Modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Decreto convertito in l. 30 dicembre 1937, n. 2358 (in Gazz. Uff., 1° febbraio 1938, n. 25)
Articolo 1
Fermo il disposto dell’art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:
1) ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all’estero;
2) ricevere le dichiarazioni di rinuncia ad eredità di cui all’art. 944 del codice civile (1);
3) firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio (2), anche in comuni dove risieda il tribunale o il pretore, con obbligo di trasmettere la nota al tribunale in conformità al disposto dell’art. 24 del codice medesimo (3);
4) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;
5) rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all’autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di richiedere l’esibizione degli originali.
Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell’apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse, si applica il disposto dell’art. 2 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5, e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi sono rilasciati dal notaro in originale.
(1) Ora, art. 519, c.c.
(2) Ora, c.c.
(3) L’obbligo di trasmissione della nota al Tribunale non è più previsto dal codice civile.
Articolo 2
Gli atti indicati nell’art. 1 devono essere dal notaro annotati nel repertorio con le modalità stabilite nell’art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Articolo 3
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri interessati, può essere disposto il deposito negli archivi notarili distrettuali degli originali delle convenzioni stipulate nei casi preveduti dalla legge da persone diverse dai notari.
Con le stesse modalità possono essere revocate le autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili per determinati atti concesse da leggi speciali a persone diverse dai notari, fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e delle sue aziende autonome, delle province, dei comuni e del governatorato di Roma (1), per gli atti che interessano le rispettive amministrazioni.
In relazione a tali revoche con gli stessi decreti possono essere stabilite riduzioni degli onorari e dei diritti notarili.
(1) Ora, Comune di Roma.
Articolo 4
Ove, in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella indicata nell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il numero dei posti notarili assegnati a un distretto si riduca a meno di 15, ha luogo la riunione ad altro distretto ai sensi dell’art. 3 della stessa legge; e ove la riduzione avvenga in più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa corte d’appello, questi possono essere riuniti tra loro in unico distretto con decreto del Presidente della Repubblica che ne determinerà il capoluogo.
Articolo 5
Ove concorrano speciali circostanze la sede dell’archivio notarile distrettuale può essere stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, in un comune del distretto diverso da quello nel quale ha sede il consiglio notarile.
Nelle circostanze e con le modalità sopra indicate, l’archivio notarile sussidiario, fino a che non ne sia possibile la riunione al rispettivo archivio distrettuale, può essere trascritto in altro comune del distretto notarile.
Articolo 6
Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale, l’archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purché la circoscrizione del distretto per il quale l’archivio ricostituito è competente sia la stessa che al tempo della soppressione.
Se invece la circoscrizione sia diversa, il versamento può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, che indicherà quali atti dovranno esserne oggetto.
Uguale facoltà spetta al Ministro per gli atti ricevuti dopo la data della soppressione e versati agli archivi competenti dai notari venuti a cessare nelle sedi del distretto poi ricostituito.
Articolo 7
I versamenti previsti nell’articolo precedente possono essere disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di riunione dello stesso ad altro distretto.
I versamenti sono, in tal caso, eseguiti nell’archivio notarile competente per questo ultimo distretto.
Articolo 8
I comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del consiglio notarile e della corte d’appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino comune sede di notaro. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato.
I pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo contemporaneamente a modificazioni della tabella ai sensi dell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Nel caso di aggregazione, al notaro della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della corte d’appello, previo parere del consiglio notarile.
Se un comune sede notarile abbia frazioni non provviste di un notaro, si può per ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della corte d’appello e nei modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o ad uno dei notari del comune di prestarvi assistenza.
In questi casi agli effetti dell’art. 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, si considera che il notaro abbia il proprio studio nel comune o nella frazione di comune in cui deve prestare assistenza, per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza, ed anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi la propria residenza.
Articolo 9
Il provvedimento del presidente della corte d’appello di cui agli artt. 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni tempo modificato, sentito il consiglio notarile, per motivi di pubblico servizio dallo stesso presidente o dal Ministro per la grazia e giustizia.
In ogni caso i giorni di assistenza non possono essere fissati in numero minore di due per settimana per la sede assegnata e di uno per ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comune di cui all’art. 8.
I giorni di assistenza non possono essere immediatamente consecutivi gli uni agli altri quando siano fissati nel numero minimo di cui al comma precedente.
Articolo 10
I notari in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, occupino posti soppressi, sono iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono lino a quando non conseguano il trasloco.
Se una sede notarile comprende più posti, alcuni o uno dei quali vengano soppressi, il provvedimento di soppressione va applicato a tutti gli effetti a cominciare dal notaro che abbia minore durata di esercizio nella sede medesima; e a parità di tale durata a cominciare dal notaro che abbia dalla nomina minore anzianità di esercizio effettivo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai notari che occupano posti soppressi secondo la tabella approvata con regio decreto 26 aprile 1914, n. 421, e modificata con regio decreto 9 luglio 1926, n. 1268.
Articolo 11
(Omissis) (1).
(1) Disposizioni riguardanti il soppresso partito fascista, l’iscrizione al quale era obbligatoria per l’esercizio della professione di notaio.
Articolo 12
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’art. 4, l. 6 agosto 1926, n. 1365, l’art. 5, r.d. 14 novembre 1926, n. 1953, e l’art. 2, l. 24 marzo 1932, n. 241.
Articolo 13
Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli artt. 12 e 13 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella preveduta nell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro, per la scelta, ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito dell’appartenenza al distretto della corte d’appello menzionato nell’articolo precedente.
Articolo 14
[Fermo il disposto dell’art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
Fermo il disposto dell’art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà né quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.
Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norme del citato art. 147.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 52, comma 4 del D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249. L’articolo 54, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 249/2006 dispone che l’abrogazione del presente articolo abbia effetto sui procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007.
Articolo 15
(Omissis) (1).
(1) Disposizioni relative ai diritti ed agli onorari spettanti al notaio. Vedi, ora, la l. 22 novembre 1954, n. 1158.
Articolo 16
(Omissis) (1).
(1) Disposizioni relative ai diritti ed agli onorari spettanti al notaio. Vedi, ora, la l. 22 novembre 1954, n. 1158.
Articolo 17
(Omissis) (1).
(1) Disposizioni relative ai diritti ed agli onorari spettanti al notaio. Vedi, ora, la l. 22 novembre 1954, n. 1158.
Articolo 18 .
(Omissis) (1).
(1) Disposizioni relative ai diritti ed agli onorari spettanti al notaio. Vedi, ora, la l. 22 novembre 1954, n. 1158.
Articolo 19
I notari hanno l’obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla cassa nazionale del notariato a termini dell’art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.
Articolo 20
Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima volontà prima della loro pubblicazione, agli archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne trasmettono l’importo ogni mese contemporaneamente all’adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell’art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Nel caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell’art. 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, sono applicate e riscosse dai capi degli archivi notarili.
Per la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell’art. 111 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Articolo 21
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 27 giugno 1991, n. 220.
Articolo 22
Il notaro che contravviene alle disposizioni degli art. 26, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 8 e 9 del presente decreto, è punito disciplinarmente con l’ammenda da lire 1.600 a lire 8.000 (1). In caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi e in caso di ulteriore recidiva è punito con la destituzione.
Il notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 2 e 19 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 25.000 (2).
(1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 24, d.lg. 9 aprile 1948, n. 528. L’ulteriore aumento di cinque volte previsto dal secondo comma dell’art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, è inapplicabile poiché la pena dell’ammenda ha carattere disciplinare e pertanto non rientra nell’ambito di applicazione della l. 689/1981 cit., per quanto espressamente previsto dall’art. 12 della legge stessa.
(2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell’art. 114, in relazione ai commi secondo e quinto dell’art. 113, l. 689/1981 cit.
Articolo 23
L’aumento di punti concesso con l’art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, è ridotto a due punti per ciascuna delle idoneità conseguite.
I concorrenti ai quali è stato applicato l’aumento anzidetto hanno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell’art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetta ad essi in confronto di altri concorrenti.
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il terzo comma dell’art. 1, r.d. 14 novembre 1926, n. 1953.
Articolo 25
Quando in una sede notarile, in seguito a modificazione della tabella indicata nell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, siano aumentati più posti, il Ministero per la grazia e giustizia, provvede, nel periodo di sei mesi successivi alla pubblicazione della nuova tabella, a mettere i detti posti a concorso.
Tale concorso può essere fatto anche separatamente per ciascuno dei posti.
Articolo 26
Con decreti del Presidente della Repubblica, sentito il consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.
Articolo 27
Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con questo incompatibili.
Articolo 28
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.