Con il decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138, è stato approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto per società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis del codice civile).
Ora, con una nuova circolare il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero della Giustizia, interviene rispondendo alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in merito alla possibilità di integrare il predetto modello con clausole aggiuntive.
Secondo le citate amministrazioni, come reso noto con la circolare n. 3657/2013, l’atto costitutivo e lo statuto delle srl semplificate ben possono essere integrati dalla volontà negoziale delle parti.
In un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l’autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l’individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dell’ente.
L’articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con cui è stato introdotto nel sistema codicistico un nuovo modello di s.r.l., rappresentato dalla “società a responsabilità limitata semplificata”, ha la chiara finalità di favorire, con la previsione della sottoscrizione e versamento di un capitale anche simbolicamente rappresentato da 1 euro, l’accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali.
Dopo l’artìcolo 2463 del codice civile è stato inserito l’articolo 2463-bis, che delinea la disciplina della s.r.l. semplificata, prevedendo al secondo comma che l’atto costitutivo di detta società debba essere redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Analogamente, l’articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 stabilisce che, con decreto concertato tra le medesime amministrazioni (v. D.M. n. 138/2012), deve essere tipizzato lo statuto standard della società a responsabilità limitata semplificata e devono altresì essere individuati i criteri di accertamento delie qualità soggettive dei soci: le scelte finalizzate alla determinazione del contenuto minimo del modello di atto costitutivo e statuto standard, dunque, sono state condizionate dai limiti propri dell’intervento normativo regolamentare, segnatamente in relazione alle norme relative al funzionamento della società.
Va considerato, infatti, che – al di là degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’atto che delineano l’identità dell’ente (e che pertanto ne costituiscono un ineliminabile contenuto: dati identificativi dei soci, ammontare delle loro partecipazioni, dati identificativi degli amministratori, denominazione sociale, sede principale, ecc.) – la disciplina codicistica sul funzionamento delle società a responsabilità limitata fornisce regole che ben possono essere modificate statutariamente (a titolo esemplificativo si possono citare: l’articolo 2479, primo comma, sulla individuazione delle materie per le quali le decisioni sono riservate alla competenza dei soci; l’articolo 2479-bis, in tema di maggioranze necessarie all’adozione di delibere sociali e di modalità di convocazione e svolgimento dell’assemblea; l’articolo 2481 sulla facoltà concessa agli amministratori di aumentare ti capitale sociale; l’articolo 2483 sulla possibilità che la società emetta titoli di debito). E poiché la norma primaria non ha fornito sul punto alcuna indicazione, rimettendo all’attività normativa regolamentare la sola tipizzazione – appunto secondo un modello standard – dell’atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l. semplificate, deve ritenersi che la disciplina applicabile sul funzionamento della società non può che essere quella prevista dal codice civile, non essendo affatto necessario elaborare un modello standard recante l’indicazione delle singole clausole riportanti il contenuto della legge.
Neppure è possibile ipotizzare che lo schema tipico dell’atto costitutivo dovesse contenere opzioni negoziali che sono piuttosto rimesse alla libera volontà dei soci. Se così si fosse ragionato, con l’atto normativo secondario si sarebbe limitata, in modo non espressamente consentito dalla norma primaria, la volontà delle parti.
Ancora, non sarebbe risultato utile strutturare il modello standard riportando (in modo necessariamente incompleto e comunque rimesso alla concreta definizione da parte del notaio rogante) tutte le possibili fattispecie alternative di funzionamento delle molteplici componenti dell’ente.
In conseguenza di quanto sopra esposto, il modulo standard adottato col decreto interministeriale n. 138/2012 (articolo 1, comma I) contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello. D’altra parte, nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente, appunto, una deroga negoziale (così espressamente l’articolo 1, comma 2).
Come sopra anticipato, poi, la finalità delle norme in questione è quella di favorire l’accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali, nonché quello agevolare la fase della costituzione mediante l’utilizzazione di un modello predefinito (ma perciò non inderogabile) di atto costitutivo e statuto, idoneo a garantire la gratuità della prestazione professionale del notaio. Del tutto irragionevole sarebbe, dunque, ritenere che agli infratrentacinquenni possa essere limitata la possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato, così precludendo la facoltà di ricorrere alla nuova tipologia societaria, in evidente contrasto con le finalità primarie del sistema normativo in questione.
Neppure dirimente appare l’argomento che fa leva sull’esenzione degli onorari notarili prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 1/2012. Ritenere infatti che la gratuità della
prestazione professionale si determini (e sia perciò esigibile) allorché l’attività del notaio rogante si limiti all’adozione del modello ministeriale, non può portare, di necessità, ad una lettura dell’intera disposizione nel senso di considerare intangibile il medesimo modello di atto costitutivo e statuto. Certamente il modello standard ha la finalità di garantire l’esenzione dal pagamento degli onorari notarili, ma non vieta alle parti di investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell’attività d’impresa che si intende svolgere in forma collettiva con quel modello societario semplificato.