Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.
Art. 1
Per il ricupero dei crediti derivanti da responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato civili e militari compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico danaro o di qualunque altro valore o materia, l’Amministrazione, in base all’accertamento del danno in via amministrativa, può assoggettare a ritenuta, nei limiti del quinto, gli stipendi ed assegni equivalenti, ogni altro assegno indicato nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278 – escluse le indennità di missione e di trasferimento – le pensioni e le indennità una volta che tengono luogo di esse, dovuti ai detti funzionari, impiegati e agenti, alle loro mogli e vedove e agli altri aventi diritto alla riversibilità del trattamento di quiescenza, salvo il caso di rinuncia all’eredità o di accettazione col beneficio di inventario.
La ritenuta di cui sopra è disposta con decreto del Ministro competente e cessa di avere effetto se entro sei mesi dalla data di tale decreto non sia iniziato giudizio di responsabilità avanti la Corte dei conti o presentata richiesta da parte dell’Amministrazione alla Procura generale della Corte stessa per il sequestro.
A seguito di decisione giudiziale o di provvedimento amministrativo accettato dall’interessato in tutti i casi di responsabilità contabili o amministrative nei quali sia derivato ad opera dei funzionari, impiegati ed agenti menzionati nel primo comma, un danno alla Amministrazione, si fa luogo ad incameramento dei cespiti sopra indicati, sempre nei limiti del quinto e fino a concorrenza del credito dell’Amministrazione stessa senza pregiudizio di ogni altra via legale di esecuzione.
Art. 2
Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni.
La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell’interessato.
La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora.
(Gli originari commi primo e secondo sono stati sostituiti per effetto dell’art. 2, l. 7 agosto 1985, n. 428).
Art. 3
Ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti, di pensione ed indennità che ne tengano luogo, o di una qualsiasi degli assegni indicati dal D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, l’Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo.
Art. 4
La procedura stabilita dall’art. 1 è applicabile all’Amministrazione delle ferrovie dello Stato soltanto nei casi di danni causati da colpa o negligenza di funzionari che siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in base alle norme di legge relative al suo speciale ordinamento, ferma restando, negli altri casi, la facoltà concessa all’Amministrazione predetta dall’art. 25, quarto comma, della L. 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R.D. 28 giugno 1912, n. 728.
Nell’esercizio di tale facoltà l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato può sottoporre a ritenute anche le pensioni e le indennità per una volta tanto che ne tengono luogo, sia che spettino direttamente ai funzionari, impiegati od agenti sia che spettino invece alle loro mogli o vedove o ad altri aventi diritto alla riversibilità del trattamento di quiescenza salvo, nella seconda ipotesi, il caso che gli aventi diritto alla riversibilità abbiano rinunciato all’eredità o l’abbiano accettata col beneficio di inventario.