Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2015
Definizione delle modalità di attuazione del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale.
Art. 1
Modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica convenzionata erogata dietro presentazione di ricetta del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo, il prelievo dei medicinali inclusi nei LEA prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile, presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale.
2. La farmacia, all’atto della dispensazione del medicinale, riscuote l’eventuale quota di partecipazione a carico dell’assistito prevista dalla normativa vigente nella regione cui appartiene l’azienda sanitaria di iscrizione dell’assistito, anche con riferimento al regime di esenzione o di partecipazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo:
a) le regioni e le province autonome assicurano la trasmissione tempestiva in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni inerenti le modalità, valide nel proprio territorio, di partecipazione alla spesa farmaceutica;
b) il Sistema Tessera Sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali autorizzati ai sensi del decreto 2 novembre 2011, all’atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima farmacia l’eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili ai sensi della lettera a) del presente comma da parte della regione cui appartiene l’azienda sanitaria di iscrizione dell’assistito;
c) nel caso in cui la farmacia non disponga dell’informazione relativa alla quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito per impossibilità di accedere al Sistema Tessera Sanitaria o agli eventuali Sistemi regionali autorizzati, ai sensi del decreto 2 novembre 2011, la farmacia applica la quota di partecipazione valida nella regione di erogazione;
d) le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al presente comma saranno pubblicate entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sul sito www.sistemats.it
Art. 2
Modalità di compensazione tra regioni del rimborso della ricetta farmaceutica dematerializzata
1. Sono oggetto di compensazione le ricette dematerializzate contenenti tutti i dati che consentono l’identificazione dell’utente, secondo quanto previsto a tutela della riservatezza dei dati personali dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, 17 marzo 2008, recante «Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell’art. 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale» (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, sigla Provincia e codice Asl di competenza dell’assistito).
2. La farmacia che ha erogato i medicinali prescritti su ricetta dematerializzata a cittadini residenti in ambiti regionali diversi da quelli in cui insiste la farmacia stessa, chiede il rimborso alla ASL territorialmente competente che, in base alla normativa regionale, attiva la procedura per il riconoscimento dei crediti relativi alle prestazioni farmaceutiche erogate. La compensazione tra la Regione che ha erogato il farmaco e la Regione di residenza dell’assistito avviene secondo i criteri e le modalità specificamente previsti da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, che tenga conto anche dei casi di cui all’art. 1, comma 3, lettera c).
Art. 3
Modalità tecniche di generazione della ricetta farmaceutica dematerializzata
1. Le prescrizioni farmaceutiche dematerializzate sono generate secondo le modalità di cui al decreto 2 novembre 2011 del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all’art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. All’atto dell’utilizzazione da parte dell’assistito della ricetta farmaceutica dematerializzata generata ai sensi del comma 1, la farmacia preleva i dati della relativa prestazione da erogare secondo le modalità di cui all’art. 1, commi 6 e 7, del decreto 2 novembre 2011.
Art. 4
Fase transitoria
1. Per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, le modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata previste dall’art. 1 del presente decreto non si applicano:
a) a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle Regioni l’esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico;
b) a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale.
2. L’elenco del farmaci di cui al comma 1 è trasmesso telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dal Ministero della salute e dalle regioni, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sul sito www.sistemats.it
Art. 5
Clausola di invarianza di spesa
1. Dall’attuazione delle disposizioni previste al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.
2. Le regioni, con riferimento ai piani di diffusione di cui all’art. 2 del decreto 2 novembre 2011, adottano le iniziative necessarie per il rispetto della data di entrata in vigore di cui al comma 1, anche tenuto conto dei servizi telematici resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria per le finalità di cui all’art. 3, comma 2. del presente decreto.