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Home » Finanze Fisco Tributi » Studi di settore dl 331 1993

Studi di settore dl 331 1993

Studi settore

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331

(Gazz. Uff., 30 agosto 1993, n. 203)

RedazionediRedazione
1 Dicembre 2009 - Aggiornato il 4 Ottobre 2017
inFinanze Fisco Tributi, Norme
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Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

 

Decreto convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993, n. 427 (in Gazz. Uff., 29 ottobre 1993, n. 255).
NOTA: Il testo riportato si limita agli articoli attinenti i cosidetti studi di settore, aggiunti al decreto legge dall’articolo unico della legge 29 ottobre 1993, n. 427, in sede di conversione.

Articolo 62 Bis – Studi di settore
1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all’impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell’attività e ad altri elementi significativi in relazione all’attività esercitata]. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell’accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.

Articolo 62 Ter – Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo.
1. Indipendentemente dalle disposizioni recante dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e dall’art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell’art. 11, comma 1- bis , del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989 e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d’imposta non superano l’ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell’art. 18 e nel quarto comma dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.
2. L’accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell’attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell’atto di accertamento; di ciò l’Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
3. Le disposizioni di cui all’art. 41- bis , comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l’accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta precedente, adeguano il reddito d’impresa e quello derivante dall’esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall’art. 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni, per l’omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.
5. Per l’anno 1993 i soggetti indicati nell’art. 11- bis , comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:
a ) l’acconto versato nell’anno 1993 sia pari al 95 per cento dell’imposta relativa all’anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell’imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l’anno 1993 computando il reddito d’impresa o quello derivante all’esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;
b ) l’indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l’idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all’art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all’art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell’atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all’accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.
6. Il comma 3 dell’art. 11 e l’art. 11- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell’art. 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 62 Quater – Modifiche alla disciplina dell’accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi.
1 . All’art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e dall’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l’ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell’art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell’ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all’art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L’accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell’attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell’atto di accertamento; di ciò l’Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”;
b ) il comma 3 è abrogato;
c ) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonchè i criteri e le condizioni procedurali per l’applicazione dei coefficienti di cui all’art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all’art. 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell’attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria”.
2. Il sesto comma dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all’accertamento induttivo del volume di affari, di cui all’art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, tenendo conto dell’indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 12”.
3. Per il periodo d’imposta 1993 ai fini dell’accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all’art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 62 Quinquies – Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo – Abrogazioni.
1. Il comma 2 dell’art. 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è abrogato.
2. Al primo comma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: “e per metà in caso di accertamento parziale di cui all’art. 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni”.
3. L’art. 11- ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 62 Sexies – Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
1 . Indipendentemente dall’attività di accertamento effettuata ai sensi dell’art. 62- ter , nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all’attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso art. 62- ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:
a ) per il periodo di imposta 1993, redditi d’impresa o derivanti dall’esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell’art. 62- ter ;
b ) per il periodo di imposta 1994, redditi d’impresa o derivanti dall’esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;
c ) per i periodi d’imposta 1992 e 1993, redditi d’impresa o derivanti dall’esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d’imposta 1991.
[…]
3 . Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d ), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62- bis del presente decreto.
4. All’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) nel primo comma, lettera d ), le parole: “e dal controllo” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero dal controllo”;
b ) nel secondo comma, lettera d ), le parole: “e le irregolarità formali” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero le irregolarità formali”.

Tags: Studi di settore

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