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Home » Norme » Regolamento INPS 195/2013 procedure in materia di ricorsi amministrativi

Regolamento INPS 195/2013 procedure in materia di ricorsi amministrativi

Determinazione presidenziale INPS 20 dicembre 2013, n. 195

RedazionediRedazione
7 Febbraio 2022 - Aggiornato il 12 Febbraio 2022
inNorme, Lavoro Previdenza
Regolamento INPS 195/2013 procedure in materia di ricorsi amministrativi
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Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi

Art. 1 (modalità di presentazione del ricorso)
Il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti assunti dall’istituto e indirizzato al Comitato periferico/centrale competente a decidere la controversia deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall’interessato oppure tramite patronati e altri intermediari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In caso di persona incapace il ricorso deve recare la firma del rappresentante legale.
In caso di patrocinio di patronato e/o altro intermediario, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell’ente di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato regolare mandato che deve essere parimenti allegato al ricorso.
In caso di mandato di patrocinio conferito in una precedente fase del procedimento amministrativo, non è richiesta la presentazione di un nuovo mandato.

Art. 2 (ricorso privo di sottoscrizione)
In caso di assenza di sottoscrizione, il ricorso telematico s’intende validamente presentato in quanto la procedura informatica ed il rilascio del PIN personale garantiscono comunque la riferibilità al ricorrente.

Art. 3 (ricorso indirizzato a Comitato incompetente INPS)
I ricorsi indirizzati a Comitato periferico/centrale diverso da quello competente sono da considerarsi validamente presentati, nella stessa data, al Comitato competente a decidere.
La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale, qualora rilevi che il ricorso sia indirizzato ad un Comitato incompetente, provvede a trasmettere correttamente il ricorso al Comitato competente.

Art. 4 (decorrenza dei termini per la presentazione dei ricorso)
Il ricorrente può impugnare il provvedimento emesso dall’istituto in materia di competenza dei Comitati periferici e centrali entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, i termini per la proposizione del ricorso decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo che per la definizione della domanda stessa siano previsti termini diversi da leggi o regolamenti.1 Art. 5 (termini e modalità di presentazione del ricorso in 2° grado in materia di trattamenti di integrazione salariale da parte del lavoratore/azienda)
Il ricorso avverso la deliberazione della Commissione provinciale per l’integrazione salariale (CIG ordinaria/CIG edilizia/CISOA) deve essere presentato in via telematica dal lavoratore/azienda ovvero tramite patronato o altro intermediario Il ricorso deve essere indirizzato al Comitato amministratore competente entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della deliberazione della Commissione provinciale per l’integrazione salariale.

Art. 6 (termini e modalità di presentazione del ricorso in materia di trattamenti di integrazione salariale da parte dei componenti della Commissione provinciale per l’integrazione salariale)
Il ricorso avverso la deliberazione della Commissione provinciale per l’integrazione salariale (CIG ordinaria/CIG edilizia/CISOA) può essere proposto anche da parte di ciascuno dei componenti la Commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbiano motivato il proprio dissenso chiedendone l’inserimento a verbale, compreso il Direttore Area metropolitana/ filiale di coordinamento/ provinciale o suo delegato; in tal caso la Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale provvede a notificare il ricorso stesso al lavoratore/azienda.2 Il ricorso deve essere indirizzato al Comitato amministratore competente entro il termine di 30 giorni dalla data della deliberazione della Commissione provinciale per l’integrazione salariale.

Art. 7 (rinuncia al ricorso in materia di trattamenti di integrazione salariale)
In caso di rinuncia al ricorso formulata dal Direttore dell’Area metropolitana/ filiale di coordinamento/ provinciale o suo delegato o da altro componente delle Commissioni CIG ordinaria, CIG edilizia, CISOA, la rinuncia deve essere inviata al lavoratore/azienda a cura della Direzione Area metropolitana/ filiale di coordinamento/provinciale.

Art. 8 (irricevibilità del ricorso)
La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/ provinciale valuta la ricevibilità del ricorso.
Il ricorso è irricevibile quando:
- sia presentato in forma cartacea;
- sia rivolto ad impugnare un provvedimento di un Organismo privato o pubblico diverso dall’istituto;
- manchino uno o più elementi essenziali del ricorso (soggetto, oggetto, motivazione - nullità del ricorso).
Il ricorso è altresì irricevibile nel caso in cui il componente della Commissione provinciale, per l’integrazione salariale (CIG ordinaria, CIG edilizia, CISOA) non abbia motivato il proprio dissenso nel corso della votazione, chiedendone l’inserimento a verbale.
In tutti i casi di irricevibilità la Direzione Area metropolitana/ filiale di coordinamento/provinciale provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunica telematicamente al ricorrente irricevibilità del ricorso stesso.
Nel caso in cui l’rricevibilità sia rilevata in una fase successiva, la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunica telematicamente al ricorrente irricevibilità del ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso stesso sia già inserito all’ordine del giorno del Comitato.

Art. 9 (inammissibilità del ricorso)
La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/ provinciale valuta l’ammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile quando:
- tratti di materia istituzionale non di competenza dell’istituto;
- sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini previsti da leggi o regolamenti per l’emissione del provvedimento;
- sia presentato da persona non legittimata ad agire;
- sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale.
È parimenti inammissibile il ricorso contro un provvedimento sul quale il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni di cui all’art. 46 della L. 88/89 si siano già pronunciati.
Il ricorso è infine inammissibile qualora sia stato presentato all’istituto oltre il termine di decadenza dell’azione giudiziaria4 In tutti i casi di inammissibilità la Direzione Area metropolitana/ filiale di coordinamento/provinciale provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunica telematicamente al ricorrente l’inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso in cui l’inammissibilità sia rilevata in una fase successiva, la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunica telematicamente al ricorrente l’inammissibilità del ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso stesso sia già inserito all’ordine del giorno del Comitato.

Art. 10 (improcedibilità del ricorso)
In ogni fase di trattazione del ricorso - tranne nel caso in cui lo stesso sia già inserito nell’ordine del giorno del Comitato – la Direzione Area metropolitana/ filiale di coordinamento/provinciale ovvero la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria valuta l’improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenienza di cause che fanno venire meno l’interesse concreto ed attuale alla modifica del provvedimento impugnato (es. morte del ricorrente in caso di diritti non trasmissibili; acquiescenza del ricorrente al provvedimento originario, rinuncia).
La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/ provinciale ovvero la Direzione regionale/centrale, in qualunque fase si trovi l’istruttoria, provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunicano telematicamente al ricorrente l’improcedibilità del ricorso stesso.

Art. 11 (cessata materia del contendere del ricorso)
La cessazione della materia del contendere può essere rilevata in qualunque fase del procedimento nei casi di:
- sopravvenuta sentenza di primo grado;
- provvedimento di autotutela positivo adottato successivamente alla presentazione del ricorso.
La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/ provinciale ovvero la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria provvede a definire in via amministrativa il ricorso e ne dà comunicazione telematica all’interessato, tranne quando il ricorso stesso sia già stato inserito all’ordine del giorno della riunione.
In tal caso il Comitato dichiara la presa d’atto.

Art. 12 (decisione dei Comitati in ordine a ricorso definito in via amministrativa)
In ogni caso i ricorsi definiti in via amministrativa per irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, cessata materia del contendere potranno essere sottoposti alla decisione del competente Comitato periferico/centrale qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza.

Art. 13 (autotutela nel procedimento amministrativo ordinario)
L’esercizio dell’autotutela avviato nell’ambito del procedimento amministrativo ordinario non arresta e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.

Art. 14 (autotutela nel procedimento amministrativo contenzioso)
Dopo la presentazione dei ricorso amministrativo e in ogni fase di procedimentalizzazione l’istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, deve riconsiderare in autotutela il provvedimento originario, sia d’ufficio che su istanza di parte, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato periferico/centrale.

Art. 15 (potere di autotutela riservato alle Commissioni CIG ordinaria, CIG edilizia e CISOA)
In materia di integrazione salariale, il potere di autotutela è riservato in via esclusiva alle stesse Commissioni CIG ordinaria, CIG edilizia e CISOA che - ove ne ricorrano i presupposti - possono riesaminare le proprie deliberazioni.

Art. 16 (istruttoria del ricorso)
La segreteria del Comitato adito riceve dalla Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale o dalla Direzione centrale competente un fascicolo elettronico composto dal ricorso, dalla relazione istruttoria, dalla documentazione a supporto nonché dallo schema della proposta di deliberazione.
I ricorsi che riguardano la medesima questione seriale devono essere inseriti nell’ordine del giorno della seduta del Comitato per connessione di materia a cura del segretario del Comitato stesso.

Art. 17 (supplemento di istruttoria del ricorso)
II Comitato periferico/centrale può acquisire in ogni caso ulteriori elementi utili alla decisione e può chiedere alla Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale, alla Direzione regionale o alla Direzione centrale competente approfondimenti istruttori.
La medesima possibilità di chiedere accertamenti istruttori é attribuita alle Commissioni in seno al Comitato provinciale previste dallart. 46 della L. 88/89 (FPLD, ART, COMM, CD/CM).
Gli approfondimenti devono essere effettuati dalle predette Direzioni entro 30 giorni dalla richiesta del Comitato periferico/centrale o delle Commissioni di cui sopra, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

Art. 18 (termini per la decisione del ricorso)
I termini per la decisione del ricorso decorrono dalla data di ricezione del ricorso attestata dal protocollo informatico.
II Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni di cui all’art. 46 L. 88/89 hanno potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto per la decisione.
I ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro devono essere presentati entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere deciso entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione.

Art. 19 (competenze dei comitati a decidere in materia di interessi ed accessori)
II Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni di cui all’art. 46 L. 88/89 - competenti a decidere i ricorsi in materia di prestazioni e di contributi secondo le rispettive attribuzioni - sono competenti a decidere anche i ricorsi relativi agli interessi ed accessori.

Art. 20 (competenze dei comitati a decidere in materia sanzionatoria)
Il Comitato centrale competente a decidere i ricorsi in materia di contributi è competente a decidere anche i ricorsi relativi all’imposizione delle sanzioni.
Alla Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale spetta la quantificazione della misura delle sanzioni

Art. 21 (competenza delle Commissioni deliberanti ex art. 46 L. 88/89 a decidere in materia di ricorsi che presuppongono pregiudiziali questioni contributive)
Le speciali Commissioni di cui all’art. 46 L. 88/89, nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva.
Le suddette Commissioni non possono viceversa decidere le pregiudiziali questioni di natura contributiva quando: rientrino nella competenza di organi estranei all’istituto; riguardino questioni generali in materia di interpretazione normativa.

Art. 22 (esecuzione delle deliberazioni dei Comitati)
Le deliberazioni del Comitato periferico/centrale vengono trasmesse in via telematica, a cura del rispettivo segretario, alla Direzione Area metropolitana/ filiale di coordinamento/provinciale che dà esecuzione al dispositivo.

Art. 23 (revoca delle deliberazioni dei Comitati)
La revoca della deliberazione del Comitato può essere esercitata successivamente all’adozione della deliberazione stessa da parte del Comitato periferico/centrale, in presenza di nuovi/ulteriori elementi rilevati d’ufficio o su istanza di parte.

Art. 24 (sospensione deliberazioni dei Comitati)
L’esecuzione delle deliberazioni assunte dai Comitati centrali e dai Comitati provinciali, viziate da profili di illegittimità, può essere sospesa rispettivamente dal Direttore generale - ai sensi dell’art. 48 della Legge 88/89 - e dal Direttore Area metropolitana/ filiale di coordinamento/provinciale o suo delegato6 - ai sensi dell’art. 46 della Legge 88/89 - entro cinque giorni dalla data della deliberazione.
La comunicazione del provvedimento di sospensione è tempestivamente effettuata rispettivamente dalla Direzione centrale di prodotto o dalla Direzione Area metropolitana/ filiale di coordinamento/provinciale in via telematica, al ricorrente/patronato/intermediario.
La Direzione centrale di prodotto o la Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/ provinciale comunicano altresì il provvedimento di sospensione al Presidente del Comitato centrale/periferico.
In caso di provvedimento di sospensione adottato dal Direttore generale la competente Direzione centrale di prodotto sottopone al Presidente dell’istituto una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione. Il Presidente dell’istituto adotta la decisione improrogabilmente entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore Area metropolitana/ filiale di coordinamento/ provinciale o suo delegato deve essere tempestivamente trasmesso dalla predette sede alla competente Direzione centrale di prodotto che sottopone al Comitato amministratore centrale una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione.
Il Comitato amministratore centrale, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale.

Art. 25 (comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi)
Tutte le comunicazioni - interlocutorie e definitive - sono effettuate in via telematica.
Il ricorrente può accedere in via telematica all’iter procedurale del ricorso.

Art. 26 (applicabilità del Regolamento)
Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure per la decisione, da parte dei competenti Organi centrali e periferici, dei ricorsi amministrativi relativi alla gestione dei lavoratori privati.
Per i ricorsi amministrativi relativi alla gestione dei dipendenti pubblici sarà emanata una specifica appendice al completamento delle operazioni di telematizzazione7

Tags: InpsRicorso

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