Regolamento ai sensi dell’art. 22 L. n. 247/12 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
Art. 1.
Iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF dagli avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato il corso organizzato dalla Scuola superiore dell’avvocatura, istituita dal CNF ai sensi dell’art. 22 della 1. 31 dicembre 2012, n. 247 e disciplinata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
Art. 2 La Scuola superiore dell’avvocatura
1. La Scuola superiore dell’avvocatura opera mediante un Comitato scientifico e si avvale degli uffici amministrativi del CNF, nonché delle strutture e del personale afferenti alla “Fondazione Scuola superiore dell’Avvocatura”, alla “Fondazione dell’Avvocatura italiana – FAI” ed alla “Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense -FIIF”.
2. I corsi per l’accesso all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono organizzati dal Comitato scientifico.
3. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio nazionale forense o da un suo delegato, ed è composto da dodici membri, scelti tra magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e docenti universitari di ruolo, anche a riposo.
4. I componenti del Comitato scientifico sono eletti dal CNF tenuto conto del principio di pari opportunità, sentite le Fondazioni di cui al comma 1, e restano in carica per un triennio.
5. Il Comitato scientifico cura l’organizzazione dei corsi ed il reclutamento dei docenti, e procede sulla base delle previsioni del presente regolamento e del bando di cui al successivo art. 3.
6. Ogni anno è assicurato lo svolgimento di un corso trimestrale, in Roma. Per agevolare la partecipazione ai corsi, una parte delle lezioni potrà svolgersi presso gli Ordini distrettuali, secondo le modalità di cui all’art. 7.
Art. 3 Bando e modalità di presentazione della domanda
1. Il CNF bandisce il corso di cui all’art. 22, comma 2, della legge n. 247/12.
2. Nel bando sono indicate i requisiti per l’accesso, le modalità di presentazione della domanda ed i criteri per l’erogazione delle borse di studio di cui al successivo art. 5, la data di svolgimento della prova di accesso di cui al successivo comma 6, e la data di inizio del corso, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.
3. Nel il bando di cui ai commi precedenti sono altresì indicate le modalità di nomina della Commissione competente a predisporre e valutare le prove di preselezione di cui al successivo art. 4. La Commissione è composta da almeno cinque membri, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato .
4. Il bando indica altresì le modalità di presentazione della domanda 4.
5. A pena di inammissibilità, le domande devono contenere, oltre all’indicazione delle generalità del richiedente, comprensive del domicilio professionale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4; nella domanda, il candidato specificherà se intende o meno beneficiare dell’eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.
6. Le comunicazioni relative al procedimento di accesso sono effettuate, di regola, attraverso posta elettronica certificata.
Art. 4 Accesso ai corsi
1. Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all’Albo, che abbiano maturato i requisiti ed abbiano superato la prova selettiva di cui ai commi successivi.
2. Costituiscono requisito per l’ammissione ai corsi:
a) l’iscrizione all’ Albo da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
e) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall’Albo ai sensi dell’art. 20 della legge;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
3. Sono criteri di effettività nell’esercizio della professione , ai fini dell’accesso
al corso:
a) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
b) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
e) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle
giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
5. In aggiunta alle modalità di cui ai commi precedenti, l’ammissione a ciascun corso è subordinata, fermo restando il requisito di anzianità di cui al comma 1, al superamento di una prova di accesso, da svolgersi in unica data, a Roma.
speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione». Successivamente, nella seduta del 20 febbraio 2015, il Consiglio ha ulteriormente modificato il comma, introducendo il riferimento ai magistrati addetti al Consiglio di Stato tra coloro che possono essere nominati membri della Commissione. 4 Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta del 30 gennaio 2015. Il testo precedente così recitava: «Le domande devono essere presentate presso la sede amministrativa del CNF o inviate per posta elettronica certificata ad un indirizzo dedicato ed indicato nel bando di cui ai commi precedenti ».
6. La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente almeno 30 domande complessive di diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale amministrativo e giustizia costituzionale. Ai fini del superamento della prova è necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande 5.
7. Il test è predisposto e corretto dalla Commissione di cui all’art. 3, comma 3 6.
Art. 5 Costi
1. Gli ammessi ai sensi degli articoli precedenti dovranno corrispondere, all’atto dell’iscrizione, un contributo, nell’ammontare determinato dal bando di cui all’art. 3.
2. Il contributo di iscrizione è finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese per l’organizzazione dei corsi, ivi compreso il reclutamento dei docenti.
3. Il bando di cui all’art. 3 prevede la corresponsione di borse di studio a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. L’assegnazione delle borse di studio avviene sulla base della valutazione svolta da parte della Commissione di cui all’art. 3 del presente Regolamento. Il conferimento delle borse di studio è disposto prioritariamente nei confronti degli ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento della prova di cui all’art. 4, tenuto conto del reddito .
4. I fondi per le borse di studio possono essere messi a disposizione anche da soggetti terzi, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense e ad escludere ingerenze nella organizzazione e gestione dei corsi.
Art. 6 Organizzazione del corso
1. Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:
a) diritto processuale civile
b) diritto processuale penale
c) diritto processuale amministrativo
d) giustizia costituzionale
2. Il corso ha durata trimestrale ed è suddiviso in 120 ore, in ragione di dieci ore a settimana. Le lezioni si svolgono il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina.
3. Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall’iscritto.
4. Il modulo comune, di 60 ore, ha prevalente carattere teorico, e ha ad oggetto tutte le materie di cui al comma 1.
5. I tre moduli specialistici di 60 ore ciascuno, hanno ad oggetto,
rispettivamente, il diritto processuale civile, amministrativo ed il diritto processuale
penale. Ciascuno dei moduli specialistici prevede l’approfondimento del diritto
processuale costituzionale.
6. Nell’ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste
prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari
destinati alla correzione e discussione in aula.
Art. 7 Lezioni decentrate
1. Per agevolare la partecipazione al corso, una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo e preferibilmente nell’ambito del modulo specialistico di cui all’art. 6, comma 5, può tenersi presso gli Ordini distrettuali
2. A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica degli iscritti, il CNF, previa consultazione con gli Ordini distrettuali, individua le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate.
3. Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate sono tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.
4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo, i compensi dei docenti restano a carico del CNF, ivi compresa la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno.
Art. 8 Reclutamento dei docenti
1. Il reclutamento dei docenti è effettuato dal Comitato scientifico di cui all’art. 2.
2. L’insegnamento di ciascuna materia è impartito da un giurista, scelto tra docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati iscritti nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati.
3. Nella scelta dei docenti sono valutati i titoli, l’esperienza didattica e le pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del corso.
4. Possono essere nominati docenti aggiunti.
5. Per ciascuna materia è nominato un tutor, su proposta del docente, e previa valutazione dei titoli da parte del Comitato scientifico di cui all’art. 2.
6. Il compenso dei docenti è calcolato sulla base delle ore di lezione
effettivamente svolte. Il compenso dei tutor è calcolato in via forfettaria.
Art. 9 Verifica finale di idoneità
1. La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal CNF.
2. Con il provvedimento di fissazione della data dell’esame il CNF nomina altresì la Commissione, che deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato.
3. La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato, e in una prova orale che verte sulle materie oggetto del corso, con precipuo riferimento alla materia prescelta dal candidato in sede di prova scritta.
4. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell’apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell’effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense.