Agevolazioni Cassa Forense per i giovani avvocati neo iscritti alla: dimezzamento del contributo soggettivo minimo ed esenzione dal contributo integrativo minimo
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Gli avvocati neo iscritti alla Cassa Forense possono usufruire di varie agevolazioni in termini di riduzione della contribuzione dovuta a norma dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della Legge 247/2012.
Agevolazioni contributo soggettivo minimo
A norma del 2° comma del citato articolo 7 il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.
Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l’iscrizione all’Albo, a prescindere dall’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell’anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l’altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:
- in via obbligatoria, in autoliquidazione nell’anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00;
- in via facoltativa entro l’ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore a €10.300,00, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – M.Av. – Integrazione facoltativa contr. minimo”.
Agevolazioni contributo integrativo minimo
A norma del 3° comma dell’articolo 7 del Regolamento di attuazione il contributo minimo integrativo non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo.
ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.
Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.
È comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.
Articolo tratto da: Cassa Forense