Gli atti di affrancazione di terre civiche sono esenti da imposta di registro. A tale tipologia di atti non è applicabile la norma dell’art. 10, 5 comma d.lgs. n. 23/2011 e pertanto continuano a trovare applicazione le esenzioni di cui all’art. 2 della L. n. 692/1981.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello proposto da un ente comunale in procinto di procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa di diversi atti di affrancazione di terre civiche ha chiarito il regime delle relative agevolazioni fiscali, in particolare in ordine all’esenzione dell’imposta di registro.
Ed infatti se, come evidenziato dal Comune nell’atto di interpello, gli atti di cui trattasi sono riconducibili nell’ambito delle previsioni fiscali di favore disposte dall’articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 (che stabilisce un regime di esenzione, tra l’altro, dall’imposta di registro, per le sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni
agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione), è anche vero che l’articolo 10, comma 4, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha soppresso – a partire dal 1° gennaio 2014 – tutte le agevolazioni ed esenzioni previste, ai fini dell’imposta di registro, per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di immobili, riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
L’Agenzia delle Entrate, richiamandosi ad una precedente circolare del 21 febbraio 2014, n. 2, evidenzia come la dizione utilizzata dal legislatore sia ampia, tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/86.
Pertanto, dal 1° gennaio 2014, non trovano più applicazione quelle previsioni normative che stabiliscono misure agevolate dell’imposta di registro, intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall’imposta.
Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della citata Tariffa.
In considerazione dei chiarimenti già resi l’A.E. precisa, dunque, che la soppressione disposta dal citato articolo 10, comma 4, trova applicazione anche con riferimento alle operazioni contemplate dall’articolo 2 della legge n. 692 del 1981, qualora realizzino un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale sugli stessi, a titolo oneroso.
La richiamata disposizione stabilisce, infatti, una previsione di esenzione, tra l’altro, dall’imposta di registro per le “sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L.16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento di esecuzione, …”.
Pertanto, qualora per effetto dei richiamati atti, si realizzi una costituzione di diritti reali o un trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, trova applicazione l’imposta proporzionale di registro prevista dall’articolo 1 della Tariffa.
Tanto premesso, in merito agli atti di affrancazione dei fondi della collettività, la cui occupazione sia stata a suo tempo “legittimata” dai comuni o da altre collettività con l’imposizione di un canone enfiteutico, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927, l’A.E, con circolare n. 2 del 26 febbraio 2004, ha avuto modo di chiarire che il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione e, pertanto, con l’affrancazione si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Infatti, il diritto di proprietà, che già esiste in capo al legittimario, viene soltanto liberato dall’obbligo di corresponsione del canone annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione.
Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affermato il principio secondo cui il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso (Cass. Civ. sez. III, 23 giugno 1993, n. 6940 e Cass. Civ. sez. unite, 8 agosto 1995, n. 8673).
Tali principi sono stati anche di recente confermati dalla Suprema Corte di Cassazione (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 19792 del 28 settembre 2011 e n. 8506 dell’8 aprile 2013).
L’atto di affrancazione in argomento non produce, dunque, il trasferimento della proprietà delle terre civiche che viene, invece, acquistata per effetto della legittimazione.
In considerazione dei chiarimenti già forniti dall’amministrazione finanziaria e degli orientamenti espressi al riguardo dalla giurisprudenza l’A.E. ritiene che gli atti di affrancazione di terre civiche non possano essere ricondotti nell’ambito dei trasferimenti immobiliari in genere, di cui all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Da ciò consegue che in relazione agli atti di affrancazione non opera la previsione di soppressione delle agevolazioni recata dal citato articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 23 del 2011 e, pertanto, anche gli atti stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014 possono ancora beneficiare del regime di esenzione previsto dall’articolo 2 della legge n. 692 del 1981.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate