Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia, ha approvato un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Nello specifico
- si aprono le banche dati delle pubbliche amministrazioni che le gestiscono;
- si rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it);
- si introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
In particolare, in tema di accesso civico agli atti amministrativi si segnala che
- è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti:
- è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti,
- è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato,
- è stato previsto che l’accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.
Con il nuovo diritto di accesso agli atti amministrativi si supera quindi definitivamente il principio del silenzio-rifiuto ovvero la regola secondo cui, qualora la P.A. non risponda nei tempi di legge (attualmente 30 giorni), il silenzio deve intendersi quale diniego.
A seguito della riforma è previsto l’obbligo per la P.A. di dare un riscontro all’istanza presentata dal cittadino entro 30 giorni ma cosicché, se l’ente pubblico vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo con “provvedimento espresso e motivato”.
Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto dalla attuale legge.
Il piano nazionale anticorruzione adottato dall’Anac sarà più semplice, snello e di facile attuazione per le pubbliche amministrazioni che dovranno recepirlo nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
Sono state altresì accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano