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Home » Norme » Regolamento UE 2144/2019 Requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento UE 2144/2019 Requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento UE 27 novembre 2019, n. 2144

(Gazz. Uff. 16 dicembre 2019, n. 325)

RedazionediRedazione
9 Luglio 2022
inNorme, Codice della strada e trasporti, Europa Affari esteri
Regolamento UE 2144/2019 Requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
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Regolamento UE 2144/2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Indice dei contenuti:

  • Regolamento UE 2144/2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
    • Capo I Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
    • Capo II Obblighi dei costruttori
    • Capo III Disposizioni finali

Regolamento UE del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2019 n. 2144 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione.

Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti:
a) per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli per quanto riguarda la loro sicurezza, le loro caratteristiche generali e la protezione e la sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada;
b) per l’omologazione di veicoli, in relazione ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, per quanto riguarda la sicurezza, il consumo di carburante e le emissioni di CO₂; e
c) per l’omologazione di pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e di sicurezza.

Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M, N e O, come definiti all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 e ai sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli.

Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «utenti vulnerabili della strada»: utenti della strada non motorizzati, in particolare ciclisti e pedoni, e utenti di veicoli a motore a due ruote;
2) «sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici»: un sistema montato su un veicolo, capace di valutare la pressione degli pneumatici o le sue variazioni nel tempo e di trasmettere le relative informazioni all’utente a veicolo in marcia;
3) «adattamento intelligente della velocità»: un sistema che aiuta il conducente a mantenere la velocità più appropriata all’ambiente stradale fornendo un segnale apposito adeguato;
4) «interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock»: interfaccia standardizzata che semplifica l’installazione postvendita di dispositivi di tipo alcolock;
5) «avviso di disattenzione e stanchezza del conducente»: un sistema che valuta il livello di attenzione del conducente mediante l’analisi dei sistemi del veicolo e, se necessario, avverte il conducente;
6) «avviso avanzato della distrazione del conducente»: un sistema che aiuta il conducente a continuare a prestare attenzione alla situazione del traffico e che avverte il conducente quando si distrae;
7) «segnalazione di arresto di emergenza»: una funzione di segnalazione luminosa che indica agli altri utenti della strada che si trovano dietro al veicolo che si sta applicando al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;
8) «rilevamento in retromarcia»: un sistema che segnala al conducente la presenza di persone o oggetti dietro il veicolo, con lo scopo principale di evitare collisioni in retromarcia;
9) «sistema di avviso di deviazione dalla corsia»: un sistema che avverte il conducente di una deviazione del veicolo dalla sua corsia di marcia;
10) «sistema avanzato di frenata di emergenza»: un sistema in grado di individuare automaticamente una possibile collisione e di attivare il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare una collisione;
11) «sistema di emergenza di mantenimento della corsia»: un sistema che aiuta il conducente a mantenere una posizione sicura del veicolo rispetto al limite della corsia o della strada almeno quando si verifica o sta per verificarsi una deviazione dalla corsia e una collisione potrebbe essere imminente;
12) «interruttore generale del veicolo»: il dispositivo mediante il quale l’elettronica di bordo è attivata passando dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività;
13) «registratore di dati di evento»: un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione;
14) «sistema di protezione frontale»: una o più strutture separate, quale un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo che, in aggiunta a quello originale, è destinato a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dalla collisione con un oggetto, a eccezione delle strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg, destinate alla protezione soltanto delle luci del veicolo;
15) «paraurti»: qualsiasi struttura della sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo, compresi gli elementi accessori, destinata a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo; non sono compresi, tuttavia, i sistemi di protezione frontale;
16) «veicolo alimentato a idrogeno»: qualsiasi veicolo a motore che usi l’idrogeno come combustibile per la propulsione del veicolo;
17) «impianto a idrogeno»: un complesso di parti di collegamento e componenti a idrogeno, installato su veicoli alimentati a idrogeno, a esclusione del sistema di propulsione a idrogeno o del motore ausiliario;
18) «sistema di propulsione a idrogeno»: il convertitore di energia usato per la propulsione del veicolo;
19) «componente a idrogeno»: i serbatoi dell’idrogeno e tutte le altre parti del veicolo alimentato a idrogeno che sono a contatto diretto con l’idrogeno o che fanno parte di un impianto a idrogeno;
20) «serbatoio dell’idrogeno»: il componente dell’impianto a idrogeno che contiene il volume primario del combustibile idrogeno;
21) «veicolo automatizzato»: un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente per determinati periodi di tempo senza una supervisione costante da parte di un conducente, ma riguardo al quale l’intervento del conducente è ancora previsto o necessario;
22) «veicolo totalmente automatizzato»: un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente senza supervisione da parte di un conducente;
23) «sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente»: un sistema volto a valutare se il conducente è in grado di prendere il controllo della guida di un veicolo automatizzato in situazioni particolari, se necessario;
24) «guida in convoglio (platooning)»: il collegamento di due o più veicoli in un convoglio usando tecnologie di connettività e sistemi automatizzati di supporto alla guida che consentono ai veicoli di mantenere automaticamente tra loro una distanza predefinita ravvicinata per determinate parti di un viaggio e di adattarsi ai cambiamenti del movimento del veicolo in testa con un intervento minimo o senza alcun intervento da parte dei conducenti;
25) «massa massima»: la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore;
26) «montante A»: il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo.

Capo II
Obblighi dei costruttori

Articolo 4
Obblighi generali e requisiti tecnici
1. I costruttori dimostrano che tutti i nuovi veicoli che sono immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione e tutti i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche che sono immessi sul mercato o messi in circolazione sono omologati conformemente ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
2. L’omologazione in conformità dei regolamenti UNECE di cui all’allegato I è considerata un’omologazione UE in conformità dei requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di modificare l’allegato I per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, introducendo e aggiornando i riferimenti ai regolamenti UNECE, e alle rispettive serie di modifiche, che si applicano in via obbligatoria.
4. I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada.
5. I costruttori garantiscono inoltre che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono conformi ai requisiti applicabili di cui all’allegato II, con effetto dalle date specificate in tale allegato, ai requisiti tecnici dettagliati e alle procedure di prova stabiliti negli atti delegati come pure alle procedure uniformi e alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, compresi i requisiti relativi a:
a) sistemi di ritenuta, prove d’urto, integrità del sistema di alimentazione e sicurezza dell’elettricità ad alto voltaggio;
b) utenti vulnerabili della strada, campo visivo e visibilità;
c) telaio, freni, pneumatici e sterzo del veicolo;
d) strumenti di bordo, impianto elettrico, dispositivi di illuminazione del veicolo e protezione dall’uso non autorizzato, compresi gli attacchi informatici;
e) comportamento del conducente e del sistema; e
f) costruzione e caratteristiche generali del veicolo.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di modificare l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f), del presente articolo, come pure a quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a g), all’articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5 e all’articolo 11, paragrafo 1, e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti delegati e di esecuzione.
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche per quanto riguarda i requisiti di cui all’allegato II.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 5
Disposizioni specifiche relative agli pneumatici e ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici
1. I veicoli sono dotati di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci, in un’ampia gamma di condizioni stradali e ambientali, di produrre un segnale di allerta per il conducente all’interno del veicolo nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici.
2. I sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici sono progettati in modo da evitare l’azzeramento dei parametri o la ritaratura quando la pressione degli pneumatici è bassa.
3. Tutti gli pneumatici immessi sul mercato soddisfano i requisiti di prestazione ambientale e di sicurezza stabiliti nei pertinenti atti normativi di cui all’allegato II.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per:
a) l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i loro sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici;
b) l’omologazione di pneumatici, comprese le specifiche tecniche riguardanti la loro installazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 6
Sistemi avanzati per tutte le categorie di veicoli a motore
1. I veicoli a motore sono dotati dei seguenti sistemi avanzati per veicoli:
a) adattamento intelligente della velocità;
b) interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock;
c) avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente
d) avviso avanzato di distrazione del conducente
e) segnalazione di arresto di emergenza;
f) rilevamento in retromarcia; e
g) registratore di dati di evento.
2. I sistemi di adattamento intelligente della velocità soddisfano i seguenti requisiti minimi:
a) deve essere possibile informare il conducente attraverso il comando dell’acceleratore, o tramite altro segnale specifico, adeguato ed efficace, che il limite di velocità applicabile è stato superato;
b) deve essere possibile spegnere il sistema; le informazioni sul limite di velocità possono ancora essere fornite e l’adattamento intelligente della velocità è in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;
c) il segnale dedicato e adeguato si basa su informazioni relative al limite di velocità, ottenute mediante l’osservazione della segnaletica stradale e mediante segnali provenienti dall’infrastruttura stradale o da dati di cartografia digitale, o da entrambi, disponibili a bordo del veicolo;
d) non pregiudicano la possibilità per i conducenti di superare la velocità del veicolo suggerita dal sistema;
e) i suoi obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti in modo da evitare o minimizzare il tasso d’errore conformemente a condizioni di guida reali.
3. Il sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e il sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente sono progettati in modo da non registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell’ambito del sistema a circuito chiuso. Inoltre, tali dati non sono in alcun momento accessibili o messi a disposizione di terzi e sono immediatamente cancellati dopo il trattamento. Tali sistemi sono altresì progettati in modo da evitare sovrapposizioni e non inviano segnalazioni al conducente in modo separato, contemporaneo o confuso qualora un’azione innescasse entrambi i sistemi.
4. I registratori di dati di evento soddisfano in particolare i seguenti requisiti:
a) i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;
b) non possono essere disattivati;
c) i dati sono registrati e memorizzati in modo da:
i) funzionare su un sistema a circuito chiuso;
ii) i dati raccolti sono anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi; e
iii) i dati raccolti consentono l’individuazione accurata del tipo, della variante e della versione del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo; e
d) i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un’interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell’Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente, incluso al fine dell’omologazione di sistemi e componenti e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.
5. Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.
6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:
a) l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1;
b) l’omologazione di sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1, lettere a), f) e g), come entità tecniche.
Tali atti delegati sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 7
Requisiti specifici relativi alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri
1. In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie m₁ e N1, i veicoli di tali categorie soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e le specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6.
2. I veicoli delle categorie m₁ e n₁ sono dotati di sistemi avanzati di frenata di emergenza progettati e attrezzati in modo da funzionare in due fasi e che:
a) rilevano ostacoli e veicoli in movimento davanti al veicolo a motore nella prima fase;
b) estendono le capacità di rilevamento di cui alla lettera a) in modo da includere anche i pedoni e i ciclisti situati davanti al veicolo a motore nella seconda fase.
3. I veicoli delle categorie m₁ e n₁ sono altresì dotati di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia.
4. I sistemi avanzati di frenata di emergenza e i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia soddisfano in particolare i seguenti requisiti minimi:
a) deve essere soltanto possibile spegnere tali sistemi uno alla volta mediante una sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;
b) i sistemi devono essere in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;
c) deve essere possibile disattivare facilmente i segnali acustici di allerta, ma tale azione non deve disattivare al tempo stesso le altre funzioni dei sistemi diverse dai segnali acustici di allerta;
d) deve essere possibile per il conducente ignorare tali sistemi;
5. I veicoli delle categorie m₁ e n₁ sono progettati e costruiti in modo da prevedere una più ampia zona di protezione relativa all’impatto della testa, al fine di migliorare la protezione degli utenti vulnerabili della strada e di ridurre le lesioni che ne potrebbero derivare in caso di collisione.
6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 8
Sistemi di protezione frontale per autovetture e veicoli commerciali leggeri
1. I sistemi di protezione frontale, sia previsti nella dotazione originale dei veicoli delle categorie m₁ e n₁ sia messi a disposizione sul mercato come entità tecniche per tali veicoli, sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3.
2. I sistemi di protezione frontale messi a disposizione sul mercato come entità tecniche sono accompagnati da un elenco dettagliato di tipi, varianti e versioni dei veicoli per cui il sistema di protezione frontale è omologato, nonché da chiare istruzioni di montaggio (1).
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di sistemi di protezione frontale, comprese le specifiche tecniche riguardanti la loro costruzione e installazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.
[1] Così corretto con avviso di rettifica pubblicato in GUUE 11 novembre 2021, n. 398.

Articolo 9
Requisiti specifici relativi ad autobus e autocarri
1. In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie m₂, m₃, n₂ e n₃, i veicoli di tali categorie soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e le specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. I veicoli delle categorie m₂ e m₃ soddisfano inoltre i requisiti di cui al paragrafo 6.
2. I veicoli delle categorie m₂, m₃, n₂ e n₃ sono dotati di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e di sistemi avanzati di frenata di emergenza che sono conformi alle specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.
3. I veicoli delle categorie m₂, m₃, n₂ e n₃ sono dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi.
4. I sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3 soddisfano in particolare i seguenti requisiti minimi:
a) deve soltanto essere possibile spegnere tali sistemi uno alla volta mediante una sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;
b) i sistemi devono essere in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;
c) deve essere possibile disattivare facilmente i segnali acustici di allerta, ma tale azione non disattiva al tempo stesso le altre funzioni dei sistemi diverse dai segnali acustici di allerta;
d) deve essere possibile per il conducente ignorare tali sistemi.
5. I veicoli delle categorie m₂, m₃, n₂ e n₃ sono progettati e costruiti in modo da migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida, riducendo al massimo gli angoli morti davanti e al lato del conducente e tenendo conto nel contempo delle specificità delle diverse categorie di veicoli.
6. I veicoli delle categorie m₂ e m₃ con una capacità superiore ai 22 passeggeri oltre al conducente e che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi per consentire loro spostamenti frequenti sono progettati e costruiti in modo da essere accessibili alle persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle.
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per:
a) l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo;
b) l’omologazione dei sistemi di cui al paragrafo 3 del presente articolo come entità tecniche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione, se riguardano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.
Detti atti di esecuzione, se riguardano i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono pubblicati almeno 36 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 10
Requisiti specifici relativi ai veicoli alimentati a idrogeno
1. In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M e N, i veicoli alimentati a idrogeno di tali categorie, i relativi impianti a idrogeno e i componenti di tali impianti sono conformi alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3.
2. I costruttori garantiscono che gli impianti a idrogeno e i componenti a idrogeno sono installati conformemente alle specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3. I costruttori mettono a disposizione, se necessario, informazioni per l’ispezione degli impianti e dei componenti a idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo alimentato a idrogeno.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli alimentati a idrogeno, per quanto riguarda i relativi impianti a idrogeno, compresi quelli relativi alla compatibilità dei materiali e ai recipienti di rifornimento, e per l’omologazione di componenti a idrogeno, comprese le specifiche tecniche per la loro installazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 11
Requisiti specifici relativi ai veicoli automatizzati e completamente automatizzati
1. In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili ai veicoli delle rispettive categorie, i veicoli automatizzati e completamente automatizzati sono conformi alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 relativi:
a) ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di segnalazione, sterzata, accelerazione e frenata;
b) ai sistemi che forniscono al veicolo informazioni in tempo reale sullo stato del veicolo e sulla zona circostante;
c) ai sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente;
d) ai registratori di dati di evento per i veicoli automatizzati;
e) ai formati armonizzati per lo scambio di dati, per esempio per la guida in convoglio (platooning) di veicoli di marche diverse;
f) ai sistemi tesi a fornire informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada.
Tuttavia, tali requisiti specifici relativi ai sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente di cui al primo comma, lettera c), non si applicano ai veicoli completamente automatizzati.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni concernenti procedure e specifiche tecniche uniformi per i sistemi e gli altri elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo e per l’omologazione di veicoli automatizzati e completamente automatizzati per quanto riguarda tali sistemi e altri elementi, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento dei veicoli automatizzati e completamente automatizzati sulle strade pubbliche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Capo III
Disposizioni finali

Articolo 12
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 6, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 6, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 6, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal «Comitato tecnico - Veicoli a motore» (CTVM). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14
Riesame e relazioni
1. Entro il 7 luglio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui risultati raggiunti in materia di misure e sistemi di sicurezza, ivi compresi i loro tassi di penetrazione e la comodità per l’utente. La Commissione valuta se tali misure e sistemi di sicurezza funzionano come previsto dal presente regolamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da raccomandazioni, ivi compresa una proposta legislativa volta a modificare i requisiti in materia di sicurezza generale e di protezione e sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, al fine di ridurre ulteriormente o eliminare gli incidenti e le lesioni nel trasporto su strada.
In particolare, la Commissione valuta l’affidabilità e l’efficienza dei nuovi sistemi di adattamento intelligente della velocità e la precisione e il tasso di errore di tali sistemi in condizioni di guida reali. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno precedente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) dell’UNECE per quanto riguarda i progressi compiuti nell’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei veicoli per quanto concerne i requisiti di cui agli articoli da 5 a 11 e per quanto riguarda la posizione dell’Unione.

Articolo 15
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non invalida alcuna omologazione UE rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformemente al regolamento (CE) n. 78/2009, al regolamento (CE) n. 79/2009 o al regolamento (CE) n. 661/2009 e alle rispettive misure di esecuzione, anteriormente al 5 luglio 2022, a meno che i requisiti pertinenti che si applicano a tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche non siano stati modificati, o nuovi requisiti siano stati aggiunti, dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione e dagli atti delegati adottati a norma dello stesso, come ulteriormente specificato negli atti di attuazione approvati a norma del presente regolamento.
2. Le autorità di omologazione continuano a rilasciare le estensioni delle omologazioni UE di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare fino alle date specificate nell’allegato IV l’immatricolazione dei veicoli, così come la vendita o la messa in circolazione dei componenti, che non sono conformi ai requisiti del regolamento n. 117 dell’UNECE.

Articolo 16
Date di applicazione
Per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche, le autorità nazionali:
a) con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, rifiutano, per motivi relativi a tale requisito, di rilasciare l’omologazione UE o nazionale a qualsiasi nuovo tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che non è conforme ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso;
b) con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, considerano, per motivi relativi a tale requisito, i certificati di conformità relativi a nuovi veicoli come non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, e vietano l’immatricolazione di tali veicoli, se tali veicoli non sono conformi ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso;
c) con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, vietano, per motivi relativi a tale requisito, l’immissione sul mercato o la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche, qualora questi non siano conformi ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati adottati e atti di esecuzione adottati a norma dello stesso.

Articolo 17
Modifiche del regolamento (UE) 2018/858
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 18
Abrogazione
1. I regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 sono abrogati con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2022.
Tuttavia, l’articolo 4, paragrafi 3, 6 e 7, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 6, l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 7, l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12 e 13 si applicano a decorrere dal 5 gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Tags: AutoAutostradaCodice della stradaLimite velocitàScatola neraTachimetro

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