decreto che approva il contratto deve indicarne i motivi.
Art. 166
Se nell’esecuzione di un contratto, che non venne preceduto dal parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti per i quali debbansi oltrepassare i limiti indicati nell’art. 164 del presente regolamento, il progetto del nuovo contratto dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato.
SEZIONE VI
AMMINISTRAZIONE, STATISTICA E REGOLAMENTO INTERNO
Art. 217
Ogni archivio deve tenere: un esemplare della tabella indicata nell’art. 1 del presente regolamento; uno stato riassuntivo degli atti, dei repertori, dei sigilli e delle copie depositate; un registro di corrispondenza; un registro per la ricezione delle copie di testamenti pubblici; il ruolo organico sia del personale proprio, sia di ogni archivio mandamentale o comunale esistente nel distretto.
L’esemplare della tabella, debitamente tenuto al corrente, deve essere costantemente esposto, in modo da essere visibile al pubblico.
Nello stato riassuntivo di cui sopra sono annotati nella totalità, ma distintamente per notaro, i volumi degli atti notarili, dei repertori delle copie, degli altri atti di diversa specie, i sigilli depositati e quant’altro forma il materiale archivistico. Ogni scaffale o armadio, in cui sono conservati i volumi e le carte, va distinto, ai fini dell’art. 114, capoverso, della legge, con un numero progressivo; ogni scompartimento dello stesso scaffale o dello stesso armadio è contrassegnato, con una lettera alfabetica e porta una etichetta esterna con l’indicazione della natura delle carte conservate e dell’anno cui le medesime si riferiscono. In detto stato riassuntivo deve anche farsi speciale menzione dell’armadio ove sono custoditi i fascicoli dei testamenti ed i repertori degli atti di ultima volontà, e dell’armadio o medagliere ove sono custoditi i sigilli dei notari cessati dall’esercizio. Tale stato riassuntivo deve essere tenuto sempre al corrente.
Nel registro di corrispondenza deve indicarsi il numero generale d’ordine, quello di richiamo, la data di invio, di arrivo, il nome del mittente, la data e il numero della lettera, il nome del destinatario, l’oggetto della corrispondenza. Vi si deve poi prendere nota speciale del provvedimento con cui l’affare fu definito.
Nel registro per la ricezione delle copie dei testamenti pubblici si annota il numero d’ordine e la data di arrivo in archivio; vi si debbono inoltre riprodurre tutte le indicazioni scritte sulla busta, giusta quanto prescrive l’art. 79 del presente regolamento. Questo registro deve essere conservato con i fascicoli dei testamenti.
Nel ruolo organico del personale sono indicati per ciascun impiegato il grado, il cognome, il nome e la paternità, la data e il luogo di nascita, la data della nomina o della promozione di classe e quella di assunzione in servizio, l’ammontare dello stipendio con gli eventuali relativi sessenni e, per i conservatori, l’ammontare della cauzione e come la medesima è prestata.
Nello stesso modo è tenuto il ruolo organico per ogni archivio notarile mandamentale o comunale.
Art. 218
Il capo dell’archivio, nell’assumere le sue funzioni, deve procedere alla ricognizione dello stato di Cassa in riscontro ai registri contabili e, in via sommaria, dello stato di consistenza dell’archivio, in contraddittorio del funzionario che cessa o del suo legale rappresentante, e con l’assistenza del procuratore della Repubblica o del pretore dal medesimo delegato.
Delle operazioni anzidette si redige apposito verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, in quattro esemplari: dei quali uno è conservato nell’archivio, un altro è trasmesso al Ministero della giustizia, e gli altri due sono trattenuti dagli interessati.
Art. 219
Il registro delle richieste è formato nei suoi fogli da una matrice e da tre contromatrici. La matrice e l’ultima contromatrice servono per indicare il nome, il cognome e il domicilio del richiedente, la data della richiesta, la natura, la data ed il numero di repertorio dell’atto richiesto, l’importo della somma anticipata e l’ammontare definitivo dei diritti liquidati e riscossi dall’archivio. Esse debbono essere sottoscritte dal conservatore, il quale indicherà nella matrice anche il numero sotto cui fu annotata l’operazione nel bollettario.
Le due contromatrici intermedie, sulle quali vanno indicati soltanto il cognome e il nome del richiedente e l’oggetto e la data della richiesta, servono per essere collocate, l’una nello scaffale, al posto donde il volume è stato rimosso, l’altra nel volume al posto dell’atto richiesto: anche esse sono firmate dal conservatore.
Art. 220
[La serie progressiva dei numeri del registro cronologico, di cui all’art. 112 della legge, è sempre continuativa.
Il conservatore deve, alla fine dell’esercizio finanziario (30 giugno), indicare dopo l’ultimo annotamento il numero delle operazioni riportate nell’anno, con il richiamo del primo e dell’ultimo numero di esse, ed apporre a tale dichiarazione la data, la propria firma e l’impronta del sigillo dell’archivio.
In tale registro si indicano, in ordine progressivo, la specie dell’operazione richiesta, la forma, la natura, la data e il numero di repertorio dell’atto cui l’operazione si riferisce, e le generalità delle parti; il cognome, il nome e il domicilio o residenza del richiedente; l’ammontare della somma riscossa per tasse e diritti di archivio, ed il numero e la data della quietanza staccata dal bollettario.
Il pubblico ufficiale, cui siano presentati per ragioni di ufficio una copia, un certificato, un estratto mancanti del numero di annotazione nel registro cronologico, deve informare immediatamente il procuratore del Re.].
Art. 221
Il conservatore deve tenere un registro per annotare i diritti e le tasse spettanti all’archivio relativamente ad atti compiuti in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio.
Egli ha diritto di conoscere il numero d’ordine sotto il quale l’affare, cui si riferisce la richiesta che ha dato luogo all’atto, trovasi iscritto nei registri dell’autorità giudiziaria.
Nel registro, di cui nel presente articolo, s’indicano in ordine progressivo il numero del registro cronologico, di cui all’art. 112 della legge, il numero d’ordine specificato nel capoverso precedente, la persona nel cui interesse l’atto è stato fatto, la natura e la data dell’atto, l’autorità richiedente, la data della richiesta l’importo da ricuperare, la somma effettivamente ricuperata, la data ed il numero della bolletta di riscossione.
Il conservatore deve informarsi entro congrui periodi se l’affare fu definito o se dette luogo al rimborso delle spese; e, in caso affermativo, domandare che sia rimessa all’archivio la somma allo stesso dovuta. Nella colonna “osservazioni” si deve tenere nota delle pratiche che il conservatore abbia in tali sensi eseguite.
Nello stesso registro si annotano pure tutti gli altri atti eseguiti altrimenti a debito ed in genere tutte le tasse e diritti eventualmente ricuperabili. Vi si prende anche nota, ai fini degli artt. 10 e 11 della tariffa annessa alla legge, dei testamenti pubblicati dall’archivio o dai notari, non appena, per questi ultimi testamenti, se ne abbia notizia mediante lo spoglio delle copie dei repertori, le quali debbono dai notari essere trasmesse ogni mese all’archivio ai sensi dell’articolo 65 della legge.
Art. 222
Qualora il conservatore proceda nel proprio ufficio all’apertura o alla pubblicazione di un testamento depositato in archivio, deve prendere nota dell’avvenuta operazione, oltreché sul repertorio speciale prescritto dalle leggi sulle tasse di registro per i capi di tutte le Amministrazioni pubbliche, anche sui repertori del notaro che aveva in deposito il testamento. Nel repertorio degli atti tra vivi l’annotazione va fatta di seguito all’ultimo annotamento, continuando la numerazione del repertorio stesso e riportando tanto il numero che il testamento aveva nel repertorio del notaro per gli atti di ultima volontà, quanto l’altro sotto il quale l’operazione è stata annotata nel repertorio dell’archivio. Nel repertorio degli atti di ultima volontà devono indicarsi il numero dell’annotamento sul repertorio dell’archivio ed il numero dell’annotamento sul repertorio del notaro per gli atti tra vivi.
Uguali richiami saranno fatti sull’elenco speciale di cui all’art. 151 del presente regolamento.
Art. 223
Le disposizioni relative alla forma degli atti notarili debbono essere osservate anche dai conservatori d’archivio in quanto compiono funzioni di notaro.
Art. 224
I certificati negativi, che il conservatore può rilasciare, a norma dell’art. 112 della legge, debbono contenere la formula “Non si trova”, esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza.
Art. 225
Quando nella disamina delle copie degli annotamenti fatti a repertorio, il conservatore venga a rilevare delle inesattezze nell’applicazione o nella misura delle tasse d’archivio, procede alle necessarie rettificazioni mediante nota speciale da redigersi in due esemplari: dei quali uno deve rimanere allegato alle rispettive copie di annotamenti e l’altro è comunicato al notaro con invito a regolarizzare le partite.
Quando il conservatore abbia fondato sospetto di mancata annotazione di qualche atto o convenzione, ovvero di infedele indicazione o del valore del relativo oggetto o dell’ammontare dell’onorario percetto dal notaro può assumere tutte le informazioni che ravvisi opportune; e può pure chiedere schiarimenti al ricevitore del registro ed anche farsi presentare dal notaro i repertori e gli originali degli atti.
Art. 226
La denunzia delle contravvenzioni, di cui all’art. 110 della legge, è fatta dal conservatore con nota di ufficio, e non più tardi di dieci giorni dalla constatazione.
[I conservatori sono tenuti a spedire al Ministero di grazia e giustizia, il giorno 26 di ogni mese, alla chiusura dell’ufficio, curando che vi sia apposta in modo visibile l’impronta del timbro postale di spedizione, l’elenco dei notari che hanno presentato le copie degli annotamenti a repertorio, con l’indicazione per ciascuno dell’ammontare delle tasse versate.].
Art. 227
Gli archivi devono essere provvisti di due sigilli, l’uno ad umido e l’altro a secco, del diametro di trentacinque millimetri, e portanti nel mezzo lo stemma nazionale, ed intorno la leggenda: “ Archivio notarile distrettuale o sussidiario di….. “ (il nome della città ove ha sede l’archivio).
Art. 228
[Le notizie statistiche di cui all’art. 114 della legge, debbono essere dall’archivio distrettuale raccolte, ordinate e spedite al Ministero di grazia e giustizia nei modelli che verranno all’uopo somministrati annualmente.
Le notizie relative al notariato comprendono, non solo quanto può riflettere il personale dei notari, cioè nomine, trasferimenti, cessazioni dall’esercizio per morte, rinuncia, decadenza o punizioni disciplinari e riabilitazioni, ma altresì quanto riguarda il numero e la qualità degli atti rogati o autenticati e le convenzioni distinte in essi contenute, gli onorari percepiti, le multe e le tasse pagate agli archivi ed ai Consigli notarili.
A tale oggetto, e per quanto può riflettere il personale dei notari, il presidente del Consiglio notarile deve fornire all’archivio le notizie che riguardano il Consiglio stesso ed il Collegio notarile.
La statistica del servizio degli archivi comprende:
1° le notizie riguardanti gli atti, i repertori, i sigilli e le copie depositate negli archivi stessi;
2° i lavori eseguiti durante l’anno, sia per registrazioni, spedizioni di copie, estratti, certificati, letture, ispezioni, ricerche e collazioni di atti, sia per ogni altra operazione compiuta dall’archivio;
3° i diritti e gli emolumenti percepiti, le spese fatte per i bisogni ordinari e straordinari del servizio.].
Art. 229
[Il conservatore dell’archivio deve curare che siano in tempo e diligentemente raccolti nell’archivio tutti i dati che concernono l’esercizio del notariato ed il servizio dell’archivio, estraendoli dai libri, indici e registri ivi esistenti. Può richiedere, inoltre dai notari e dal Consiglio notarile del distretto tutte le altre notizie complementari, che si riferiscono all’esercizio del notariato.
Con le notizie raccolte si compilano le tavole statistiche in due originali: dei quali uno rimane all’archivio, e l’altro è inviato al Ministero di grazia e giustizia a mezzo del procuratore del Re.
Le norme da osservare per la formazione e per l’invio delle tavole statistiche sono stabilite dal Ministero di grazia e giustizia.].
Art. 230
Ogni archivio ha un regolamento interno che deve contenere le norme relative all’osservanza dell’orario di ufficio e alla distribuzione dei servizi.
Tale regolamento è compilato dal conservatore e deve essere approvato dal Ministro della giustizia; occorrendo apportarvi variazioni, si segue la medesima procedura.
La distribuzione dei servizi stabilita con il regolamento interno e l’osservanza del medesimo rimangono sotto la personale e diretta responsabilità del conservatore.
Capo II
DEGLI ARCHIVI NOTARILI MANDAMENTALI E COMUNALI
Art. 231
Per istituire un archivio notarile mandamentale, nei Comuni sede di pretura, ai sensi dell’art. 118 della legge, occorre la domanda dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento.
La domanda per la istituzione può farsi in qualunque tempo. Le spese vanno ripartite fra tutti i Comuni del mandamento, compresi anche i dissenzienti, in ragione della rispettiva popolazione.
Art. 232
I Comuni interessati debbono con le forme di legge deliberare in ordine alle spese occorrenti per l’impianto dell’archivio, per lo stipendio del conservatore, per il locale che dovrà servire di sede all’archivio stesso e per quant’altro sia necessario al regolare funzionamento dell’ufficio. Il locale deve rispondere, possibilmente, alle condizioni indicate nell’art. 110 del presente regolamento.
Copia delle deliberazioni dei Consigli comunali è trasmessa con la domanda di istituzione al conservatore d’archivio notarile distrettuale. Egli, entro un mese, esprime il suo parere in ordine alla convenienza della istituzione, e trasmette le carte al procuratore della Repubblica, il quale invia sollecitamente gli atti al procuratore generale, esprimendo il proprio parere. Il procuratore generale, esaminati gli atti e compiute le altre indagini che ritenga del caso, li trasmette al Ministero della giustizia col proprio avviso.
Il Ministro, in caso di accoglimento della domanda promuove il decreto presidenziale, con cui si istituisce l’archivio mandamentale.
Art. 233
Quando si renda vacante il posto di conservatore dell’archivio mandamentale, il sindaco del Comune capoluogo del mandamento deve, nel termine di tre giorni, darne notizia al conservatore dell’archivio distrettuale, il quale ne informa prontamente il procuratore della Repubblica.
Il procuratore della Repubblica ne da comunicazione, entro i successivi cinque giorni, al Ministero della giustizia, il quale provvede per la reggenza dell’archivio e per la pubblicazione del concorso, ai sensi dell’art. 118 del presente regolamento.
Nel bando dovrà essere indicato lo stipendio annuo e l’ammontare della cauzione, stabilito nelle forme di cui agli artt. 121 e 122 della legge.
Gli aspiranti debbono presentare, a corredo della domanda per il concorso, i documenti indicati nell’art. 119 del presente regolamento, nonché i documenti comprovanti i requisiti stabiliti dall’art. 119 della legge, nelle forme indicate dall’art. 120 del regolamento stesso.
Art. 234
Dopo i trenta giorni assegnati con bando di concorso, il procuratore del Re trasmette tutti gli atti al conservatore dell’archivio notarile distrettuale, il quale, compilata una sommaria relazione intorno ai concorrenti ed ai titoli da ciascuno di essi presentati, ne invia un esemplare a ciascun sindaco dei Comuni del mandamento, perché le Giunte possano tenerla presente per i pareri che debbono emettere, giusta quanto dispone l’art. 120 della legge.
I sindaci debbono far pervenire sollecitamente copia delle deliberazioni delle rispettive Giunte al conservatore; il quale invia alla Corte o sezione di Corte d’appello, per mezzo del procuratore del Re, tutti gli atti concernenti il concorso, aggiungendovi il suo parere.
La Corte o sezione di Corte di appello, udito il pubblico ministero, esprime il suo avviso e rassegna gli atti al ministro di grazia e giustizia.
Il ministro, esaminati i documenti e gli atti del concorso e vagliati i titoli degli aspiranti, promuove il decreto Reale di nomina del conservatore.
Art. 235
Il conservatore dell’archivio notarile mandamentale deve curare che, entro il termine di mesi due dal giorno della pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia, sia emesso il provvedimento con cui il Tribunale dichiari l’idoneità della cauzione. Entro quindici giorni dalla costituzione della cauzione egli presta il giuramento, ai sensi dell’art. 207 del presente regolamento, ed assume l’esercizio delle funzioni.
Per la consegna dell’ufficio si osservano le norme stabilite nell’art. 218 del regolamento stesso.
Art. 236
I provvedimenti dell’autorità giudiziaria riguardanti le variazioni e lo svincolo delle cauzioni dei conservatori degli archivi notarili mandamentali, devono essere emessi dopo che il conservatore dell’archivio notarile distrettuale abbia rilasciato il suo nulla osta, e previo l’assenso dei Comuni interessati.
Art. 237
Ogni archivio notarile mandamentale ha l’orario d’ufficio, che viene stabilito dal conservatore dell’archivio notarile distrettuale, sulla proposta del conservatore dell’archivio mandamentale.
Nei casi di dissenso, decide il procuratore della Repubblica.
La tabella, che indica l’orario d’ufficio, dev’essere tenuta esposta nei modi indicati dall’articolo 112 del presente regolamento.
Art. 238
Ogni archivio notarile mandamentale deve tenere:
1) un bollettario a madre e figlia;
[ 2) un registro per annotare tutte le copie, gli estratti, i certificati rilasciati a pagamento o a debito;];
3) un registro dei partecipanti.
Tali registri, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati nei loro fogli e vidimati dal pretore del mandamento. Nella prima pagina dei detti registri dev’essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono; ed a questa dichiarazione il pretore deve apporre la data, la firma e l’impronta del sigillo del proprio ufficio.
Ogni archivio deve inoltre essere provvisto, in conformità di quanto è disposto dall’art. 227 del presente regolamento, di due sigilli con la leggenda: “Archivio notarile mandamentale di…”.
Art. 239
Per il deposito delle copie certificate conformi, di cui all’art. 118 della legge, sono applicabili le disposizioni contenute negli artt. 142 e 143 del presente regolamento.
Seguito il deposito, le copie sono riunite in fascicoli per ciascun notaro, in ordine cronologico, secondo la data di ricevimento dell’atto e vengono custodite in apposite buste.
Al cessare dall’esercizio del rispettivo notaro, si rilegheranno in volumi, osservando il disposto dell’art. 153 del presente regolamento, secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dal conservatore dell’archivio notarile distrettuale.
Il conservatore deve custodire in ordine gli atti e redigerne l’inventario, alla presenza di un impiegato dell’archivio distrettuale delegato dal conservatore.
Detto inventario deve essere compilato in doppio esemplare: da trasmettersi l’uno all’archivio notarile distrettuale, e l’altro da conservarsi nello stesso archivio mandamentale.
Nel caso d’inadempimento, il Ministero della giustizia stabilisce un termine perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine ed inventariati a cura del Ministero stesso, e sempre a spesa dei Comuni cui spetta, gli atti che fossero da ordinare od inventariare.
Art. 240
[Alla nota prescritta dall’art. 77 della legge deve precedere il numero progressivo sotto il quale le copie, gli estratti ed i certificati sono annotati nel registro indicato al n. 2 dell’art. 238 del presente regolamento.
Anche a tali copie, estratti e certificati è applicabile il disposto contenuto nell’ultimo capoverso dell’art. 220 del regolamento stesso.]
Art. 241
Le norme per la riscossione dei proventi, il pagamento delle spese e quanto altro riflette l’amministrazione finanziaria degli archivi notarili mandamentali, sono stabilite dai Comuni interessati, salva la vigilanza spettante al conservatore dell’archivio distrettuale, ai sensi del seguente art. 242.
Le spese, compreso lo stipendio del conservatore, debbono anticiparsi dal Comune in cui ha sede l’archivio, salvo il regresso verso chi di ragione.
A tale uopo il conservatore dell’archivio deve rivolgersi, in tempo utile, al sindaco del detto Comune per il relativo pagamento.
Art. 242
Agli effetti dell’art. 126 della legge, spetta ai conservatori degli archivi notarili distrettuali la vigilanza sui conti annuali degli archivi notarili mandamentali.
[Dell’esercizio di questa vigilanza il conservatore deve a sua volta tener proposito nella relazione, che compila a norma dell’art. 216 del presente regolamento. ]
Art. 243
Il conservatore dell’archivio notarile distrettuale veglia al regolare andamento del servizio negli archivi notarili mandamentali e può impartire ai conservatori degli archivi stessi tutte quelle istruzioni che creda convenienti.
Può inoltre proporre le opportune ispezioni ai sensi dell’art. 127 della legge.
Qualora il conservatore dell’archivio notarile mandamentale non osservi le ricevute istruzioni, il conservatore dell’archivio distrettuale ne informa il procuratore della Repubblica per i necessari provvedimenti.
Art. 244
[I conservatori degli archivi mandamentali debbono ogni anno, nelle epoche in cui ne saranno richiesti dal conservatore dell’archivio notarile distrettuale, trasmettere al medesimo una relazione, ai sensi dell’art. 216 del presente regolamento, intorno ai diversi servizi dell’archivio e particolarmente a quello delle quote di partecipazione; debbono altresì raccogliere e somministrare all’archivio distrettuale tutte le altre notizie delle quali vengono richiesti ai fini della compilazione della statistica notarile.]
Art. 245
Oltre le disposizioni particolarmente richiamate nel presente capo, anche le altre contenute nel capo 1° di questo titolo si estendono agli archivi notarili mandamentali ed ai conservatori dei medesimi, sempre che siano applicabili.
Ai conservatori degli archivi mandamentali si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degl’impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, l’aspettativa, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.
Art. 246
Qualora la maggioranza dei Comuni componenti il mandamento, tenuta presente la loro rispettiva popolazione, deliberi la soppressione dell’archivio mandamentale, questo può essere conservato come archivio comunale, purché già abbia esistito come tale a norma dei preesistenti ordinamenti, vi siano ancora depositati atti originali antichi, ed il Comune ove il detto archivio è posto ne faccia domanda al Ministero della giustizia, obbligandosi di sostenere interamente le spese di manutenzione e di custodia.
Pervenute le copie delle deliberazioni, che il Consiglio comunale deve in proposito prendere con le forme di legge, il Ministro, uditi il parere del conservatore dell’archivio notarile distrettuale e quello del procuratore della Repubblica, promuove il relativo decreto presidenziale.
Art. 247
Il conservatore dell’archivio comunale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio del Comune in cui ha sede l’archivio e sentito il conservatore dell’archivio notarile del distretto, tra i notari residenti nel Comune, o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro. Può essere nominato conservatore dell’archivio comunale anche il segretario del Comune sede dell’archivio.
Sono estese agli archivi notarili comunali, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 237, 239, 243 e 244 del presente regolamento.
Tali archivi appongono agli atti che rilasciano il sigillo del Comune.
Art. 248
Qualora sia soppresso il mandamento, è soppresso altresì l’archivio mandamentale.
Il decreto presidenziale che ordina la soppressione dell’archivio indica se gli atti e i documenti debbano passare in deposito nell’archivio notarile del mandamento a cui quello soppresso fu aggregato, oppure nell’archivio notarile del distretto.
Si procede pure alla soppressione di un archivio notarile mandamentale o comunale in seguito alla domanda dei Comuni interessati, o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte: in tal caso gli atti e i documenti vanno trasportati nell’archivio notarile del distretto, a spese del Comune in cui aveva sede l’archivio soppresso, salvo al Comune medesimo il regresso verso chi di ragione.
Titolo VI
DELLA VIGILANZA SUI NOTARI, SUI CONSIGLI E SUGLI ARCHIVI; DELLE ISPEZIONI; DELLE PENE DISCIPLINARI E DEI PROCEDIMENTI PER L’APPLICAZIONE DELLE MEDESIME
Capo I
DELLA VIGILANZA E DELLE ISPEZIONI
Art. 249
L’alta vigilanza che, ai termini dell’articolo 127 della legge, il Ministro della giustizia, i procuratori generali presso le Corti o sezioni di Corte di appello, ed i procuratori della Repubblica esercitano nei limiti delle rispettive giurisdizioni sui notari, Consigli ed archivi notarili, include la facoltà di ordinare, o promuovere, secondo le diverse loro competenze, visite ed ispezioni tanto agli archivi, quanto agli uffici dei notari e dei Consigli notarili. Le stesse autorità possono anche prendere o promuovere quelle determinazioni, che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti Consigli, archivi od uffici.
Art. 250
Non sono soggetti alle ispezioni gli atti di ultima volontà durante la vita del testatore.
Tale divieto non si estende ai repertori degli atti su indicati, né all’atto di deposito del testamento segreto.
Le ispezioni periodiche agli atti, ai repertori ed ai registri dei notari debbono compiersi entro il primo semestre dell’anno, riguardano di regola gli atti del biennio immediatamente precedente e sono limitate anno per anno agli atti, repertori e registri della metà dei notari di ogni distretto.
Nella prima quindicina di dicembre il presidente del Consiglio notarile, d’accordo con il conservatore dell’archivio, stabilisce quali siano i notari che nel 1° semestre dell’anno successivo debbono presentare gli atti, repertori e registri per la ispezione, assegnando all’uopo un termine a ciascun notaro.
Qualora il presidente del Consiglio notarile non creda di eseguire personalmente la ispezione, deve delegare un consigliere, informandone il Ministero della giustizia non più tardi del 15 dicembre di ogni anno.
La delega non può essere fatta di regola che ad un solo consigliere.
La facoltà di delega non è ammessa pel conservatore.
Art. 251
Il notaro, che nel termine prefissogli non adempia all’obbligo della presentazione degli atti, repertori e registri per la ispezione, deve essere denunziato a cura del presidente del Consiglio notarile, al procuratore della Repubblica per il provvedimento della sospensione, ai sensi dell’art. 128, primo capoverso della legge.
I notari possono esigere ricevuta degli atti da loro presentati alla ispezione, producendo una doppia nota in carta libera nella quale indicheranno il numero progressivo, la data e la natura di ogni atto e specificheranno i repertori ed i registri esibiti. Eseguito il riscontro, il segretario del Consiglio notarile o chi ne fa le veci e, nel caso previsto dall’art. 140 del presente regolamento, il conservatore dell’archivio sussidiario restituiscono al notaro una delle due note, la quale deve contenere in calce il certificato dell’avvenuta presentazione.
Art. 252
Non appena presentati gli atti, i repertori ed i registri, si procede alla loro verifica, che è eseguita con perfetta parità di attribuzioni dal presidente del Consiglio notarile e dal conservatore dell’archivio.
Ove per qualche rilievo non vi fosse accordo tra i due ufficiali ispezionanti, debbono farsi risultare succintamente dal verbale le ragioni del dissenso.
Le ispezioni agli atti ed ai registri dei protesti cambiari debbono essere fatte con la scorta dei repertori e delle copie degli annotamenti mensili.
Art. 253
Il conservatore dell’archivio notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di ogni ispezione in doppio esemplare, indicando:
l’anno, il mese ed il giorno;
il nome e il cognome, la qualità, il domicilio o la residenza degli ufficiali che procedono alla ispezione;
il nome, il cognome e la residenza del notaro;
il numero degli atti, dei repertori e dei registri verificati;
le contravvenzioni rilevate;
e, succintamente, le osservazioni fatte nel corso delle operazioni e le eventuali deduzioni del notaro.
Il verbale è sottoscritto dal notaro e dagli ufficiali anzidetti. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto.
Uno degli esemplari del verbale è depositato nell’archivio notarile, l’altro è trasmesso immediatamente al procuratore della Repubblica per gli effetti di cui all’articolo seguente.
Copia del verbale d’ispezione deve essere depositata nell’ufficio del Consiglio notarile.
Art. 254
Il procuratore della Repubblica, esaminati i verbali delle ispezioni e promossi i provvedimenti disciplinari per le eventuali contravvenzioni rilevate trasmette al procuratore generale, non più tardi del 31 luglio di ogni anno, una relazione sull’andamento generale del servizio notarile nel distretto; ed il procuratore generale, a sua volta, con rapporto particolareggiato informa il Ministro della giustizia dell’esito delle operazioni in tutti i distretti notarili compresi nella giurisdizione della Corte di appello.
Tale rapporto dovrà essere trasmesso non oltre il 31 agosto di ogni anno.
Art. 255
[Ultimate le ispezioni nel distretto, e prima del 31 luglio di ogni anno, il presidente del Consiglio notarile o il consigliere da lui delegato ed il conservatore dell’archivio o chi ne fa le veci trasmettono al procuratore del Re le tabelle delle indennità loro dovute, ai sensi dell’articolo 130 della legge, indicando in esse il numero degli atti ispezionati per ciascun notaro.
Il procuratore del Re, dopo verificata con il riscontro dei verbali la esattezza delle indicazioni contenute nelle tabelle, vi appone il visto; e, non più tardi del 15 agosto di ogni anno, le spedisce al Ministero di grazia e giustizia per la liquidazione ed il pagamento.
La indennità, di cui all’art. 130 della legge, è dovuta unicamente per gli atti originali ispezionati.]
Art. 256
[Le ispezioni periodiche agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti, di cui all’art. 129 n. 2 della legge, sono eseguite nel primo semestre di ogni anno limitatamente alla metà dei distretti del Regno; e riguardano di regola gli atti del biennio immediatamente precedente.
All’uopo, con decreto ministeriale, si stabilisce un turno tra i distretti notarili. Nella seconda quindicina di dicembre, il ministro di grazia e giustizia fissa per ciascun ispettore il giro che egli dovrà compiere durante il primo semestre dell’anno successivo, curando che a ciascun ispettore sia assegnato un numero di distretti compresi, possibilmente, nella circoscrizione della stessa Corte d’appello.
Qualora l’ispettore superiore preveda che nel termine anzidetto non possa completare il giro, deve renderne avvertito il Ministero di grazia e giustizia, affinché possa provvedere in tempo utile alla delegazione, ai sensi dell’art. 129, ultimo capoverso, della legge.
Il Ministero di grazia e giustizia, deve essere pure informato a cura del presidente del Tribunale nel caso che, avvenute le elezioni di cui all’art. 85 della legge, il nuovo presidente del Consiglio notarile, o il consigliere da lui delegato, non abbiano subito l’ispezione agli atti del biennio precedente. Il Ministero provvede alla ispezione, o disponendo un giro suppletivo dei propri ispettori, ovvero nei sensi del capoverso su indicato.]
Art. 257
Il verbale relativo alle ispezioni di cui al precedente articolo è compilato in doppio esemplare e deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 253 del regolamento. Inoltre per ogni giro d’ispezione periodica deve essere redatta, ove sia necessaria, una relazione.
Gli ispettori superiori, completata la verificazione, trasmettono al Ministero della giustizia uno degli esemplari del verbale, e depositano nell’archivio notarile del distretto l’altro esemplare. A cura poi del conservatore se ne faranno immediatamente due copie, da trasmettere l’una al procuratore della Repubblica, per gli effetti di cui all’art. 254 del regolamento stesso, e l’altra al presidente del Consiglio notarile.
Art. 258
Le ispezioni periodiche agli archivi notarili debbono eseguirsi in modo che entro ogni biennio sia compiuta una ispezione generale a tutti i detti archivi.
Esse debbono constatare se i diversi servizi procedano secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni emanate dalle competenti autorità, e se coloro che vi sono addetti vi attendano con la dovuta regolarità e diligenza. Può l’ispettore proporre gli opportuni provvedimenti diretti a riparare e prevenire deficienze. Quando sia assolutamente necessario, può anche, sotto la propria responsabilità prendere i provvedimenti di carattere urgente, riferendone al Ministero della giustizia.
Nelle ispezioni si deve specialmente esaminare se sono debitamente custoditi gli atti, i repertori, i sigilli e tutti i documenti che sono depositati e conservati negli archivi; se i locali rispondono ai requisiti indicati nell’art. 110 del presente regolamento, ed alle esigenze speciali dell’archivio, e se sono tenuti con le dovute cautele; se procedono regolarmente il servizio di cassa, la riscossione dei proventi ed il pagamento delle spese; se funzionano secondo le norme prescritte il servizio di revisione degli atti ed il rilascio delle copie, certificati ed estratti; se sono regolarmente tenuti gli indici degli atti, i bollettari e i registri tutti prescritti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 259
L’ispettore superiore deve per ogni singola ispezione di archivio notarile redigere un verbale firmato da lui e dal capo dell’archivio ispezionato, facendo constare succintamente i rilievi accertati, le istruzioni date e i provvedimenti presi nei casi d’urgenza.
Il verbale d’ispezione è compilato in due originali: dei quali uno è trasmesso sollecitamente al Ministero della giustizia; e l’altro consegnato allo stesso capo dell’archivio ispezionato, facendosi tale consegna risultare dal verbale stesso.
Le deduzioni che il capo dell’archivio creda di fare in ordine ai rilievi dell’ispettore debbono essere scritte a parte, ed in due copie da alligarsi una per ogni esemplare del verbale d’ispezione.
Per ogni ispezione, così periodica come straordinaria, l’ispettore deve redigere inoltre una relazione al Ministero della giustizia con le eventuali proposte.
Nel caso che siano state rilevate irregolarità per cui si debba iniziare procedimento penale, l’ispettore le denuncia senza indugio al competente procuratore della Repubblica.
Art. 260
Le somme occorrenti per le spese contemplate nell’art. 134 della legge sono prelevate, in seguito ad apposito decreto del Ministro della giustizia, dal conto corrente indicato nell’art. 181 del presente regolamento. Esse vengono versate direttamente dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro per la iscrizione nella parte ordinaria del bilancio delle entrate, sotto apposito capitolo portante l’intestazione: “somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito con i sopravanzi degli archivi notarili dello Stato (legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 104)”.
Le somme versate al predetto capitolo di entrata sono, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imputate nei capitoli iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia per il pagamento delle spese previste dall’art. 134 della legge.
Capo II
DELLE PENE DISCIPLINARI
Art. 261
Sono punite con l’ammenda di lire 40, estensibile fino a lire 80 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 24, 56, 69, 72, 74, 1° e 6° comma, del presente regolamento.
Sono punite con l’ammenda da lire 40 a lire 80, estensibile fino a lire 240 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 48, 70, 13, 2° comma, 77, 78, 1°, 2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo comma, 91, 1° comma, 226 del presente regolamento.
Sono punite con l’ammenda da lire 40 a lire 200 estensibile fino a lire 400 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 37, ultimo comma, e 128, 2° comma, del presente regolamento.
Sono punite con l’ammenda di lire 400 le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 158, 176, 191, 1° comma, 210, 1° comma, 211, 1° comma, e 213 del presente regolamento.
Art. 262
Salva la speciale competenza attribuita dalla legge e dal regolamento al Consiglio notarile per quanto riguarda l’applicazione delle pene dell’avvertimento e della censura, tutte le altre pene comminate dalla legge e dal regolamento stesso sono applicate dal tribunale civile in Camera di Consiglio.
Art. 263
Il notaro inabilitato nei casi contemplati dagli artt. 139 e 140 della legge può chiedere di essere riammesso all’esercizio delle sue funzioni, quando siano cessati i motivi della inabilitazione.
La domanda deve essere diretta al presidente del Tribunale civile del distretto, a cui appartiene il notaro, e corredata dei necessari documenti; il Tribunale delibera, previo parere del Consiglio notarile e udito il pubblico ministero.
Art. 264
Le disposizioni disciplinari riguardanti i conservatori degli archivi distrettuali sono comuni ai conservatori degli archivi notarili mandamentali e comunali, in quanto siano applicabili.
Capo III
DELL’APPLICAZIONE DELLE PENE DISCIPLINARI E DELLA RIABILITAZIONE
Art. 265
Qualora gli abusi e le mancanze del notaro siano tali da dar luogo all’applicazione di pene superiori a quelle dell’avvertimento e della censura, il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al pubblico ministero, agli effetti dell’art. 152 della legge.
Art. 266
Se il giudizio disciplinare davanti al Consiglio è promosso d’ufficio dal presidente del Consiglio stesso, ne è fatta menzione nel verbale dell’adunanza.
Se il giudizio è promosso dalla parte, la denunzia deve essere sottoscritta dalla parte stessa o da un procuratore speciale.
Il pubblico ministero che intenda di promuovere il giudizio, rimette al presidente del Consiglio notarile la richiesta motivata coi documenti relativi; e il presidente ne dà ricevuta per lettera raccomandata.
Art. 267
Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare.
Le autorità pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.
Qualora il Consiglio decida che si debba procedere a giudizio, il presidente ne dà avviso al notaro con lettera raccomandata contenente l’indicazione precisa dell’addebito.
Il notaro può presentare al Consiglio, con memoria scritta o personalmente, nel giorno che gli sia fissato, a norma dell’art. 148 capoverso della legge, le sue giustificazioni.
Dopo di che, il Consiglio delibera: copia del provvedimento consiliare è notificata al notaro ed al procuratore della Repubblica a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 268
Il ricorso col quale l’incolpato impugna il provvedimento deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all’art. 149, capoverso, della legge.
Il presidente del Tribunale, dopo aver richiamato dal Consiglio notarile i documenti relativi al giudizio, ordina con suo decreto la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e nomina un giudice per riferirne al Tribunale in Camera di Consiglio nel giorno stabilito col decreto stesso ().
Art. 269
Se il provvedimento del Consiglio notarile è impugnato dal pubblico ministero il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all’art. 149, capoverso, della legge.
Il presidente del Tribunale, dopo aver richiamati documenti relativi al giudizio e chiesto al Consiglio quelle maggiori informazioni che gli occorressero, nomina un giudice per riferirne in Camera di Consiglio nel giorno stabilito nel decreto.
Copia del ricorso e del decreto è notificata, per mezzo di ufficiale giudiziario, all’incolpato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione.
Art. 270
Divenuta definitiva la sentenza di cui all’art. 149, capoverso, della legge, il cancelliere ne trasmette copia al presidente del Consiglio notarile per l’esecuzione.
Art. 271
La pena dell’avvertimento è data al notaro dal presidente del Consiglio notarile personalmente o per mezzo di lettera raccomandata.
La pena della censura è applicata dal presidente del Consiglio notarile in una delle adunanze del Consiglio.
A tal uopo è dato al notaro, per lettera raccomandata, avviso di presentarsi avanti al Consiglio notarile nel giorno e nell’ora indicati nella lettera stessa, e, nel caso di non comparizione, l’avviso è a lui notificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede.
Il notaro deve presentarsi personalmente, e della censura a lui inflitta si redige verbale.
Art. 272
Nel caso in cui l’avvertimento e la censura debbano essere applicati con decreto del presidente del Tribunale civile, a norma dell’articolo 150 della legge, sono da osservarsi, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.
Art. 273
La notificazione degli atti indicati negli artt. 152, capoverso 1°, e 155, capoverso 2°, della legge, è fatta per lettera raccomandata, e, nel caso di non comparizione, è rinnovata a mezzo dell’ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede il notaro.
La notificazione delle sentenze del Tribunale e della Corte d’appello deve essere fatta sempre a mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 274
I provvedimenti indicati nell’art. 158, capoverso 4°, della legge, debbono essere comunicati in copia al Ministero della giustizia non più tardi di 10 giorni dopo quello in cui furono pronunziati.
Art. 275
Non può mai essere riabilitato all’esercizio il notaro che abbia riportato condanna anche per uno solo dei reati indicati nell’ultimo capoverso dell’art. 159 della legge.
DISPOSIZIONI 0
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 276
Per effetto del disposto degli artt. 1, numero 5, e 162 della legge cessa dal 1° luglio 1913 la speciale facoltà, attribuita dai preesistenti ordinamenti ai notari certificatori; i quali però conservano il titolo e possono chiedere lo svincolo della cauzione speciale da essi prestata.
Lo svincolo è pronunziato a norma degli ordinamenti anzidetti.
Art. 277
La disposizione dell’art. 170 della legge è applicabile anche nel caso che il notaro voglia sostituire un modo di cauzione ad un altro.
La nuova cauzione deve essere tuttavia dichiarata idonea nelle forme prescritte dalla vigente legge.
Art. 278
Nelle deliberazioni dei Consigli notarili non si può fare uso di una lingua diversa dalla italiana.
Art. 279
Le disposizioni della legge e del regolamento che riguardano la pratica notarile debbono osservarsi, in quanto siano applicabili, anche da coloro i quali abbiano iniziato la pratica sotto l’impero della legge anteriore.
Art. 280
I concorsi a piazze notarili banditi prima dell’attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, saranno definiti con le norme stabilite dal testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900, e dal regolamento analogo approvato con successivo decreto del 23 novembre detto anno, n. 5170, sempre quando le piazze messe a concorso siano conservate con la tabella pubblicata in conformità dell’art. 4 della vigente legge.
Art. 281
I notari titolari di sedi soppresse conservati in ufficio sono soggetti a tutti gli obblighi dei notari delle sedi conservate.
Art. 282
I notari titolari che occupano impieghi o esercitano professioni od uffici dichiarati incompatibili con la loro qualità, per effetto dell’art. 2 della legge, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento; e dovranno trasmettere al Ministero di grazia e giustizia il documento comprovante tale rinunzia.
Art. 283
Agli effetti dell’art. 167, lettera b ), della legge, i candidati notari muniti di laurea, i quali al momento dell’attuazione della legge sono addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, debbono, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, trasmettere al Ministero di grazia e giustizia analoga attestazione del notaro munita del visto del procuratore del Re.
Sono tenuti altresì a chiedere entro il medesimo termine al Consorzio notarile la conferma dell’attestazione già prodotta; e la relativa deliberazione del Consiglio notarile è trasmessa al ministro di grazia e giustizia.
Art. 284
Per effetto della nuova tabella che determina il numero e la residenza dei notari, giusta l’art. 4 della legge, il numero dei membri dei Consigli notarili ricostruiti sarà ridotto a quello prescritto dall’art. 87, comma 1, della legge stessa.
Tale riduzione è effettuata dai Consigli notarili, dichiarandosi decaduti dalla carica i membri che ebbero il minor numero di voti nella elezione.
Art. 285
I notari, che per effetto dei preesistenti ordinamenti tengono in deposito tuttora atti, repertori e registri di notari defunti, sono autorizzati a conservarli. Qualora intendano di rinunciare al deposito, la consegna è fatta all’archivio notarile del distretto, giusta le norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.
Art. 286
Per le ispezioni agli atti notarili dei conservatori e degli altri impiegati d’archivio, autorizzati a continuare l’esercizio del notariato ai sensi dell’art. 174 della legge, sono applicabili le norme contenute nell’art. 120, n. 2 della legge stessa.
Art. 287
Le polizze di deposito costituite con le ritenute sugli stipendi degli impiegati già governativi degli archivi notarili agli effetti di cui all’art. 160, 2° capoverso, del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170 serie 3ª, e che alla data di applicazione del presente regolamento non fossero state ancora estinte, saranno estinte a cura del Ministero di Grazia e giustizia; e il loro importo con gli interessi maturati sarà versato al fondo sopravanzi di cui all’art. 104 della legge..
Art. 288
Con decreto del Ministero della giustizia, registrato alla Corte dei conti, si approveranno le istruzioni per la esecuzione del presente regolamento e i moduli dei repertori, dei registri e delle scritture contabili pei notari, Consigli ed archivi notarili.
Le variazioni a tali istruzioni saranno anch’esse approvate con la stessa procedura.
Art. 289
Nei casi non preveduti dal presente regolamento, e salvo il giudizio del Ministro della giustizia, sono osservate le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Art. 290
L’esercizio finanziario degli archivi per l’anno finanziario 1913 si intende chiuso col 30 giugno di detto anno; ed i relativi conti saranno resi al Ministero di grazia e giustizia nelle forme prescritte dal precedente ordinamento.
All’esercizio 1913-1914 non sono applicabili gli articoli del presente regolamento.
I documenti giustificativi della gestione 1913-1914 saranno trasmessi dal Ministero alla Corte dei conti in allegato al relativo rendiconto consuntivo.
Art. 291
La infermità o debolezza di mente degli impiegati di archivio prevista dall’art. 177 della legge, deve essere accertata per mezzo di visita eseguita da uno o più medici all’uopo delegati dal Ministero della giustizia.
La inettitudine ad adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio e l’abituale negligenza nell’adempimento dei medesimi debbono risultare da apposite relazioni del capo dell’archivio, o del procuratore della Repubblica o del procuratore generale.
Le risultanze delle perizie mediche e delle relazioni informative sono comunicate per iscritto agli interessati o a chi ne abbia la legale rappresentanza, con invito a presentare nel termine di giorni 30 le osservazioni o giustificazioni che credano.
La Commissione di cui all’art. 98 della legge, esaminate le perizie, le relazioni informative e le osservazioni o giustificazioni degli interessati, concreta le proprie proposte. Nel caso che la proposta sia per l’esonero dal servizio, ne dà per iscritto comunicazione all’impiegato, od a chi ne abbia la legale rappresentanza, con invito a presentare, ove lo creda, nel termine di dieci giorni le contro deduzioni: deve anche sentire personalmente l’impiegato od il rappresentante, quando essi lo richiedano. Dopo di che emette il parere da presentare al Ministro della giustizia.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TARIFFA ANNESSA ALLA LEGGE
SULL’ORDINAMENTO DEL NOTARIATO E DEGLI ARCHIVI NOTARILI.
Art. 292
Sono considerati atti di valore indeterminabile quelli di cui all’art. 1, n. 2, della legge, ed i verbali di richiesta di registrazione del testamento pubblico.
Art. 293
Nel caso di unico atto di protesto di più effetti cambiari o biglietti all’ordine in danaro o in derrate, dei quali uno sia il possessore e identiche siano persone obbligate al pagamento, è dovuto al notaro l’onorario proporzionale sul valore complessivo degli effetti o biglietti all’ordine protestati.
Art. 294
Il diritto di copia per la trascrizione del protesto nell’apposito registro, di cui all’art. 5 della tariffa annessa alla legge, è quello stabilito dall’art. 23 della tariffa stessa.
Art. 295
Negli atti di transazione l’onorario spettante al notaro è proporzionale al valore concordato fra le parti.
Art. 296
Per l’autenticazione delle firme sulle dichiarazioni di consenso per traslazioni o per tramutamento di rendita, da farsi a norma dell’art. 26, n. 4, del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, resta fermo il disposto dell’art. 206 del detto regolamento.
Art. 297
La partecipazione che gli uffici del registro debbono dare ai conservatori degli archivi notarili, intorno al valore dell’eredità, ai sensi dell’art. 10 della tariffa annessa alla legge, deve essere fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi entro dieci giorni dall’avvenuta liquidazione.
Il conservatore, ricevuta la partecipazione, la comunica nello stesso modo al notaro entro dieci giorni.
Art. 298
L’onorario per le copie ad uso dell’ufficio del registro è sempre di lire due, qualunque sia l’onorario dovuto per l’originale, se questo contiene una sola convenzione.
Nel caso contrario, è applicabile anche alle dette copie la disposizione dell’art. 75 della legge a termini dell’art. 15 della tariffa.
Per la copia in carta libera del testamento pubblico che il notaro deve trasmettere all’archivio giusta l’art. 66, ultimo capoverso, della legge, non gli è dovuto alcun onorario, ma il solo diritto di scritturazione.
Art. 299
È dovuto sempre un solo onorario di lire 3, ai sensi dell’art. 16 della tariffa, anche se l’estratto contenga più brani distinti dell’atto, purché nel loro contenuto sostanziale si riferiscano tutti ad una sola parte dell’atto stesso.
Art. 300
L’onorario di cui all’art. 21 capoverso 2°, della tariffa, è pure dovuto al notaro per i depositi di somme da lui fatti presso casse pubbliche o private per incarico delle parti.
Art. 301
L’onorario dovuto al notaro, ai sensi del 2° capoverso dell’articolo 21 della tariffa, non riguarda le autenticazioni di firme apposte agli attergati, ma solo le altre operazioni nel capoverso stesso indicate.
Art. 302
Ai sensi dell’art. 29 della tariffa sono dovute al Consiglio notarile lire sei per ogni parere di cui venga richiesto da un notaro per affare attinente all’esercizio delle funzioni notarili.
Se la richiesta del notaro concerne più quesiti, sono dovute al Consiglio notarile lire tre per la risoluzione di ogni quesito.
Art. 303
Per le operazioni compiute dall’archivio sulle copie degli atti richiesti sono dovuti gli stessi diritti che, ai sensi dell’art. 34 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549, spettano agli uffici del registro nel tempo in cui tali atti rimangono depositati in detti uffici.
Art. 304
Per ottenere l’autorizzazione ad eseguire gratuitamente ispezioni, letture o ricerche, ai sensi dell’art. 38 della tariffa annessa alla legge, occorre che il richiedente faccia apposita domanda, indicando specificatamente lo scopo; e si assoggetti all’osservanza delle disposizioni del regolamento interno dell’archivio, e di tutte quelle altre che, caso per caso, il capo dell’archivio credesse di dare.
L’autorizzazione dev’essere rinnovata ogni anno; e, nel corso dell’anno, ogni volta che il richiedente intenda mutare l’oggetto delle ricerche.
È sempre in facoltà del capo dell’archivio di revocarla per giusti motivi, dandone pronta notizia al Ministero di grazia e giustizia qualora questo abbia data l’autorizzazione.
Spetta soltanto al Ministero di grazia e giustizia la facoltà di concedere la ispezione degli antichi testamenti ed atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni, prescrivendo al riguardo tutte le garanzie che ravvisi opportune, anche a tutela dei legittimi interessi di coloro cui i testamenti e gli atti possono riguardare. Di tale operazione si redige apposito verbale, con esenzione da qualsiasi spesa.
È fatta salva per gli atti già versati negli archivi di Stato, a norma dei precedenti articoli 108 e 109, l’applicazione delle disposizioni del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163; e per i testamenti segreti, che siano passati agli stessi archivi, procedura dettata dal capoverso ultimo dell’art. 80 del detto regolamento.
Art. 305
I notari ed i conservatori degli archivi notarili, in relazione all’art. 39 della tariffa annessa alla legge, debbono spedire gratuitamente, e senza diritto a rimborso di nessuna spesa, le copie, gli estratti ed i certificati, e compiere qualunque altra operazione per uso di ufficio e nell’interesse dello Stato, eccetto il caso in cui tali atti debbano servire in giudizi civili nell’interesse di pubbliche amministrazioni.
Le autorità governative richiedenti sono tenute ad indicare il fine specifico della richiesta; ed i notari, come i conservatori degli archivi notarili, debbono nel contesto dei documenti che rilasciano menzionare l’uso pel quale essi sono stati domandati ed a cui debbono esclusivamente servire.
Fra le dette autorità sono comprese la Direzione generale del Fondo per il culto, gli Economati generali dei benefizi vacanti e tutte quelle altre che, per speciali disposizioni, abbiano diritto all’esenzione dal pagamento delle tasse e dei diritti di cui al citato art. 39 della tariffa.
Le richieste debbono essere fatte a mezzo dell’Intendenza di finanza se concernano le amministrazioni finanziarie; e del procuratore del Re, in tutti gli altri casi.
Quando al fine specifico per quale occorra l’atto possa essere sufficiente un estratto od un certificato, le autorità debbono astenersi dal domandare la copia, salvo che non credano farla direttamente eseguire da un proprio impiegato, e ne richiedano solo l’autenticazione.
Ove per l’antichità o la natura speciale dell’atto, o per la lingua in cui esso è scritto, sia necessaria l’opera d’un paleografo o di altro perito speciale, è applicabile il disposto dell’art. 40 della tariffa.
Art. 306
Quando, ai sensi dell’art. 40 della tariffa, sia necessaria l’opera di periti, questi debbono essere persone estranee all’archivio, di fiducia del conservatore.
Il capo dell’archivio non può certificare che le interpretazioni e le riproduzioni di atti, impronte e disegni eseguite dal perito sono conformi all’originale, ma soltanto che furono riprodotte dall’originale esistente in archivio.