L’articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2013, i crediti di importo fino a duemila euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati e che, ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – attualmente in corso di predisposizione – sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti creditori interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.
Il successivo comma 528, poi, ha previsto che, per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527 e, quindi, in relazione a quelli di importo superiore a duemila euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l’agente della riscossione provvede a darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite nel predetto decreto ministeriale.
In proposito, nel segnalare che il menzionato annullamento è previsto direttamente dalla legge e non è sottoposto ad alcuna condizione – pertanto, anche i crediti oggetto di controversia giudiziale rientrano nella fattispecie contemplata dal ricordato comma 527 – si forniscono con la presente circolare alcune utili indicazioni operative volte a salvaguardare le ragioni di credito degli enti interessati, ovviamente nei casi in cui le stesse siano manifestamente fondate.
A margine, appare opportuno evidenziare che la concreta applicazione delle richiamate disposizioni ed, in particolare, il previsto annullamento automatico delle cartelle di pagamento di importo sino a duemila euro alla data del 1° luglio 2013, potrebbe potenzialmente avere riflessi sull’equilibrio di bilancio degli enti pubblici vigilati da codeste Amministrazioni.
Va, peraltro, anche ricordato che, in base alle disposizioni del richiamato comma 527, a seguito del predetto annullamento automatico dei crediti, agli agenti della riscossione spetterebbe il rimborso delle spese sostenute per le procedure di riscossione relative alle cartelle fondate sui crediti annullati, così come nel caso di ritiro dei ruoli.
Nel caso di crediti ancora oggetto di contestazione giudiziale, non sarà normalmente necessario procedere alla notifica di un ulteriore atto ingiuntivo, essendo sospesa per tutta la durata del giudizio la decorrenza dei termini di prescrizione.