Aumento dell’aliquota ordinaria dal 21% al 22%
La mancata approvazione del decreto legge che prevedeva lo slittamento dell’aumento dell’aliquota iva al 1 gennaio 2014 sortisce l’effetto di mantenere in vigore l’articolo 40 comma 1 – ter del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 che stabilisce la rideterminazione nella misura del 22% dell’imposta, a fronte della precedente aliquota del 21%.
Fatture e scontrini
L’aliquota dell’iva ordinaria deve essere modificata in tutte le fatture fiscali, pertanto nei registri di cassa dei commercianti va creata un’apposita colonna relativa all’aliquota iva del 22%. Su MioLegale è possibile calcolare le fatture dirette ed inverse con iva al 22%.
Cessioni di beni
L’aumento dell’aliquota iva scatta solo per le merci consegnate dopo il 1 ottobre 2013, in quanto la cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine. Tuttavia se prima del 30 settembre l’acquirente aveva corrisposto un anticipo del prezzo, per esso resta l’Iva al 21%, mentre per il saldo dovrà applicarsi l’Iva al 22%. Diversamente per tutte le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013, ma la cui fattura era stata emessa in precedenza o era stato comunque già pagato il corrispettivo, resta in vigore l’Iva al 21%.
Prestazione di servizi
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo quindi per i conti saldati antecedente il 1 ottobre 2013 continua ad applicarsi l’aliquota al 21% indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente.
Preventivi già recapitati
I preventivi già rilasciati con il calcolo dell’Iva al 21% dovranno essere rivisti in aumento. Chi aveva avuto un preventivo per lavori, per l’acquisto di un bene o per una prestazione professionale dovrà pagare di più di quanto gli era stato anticipato per gli effetti che questo aumento comporta sui prezzi di beni e servizi
Ordini evasi con l’Iva al 21% ma con consegna successiva.
Si deve applicare l’Iva vigente al momento della consegna del bene e non quella in vigore alla data di stipula del relativo contratto od ordine. E pertanto:
- per tutte le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013, si applica l’Iva al 22%, anche se i contratti o gli ordini erano stati fatti quando l’Iva era ancora al 21%;
- per tutte le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013, ma la cui fattura era stata emessa in precedenza o era stato comunque già pagato il corrispettivo, resta in vigore l’Iva al 21%;
- se prima del 30 settembre l’acquirente ha corrisposto un anticipo del prezzo, per esso resta l’Iva al 21%, mentre per il saldo dovrà applicarsi l’Iva al 22%.