Aumenta l’imposta di bollo per il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo.
La legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione del DL 43/2013, approvata dal Senato in data 21 giugno 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, ha infatti previsto che dalla data di entrata in vigore dalla legge medesima – ovvero a partire dal 26 giugno 2013 – le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2,00 e in 16,00 euro.
La disposizione è contenuta al comma terzo dell’art. 7-bis introdotto in sede di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Il legislatore, inserendo l’art. 7-bis nel DL 43/2013, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell’abitazione principale distrutta.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti da tale disposizione, è previsto l’aumento del bollo fisso.
In particolare è stato disposto che l’imposta fissa di bollo:
ovunque sia prevista nella misura di 1,81 euro, passi a 2,00 euro;
ovunque prevista nella misura di 14,62 euro, passi a 16,00 euro.
L’impatto della norma sarà tutt’altro che irrilevante per i cittadini, attesa la molteplicità di casi interessati dall’applicazione dell’imposta di bollo nella suddetta misura. A mero titolo di esempio non esaustivo:
- Gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) saranno soggetti a bollo di 16,00 euro per ogni foglio (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- Le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, saranno soggettea bollo di 16,00 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- Gli atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio, che saranno soggetti a bollo di 16,00 euro per ogni foglio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- Le note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione i registri di cui all’art. 16, lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli cui agli articoli 1524 e 2762 codice civile saranno soggette a bollo di 16,00 euro per ogni foglio;
- Gli atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta saranno soggette a bollo di 16,00 euro per ogni foglio;
- I certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile saranno soggetti a bollo di 16,00 euro per ogni foglio;
- Le ntificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice saranno soggette a bollo di 16,00 euro per ogni foglio;
- Le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, che saranno soggetti a bollo di 2,00 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 – si rammenta che sono generalmente esenti dall`imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA);
- Le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro, che saranno soggetti a bollo di 2,00 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).