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Home » Assicurazioni Responsabilità civile » Assicurazione contro gli infortuni domestici: le novità 2019

Assicurazione contro gli infortuni domestici: le novità 2019

RedazionediRedazione
6 Febbraio 2019
inAssicurazioni Responsabilità civile, Consumatori, Lavoro Previdenza, Notizie giuridiche
Assicurazione contro gli infortuni domestici: le novità 2019
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Scade il 31 di questo mese l’obbligo di sottoscrizione della polizza di 12,91 euro (da integrare a 24 euro) contro gli infortuni domestici per chi si occupa a tempo pieno, gratuitamente e in via esclusiva delle mansioni di cura della casa. 

L’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
Le nuove disposizioni hanno ulteriormente ampliato e migliorato la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione,un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.
Al miglioramento delle prestazioni erogate in caso di infortunio corrisponde una diversa misura del costo dell’assicurazione, con conseguente aumento del premio assicurativo annuo.

Ampliamento della tutela assicurativa
L’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell’ambito domestico in occasione e a causa dello svolgimento delle attività, prestate senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato/a, dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro.
L’ampliamento della tutela introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguarda innanzitutto l’abbassamento del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, che passa dal 27 per cento al 16 per cento, accertato ai sensi dell’articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Inoltre, qualora l’inabilità permanente, accertata sempre ai sensi dell’articolo 102 del predetto testo unico, sia compresa tra il 6 e il 15 per cento, viene corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente.
Ai titolari di rendita, che versano in una o più delle condizioni menomative elencate nella tabella allegato n. 3) del predetto decreto e che necessitano di assistenza personale continuativa, è altresì riconosciuto l’assegno per assistenza personale continuativa, di cui all’articolo 76 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Infine, la tutela assicurativa opera per le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.
La legge di bilancio 2019 ha poi previsto di destinare annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, delle risorse per la realizzazione, a cura dell’Inail, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo.

Premio assicurativo.
L’importo del premio assicurativo, in relazione all’ampliamento delle prestazioni, è fissato dalla legge in euro 24,00 annui.
Le modalità e i termini per assolvere all’obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, saranno disciplinati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente dell’Inail, previsto dall’articolo 1, comma 535, della legge in esame.
Per l’anno in corso, al fine di garantire la copertura assicurativa e in attesa dell’emanazione del predetto decreto, tenuto conto della scadenza del 31 gennaio 2019 fissata per il pagamento del premio, l’importo da versare entro la predetta data rimane invariato in euro 12,91. Il citato decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, al fine di allineare il predetto importo all’ammontare di euro 24,00 fissato dalla nuova normativa.
Pertanto, ai fini del rinnovo dell’assicurazione, le persone già iscritte devono versare entro il 31 gennaio l’importo di euro 12,91, indicato sulle lettere e sull’avviso di pagamento già recapitati dall’Istituto agli interessati, in attesa della predetta integrazione.
Del pari, le persone che maturano i requisiti assicurativi nel 2019, compresi coloro che compiono 66 o 67 anni di età nel corso dell’anno, devono iscriversi all’assicurazione tramite il versamento dell’importo di euro 12,91, fermo restando che anche tale premio sarà successivamente allineato all’importo di euro 24,00.
Rimangono invariate, in attesa dell’adozione del citato decreto interministeriale, le modalità previste, in relazione al possesso dei requisiti reddituali fissati dalla legge, per ottenere l’esonero dal pagamento del premio assicurativo.
Si rammenta, a tale riguardo, che il decreto 15 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante “Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico”, adottato in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 stabilisce all’articolo 7 che il premio assicurativo annuo è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:
a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro.
Il predetto articolo 7 stabilisce inoltre che concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.
I soggetti in questione sono tenuti ad iscriversi all’assicurazione mediante presentazione all’Inail di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi. Detta domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, con l’indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo. I soggetti in possesso dei requisiti reddituali descritti che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell’anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all’iscrizione immediata.
Per gli anni successivi alla prima iscrizione, i predetti soggetti sono tenuti a denunciare all’Inail il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o del requisito reddituale per l’esonero dal versamento del premio entro i successivi trenta giorni.
Si ricorda infine che il decreto 15 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro delle finanze recante “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo” stabilisce all’articolo 2 che per la determinazione dei redditi ai fini della sussistenza dei requisiti reddituali per l’esonero dal versamento del premio, si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, riferito all’anno precedente alla dichiarazione sostitutiva prevista dal decreto ministeriale riguardante le modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

Decorrenza del nuovo regime assicurativo
Il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019.

Articolo tratto da: INAIL

Tags: AssicurazioneAssicurazione infortuniInfortuni domestici

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