Con l’entrata in vigore, il 10 marzo 2012, del Regolamento contenente la disciplina dell’Accordo d’integrazione tra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta (D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011), prende il via un nuovo strumento volto a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione. L’Accordo è previsto dall’articolo 4 bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Dlgs 286/1998).
Il Regolamento contiene criteri e modalità di sottoscrizione dell’accordo, mentre con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno, Cancellieri, e per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, Riccardi, indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione delle procedure.
In cosa consiste l’Accordo
L’Accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta. Viene sottoscritto presso la Prefettura – Sportello Unico dell’immigrazione, dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare, oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi, contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l’accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
Gli impegni reciproci
Con la stipula, lo straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Tra questi:
acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana;
acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica;
garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori;
assolvere gli obblighi fiscali e contributivi
Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa. Tra queste:
- assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione;
- agevola l’accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello Stato;
- garantisce, in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell’obbligo;
Chi non deve sottoscrivere l’Accordo
Gli stranieri:
- affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale;
- minori non accompagnati;
- vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento;
- minori di 16 anni.
Articolo tratto da: Ministero dell’Interno