Il Consiglio dei Ministri, nella giornata del 18 novembre, ha approvato il decreto legislativo che istituisce l’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.
Il decreto introduce il beneficio economico di un assegno mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.
L’assegno è inoltre riconosciuto per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
- il figlio frequenti un corso di formazione scolastica o professionale,
- il figlio frequenti un corso di laurea,
- il figlio svolga attività di tirocinio professionale;
- il figlio svolga eserciti un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro,
- il figlio svolga sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego,
- il figlio svolga svolga il servizio civile universale.
L’importo dell’assegno per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 euro dal terzo in poi.
Sono previste maggiorazioni:
- per ciascun figlio con disabilità,
- per le madri di età inferiore a 21 anni,
- per i nuclei familiari con quattro o più figli.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
La domanda per il riconoscimento dell'assegno si può presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022 in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
Per i nuclei che percepiscono Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con tale reddito e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.