Circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 23 marzo 2015PREMESSA
Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (di seguito “decreto semplificazioni”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, ha introdotto, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, che l’Agenzia delle entrate rende disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), e) c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed 1), del Testo unico delle imposte sui redditi.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati relativi ad alcuni oneri trasmessi dai soggetti terzi entro il 28 febbraio di ogni anno, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto semplificazioni, nonché i dati contenuti nelle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmesse all’Agenzia entro il 7 marzo di ogni anno, in base a quanto previsto dall’articolo 2 del medesimo decreto semplificazioni.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2015 è stato approvato il modello di Certificazione Unica (CU 2015) per l’anno 2014 con le relative istruzioni, e sono state individuate le modalità per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta.
Inoltre, con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2014 sono state definite le modalità di trasmissione ed il contenuto delle comunicazioni da parte dei soggetti terzi, con particolare riguardo ai dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo, ai contratti e ai premi assicurativi, ai contributi previdenziali.
I contribuenti possono accedere al modello 730 precompilato direttamente, attraverso il sito internet dell’Agenzia delle entrate, ovvero, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o tramite un intermediario (Caf e professionisti abilitati).
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, per il quale è stato acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto semplificazioni, sono state definite le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere al modello 730 precompilato ed è stato stabilito, tra l’altro, il contenuto minimo e le modalità di conservazione delle deleghe rilasciate dai contribuenti ai sostituti d’imposta e agli intermediari.
La dichiarazione precompilata può essere accettata senza modifiche, o modificata, o integrata con dati ulteriori rispetto a quelli proposti dall’Agenzia; anche tali attività possono essere svolte direttamente dal contribuente o delegate al proprio sostituto d’imposta o ad un Caf o ad un professionista abilitato.
A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti di cui sopra, è previsto un diverso iter dei controlli documentali di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché un diverso livello di responsabilità per Caf e professionisti abilitati che appongono il visto di conformità sul modello 730.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in relazione a diversi quesiti posti, sul tema, dai contribuenti, dai sostituti d’imposta e dagli intermediari.1.1 Contribuenti per i quali sarà predisposta la dichiarazione precompilataD. Per quali contribuenti è predisposto il modello 730 precompilato?
R. Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
I DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA
Indice dei contenuti:
- per l’anno di imposta 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), e), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e 1), del Testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015;
- per l’anno d’imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti che per l’anno d’imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.
- con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata.
2 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
2.1 Documenti e informazioni che l’Agenzia delle entrate rende disponibiliD. Quali sono i documenti e le informazioni che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione a partire dal 15 aprile? R. Il contribuente o gli altri soggetti dallo stesso specificamente delegati accedono ai seguenti documenti e informazioni:- il modello 730 precompilato relativo all’anno d’imposta precedente;
- un foglio informativo contenente l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate;
- l’esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del modello 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali.
- le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013;
- i residui dei crediti d’imposta indicati nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013;
- le rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali è prevista la possibilità di rateizzare la detrazione, ad esempio per le spese mediche di ammontare superiore a un determinato importo, oppure l’obbligo di suddividere la detrazione in più rate annuali, ad esempio nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi di risparmio energetico o per l’arredo degli immobili ristrutturati;
- l’eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (vedi quesito 4.4).
- il modello 730 precompilato;
- il foglio informativo contenente gli elementi utilizzati e non per l’elaborazione della dichiarazione;
- l’esito della liquidazione (credito o debito) e il prospetto di liquidazione.
3 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
3.1 Accesso diretto alla dichiarazione precompilataD. L’Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, rende disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti. In che modo il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata? R. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 sono state definite le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata. È prevista la possibilità, per il contribuente, di accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia delle entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi. L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta:- online, accedendo al sito internet dell’Agenzia;
- presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato;
- per telefono. A garanzia della reale identità dell’utente, in caso di richiesta online, per telefono, oppure in ufficio tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del PIN sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, unitamente alla password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.
4 ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
4.1 Funzion alita dell ‘applicazion e webD. Una volta effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, quali sono le operazioni che può eseguire il contribuente? R. Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’applicazione web dedicata alla dichiarazione precompilata, può anzitutto visualizzare e stampare il proprio modello 730 precompilato e il relativo foglio informativo. Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della dichiarazione, il contribuente può accettarla oppure modificarla. Infine, il contribuente può inviare la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle entrate. Il contribuente che rientra tra i destinatari della dichiarazione precompilata ma non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio, perché ha perso il lavoro nel corso del 2015), tramite un’apposita funzionalità può versare le somme eventualmente dovute con il modello F24, che viene reso disponibile già precompilato, oppure indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere l’eventuale rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, nell’applicazione web è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, il contribuente è tenuto ad indicare un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, in un’apposita sezione dell’applicazione web.4.2 Accettazione della dichiarazione precompilataD. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “accettata”? R. La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
- compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
- scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
- richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
- Dichiarazione Precompilata - Accettata;
- Dichiarazione Precompilata - Modificata;
- Dichiarazione non Precompilata - Sostituto, CAF o professionista non delegato;
- Dichiarazione non Precompilata - Dichiarazione precompilata non presente.
- se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante o del coniuge o di entrambi va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata -Modificata”;
- se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata né del dichiarante né del coniuge va barrata la casella “Dichiarazione precompilata non presente”;
- se il dichiarante o il coniuge o entrambi non hanno delegato il Caf o il professionista all’accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella “Sostituto, Caf o professionista non delegato”.
- se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata - Modificata”;
- se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella “Dichiarazione precompilata non presente”;
- se il dichiarante non ha delegato il sostituto all’accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella “Sostituto, Caf o professionista non delegato”.
5 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
5.1 Modalità di presentazione della dichiarazione precompilataD. Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata? R. Il contribuente può scegliere se presentare la dichiarazione precompilata:- direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso il sito internet dell’Agenzia;
- al sostituto di imposta, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- ad un Caf o ad un professionista abilitato.
- presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’applicazione web con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d’imposta;
- rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato.
- Se il contribuente riscontra, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, nel modello 730 deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo” e deve essere presentato ad un Caf o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. In questo caso, se la dichiarazione integrativa è presentata allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui era stata presentata la dichiarazione originaria, il contribuente deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.
- Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro Caf o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione; se per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato e, quindi, non è stato possibile trasmettergli il risultato contabile della dichiarazione, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario deve apportare tempestivamente la modifica necessaria;
- Se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre e sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di settembre.
7 CONTROLLI DOCUMENTALI
7.1 Limitazioni ai poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite sostituto d’impostaD. Quali vantaggi ci sono sotto il profilo dei controlli nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata senza modifiche? R. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta: non si effettua il controllo documentale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta. Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia o al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:si effettua il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.7.2 Controlli documentali presso gli intermediariD. Quali sono i vantaggi, sotto il profilo dei controlli documentali, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un Caf o ad un professionista abilitato? R. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite un intermediario: il controllo documentale si effettua nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, ed è esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi; non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.7.3 Controlli nel caso di dichiarazione non precompilataD. Se il modello 730 è presentato con le modalità ordinarie ad un Caf o ad un professionista abilitato, quali sono i vantaggi sotto il profilo dei controlli documentali? R. In caso di presentazione del modello 730 con le modalità ordinarie ad un Caf o a un professionista si applicano, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto semplificazioni, le stesse disposizioni previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite un intermediario.7.4 Requisiti soggettiviD. L’esclusione dai controlli documentali nei confronti dei contribuenti riguarda anche la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni? R. La verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa. Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio, quelli per i quali, ai fini dell’apposizione del visto di conformità da parte di Caf e professionisti abilitati, viene acquisita dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza. A titolo esemplificativo, come evidenziato nella circolare n. 14/E del 9 maggio 2013, vi rientrano:- la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
- la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità;
- la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale.
- la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata (vedi paragrafo 4.2);
- la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;
- la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;
- il contribuente non ha conferito la delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata;
- la dichiarazione è relativa a soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione in quanto non hanno redditi da dichiarare ovvero oneri o benefici da far valere.
- “modificata” la dichiarazione nella quale siano variati, ovvero azzerati, solo i dati proposti dall’Agenzia nella dichiarazione precompilata;
- “integrata” la dichiarazione nella quale sia stato inserito anche un solo dato ulteriore rispetto a quelli proposti dall’Agenzia (ad esempio, un ulteriore familiare a carico o le spese sanitarie detraibili) o dove sia stato inserito un dato nell’ambito di un rigo precompilato in modo parziale. Allo stesso modo, se un onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel foglio informativo perché si è ritenuta necessaria una verifica da parte del contribuente, qualora sia riportato in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione viene considerata “integrata”.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate